Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 516/2024
Oggi 21/01/2025 innanzi alla giudice Dott.ssa Federica Ferrari, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. CAMMARINO per la ricorrente e la dott.ssa La Rosa/ per il resistente. L'avv Cammarino aderisce al conteggio dei giorni così come indicato dal dando atto però di un errore di calcolo CP_1
contenuto nella memoria in quanto la somma finale dovuta risulta essere 1878 euro.
La dr La Rosa concorda con quanto rilevato dalla difesa della ricorrente
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Federica Ferrari pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 516/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CAMMARINO MICHELA e dell'Avv. SCARNECCHIA VELIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cammarino sito in Via Dante
Alighieri n. 28, Foggia
RICORRENTE contro
, C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio della dott.ssa della dott.ssa e CP_3 Controparte_4
della dott.ssa , funzionarie in servizio presso l'Uff. XII – Ambito CP_5
Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che in relazione al numero di giorni (316) e alle ore lavorate in relazione ai vari contratti, ammonta ad €.
1.891,92, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b) per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_2
p.t., al pagamento dell'importo lordo di €.1.891,92 calcolato a titolo di CP_6
retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed alle ore effettivamente lavorate, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare, infine, il convenuto, in persona del tempore, CP_1 CP_7
al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
In via definitiva e nel merito
1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio nella minor somma così come calcolata dall'Amministrazione resistente;
2. Sempre in caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, liquidare le spese tenuto conto della serialità della vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio Dai contratti di lavoro depositati da parte ricorrente, nonché dallo stato matricolare depositato da parte resistente (doc. 1) risulta che il ricorrente ha presto servizio, quale docente a tempo determinato, nei seguenti periodi (per ciò che qui interessa):
− -dal 16 gennaio 2021 al 17 febbraio 2021;
− dal 29 aprile 2021 al 9 maggio 2021;
− dal 10 maggio 2021 al 16 maggio 2021;
− dal 17 maggio2021 al 23 maggio 2021;
− dal 24 maggio 2021 all'8 giugno 2021;
− dall'11 ottobre 2021 al 23 dicembre 2021;
− dal 24 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022;
− dal 21 gennaio 2022 al 23 gennaio 2022;
− dal 24 gennaio 2022 al 21 febbraio 2022;
− dal 22 febbraio 2022 al 10 marzo 2022;
− dall'11 marzo 2022 al 20 marzo 2022;
− dal 22 marzo 2022 al 18 aprile 2022;
− dal 19 aprile 2022 al 18 maggio 2022;
− dal 19 maggio 2022 all'8 giugno 2022;
− il 9 giugno 2022;
− il 13 giugno 2022.
La ricorrente lamenta di non aver ricevuto, per i periodi di servizio sopra indicati, la voce accessoria del trattamento retributivo denominata “retribuzione professionale docenti” che è, invece, stata corrisposta, per i medesimi anni scolastici, ai docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o sino al 31 agosto di ogni anno. Conseguentemente, domanda la condanna del convenuto a pagare il complessivo importo di € 1.89192 (o CP_1
altra somma accertata in giudizio) calcolato con riguardo ai giorni di servizio prestati e alla misura della voce prevista nella tabella 4 allegata al CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007.
L'Amministrazione convenuta ha contestato la correttezza dei calcoli effettuati dalla ricorrente e conseguentemente ha chiesto che, nel caso di riconosciuta fondatezza della domanda, l'importo dovuto sia determinato nella minor somma lorda di € 1.454,61.
La normativa applicabile al caso di specie alla luce della giurisprudenza di legittimità
La stessa parte resistente ammette che la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata a riconoscere la voce di cui si tratta al personale docente che sia stato assunto per ogni tipo di supplenza.
Nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.c. sulla motivazione della sentenza, appare superfluo qui ripercorrere il percorso argomentativo, pienamente condivisibile, che ha portato all'orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito.
Risulta, invero, sufficiente riportare il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018 (ribadito dalla successiva pronuncia Cass. n. 6293/2020
e dalla copiosissima giurisprudenza di merito, richiamata da parte ricorrente):
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Se, dunque, applicando tale principio la domanda della ricorrente risulta fondata nell'an, a fronte delle contestazioni di parte resistente, la determinazione del credito deve essere effettuata tenendo conto di quanto segue. Il calcolo del dovuto
L'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999 (richiamato dal citato art. 7 del comma 1, del
C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001) precisa che il compenso di cui si tratta deve essere calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Gli importi da riconoscere, secondo quanto previsto dall'art 38 CCNL 19 aprile
2018, sono pari a € 174,50 mensili e quindi a € 5,82 giornalieri (€ 174,50/30); invece, per i periodi successivi al 1° gennaio 2022, ai sensi tabella D1.1 allegata al
CCNL scuola del 6 dicembre 2022, gli importi da attribuire corrispondono a €
184,50 mensili ed € 6,15 giornalieri.
Riprendendo i periodi di lavoro come pacificamente risultanti dagli atti e dai documenti delle parti, la somma dovuta deve essere calcolata tenendo conto dei giorni, così come segue (la ricorrente ha aderito all'odierna udienza ai conteggi dei
Cont giorni come evidenziato dal ) :
€. 896,28 in relazione a nr. 154 gg. x 5,82 (0,32 x 18) ore per i giorni compresi dal16 gennaio 2021al 31 dicembre 2021;
€. 984,00 corrispondente a nr. 160 gg. x 6,15 (0,34 x 18) ore settimanali per i giorni compresi dal 1 gennaio al13 giugno 2022;
Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza;
vengono liquidate come indicato nel dispositivo sulla base dei parametri del tariffario professionale riferiti allo scaglione cui si riferisce il valore della condanna;
è corretto applicare i valori minimi, considerando la modesta complessità della lite, la “serialità” della stessa, viene inoltre escluso il compenso per la fase istruttoria, considerando che la causa è stata definita alla prima udienza, sulla base dei soli documenti depositati dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
Parte_1
1) accerta il diritto della ricorrente a percepire il compenso per “retribuzione professionale docente” per gli anni scolastici indicati nel ricorso e condanna parte resistente a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 1880, con interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1000 per compensi, € 49,00 per C.U., oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15
% dei compensi, con distrazione a favore dei difensdori che si sono dichiarati antistatari.
Deciso all'udienza del 21/01/2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari