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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/08/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 302/2024 promossa da:
, nata a [...] - ALBANIA il 18/07/1991, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. GENTILETTI ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] - ALBANIA il 19/08/1982, con il patrocinio CP_1 dell'Avv. MANCINI FRANCESCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
Avv. GIULIANA SCORSONI , nella qualità di curatrice speciale del minore Per_1
difesa in proprio;
[...]
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio e domanda ex art. 330 c.c.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“In via principale, revocare in modo definitivo le condizioni di affidamento condiviso previste nella sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Terni modificandole e stabilendo
l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente stessa;
confermare le Persona_1 condizioni relative all'obbligo di mantenimento a carico del sig. in favore CP_1 della sig.ra e del minore Parte_1 Persona_1
- sempre in via principale, accertare e dichiarare l'inidoneità del sig. alle CP_1 funzioni e alle responsabilità paterne e per l'effetto dichiararlo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore provvedendo al Persona_1 riconoscimento dell'esclusiva responsabilità e potestà genitoriale della sola madre alla quale si attribuisca ogni potere decisionale nell'interesse del proprio Parte_1 figlio minore;
- acclarata la contrarietà della condotta processuale avversaria a buona fede processuale, condannare il resistente al risarcimento dei danni che saranno ritenuti equi
e di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della sig.ra e del minore Parte_1
Persona_1
- alla luce delle dichiarazioni rese dal medesimo resistente in libero interrogatorio circa il proprio reddito mensile e le risultanze delle esecuzioni civili intraprese, trasmettere la sentenza alla territoriale Guardia Di Finanza nonché ad ogni altra Autorità ritenuta competente per ogni opportuno conseguente accertamento;
- con vittoria di spese di lite e compenso professionale come per legge essendo stata ammessa la parte ricorrente al patrocinio a favore dello Stato.”
Per parte resistente:
“Insistendo preliminarmente per l'ammissione delle istanza istruttorie non ammesse,
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
2 eccezione ex adverso avanzata, voglia rigettare le richieste della signora svolte Pt_1 con il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ed in particolare rigettare la richiesta di affido esclusivo del figlio minore e di decadenza della responsabilità Per_1 genitoriale in capo al sig. Con vittoria di spese e compensi professionali.” CP_1
Per la curatrice speciale del minore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di cui agli atti introduttivi:
a) Disporre ex art 330 c.c. la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio e, per l'effetto, affidare il minore CP_1 Persona_1 stesso alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale Parte_1 per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per il minore relative la sua istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti e di indennità e di tutti gli atti afferenti il figlio minore Tutte le decisioni Persona_1 riguardanti il minore, di qualsiasi genere e tenore potranno essere assunte dalla madre senza il consenso del padre.
b) In subordine, in caso di non accoglimento della sopra riportata richiesta, confermare l'affidamento super esclusivo del minore alla madre con Persona_1 Parte_1
i poteri di cui al sopra riportato punto a).
c ) Stabilire il collocamento del minore presso l'abitazione materna, che sarà scelta in via esclusiva dalla madre stessa.
d ) Confermare la sospensione delle frequentazioni padre/figlio come da provvedimento emesso in data 10/04/2024, essendo ancora in essere la misura cautelare di non avvicinamento al minore e alla madre, emessa dal Tribunale penale di Terni nel procedimento penale RGNR 274/2024.
e) Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio ex art. 316 bis c.c., la madre nella modalità diretta essendo il genitore convivente, il padre versando alla signora la somma che il Tribunale riterrà equa e di Parte_1 giustizia, in relazione alle esigenze e all'età del minore, e alle risorse economiche di entrambi i genitori. Per quanto riguarda le spese straordinarie disporre il concorso paritetico tra gli stessi, rimandando al Protocollo concluso tra il Tribunale di Terni e il
COA di Terni, ad eccezione della clausola di condivisione delle scelte ai fini del rimborso al genitore anticipatario, insistendosi nella richiesta di affidamento super esclusivo alla madre.”
3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.2.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di scioglimento del matrimonio contratto con con CP_2 contestuale richiesta di decadenza dello stesso dalla responsabilità genitoriale del figlio delle parti.
La ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio con dal quale è nato il figlio minore CP_1 Per_1 in data 10/12/2018;
[...]
- che con sentenza del Tribunale di Terni n. 453/2023, pubblicata il 29/06/2023, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, e passata in giudicato, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, prevedendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con disciplina delle frequentazioni padre figlio (con espressa esclusione del pernottamento) ponendo a carico del contributo mensile di CP_1 euro 400,00 (quattrocento//00) a favore del figlio minore oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie per il minore, e di euro 300,00 a favore della moglie (anche come contributo per il pagamento dei canoni di locazione);
- che, successivamente alla pubblicazione della sentenza, il avrebbe posto CP_1 in essere una serie di comportamenti persecutori e maltrattanti nei confronti della ricorrente e del figlio minore, per i quali veniva aperto a carico del medesimo il procedimento penale iscritto al RGNR 274/2024 Tribunale di Terni;
-che, in particolare, dopo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio la ricorrente avrebbe subito pedinamenti, insulti e improvvise irruzioni da parte del nella sua Per_1 vita privata;
inoltre, in più occasioni, ogni qual volta la ricorrente consegnava il figlio al padre, secondo quanto previsto dalle condizioni di divorzio, la stessa sarebbe stata oggetto di sputi, con induzione da parte del padre anche del figlio minore a fare lo stesso;
- che la ricorrente si rivolgeva a centro antiviolenza che redigeva, in data 18/01/2024, una articolata e dettagliata relazione, frutto dei colloqui svolti con la ricorrente dai quali emergevano tutta una serie di circostanze e fatti gravi, che il resistente avrebbe posto in essere in danno della e del figlio minore;
Pt_1
- che la ricorrente inviava, in data 22/01/2024, al Questore di Terni richiesta di ammonimento dell'ex marito;
l'autorità amministrativa dopo aver proceduto a valutazioni preliminari trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Terni, che richiedeva, a sua volta, al GIP del Tribunale di Terni di disporsi a carico di il divieto di CP_1 avvicinamento nei confronti della e del figlio per i delitti previsti Pt_1 Persona_1
e puniti dall'art. 572, co. 1 e co. 2 c.p., dall'art. 609 bis co. 1, 609 ter co. 1, n. 5 quater,
4 609 septies co. 4 n. 4 c.p., dall'art. 570 bis c.p., con applicazione del c.d. braccialetto elettronico;
- che in data 7.2.2024 il G.I.P. del Tribunale di Terni emetteva ordinanza cautelare (procedimento RGNR 274/2024, RG GIP 218/2024) con la quale, oltre al divieto di avvicinamento dell'odierno resistente alla e al minore veniva Pt_1 Persona_1 disposta l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico a carico di CP_1
- che sia nella richiesta di ammonimento (all. 3) sia nell'ordinanza cautelare (all. 4), sono state descritte una serie di condotte che il resistente avrebbe posto in essere, in particolare in data 06/01/2024 il avrebbe fatto irruzione nella discoteca Don Carlos di CP_1
Terni all'improvviso, palesandosi sulla pista da ballo, fotografando la ricorrente e apostrofandola ed ingiuriandola davanti a tutti, rivolgendole altresì minacce;
in data
07/01/2024 l'odierno resistente si sarebbe recato presso le Piscine dello Stadio, minacciando la ricorrente alla presenza del figlio minore, costringendo i presenti a chiamare le forze di Polizia che intervenivano;
in entrambe le circostanza il resistente avrebbe strumentalizzato l'affidamento condiviso del figlio minore per controllare la ricorrente, oltraggiarla e minacciarla nel momenti in cui si recava a prelevare il minore per i periodi di frequentazione previsti nella sentenza di divorzio, circostanze nel corso delle quali avrebbe indotto e costretto il figlio a “sputare” all'indirizzo della madre, approvandolo quando in minore insultava la ricorrente;
- che le condotte descritte avrebbero prodotto conseguenze particolarmente gravi in considerazione della condizione del figlio minore delle parti, affetto da autismo, precisando che il minore, come da certificazione medica prodotta, avrebbe manifestato notevoli miglioramenti dal momento della interruzione delle frequentazioni con il padre, vivendo più serenamente con i coetanei e potendo fruire con maggiore tranquillità dei percorsi terapeutici seguiti, presso la casa famiglia per bambini con disabilità, CP_3 dal momento della interdizione della frequentazioni di tali luoghi al padre in seguito all'emissione della misura cautelare, con cessazione delle condotte precedentemente poste in essere nei confronti della madre (sputi, denigrazioni, minacce);
- che il resistente ometteva di corrispondere il contributo per il mantenimento del figlio minore e della stessa ricorrente come previsto, con conseguente istaurazione di procedimento penale iscritto al RGNR 260/2023 davanti al Tribunale di Terni, in fase dibattimentale;
- che in considerazione delle condotte descritte sarebbero emerse gravissime disfunzionalità genitoriali in capo al ritenuto dalla ricorrente assolutamente Per_1 inidoneo a svolgere la funzione paterna e dannoso per il minore stesso, con conseguente richiesta di disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre;
5 - che la gravità delle condotte giustificherebbe l'adozione di provvedimento ex art. 330 c.c. di decadenza del dalla responsabilità genitoriale sul figlio, da attribuire in Per_1 via esclusiva alla ricorrente.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto: in via cautelare, l'adozione di ogni provvedimento indifferibile e urgente anche inaudita altera parte a tutela del minore in particolare chiedendo venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
chiedendo in via principale, di revocare in modo definitivo le condizioni di affidamento condiviso previste nella sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Terni, modificandole e stabilendo l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente stessa;
con Persona_1 conferma delle condizioni relative all'obbligo di mantenimento a carico del CP_1 in favore della sig.ra e del minore nonché di accertare e Parte_1 Persona_1 dichiarare l'inidoneità di alle funzioni e alle responsabilità paterne e per CP_1
l'effetto dichiararlo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore con vittoria di spese. Persona_1
In accoglimento della richiesta preliminare formulata dalla parte ricorrente è stato emesso ex art. 473 bis.15 c.p.c., inaudita altera parte, provvedimento indifferibile disponendo in via provvisoria ed urgente: l'affidamento del figlio minore alla Persona_1 madre attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità Parte_1 genitoriale a quest'ultima, attribuendo alla madre la decisione per tutte le questioni di maggiore rilevanza per il minore, sospendendo le frequentazioni padre figlio, con successiva fissazione dell'udienza (con precise modalità dirette ad evitare forma di vittimizzazione secondaria e pertanto disponendo la comparizione delle parti in diversi orari, ed assicurando la presenza del personale addetto alla vigilanza) per la conferma, modifica o revoca del decreto, con richiesta al Pubblico Ministero di depositare gli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali a carico di una parte con persona offesa l'altra parte ovvero il minore.
Si è costituito ontestando le allegazioni della controparte e chiedendo CP_1 il rigetto delle richieste formulate. Il resistente ha esposto:
- che le richieste dalla ricorrente, poste a fondamento del presente giudizio e dei procedimenti penali, si fonderebbero esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, sottolineando che tali dichiarazioni sarebbero state rese dopo l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata su conclusioni congiunte delle parti il 23.06.2023, pur riferendosi a fatti ed eventi che si sarebbero verificati durante tutto il perdurare del matrimonio;
- che la ricorrente avrebbe denunciato fatti gravissimi asseritamente verificatisi nel corso del matrimonio solo dopo il divorzio dal marito;
- che di tali eventi la ricorrente non avrebbe mai fatto menzione né nel corso del
6 procedimento di separazione consensuale né, successivamente, in quello di divorzio;
- che nel procedimento di divorzio, prima della formulazione di conclusioni congiunte, la odierna ricorrente avrebbe avanzato richiesta di affidamento esclusivo del figlio solo in considerazione del mancato adempimento del agli obblighi di mantenimento, Per_1 senza far il minimo riferimento alle condotte violente asseritamente addebitate al Per_1
e denunciate solo pochi mesi dopo, sottolineando la definizione del procedimento di divorzio con affidamento condiviso del figlio concordemente richiesto dalle parti;
-che anche nel procedimento penale non sarebbero emersi specifici episodi, mentre sarebbe emersa l'arretratezza culturale del (o meglio la presunta visione Per_1 patriarcale in un contesto socio-culturale di matrimoni combinati), dovendo valutare la credibilità della persona offesa alla luce del di lei interesse di far cessare una situazione familiare “imposta” dalla propria famiglia;
- che con riferimento alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale, le condotte contestate nel procedimento penale non sarebbero mai state poste in essere nei confronti del minore, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda, in quanto il resistente non avrebbe mai assunto comportamenti violenti o maltrattanti nei confronti del figlio, opponendosi alle condotte della ricorrente tendenti ad allontanare il bambino dal padre, non rispettando il diritto di vista del padre nei confronti del figlio, e ciò malgrado il profondo legame padre figlio;
- che con riferimento all'obbligo al mantenimento il verserebbe in condizioni Per_1 economiche critiche e che solo per tale ragione non sarebbe riuscito a far fronte con regolarità agli obblighi di mantenimento, cercando comunque di non far mancare nulla al figlio.
Tanto premesso il resistente ha chiesto il rigetto dele domande formulate dalla ricorrente sia quanto alla richiesta di affido esclusivo del figlio minore sia quanto alla Per_1 richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale.
All'udienza ex art. 473 bis.15 c.p.c., tenuta con modalità idonee ad assicurare il mancato contatto diretto tra le parti, al fine di evitare forme di vittimizzazione secondaria, sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di dimorare in immobile in locazione con canone di € 420, di percepire come colf, con reddito mensile netto di euro 550 (da due lavori), oltre a percepire assegno unico per il figlio di € 320,00 e indennità di accompagnamento e invalidità di € 500 per il figlio , di non avere proprietà immobiliari né risparmi;
il resistente di domiciliare in immobile in locazione con canone di € 370 mensili;
di percepire svolgendo attività di muratore, reddito mensile netto di euro 1000 mensili (con partita IVA) di non avere proprietà immobiliari né consistenti risparmi;
all'esito dell'udienza sono stati confermati i provvedimenti emessi inaudita altera parte.
7 Nel prosieguo del giudizio disposta la comparizione delle parti sono stati adottati i provvedimenti provvisori, nominando, ex art. 473 bis.8 c.p.c., curatrice speciale del minore, preso atto della presenza di domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
(assegnando termine per la costituzione delle curatrice e termine alle parti per eventuale deposito di memorie e documenti per controdedurre sulla costituzione della curatrice speciale) ed è stato confermato l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio minore alla madre, con sospensione delle frequentazione padre figlio (in Persona_1 considerazione delle risultanze emerse dagli atti acquisiti dai procedimenti penali), autorizzato il deposito di atti sopravvenuti a quelli già presenti nel fascicolo, relativi ai procedimenti penali a carico del ed è stata disposta l'acquisizione a cura del Per_1 sevizio socio assistenziale di relazione sulle competenze genitoriale delle parti, e soprattutto del e sulla situazione del minore (evidenziando l'impossibilità di Per_1 realizzare percorsi che prevedessero la compresenza contemporanea delle parti e del padre con il minore in presenza di misura cautelare a carico del resistente).
In data 20.9.2024, si è costituita la curatrice speciale del minore evidenziando di aver provveduto, attraverso i procuratori costituiti, a richiedere un incontro con i genitori del minore ed a contattare gli assistenti sociali, precisando la puntuale Persona_1 disponibilità della ricorrente che aveva condotto all'incontro con la curatrice il minore, e la mancata possibilità di incontro con il resistente che “non ha contattato il Curatore”.
La curatrice ha riportato nella comparsa che :”Il minore è apparso un bambino tranquillo e adeguato alla età anagrafica, non emerge in modo evidente, a parere dello scrivente, la patologia clinica cui è afflitto. La madre stessa ha ammesso che ha avuto Per_1 importanti progressi grazie al percorso di cura che ha intrapreso alla Neuropsichiatrica
Infantile successivamente alla diagnosi. La sig.ra ha raccontato del momento in Pt_1 cui si è resa conto che il figlio manifestava problemi nello sviluppo cognitivo: Per_1 all'età di tre anni aveva già iniziato a parlare, poi all'improvviso sembrava regredire nel linguaggio, non riusciva più a comunicare con i genitori, lo sguardo sembrava non concentrarsi più sull'obiettivo, man mano si perdevano i contatti con il bambino. …..La mamma ha capito che c'erano dei problemi e ha tentato di condividerli con il marito. Il padre, vergognandosi dei disturbi cognitivi che mostrava il figlio, negava l'evidenza, anzi rispondeva alla moglie: i problemi ce l'hai tu… ci devi andare tu alla neuropsichiatria. Successivamente alla diagnosi il sig. ncolpava la moglie dei problemi del figlio. Per_1
Attualmente frequenta la prima elementare all'Istituto Matteotti, è un Persona_1 bambino socievole, sorridente e affettuoso. I pomeriggi di sono impegnati Per_1 dall'attività di nuoto e dalle uscite organizzate dall'Associazione Aladino, cooperativa sociale che si occupa di assistere le famiglie con figli che presentano disturbi dell'apprendimento. frequenta, inoltre, un corso di logopedia. Lo scorso anno il Per_1
8 minore ha seguito un corso di pet terapy, quest'anno, grazie all'associazione Aladino trascorrerà dei pomeriggi alla Biblioteca Comunale. Il percorso scolastico è appena iniziato, il bambino sembra trovarsi bene con i “pari”. Ha un buon rapporto con l'insegnante di sostegno, il maestro , che, a sua volta, ha confermato l'impegno Per_2 di durante le ore in classe…. mostra nel complesso di essere un bambino Per_1 Per_1 curato e sereno malgrado le sue criticità.”. La curatrice pur evidenziando la necessità di attendere conferma delle imputazioni emergenti nel procedimento penale, tuttavia ha dato atto della totale mancanza di una contribuzione economica del per il Per_1 mantenimento del figlio, onere totalmente a carico della ricorrente, gravata anche del pagamento del pregresso debito maturato dal marito con il proprietario della casa familiare in locazione, e ciò malgrado la percezione di redditi da parte del resistente.
Tanto premesso la curatrice speciale del minore ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori adottati ex art. 473 bis 22, con richiesta di disporre la valutazione delle capacità genitoriali del resistente, e di acquisire dal servizio di neuropsichiatria infantile le relazioni cliniche del minore e in particolare la relazione del parent Persona_1 traning per verificare la presenza del padre a tali interventi.
Il 19.11.2024 il Servizio Sociale del Comune di Terni ha inoltrato una relazione comunicando di aver provveduto a contattare entrambi i genitori del minore, la curatrice speciale del minore oltre al referente del servizio di neuropsichiatria infantile che ha in carico il minore, rappresentando che a fronte della piena collaborazione prestata da Pt_1
non era stato possibile contattare il che non aveva risposto alla
[...] Per_1 convocazione.
Nel prosieguo del giudizio sono state ammesse le istanze istruttorie (nei limiti indicati nell'ordinanza di ammissione che il Collegio condivide pienamente) e preso atto del sopravvenuto improvviso decesso della curatrice speciale del minore, con decreto del
21.12.2024, è stata nominata quale curatrice del minore l'avv. GIULIANA SCORSONI, concedendo termine per la di lei costituzione, e termine alle parti per il deposito di eventuali note sulla stessa costituzione.
In data 10.1.2025 si è costituita la nuova curatrice evidenziando di aver avuto un incontro con unitamente al minore la quale “rappresentando un Parte_1 Persona_1 miglioramento delle proprie condizioni psicologiche dopo l'allontanamento dell'ex marito…Sulle condizioni del piccolo riferiva di notare dei miglioramenti dal Per_1 punto di vista della comunicazione e del linguaggio, da quando il minore non intrattiene più incontri con il padre.” Quanto al minore la curatrice ha rappresentato : “di aver notato una particolare vivacità e curiosità nello stesso, esternandosi in continue domande e richieste di spiegazioni, per poi, però, chiudersi a riccio nel momento in cui viene a sua volta interpellato.”. La curatrice riferiva di aver sentito in data 08/01/2025, CP_1
9 che rappresentava una forte sofferenza dovuta al fatto di non aver visto più il figlio da quasi un anno e di non sapere nulla delle sue condizioni di salute e del suo andamento scolastico, precisando che il resistente che si dichiarava disponibile ad affrontare i percorsi previsti “invitato a dare spiegazioni sul mancato versamento del mantenimento, si è limitato ad un laconico “provvederò quanto prima”, addossando la responsabilità della mancanza di una occupazione al braccialetto elettronico, che “spaventerebbe” i possibili datori di lavoro.” La curatrice ha sottolineato come dall'esame dei conti correnti emergerebbero sia accrediti presumibilmente corrisposti per attività lavorativa, sia uscite per scommesse di gioco, nei periodi in cui il resistente pur obbligato non corrispondeva il contributo al mantenimento. Tanto premesso la curatrice ha concluso chiedendo: “a) Confermare, allo stato, l'affidamento super esclusivo del minore alla Persona_1 madre con riserva, all'esito della fase istruttoria, di valutare la Parte_1 possibilità di decadenza della responsabilità genitoriale del sig.re b ) CP_1
Confermare, allo stato, la sospensione delle visite tra il padre e il figlio minore, fino all'esito del procedimento penale e/o della revoca della misura cautelare in essere di non avvicinamento;
c) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
che vi convive con il figlio minore;
d) Porre a carico di entrambi i genitori
[...]
l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio la madre direttamente Persona_1 essendo il genitore convivente, il padre versando alla signora la somma Parte_1 che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, in relazione alle esigenze e all'età del minore.
Spese straordinarie da ripartirsi in concorso paritetico tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Terni.”
Escussi i testi sulle circostanze ammesse, è stata fissata udienza per la decisione. Acquisite le memorie conclusionali delle parti la decisione è stata rimessa al Collegio.
Preliminarmente il Collegio ritiene la causa pienamente istruita essendo stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione;
né devono essere compiuti ulteriori accertamenti alla luce delle sopravvenienze rappresentate e documentate in atti dal difensore della parte resistente (in particolare provvedimento di revoca delle misura cautelare del divieto di avvicinamento del padre al figlio minore pronunciata in sede di riesame dalla Corte di
Appello di Perugia in data 8.5.2025, e intervenuta emissione della sentenza di primo grado di condanna nel procedimento a carico del resistente per maltrattamenti con persona offesa il ricorrente e il figlio minore, con assoluzione per i capi dell'imputazione relativi alla violenza sessuale sulla ricorrente, per i motivi che verranno dettagliati nel punto seguente, con revoca della misura cautelare).
10 Domande ex art. 330 e 333 c.c. – frequentazioni padre figlio
La parte ricorrente, già dal ricorso introduttivo ha formulato domanda, ex art. 330 c.c. di decadenza del padre dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale allegando condotte del Dodani pregiudizievoli per il figlio minore.
Il resistente si è opposto all'accoglimento della domanda.
La curatrice speciale del minore ha concluso chiedendo venga disposta la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, con sospensione delle frequentazioni padre figlio.
Preliminare rispetto alla disciplina delle modalità di affidamento è la decisione sulla istanza di decadenza della responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente e dalla curatrice speciale del minore.
Ai sensi del novellato art. 38 disp att. c.c., deve affermarsi la competenza per la decisione su tale domanda dell'intestato Tribunale. Nel rispetto dei più recenti orientamenti della Suprema Corte in merito (ora cristallizzati nelle nuove disposizioni in materia di curatore del minore cfr. art. 473.bis.8 c.p.c.) in presenza di domanda ex art. 330 c.c. formulata dalla parte ricorrente si è proceduto alla nomina di curatore speciale del minore.
Accertata la competenza del Tribunale adito, preso atto delle conclusioni delle parti e del curatore speciale, nel merito deve essere pronunciata la limitazione della responsabilità genitoriale del con sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità CP_2 genitoriale nei confronti del figlio minore fino all'esito di idonei percorsi che lo Per_3 stesso è onerato di seguire.
A carico del per quanto rileva ai fini della decisione, sono stati istaurati i seguenti CP_2 procedimenti penali:
- RG n. 260/2023 per il delitto previsto e punito dall'art. 570 bis c.p., per mancata corresponsione del contributo dovuto per il mantenimento del figlio;
- RG 274/2024 per i delitti previsti e puniti dall'art. 572, co. 1 e co. 2 c.p., dall'art. 609 bis co. 1, 609 ter co. 1, n. 5 quater, 609 septies co. 4 n. 4 c.p., dall'art. 570 bis c.p. nell'ambito del quale il G.I.P. del Tribunale di Terni in data 07/02/2024 ha emesso una ordinanza cautelare disponendo il divieto di avvicinamento del al Per_1 Pt_1
al minore con applicazione del braccialetto elettronico, ordinanza
[...] Persona_1 prima confermata dal tribunale del riesame e poi revocata limitatamente al solo divieto di avvicinamento del resistente al figlio in data 8.5.2025, e totalmente revocata dal Tribunale di Terni in composizione collegiale all'esito dell'emissione della sentenza di primo grado in data 8.7.2025.
Nel primo procedimento penale in cui è stato contestato il mancato adempimento del resistente agli obblighi di mantenimento, il con sentenza del 23.1.2025 emessa Per_1
11 dal Tribunale di Terni è stato ritenuto colpevole del reato ascritto e condannato alla pena di € 500 di multa oltre al risarcimento del danno in favore della persona offesa, odierna ricorrente. Acquisiti gli atti di tale procedimento penale, nello stesso i testi escussi, nel corso del dibattimento, hanno confermato non solo il mancato pagamento da parte del resistente del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio ma lo stato di grave indigenza in cui a seguito di tale condotta del sono venuti a trovarsi la Per_1 ricorrente e il figlio minore delle parti. A tal fine si riporta la testimonianza resa nell'ambito del dibattimento penale (nel pieno contraddittorio delle parti) dalla teste
(cfr. verbale udienza del 27.9.2024) la quale ha Testimone_1 dichiarato: “Che io sappia lui non ha mai versato il mantenimento al bambino tant'è che lei va alla Caritas …e poi anche io e l'altra ragazza che siamo amiche cerchiamo di aiutarla in qualche modo, so che ha difficoltà a pagare le cose e c'ha molti mesi arretrati di affitto perché lui non ha mai pagato l'affitto e quindi ha lei c'ha molte difficoltà per arrivare a fine mese”. Anche la teste (cfr. verbale udienza penale Testimone_2 del 27.9.2024) ha confermato le gravi difficoltà economiche della ricorrente, tali da non consentirle di riparare la lavatrice, in assenza dell'aiuto economico della stessa teste. La teste , volontaria della Caritas della Parrocchia di Sant'Antonio in Testimone_3
Terni, ha confermato il grave stato di indigenza della ricorrente, sostenuta dalla Caritas sia per aiuti alimentari (la teste ha riferito “la signora si è rivolta a noi per problemi economici per problemi per mangiare”) sia per il pagamento di alcune utenze, riferendo di aver appreso dalla di problemi di gioco del resistente, e precisando il grande Pt_1 impegno della ricorrente per reperire attività lavorative e provvedere al mantenimento del figlio. Il teste proprietario dell'appartamento destinato a Testimone_4 residenza della famiglia ha confermato il mancato pagamento del canone di locazione da parte del resistente, originario conduttore dell'immobile con maturazione di rilevante debito (circa € 6.500), riferendo dell'impegno della ricorrente per ripianare totalmente tale debito (quasi dimezzato).
Oltre alle riportate risultanze del procedimento penale, nel presente giudizio il resistente sul quale gravava il relativo onere della prova non ha dimostrato il pagamento del contributo al mantenimento sullo stesso gravante in forza dei provvedimenti di seprazione e divorzio, e ciò a fronte dei redditi che lo stesso ha dichiarato di percepire pari a circa € 1.000 mensili (cfr. dichiarazioni rese alla prima udienza). Inoltre, deve evidenziarsi il mancato puntuale adempimento agli obblighi di produzione della documentazione relativa ai conti correnti del resistente. Il ha depositato estratti di conto corrente Per_1 lacunosi, dai quali comunque si evince che lo stesso nel periodo dal 31.12.2022 al 31.3.2023 ha versato sul conto corrente importi complessivi per € 10.052, con uscite sostanzialmente analoghe a tale importo, senza provvedere in tale lasso temporale alle necessità del figlio minore (cfr. dichiarazione dei testi nell'ambito del procedimento penale ed in particolare della teste che ha riferito nel 2024 di accessi Testimone_3 dalla ricorrente alla Caritas da oltre tra anni). Va parimenti evidenziato come in tale
12 periodo dall'esame del conto corrente si evinca, come evidenziato dalla curatrice speciale del minore, che il ha speso somme in sale gioco (si riporta quanto riportato dalla Per_1 curatrice speciale del minore e non contestato dal resistente: “altro punto gioco frequentato dal risulta essere, dagli estratti conto, l'Admiral Club, sito in Via Per_1
Bramante, a Terni, in cui in due giorni ha giocato circa €. 800,00 -tra il 24 e il 25 gennaio 2023-, per non parlare degli ulteriori €. 1.200,00, neanche un mese dopo, tra il 13 e il 14 febbraio 2023”). Inoltre, dall'esame della pur lacunosa documentazione bancaria depositata dal resistente emerge, quanto al trimestre gennaio/marzo 2024, la sostanziale cessazione non solo degli accrediti sul conto corrente ma anche delle spese effettuate con lo stesso, elemento dal quale deve desumersi la scelta del resistente di non utilizzare il conto corrente per entrate (dallo stesso dichiarate esistenti) e spese al fine di non rendere tracciabili redditi e spese.
Da quanto riportato risulta provata la gravissima violazione da parte del resistente dei doveri di mantenimento del figlio, in misura tale da compromettere le stesse esigenze alimentari ed abitative del minore pur in presenza di redditi percepiti e comunque di specifiche competenze lavorative svolgendo il resistente attività di muratore. La volontaria sottrazione agli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti, può essere qualificata come una forma di violenza domestica, nella forma della violenza economica, come tale da considerare per la determinazione di provvedimenti relativi alla genitorialità in applicazione di quanto disposto dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul.
Con riferimento al procedimento penale a carico del resistente (RG 274/2024) nel quale è stata contestata la commissione di condotte di maltrattamento in danno della ricorrente e del figlio minore delle parti oltre a condotte di violenza sessuale, in data 8.7.2025 è stata emessa dal Tribunale di Terni condanna del lla pena di anni tre di reclusione per Per_1 il reato di maltrattamenti i famiglia (esclusa l'aggravante contestata al capo c), con assoluzione dell'odierno resistente per il reato di violenza sessuale in danno della ex coniuge. Ai fini che rilevano nel presente giudizio le reiterate condotte persecutorie, aggressive, denigratorie poste in essere dal resistente in danno della ricorrente (dettagliate nel capo di imputazione al quale si rimanda) risultano pienamente provate dall'escussione dei testi nell'ambito del presente giudizio. All'udienza del 14 gennaio 2025 la teste , ha confermato i contenuti delle Testimone_5 dichiarazioni rese alla Questura di Terni in data 26 gennaio 2024, in sede di SIT;
la teste
, parimenti ha confermato i contenuti delle dichiarazioni rese alla Testimone_6
Questura di Terni in data 24 gennaio 2024, in sede di SIT. In particolare
[...]
(cfr. SIT del 26.1.2024) ha confermato di aver assistito Testimone_5 personalmente a tre episodi durante i quali il resistente ha insultato e minacciato la ricorrente, precisando che in due di tali occasioni le condotte riferite sono avvenute davanti al figlio minore, che veniva “strappato” dal padre dalle mani dalla madre.
13 Inoltre, dalla deposizione resa dalla ricorrente quale testimone nell'ambito del suddetto procedimento penale (cfr. trascrizione deposizione resa all'udienza 18.2.2025) si evincono numerose aggressioni e insulti proferiti dal resistente in danno della ricorrente spesso anche alla presenza del minore, con turbamento dello stesso come dichiarato dalla ricorrente, e confermato per l'episodio al quale ha assistito dalla teste , maggiore Tes_5 turbamento che trova conferma nella condizioni di autismo da cui è affetto il figlio delle parti. La ha confermato il mancato adempimento da parte del padre agli obblighi Pt_1 di mantenimento del figlio (dichiarando di aver ricevuto dal momento della separazione complessivi € 1800), e precisando inoltre di aver sofferto la “fame” nel periodo iniziale della convivenza matrimoniale, e di aver avuto difficoltà a procurare il latte artificiale per il minore appena nato avendo il resistente in un'occasione speso le somme necessarie all'acquisto del latte per il figlio per altre finalità.
Quanto alla efficacia probatoria per la presente decisione relativamente alle domande afferenti alla titolarità ed all'esercizio della responsabilità genitoriale, delle dichiarazioni della parte, che abbia assunto il ruolo di testimone nell'ambito di procedimento penale, il Collegio intende richiamare precedente orientamento che attribuisce valenza di elemento di prova a tale dichiarazione (Sent. Trib. Terni 3.9.2021 n. 709 , edita): «Nelle situazioni di violenza domestica è necessario che, soprattutto per la valutazione degli effetti di tale violenze sullo sviluppo dei minore, e per adottare provvedimenti in merito all'affidamento della prole, possa essere attribuita valenza probatoria anche alle dichiarazioni della donna vittima di violenza, quando tali dichiarazioni siano state assunte in contesti nei quali la donna, vittima di violenza, ha formulato impegno a dire la verità con assunzione di responsabilità penale nel caso di dichiarazioni reticenti o mendaci. Infatti, nel caso in cui la donna abbia reso dichiarazioni nell'ambito di procedimento penale (o nel corso delle indagini preliminari ovvero nel corso del dibattimento penale), con assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, tale sanzione appare sufficiente a far assurge la dichiarazione ad elemento che il giudice civile può valutare per la formazione della prova, anche nell'ambito del processo civile. Inoltre, il limite costituito dal divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, non opera nel caso in cui la decisione abbia ad oggetto domanda di affidamento dei figli minori, laddove l'interesse perseguito non è quello del genitore ma quello del minore, per garantirne la migliore crescita. La maggiore ampiezza dei poteri riconosciuti dal legislatore nella valutazione degli elementi di prova quando oggetto del giudizio sono domande aventi ad oggetto diritti indisponibili, come quelle per la determinazione delle modalità di affidamento di minori si desume proprio dalla indisponibilità della materia relativa alla tutela dei minori (Cass n.21178 /2018; Cass 6339/2011;Cass. n.23791/2005 ;Cass n.11218/2013; sulla valorizzazione delle finalità di ordine pubblicistico: v. Cass., n. 270/2004; Cass., n. 21293/2007). Se, infatti, risulta incontestato che 'La salvaguardia dei diritti dei minori consente il ricorso a un'ampia gamma di poteri istruttori ufficiosi,
14 nei procedimenti in materia di famiglia soprattutto in presenza di persone minori di età' (Corte Cost. 185/1986; Cass.21178/18), appare necessario attribuire valenza probatoria anche alle dichiarazioni rese dal genitore, parte civile nel processo penale, quando le stesse abbiano ad oggetto condotte di violenza domestica ed oggetto del giudizio in ambito civile. In tal caso non può dirsi violato l'art. 246 c.p.c. in quanto l'interesse perseguito nel decidere la domanda di affidamento non è quello del genitore, parte del giudizio civile, ma quello del minore, terzo rispetto alla dichiarazione resa nel genitore nell'ambito del procedimento penale.”. Tale orientamento ha trovato sostegno anche in recenti pronunce della Corte di legittimità (Cass. Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 “L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale)) e nelle corti di merito (Tribunale di Roma sent. 7 marzo 2025, che richiamando questi principi ha tratto dalle dichiarazioni della moglie persona offesa nel procedimento penale rese nel dibattimento penale argomenti di prova che hanno portato a ritenere raggiunta la prova delle condotte violente ai fini della decisione sull'affidamento).
Le dichiarazioni della ricorrente escussa come teste nell'ambito del procedimento penale a carico del resistente, unite agli ulteriori riscontri (dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio, esame dei documenti depositati) fanno ritenere pienamente provate le condotte persecutorie, aggressive e denigratorie poste in essere dal n danno della Per_1 ricorrente anche alla presenza del figlio.
Da quanto sopra riportato emerge piena prova di condotte del padre che denotano gravi carenze genitoriali, sia per il mancato adempimento agli obblighi di mantenimento del figlio perdurato anche nel corso dell'intero procedimento, sia per le condotte aggressive, minacciose e denigratorie poste in essere dal nche alla presenza del minore. Tali Per_1 riscontri probatori fanno ritenere sussistenti i presupposti per disporre limitazioni della responsabilità genitoriali del Per_1
Le difese del ricorrente tese ad evidenziare la mancanza di credibilità della ricorrente che avrebbe denunciato condotte maltrattamenti del marito solo dopo la pronuncia di divorzio (emessa su conclusioni congiunte con affidamneto condiviso del minore) non colgono nel
15 segno, perché non considerano le difficoltà per le vittime di violenza domestica di essere consapevoli della gravità delle condotte subite. Nel caso di specie, tale difficoltà deve ritenersi ancora più marcata, in ragione della provenienza della ricorrente da un contesto culturale e sociale (puntualmente descritto nl corso delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale) nel quale il matrimonio è stato “combinato” tra le famiglie, con la conseguente subordinazione della moglie alle richieste ed alle volontà del marito. Questa situazione ha necessariamente reso complesso il processo di emersione della consapevolezza in capo alla di essere vittima di violenza domestica. Pt_1
Quanto alla richiesta della difesa del resistente di disporre ulteriori accertamenti (quali CTU) e di attivare immediatamente incontri in spazio neutro per la ripresa delle relazioni padre figlio, essendo venuta meno la misura cautelare del divieto di avvicinamento, le stesse non possono essere accolte.
L'attivazione degli incontri in spazio neutro appare possibile solo dopo aver verificato il superamento degli agiti aggressivi da parte del resistente, e la volontà dello stesso di porre in essere comportamenti che evidenzino la presenza di idonee competenze genitoriali.
Nel corso del procedimento il resistente non ha fornito alcuna prova in questo senso. Non ha corrisposto il mantenimento per il figlio, e soprattutto pur convocato per compiere preliminari accertamenti sulle capacità genitoriali non si è presentato. A tal fine si riportano i contenuti della relazione del Servizio sociale del Comune di Terni del 19.11.2024, nella quale si dà atto della piena collaborazione della ricorrente a fronte dell'assenza del resistente: “Con la mamma, signora è stato svolto un Parte_1 colloquio conoscitivo in data 12/09/2024 dove la donna ha rappresentato la situazione familiare e del minore e i difficili rapporti trascorsi con l'ex marito. Mentre non è stato possibile svolgere un colloquio con il signor , padre del minore in quanto, CP_1 contattato sia telefonicamente sia a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, lo stesso non si è presentato all'appuntamento fissato né si è rivolto successivamente alle scriventi.”.
Disporre incontri in spazio neutro padre figlio senza avere certezza della capacità del padre di assumere con pienezza le responsabilità che derivano dal ruolo genitoriale, significherebbe esporre il minore a possibili frustrazioni e a difficoltà che se sempre nocive per i figli, sarebbero particolarmente negative nel caso di specie data la particolare condizione del figlio delle parti, poiché condotte disfunzionali e non puntuali del padre potrebbero produrre una grave compromissione dell'equilibrio ora raggiunto dal minore.
Parimenti disporre una CTU, con il compito di compiere una valutazione delle competenze genitoriali delle parti, quando alla luce delle condotte accertate sono certe le disfunzionalità paterne, significherebbe invertire l'ordine logico degli accertamenti. Per verificare le competenze genitoriali, in primo luogo, occorre verificare le condotte dei genitori, e solo in presenza di comportamenti orientati al superamento di pregresse
16 disfunzionalità, può essere opportuno disporre CTU per verificare l'avvenuto recupero delle competenze genitoriali. A fronte di comportamenti che evidenziano il mancato reiterato inadempimento di doveri genitoriali, perduranti anche nel corso del procedimento, senza che il genitore abbia dato prova di superare in fatto tali disfunzionalità, nessuna valutazione psicologica potrebbe essere idonea a riconoscere piene competenze genitoriali in capo ad un genitore che si comporta in maniera disfunzionale.
Quanto, invece, alle capacità genitoriali della ricorrente nessuna criticità è emersa all'esito del giudizio, nel quale è stato accertato il profondo e positivo legame madre figlio, e la capacità della di essere genitore di riferimento del minore in grado di Pt_1 sostenerlo nella crescita, e nell'accudimento pur in presenza delle certificate difficoltà del minore affetto da autismo, e pur in assenza di sostegni materiali ed affettivi del resistente.
Per quanto esposto essendo state provate condotte di violenza economica e psicologica del resistente in danno della ricorrente e del figlio minore, ed accertata la mancanza di comportamenti successivi tali da evidenziare la volontà del di superare tali Per_1 criticità (stante il perdurante inadempimento degli obblighi di mantenimento e la mancata presentazione alle convocazioni da parte dei responsabili del Servizio sociale), deve essere pronunciata la sospensione del resistente dalla titolarità e dall'esercizio delle responsabilità genitoriale. Tale misura appare preferibile rispetto alla richiesta misura della decadenza in considerazione della espressa volontà del resistente di porre rimedio alle carenze genitoriali, potendo lo stesso avviare percorsi di recupero presso i competenti uffici del Servizio socio assistenziale.
Proprio alla luce di tali risultanze, in accoglimento della richiesta formulata sia della ricorrente sia del curatore speciale devono essere sospesi gli incontri padre figlio, anche in spazio neutro. Come sopra detto solo la sopraggiunta consapevolezza in capo al resistente delle condotte disfunzionali poste in essere, avrebbe potuto dare vita ad un percorso di cambiamento in grado di far evolvere la relazione, consapevolezza non maturata nel corso del giudizio.
L'insieme delle condotte riportate, in particolare, da parte del resistente in danno della ricorrente, anche alla presenza del figlio minore, che occorre valutare in applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul per disciplinare le modalità di affidamento e di frequentazioni genitori figli, la mancata adesione del padre a percorsi di sostegno suggeriti, fanno ritenere sussistenti i presupposti per confermare l'interruzione degli incontri tra padre e figlio, già disposta con i provvedimenti provvisori. Il padre potrà riattivare questi incontri, al termine di eventuali percorsi di recupero qualora positivi, formulando apposite domande al giudice competente, previa istaurazione e completamento dei percorsi necessari.
17 Come già rilevato in precedenti provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale: “L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche a obblighi positivi tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. L'articolo 8 CEDU non contiene alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3). Tuttavia la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume ruolo determinate l'opinione del figlio, precipitato del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte Edu ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. CH c. Russia sentenza 20 gennaio 2011)..”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017).
Nel presente procedimento la prova delle condotte poste in essere dal padre in danno del figlio è elemento sufficiente per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figlio in assenza di idonei percorsi di sostegno individuale del resistente finalizzati a colmare le lacune genitoriali evidenziate nel corso del giudizio. Alla luce delle deduzioni sopra svolte, per le frequentazioni padre figlio deve essere confermata la loro sospensione, potendo il padre, come detto, inoltrare apposita richiesta, al giudice competente, per la loro eventuale riattivazione in presenza dei necessari presupposti come sopra descritti.
Affidamento figlio minore
Dalla sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre discende l'affidamento esclusivo del minore alla madre, genitore che si è dimostrata capace di sostenere ed accudire il figlio. Nel caso di specie, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati in presenza delle condotte di violenza domestica descritte nel punto precedente,
18 mentre è emersa la piena idoneità genitoriale della che ha dimostrato di prendersi Pt_1 cura correttamente il figlio dalla nascita all'attualità.
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già correttamente disposto nei provvedimenti provvisori. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento della minore presso l'abitazione materna.
Non sono state formulate domande di modifica delle modalità di mantenimento del minore come già determinate nella sentenza di scioglimento del matrimonio, che devono essere confermate.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, e sono da liquidare in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 30 maggio 2002 n.115, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente e del minore. Precisando che la rifusione, ex art. 133 DPR n. 115/2002, delle spese processuali va disposta a favore dell'Erario, considerando l'intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/2002, atteso che non diversamente argomentando la parte soccombente in caso di ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato si avvantaggerebbe della ammissione, scelta che si porrebbe in evidente violazione del principio di uguaglianza, rispetto alle altre parti soccombenti, mentre d'altro canto la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquidato al singolo difensore, della parte ammessa, compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del patrocinio nella sua globalità. (cfr. sul punto sentenza Corte Cost. n. 64 del 2024 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'articolo 133, comma 1, del Dpr n. 115 del 2002).
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti, n. 453/2023, fermo il resto, così provvede: dispone, ex art. 333 c.c., la sospensione dalla responsabilità genitoriale di CP_1 nei confronti del figlio Persona_1
affida il figlio minore alla madre con esercizio esclusivo Persona_1 Parte_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per
19 il minore (riguardanti elencazione meramente esemplificativa: istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, determinazione della residenza abituale del minore, richiesta e percezione di indennità per il figlio comunque denominate, etc.) decisioni che potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre;
dispone che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
sospende le frequentazioni tra padre e figlio minore;
condanna al pagamento delle spese di giudizio della ricorrente, da CP_1 liquidare a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, in complessivi € 4.189,00 oltre accessori di legge;
condanna l pagamento delle spese di giudizio del minore, da liquidare CP_1
a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, in complessivi
€ 4.189,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 21 luglio 2025
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 302/2024 promossa da:
, nata a [...] - ALBANIA il 18/07/1991, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. GENTILETTI ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] - ALBANIA il 19/08/1982, con il patrocinio CP_1 dell'Avv. MANCINI FRANCESCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
Avv. GIULIANA SCORSONI , nella qualità di curatrice speciale del minore Per_1
difesa in proprio;
[...]
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio e domanda ex art. 330 c.c.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“In via principale, revocare in modo definitivo le condizioni di affidamento condiviso previste nella sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Terni modificandole e stabilendo
l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente stessa;
confermare le Persona_1 condizioni relative all'obbligo di mantenimento a carico del sig. in favore CP_1 della sig.ra e del minore Parte_1 Persona_1
- sempre in via principale, accertare e dichiarare l'inidoneità del sig. alle CP_1 funzioni e alle responsabilità paterne e per l'effetto dichiararlo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore provvedendo al Persona_1 riconoscimento dell'esclusiva responsabilità e potestà genitoriale della sola madre alla quale si attribuisca ogni potere decisionale nell'interesse del proprio Parte_1 figlio minore;
- acclarata la contrarietà della condotta processuale avversaria a buona fede processuale, condannare il resistente al risarcimento dei danni che saranno ritenuti equi
e di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della sig.ra e del minore Parte_1
Persona_1
- alla luce delle dichiarazioni rese dal medesimo resistente in libero interrogatorio circa il proprio reddito mensile e le risultanze delle esecuzioni civili intraprese, trasmettere la sentenza alla territoriale Guardia Di Finanza nonché ad ogni altra Autorità ritenuta competente per ogni opportuno conseguente accertamento;
- con vittoria di spese di lite e compenso professionale come per legge essendo stata ammessa la parte ricorrente al patrocinio a favore dello Stato.”
Per parte resistente:
“Insistendo preliminarmente per l'ammissione delle istanza istruttorie non ammesse,
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
2 eccezione ex adverso avanzata, voglia rigettare le richieste della signora svolte Pt_1 con il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ed in particolare rigettare la richiesta di affido esclusivo del figlio minore e di decadenza della responsabilità Per_1 genitoriale in capo al sig. Con vittoria di spese e compensi professionali.” CP_1
Per la curatrice speciale del minore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di cui agli atti introduttivi:
a) Disporre ex art 330 c.c. la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio e, per l'effetto, affidare il minore CP_1 Persona_1 stesso alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale Parte_1 per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per il minore relative la sua istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti e di indennità e di tutti gli atti afferenti il figlio minore Tutte le decisioni Persona_1 riguardanti il minore, di qualsiasi genere e tenore potranno essere assunte dalla madre senza il consenso del padre.
b) In subordine, in caso di non accoglimento della sopra riportata richiesta, confermare l'affidamento super esclusivo del minore alla madre con Persona_1 Parte_1
i poteri di cui al sopra riportato punto a).
c ) Stabilire il collocamento del minore presso l'abitazione materna, che sarà scelta in via esclusiva dalla madre stessa.
d ) Confermare la sospensione delle frequentazioni padre/figlio come da provvedimento emesso in data 10/04/2024, essendo ancora in essere la misura cautelare di non avvicinamento al minore e alla madre, emessa dal Tribunale penale di Terni nel procedimento penale RGNR 274/2024.
e) Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio ex art. 316 bis c.c., la madre nella modalità diretta essendo il genitore convivente, il padre versando alla signora la somma che il Tribunale riterrà equa e di Parte_1 giustizia, in relazione alle esigenze e all'età del minore, e alle risorse economiche di entrambi i genitori. Per quanto riguarda le spese straordinarie disporre il concorso paritetico tra gli stessi, rimandando al Protocollo concluso tra il Tribunale di Terni e il
COA di Terni, ad eccezione della clausola di condivisione delle scelte ai fini del rimborso al genitore anticipatario, insistendosi nella richiesta di affidamento super esclusivo alla madre.”
3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.2.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di scioglimento del matrimonio contratto con con CP_2 contestuale richiesta di decadenza dello stesso dalla responsabilità genitoriale del figlio delle parti.
La ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio con dal quale è nato il figlio minore CP_1 Per_1 in data 10/12/2018;
[...]
- che con sentenza del Tribunale di Terni n. 453/2023, pubblicata il 29/06/2023, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, e passata in giudicato, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, prevedendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con disciplina delle frequentazioni padre figlio (con espressa esclusione del pernottamento) ponendo a carico del contributo mensile di CP_1 euro 400,00 (quattrocento//00) a favore del figlio minore oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie per il minore, e di euro 300,00 a favore della moglie (anche come contributo per il pagamento dei canoni di locazione);
- che, successivamente alla pubblicazione della sentenza, il avrebbe posto CP_1 in essere una serie di comportamenti persecutori e maltrattanti nei confronti della ricorrente e del figlio minore, per i quali veniva aperto a carico del medesimo il procedimento penale iscritto al RGNR 274/2024 Tribunale di Terni;
-che, in particolare, dopo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio la ricorrente avrebbe subito pedinamenti, insulti e improvvise irruzioni da parte del nella sua Per_1 vita privata;
inoltre, in più occasioni, ogni qual volta la ricorrente consegnava il figlio al padre, secondo quanto previsto dalle condizioni di divorzio, la stessa sarebbe stata oggetto di sputi, con induzione da parte del padre anche del figlio minore a fare lo stesso;
- che la ricorrente si rivolgeva a centro antiviolenza che redigeva, in data 18/01/2024, una articolata e dettagliata relazione, frutto dei colloqui svolti con la ricorrente dai quali emergevano tutta una serie di circostanze e fatti gravi, che il resistente avrebbe posto in essere in danno della e del figlio minore;
Pt_1
- che la ricorrente inviava, in data 22/01/2024, al Questore di Terni richiesta di ammonimento dell'ex marito;
l'autorità amministrativa dopo aver proceduto a valutazioni preliminari trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Terni, che richiedeva, a sua volta, al GIP del Tribunale di Terni di disporsi a carico di il divieto di CP_1 avvicinamento nei confronti della e del figlio per i delitti previsti Pt_1 Persona_1
e puniti dall'art. 572, co. 1 e co. 2 c.p., dall'art. 609 bis co. 1, 609 ter co. 1, n. 5 quater,
4 609 septies co. 4 n. 4 c.p., dall'art. 570 bis c.p., con applicazione del c.d. braccialetto elettronico;
- che in data 7.2.2024 il G.I.P. del Tribunale di Terni emetteva ordinanza cautelare (procedimento RGNR 274/2024, RG GIP 218/2024) con la quale, oltre al divieto di avvicinamento dell'odierno resistente alla e al minore veniva Pt_1 Persona_1 disposta l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico a carico di CP_1
- che sia nella richiesta di ammonimento (all. 3) sia nell'ordinanza cautelare (all. 4), sono state descritte una serie di condotte che il resistente avrebbe posto in essere, in particolare in data 06/01/2024 il avrebbe fatto irruzione nella discoteca Don Carlos di CP_1
Terni all'improvviso, palesandosi sulla pista da ballo, fotografando la ricorrente e apostrofandola ed ingiuriandola davanti a tutti, rivolgendole altresì minacce;
in data
07/01/2024 l'odierno resistente si sarebbe recato presso le Piscine dello Stadio, minacciando la ricorrente alla presenza del figlio minore, costringendo i presenti a chiamare le forze di Polizia che intervenivano;
in entrambe le circostanza il resistente avrebbe strumentalizzato l'affidamento condiviso del figlio minore per controllare la ricorrente, oltraggiarla e minacciarla nel momenti in cui si recava a prelevare il minore per i periodi di frequentazione previsti nella sentenza di divorzio, circostanze nel corso delle quali avrebbe indotto e costretto il figlio a “sputare” all'indirizzo della madre, approvandolo quando in minore insultava la ricorrente;
- che le condotte descritte avrebbero prodotto conseguenze particolarmente gravi in considerazione della condizione del figlio minore delle parti, affetto da autismo, precisando che il minore, come da certificazione medica prodotta, avrebbe manifestato notevoli miglioramenti dal momento della interruzione delle frequentazioni con il padre, vivendo più serenamente con i coetanei e potendo fruire con maggiore tranquillità dei percorsi terapeutici seguiti, presso la casa famiglia per bambini con disabilità, CP_3 dal momento della interdizione della frequentazioni di tali luoghi al padre in seguito all'emissione della misura cautelare, con cessazione delle condotte precedentemente poste in essere nei confronti della madre (sputi, denigrazioni, minacce);
- che il resistente ometteva di corrispondere il contributo per il mantenimento del figlio minore e della stessa ricorrente come previsto, con conseguente istaurazione di procedimento penale iscritto al RGNR 260/2023 davanti al Tribunale di Terni, in fase dibattimentale;
- che in considerazione delle condotte descritte sarebbero emerse gravissime disfunzionalità genitoriali in capo al ritenuto dalla ricorrente assolutamente Per_1 inidoneo a svolgere la funzione paterna e dannoso per il minore stesso, con conseguente richiesta di disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre;
5 - che la gravità delle condotte giustificherebbe l'adozione di provvedimento ex art. 330 c.c. di decadenza del dalla responsabilità genitoriale sul figlio, da attribuire in Per_1 via esclusiva alla ricorrente.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto: in via cautelare, l'adozione di ogni provvedimento indifferibile e urgente anche inaudita altera parte a tutela del minore in particolare chiedendo venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
chiedendo in via principale, di revocare in modo definitivo le condizioni di affidamento condiviso previste nella sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Terni, modificandole e stabilendo l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente stessa;
con Persona_1 conferma delle condizioni relative all'obbligo di mantenimento a carico del CP_1 in favore della sig.ra e del minore nonché di accertare e Parte_1 Persona_1 dichiarare l'inidoneità di alle funzioni e alle responsabilità paterne e per CP_1
l'effetto dichiararlo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore con vittoria di spese. Persona_1
In accoglimento della richiesta preliminare formulata dalla parte ricorrente è stato emesso ex art. 473 bis.15 c.p.c., inaudita altera parte, provvedimento indifferibile disponendo in via provvisoria ed urgente: l'affidamento del figlio minore alla Persona_1 madre attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità Parte_1 genitoriale a quest'ultima, attribuendo alla madre la decisione per tutte le questioni di maggiore rilevanza per il minore, sospendendo le frequentazioni padre figlio, con successiva fissazione dell'udienza (con precise modalità dirette ad evitare forma di vittimizzazione secondaria e pertanto disponendo la comparizione delle parti in diversi orari, ed assicurando la presenza del personale addetto alla vigilanza) per la conferma, modifica o revoca del decreto, con richiesta al Pubblico Ministero di depositare gli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali a carico di una parte con persona offesa l'altra parte ovvero il minore.
Si è costituito ontestando le allegazioni della controparte e chiedendo CP_1 il rigetto delle richieste formulate. Il resistente ha esposto:
- che le richieste dalla ricorrente, poste a fondamento del presente giudizio e dei procedimenti penali, si fonderebbero esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, sottolineando che tali dichiarazioni sarebbero state rese dopo l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata su conclusioni congiunte delle parti il 23.06.2023, pur riferendosi a fatti ed eventi che si sarebbero verificati durante tutto il perdurare del matrimonio;
- che la ricorrente avrebbe denunciato fatti gravissimi asseritamente verificatisi nel corso del matrimonio solo dopo il divorzio dal marito;
- che di tali eventi la ricorrente non avrebbe mai fatto menzione né nel corso del
6 procedimento di separazione consensuale né, successivamente, in quello di divorzio;
- che nel procedimento di divorzio, prima della formulazione di conclusioni congiunte, la odierna ricorrente avrebbe avanzato richiesta di affidamento esclusivo del figlio solo in considerazione del mancato adempimento del agli obblighi di mantenimento, Per_1 senza far il minimo riferimento alle condotte violente asseritamente addebitate al Per_1
e denunciate solo pochi mesi dopo, sottolineando la definizione del procedimento di divorzio con affidamento condiviso del figlio concordemente richiesto dalle parti;
-che anche nel procedimento penale non sarebbero emersi specifici episodi, mentre sarebbe emersa l'arretratezza culturale del (o meglio la presunta visione Per_1 patriarcale in un contesto socio-culturale di matrimoni combinati), dovendo valutare la credibilità della persona offesa alla luce del di lei interesse di far cessare una situazione familiare “imposta” dalla propria famiglia;
- che con riferimento alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale, le condotte contestate nel procedimento penale non sarebbero mai state poste in essere nei confronti del minore, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda, in quanto il resistente non avrebbe mai assunto comportamenti violenti o maltrattanti nei confronti del figlio, opponendosi alle condotte della ricorrente tendenti ad allontanare il bambino dal padre, non rispettando il diritto di vista del padre nei confronti del figlio, e ciò malgrado il profondo legame padre figlio;
- che con riferimento all'obbligo al mantenimento il verserebbe in condizioni Per_1 economiche critiche e che solo per tale ragione non sarebbe riuscito a far fronte con regolarità agli obblighi di mantenimento, cercando comunque di non far mancare nulla al figlio.
Tanto premesso il resistente ha chiesto il rigetto dele domande formulate dalla ricorrente sia quanto alla richiesta di affido esclusivo del figlio minore sia quanto alla Per_1 richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale.
All'udienza ex art. 473 bis.15 c.p.c., tenuta con modalità idonee ad assicurare il mancato contatto diretto tra le parti, al fine di evitare forme di vittimizzazione secondaria, sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di dimorare in immobile in locazione con canone di € 420, di percepire come colf, con reddito mensile netto di euro 550 (da due lavori), oltre a percepire assegno unico per il figlio di € 320,00 e indennità di accompagnamento e invalidità di € 500 per il figlio , di non avere proprietà immobiliari né risparmi;
il resistente di domiciliare in immobile in locazione con canone di € 370 mensili;
di percepire svolgendo attività di muratore, reddito mensile netto di euro 1000 mensili (con partita IVA) di non avere proprietà immobiliari né consistenti risparmi;
all'esito dell'udienza sono stati confermati i provvedimenti emessi inaudita altera parte.
7 Nel prosieguo del giudizio disposta la comparizione delle parti sono stati adottati i provvedimenti provvisori, nominando, ex art. 473 bis.8 c.p.c., curatrice speciale del minore, preso atto della presenza di domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
(assegnando termine per la costituzione delle curatrice e termine alle parti per eventuale deposito di memorie e documenti per controdedurre sulla costituzione della curatrice speciale) ed è stato confermato l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio minore alla madre, con sospensione delle frequentazione padre figlio (in Persona_1 considerazione delle risultanze emerse dagli atti acquisiti dai procedimenti penali), autorizzato il deposito di atti sopravvenuti a quelli già presenti nel fascicolo, relativi ai procedimenti penali a carico del ed è stata disposta l'acquisizione a cura del Per_1 sevizio socio assistenziale di relazione sulle competenze genitoriale delle parti, e soprattutto del e sulla situazione del minore (evidenziando l'impossibilità di Per_1 realizzare percorsi che prevedessero la compresenza contemporanea delle parti e del padre con il minore in presenza di misura cautelare a carico del resistente).
In data 20.9.2024, si è costituita la curatrice speciale del minore evidenziando di aver provveduto, attraverso i procuratori costituiti, a richiedere un incontro con i genitori del minore ed a contattare gli assistenti sociali, precisando la puntuale Persona_1 disponibilità della ricorrente che aveva condotto all'incontro con la curatrice il minore, e la mancata possibilità di incontro con il resistente che “non ha contattato il Curatore”.
La curatrice ha riportato nella comparsa che :”Il minore è apparso un bambino tranquillo e adeguato alla età anagrafica, non emerge in modo evidente, a parere dello scrivente, la patologia clinica cui è afflitto. La madre stessa ha ammesso che ha avuto Per_1 importanti progressi grazie al percorso di cura che ha intrapreso alla Neuropsichiatrica
Infantile successivamente alla diagnosi. La sig.ra ha raccontato del momento in Pt_1 cui si è resa conto che il figlio manifestava problemi nello sviluppo cognitivo: Per_1 all'età di tre anni aveva già iniziato a parlare, poi all'improvviso sembrava regredire nel linguaggio, non riusciva più a comunicare con i genitori, lo sguardo sembrava non concentrarsi più sull'obiettivo, man mano si perdevano i contatti con il bambino. …..La mamma ha capito che c'erano dei problemi e ha tentato di condividerli con il marito. Il padre, vergognandosi dei disturbi cognitivi che mostrava il figlio, negava l'evidenza, anzi rispondeva alla moglie: i problemi ce l'hai tu… ci devi andare tu alla neuropsichiatria. Successivamente alla diagnosi il sig. ncolpava la moglie dei problemi del figlio. Per_1
Attualmente frequenta la prima elementare all'Istituto Matteotti, è un Persona_1 bambino socievole, sorridente e affettuoso. I pomeriggi di sono impegnati Per_1 dall'attività di nuoto e dalle uscite organizzate dall'Associazione Aladino, cooperativa sociale che si occupa di assistere le famiglie con figli che presentano disturbi dell'apprendimento. frequenta, inoltre, un corso di logopedia. Lo scorso anno il Per_1
8 minore ha seguito un corso di pet terapy, quest'anno, grazie all'associazione Aladino trascorrerà dei pomeriggi alla Biblioteca Comunale. Il percorso scolastico è appena iniziato, il bambino sembra trovarsi bene con i “pari”. Ha un buon rapporto con l'insegnante di sostegno, il maestro , che, a sua volta, ha confermato l'impegno Per_2 di durante le ore in classe…. mostra nel complesso di essere un bambino Per_1 Per_1 curato e sereno malgrado le sue criticità.”. La curatrice pur evidenziando la necessità di attendere conferma delle imputazioni emergenti nel procedimento penale, tuttavia ha dato atto della totale mancanza di una contribuzione economica del per il Per_1 mantenimento del figlio, onere totalmente a carico della ricorrente, gravata anche del pagamento del pregresso debito maturato dal marito con il proprietario della casa familiare in locazione, e ciò malgrado la percezione di redditi da parte del resistente.
Tanto premesso la curatrice speciale del minore ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori adottati ex art. 473 bis 22, con richiesta di disporre la valutazione delle capacità genitoriali del resistente, e di acquisire dal servizio di neuropsichiatria infantile le relazioni cliniche del minore e in particolare la relazione del parent Persona_1 traning per verificare la presenza del padre a tali interventi.
Il 19.11.2024 il Servizio Sociale del Comune di Terni ha inoltrato una relazione comunicando di aver provveduto a contattare entrambi i genitori del minore, la curatrice speciale del minore oltre al referente del servizio di neuropsichiatria infantile che ha in carico il minore, rappresentando che a fronte della piena collaborazione prestata da Pt_1
non era stato possibile contattare il che non aveva risposto alla
[...] Per_1 convocazione.
Nel prosieguo del giudizio sono state ammesse le istanze istruttorie (nei limiti indicati nell'ordinanza di ammissione che il Collegio condivide pienamente) e preso atto del sopravvenuto improvviso decesso della curatrice speciale del minore, con decreto del
21.12.2024, è stata nominata quale curatrice del minore l'avv. GIULIANA SCORSONI, concedendo termine per la di lei costituzione, e termine alle parti per il deposito di eventuali note sulla stessa costituzione.
In data 10.1.2025 si è costituita la nuova curatrice evidenziando di aver avuto un incontro con unitamente al minore la quale “rappresentando un Parte_1 Persona_1 miglioramento delle proprie condizioni psicologiche dopo l'allontanamento dell'ex marito…Sulle condizioni del piccolo riferiva di notare dei miglioramenti dal Per_1 punto di vista della comunicazione e del linguaggio, da quando il minore non intrattiene più incontri con il padre.” Quanto al minore la curatrice ha rappresentato : “di aver notato una particolare vivacità e curiosità nello stesso, esternandosi in continue domande e richieste di spiegazioni, per poi, però, chiudersi a riccio nel momento in cui viene a sua volta interpellato.”. La curatrice riferiva di aver sentito in data 08/01/2025, CP_1
9 che rappresentava una forte sofferenza dovuta al fatto di non aver visto più il figlio da quasi un anno e di non sapere nulla delle sue condizioni di salute e del suo andamento scolastico, precisando che il resistente che si dichiarava disponibile ad affrontare i percorsi previsti “invitato a dare spiegazioni sul mancato versamento del mantenimento, si è limitato ad un laconico “provvederò quanto prima”, addossando la responsabilità della mancanza di una occupazione al braccialetto elettronico, che “spaventerebbe” i possibili datori di lavoro.” La curatrice ha sottolineato come dall'esame dei conti correnti emergerebbero sia accrediti presumibilmente corrisposti per attività lavorativa, sia uscite per scommesse di gioco, nei periodi in cui il resistente pur obbligato non corrispondeva il contributo al mantenimento. Tanto premesso la curatrice ha concluso chiedendo: “a) Confermare, allo stato, l'affidamento super esclusivo del minore alla Persona_1 madre con riserva, all'esito della fase istruttoria, di valutare la Parte_1 possibilità di decadenza della responsabilità genitoriale del sig.re b ) CP_1
Confermare, allo stato, la sospensione delle visite tra il padre e il figlio minore, fino all'esito del procedimento penale e/o della revoca della misura cautelare in essere di non avvicinamento;
c) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
che vi convive con il figlio minore;
d) Porre a carico di entrambi i genitori
[...]
l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio la madre direttamente Persona_1 essendo il genitore convivente, il padre versando alla signora la somma Parte_1 che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, in relazione alle esigenze e all'età del minore.
Spese straordinarie da ripartirsi in concorso paritetico tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Terni.”
Escussi i testi sulle circostanze ammesse, è stata fissata udienza per la decisione. Acquisite le memorie conclusionali delle parti la decisione è stata rimessa al Collegio.
Preliminarmente il Collegio ritiene la causa pienamente istruita essendo stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione;
né devono essere compiuti ulteriori accertamenti alla luce delle sopravvenienze rappresentate e documentate in atti dal difensore della parte resistente (in particolare provvedimento di revoca delle misura cautelare del divieto di avvicinamento del padre al figlio minore pronunciata in sede di riesame dalla Corte di
Appello di Perugia in data 8.5.2025, e intervenuta emissione della sentenza di primo grado di condanna nel procedimento a carico del resistente per maltrattamenti con persona offesa il ricorrente e il figlio minore, con assoluzione per i capi dell'imputazione relativi alla violenza sessuale sulla ricorrente, per i motivi che verranno dettagliati nel punto seguente, con revoca della misura cautelare).
10 Domande ex art. 330 e 333 c.c. – frequentazioni padre figlio
La parte ricorrente, già dal ricorso introduttivo ha formulato domanda, ex art. 330 c.c. di decadenza del padre dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale allegando condotte del Dodani pregiudizievoli per il figlio minore.
Il resistente si è opposto all'accoglimento della domanda.
La curatrice speciale del minore ha concluso chiedendo venga disposta la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, con sospensione delle frequentazioni padre figlio.
Preliminare rispetto alla disciplina delle modalità di affidamento è la decisione sulla istanza di decadenza della responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente e dalla curatrice speciale del minore.
Ai sensi del novellato art. 38 disp att. c.c., deve affermarsi la competenza per la decisione su tale domanda dell'intestato Tribunale. Nel rispetto dei più recenti orientamenti della Suprema Corte in merito (ora cristallizzati nelle nuove disposizioni in materia di curatore del minore cfr. art. 473.bis.8 c.p.c.) in presenza di domanda ex art. 330 c.c. formulata dalla parte ricorrente si è proceduto alla nomina di curatore speciale del minore.
Accertata la competenza del Tribunale adito, preso atto delle conclusioni delle parti e del curatore speciale, nel merito deve essere pronunciata la limitazione della responsabilità genitoriale del con sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità CP_2 genitoriale nei confronti del figlio minore fino all'esito di idonei percorsi che lo Per_3 stesso è onerato di seguire.
A carico del per quanto rileva ai fini della decisione, sono stati istaurati i seguenti CP_2 procedimenti penali:
- RG n. 260/2023 per il delitto previsto e punito dall'art. 570 bis c.p., per mancata corresponsione del contributo dovuto per il mantenimento del figlio;
- RG 274/2024 per i delitti previsti e puniti dall'art. 572, co. 1 e co. 2 c.p., dall'art. 609 bis co. 1, 609 ter co. 1, n. 5 quater, 609 septies co. 4 n. 4 c.p., dall'art. 570 bis c.p. nell'ambito del quale il G.I.P. del Tribunale di Terni in data 07/02/2024 ha emesso una ordinanza cautelare disponendo il divieto di avvicinamento del al Per_1 Pt_1
al minore con applicazione del braccialetto elettronico, ordinanza
[...] Persona_1 prima confermata dal tribunale del riesame e poi revocata limitatamente al solo divieto di avvicinamento del resistente al figlio in data 8.5.2025, e totalmente revocata dal Tribunale di Terni in composizione collegiale all'esito dell'emissione della sentenza di primo grado in data 8.7.2025.
Nel primo procedimento penale in cui è stato contestato il mancato adempimento del resistente agli obblighi di mantenimento, il con sentenza del 23.1.2025 emessa Per_1
11 dal Tribunale di Terni è stato ritenuto colpevole del reato ascritto e condannato alla pena di € 500 di multa oltre al risarcimento del danno in favore della persona offesa, odierna ricorrente. Acquisiti gli atti di tale procedimento penale, nello stesso i testi escussi, nel corso del dibattimento, hanno confermato non solo il mancato pagamento da parte del resistente del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio ma lo stato di grave indigenza in cui a seguito di tale condotta del sono venuti a trovarsi la Per_1 ricorrente e il figlio minore delle parti. A tal fine si riporta la testimonianza resa nell'ambito del dibattimento penale (nel pieno contraddittorio delle parti) dalla teste
(cfr. verbale udienza del 27.9.2024) la quale ha Testimone_1 dichiarato: “Che io sappia lui non ha mai versato il mantenimento al bambino tant'è che lei va alla Caritas …e poi anche io e l'altra ragazza che siamo amiche cerchiamo di aiutarla in qualche modo, so che ha difficoltà a pagare le cose e c'ha molti mesi arretrati di affitto perché lui non ha mai pagato l'affitto e quindi ha lei c'ha molte difficoltà per arrivare a fine mese”. Anche la teste (cfr. verbale udienza penale Testimone_2 del 27.9.2024) ha confermato le gravi difficoltà economiche della ricorrente, tali da non consentirle di riparare la lavatrice, in assenza dell'aiuto economico della stessa teste. La teste , volontaria della Caritas della Parrocchia di Sant'Antonio in Testimone_3
Terni, ha confermato il grave stato di indigenza della ricorrente, sostenuta dalla Caritas sia per aiuti alimentari (la teste ha riferito “la signora si è rivolta a noi per problemi economici per problemi per mangiare”) sia per il pagamento di alcune utenze, riferendo di aver appreso dalla di problemi di gioco del resistente, e precisando il grande Pt_1 impegno della ricorrente per reperire attività lavorative e provvedere al mantenimento del figlio. Il teste proprietario dell'appartamento destinato a Testimone_4 residenza della famiglia ha confermato il mancato pagamento del canone di locazione da parte del resistente, originario conduttore dell'immobile con maturazione di rilevante debito (circa € 6.500), riferendo dell'impegno della ricorrente per ripianare totalmente tale debito (quasi dimezzato).
Oltre alle riportate risultanze del procedimento penale, nel presente giudizio il resistente sul quale gravava il relativo onere della prova non ha dimostrato il pagamento del contributo al mantenimento sullo stesso gravante in forza dei provvedimenti di seprazione e divorzio, e ciò a fronte dei redditi che lo stesso ha dichiarato di percepire pari a circa € 1.000 mensili (cfr. dichiarazioni rese alla prima udienza). Inoltre, deve evidenziarsi il mancato puntuale adempimento agli obblighi di produzione della documentazione relativa ai conti correnti del resistente. Il ha depositato estratti di conto corrente Per_1 lacunosi, dai quali comunque si evince che lo stesso nel periodo dal 31.12.2022 al 31.3.2023 ha versato sul conto corrente importi complessivi per € 10.052, con uscite sostanzialmente analoghe a tale importo, senza provvedere in tale lasso temporale alle necessità del figlio minore (cfr. dichiarazione dei testi nell'ambito del procedimento penale ed in particolare della teste che ha riferito nel 2024 di accessi Testimone_3 dalla ricorrente alla Caritas da oltre tra anni). Va parimenti evidenziato come in tale
12 periodo dall'esame del conto corrente si evinca, come evidenziato dalla curatrice speciale del minore, che il ha speso somme in sale gioco (si riporta quanto riportato dalla Per_1 curatrice speciale del minore e non contestato dal resistente: “altro punto gioco frequentato dal risulta essere, dagli estratti conto, l'Admiral Club, sito in Via Per_1
Bramante, a Terni, in cui in due giorni ha giocato circa €. 800,00 -tra il 24 e il 25 gennaio 2023-, per non parlare degli ulteriori €. 1.200,00, neanche un mese dopo, tra il 13 e il 14 febbraio 2023”). Inoltre, dall'esame della pur lacunosa documentazione bancaria depositata dal resistente emerge, quanto al trimestre gennaio/marzo 2024, la sostanziale cessazione non solo degli accrediti sul conto corrente ma anche delle spese effettuate con lo stesso, elemento dal quale deve desumersi la scelta del resistente di non utilizzare il conto corrente per entrate (dallo stesso dichiarate esistenti) e spese al fine di non rendere tracciabili redditi e spese.
Da quanto riportato risulta provata la gravissima violazione da parte del resistente dei doveri di mantenimento del figlio, in misura tale da compromettere le stesse esigenze alimentari ed abitative del minore pur in presenza di redditi percepiti e comunque di specifiche competenze lavorative svolgendo il resistente attività di muratore. La volontaria sottrazione agli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti, può essere qualificata come una forma di violenza domestica, nella forma della violenza economica, come tale da considerare per la determinazione di provvedimenti relativi alla genitorialità in applicazione di quanto disposto dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul.
Con riferimento al procedimento penale a carico del resistente (RG 274/2024) nel quale è stata contestata la commissione di condotte di maltrattamento in danno della ricorrente e del figlio minore delle parti oltre a condotte di violenza sessuale, in data 8.7.2025 è stata emessa dal Tribunale di Terni condanna del lla pena di anni tre di reclusione per Per_1 il reato di maltrattamenti i famiglia (esclusa l'aggravante contestata al capo c), con assoluzione dell'odierno resistente per il reato di violenza sessuale in danno della ex coniuge. Ai fini che rilevano nel presente giudizio le reiterate condotte persecutorie, aggressive, denigratorie poste in essere dal resistente in danno della ricorrente (dettagliate nel capo di imputazione al quale si rimanda) risultano pienamente provate dall'escussione dei testi nell'ambito del presente giudizio. All'udienza del 14 gennaio 2025 la teste , ha confermato i contenuti delle Testimone_5 dichiarazioni rese alla Questura di Terni in data 26 gennaio 2024, in sede di SIT;
la teste
, parimenti ha confermato i contenuti delle dichiarazioni rese alla Testimone_6
Questura di Terni in data 24 gennaio 2024, in sede di SIT. In particolare
[...]
(cfr. SIT del 26.1.2024) ha confermato di aver assistito Testimone_5 personalmente a tre episodi durante i quali il resistente ha insultato e minacciato la ricorrente, precisando che in due di tali occasioni le condotte riferite sono avvenute davanti al figlio minore, che veniva “strappato” dal padre dalle mani dalla madre.
13 Inoltre, dalla deposizione resa dalla ricorrente quale testimone nell'ambito del suddetto procedimento penale (cfr. trascrizione deposizione resa all'udienza 18.2.2025) si evincono numerose aggressioni e insulti proferiti dal resistente in danno della ricorrente spesso anche alla presenza del minore, con turbamento dello stesso come dichiarato dalla ricorrente, e confermato per l'episodio al quale ha assistito dalla teste , maggiore Tes_5 turbamento che trova conferma nella condizioni di autismo da cui è affetto il figlio delle parti. La ha confermato il mancato adempimento da parte del padre agli obblighi Pt_1 di mantenimento del figlio (dichiarando di aver ricevuto dal momento della separazione complessivi € 1800), e precisando inoltre di aver sofferto la “fame” nel periodo iniziale della convivenza matrimoniale, e di aver avuto difficoltà a procurare il latte artificiale per il minore appena nato avendo il resistente in un'occasione speso le somme necessarie all'acquisto del latte per il figlio per altre finalità.
Quanto alla efficacia probatoria per la presente decisione relativamente alle domande afferenti alla titolarità ed all'esercizio della responsabilità genitoriale, delle dichiarazioni della parte, che abbia assunto il ruolo di testimone nell'ambito di procedimento penale, il Collegio intende richiamare precedente orientamento che attribuisce valenza di elemento di prova a tale dichiarazione (Sent. Trib. Terni 3.9.2021 n. 709 , edita): «Nelle situazioni di violenza domestica è necessario che, soprattutto per la valutazione degli effetti di tale violenze sullo sviluppo dei minore, e per adottare provvedimenti in merito all'affidamento della prole, possa essere attribuita valenza probatoria anche alle dichiarazioni della donna vittima di violenza, quando tali dichiarazioni siano state assunte in contesti nei quali la donna, vittima di violenza, ha formulato impegno a dire la verità con assunzione di responsabilità penale nel caso di dichiarazioni reticenti o mendaci. Infatti, nel caso in cui la donna abbia reso dichiarazioni nell'ambito di procedimento penale (o nel corso delle indagini preliminari ovvero nel corso del dibattimento penale), con assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, tale sanzione appare sufficiente a far assurge la dichiarazione ad elemento che il giudice civile può valutare per la formazione della prova, anche nell'ambito del processo civile. Inoltre, il limite costituito dal divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, non opera nel caso in cui la decisione abbia ad oggetto domanda di affidamento dei figli minori, laddove l'interesse perseguito non è quello del genitore ma quello del minore, per garantirne la migliore crescita. La maggiore ampiezza dei poteri riconosciuti dal legislatore nella valutazione degli elementi di prova quando oggetto del giudizio sono domande aventi ad oggetto diritti indisponibili, come quelle per la determinazione delle modalità di affidamento di minori si desume proprio dalla indisponibilità della materia relativa alla tutela dei minori (Cass n.21178 /2018; Cass 6339/2011;Cass. n.23791/2005 ;Cass n.11218/2013; sulla valorizzazione delle finalità di ordine pubblicistico: v. Cass., n. 270/2004; Cass., n. 21293/2007). Se, infatti, risulta incontestato che 'La salvaguardia dei diritti dei minori consente il ricorso a un'ampia gamma di poteri istruttori ufficiosi,
14 nei procedimenti in materia di famiglia soprattutto in presenza di persone minori di età' (Corte Cost. 185/1986; Cass.21178/18), appare necessario attribuire valenza probatoria anche alle dichiarazioni rese dal genitore, parte civile nel processo penale, quando le stesse abbiano ad oggetto condotte di violenza domestica ed oggetto del giudizio in ambito civile. In tal caso non può dirsi violato l'art. 246 c.p.c. in quanto l'interesse perseguito nel decidere la domanda di affidamento non è quello del genitore, parte del giudizio civile, ma quello del minore, terzo rispetto alla dichiarazione resa nel genitore nell'ambito del procedimento penale.”. Tale orientamento ha trovato sostegno anche in recenti pronunce della Corte di legittimità (Cass. Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 “L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale)) e nelle corti di merito (Tribunale di Roma sent. 7 marzo 2025, che richiamando questi principi ha tratto dalle dichiarazioni della moglie persona offesa nel procedimento penale rese nel dibattimento penale argomenti di prova che hanno portato a ritenere raggiunta la prova delle condotte violente ai fini della decisione sull'affidamento).
Le dichiarazioni della ricorrente escussa come teste nell'ambito del procedimento penale a carico del resistente, unite agli ulteriori riscontri (dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio, esame dei documenti depositati) fanno ritenere pienamente provate le condotte persecutorie, aggressive e denigratorie poste in essere dal n danno della Per_1 ricorrente anche alla presenza del figlio.
Da quanto sopra riportato emerge piena prova di condotte del padre che denotano gravi carenze genitoriali, sia per il mancato adempimento agli obblighi di mantenimento del figlio perdurato anche nel corso dell'intero procedimento, sia per le condotte aggressive, minacciose e denigratorie poste in essere dal nche alla presenza del minore. Tali Per_1 riscontri probatori fanno ritenere sussistenti i presupposti per disporre limitazioni della responsabilità genitoriali del Per_1
Le difese del ricorrente tese ad evidenziare la mancanza di credibilità della ricorrente che avrebbe denunciato condotte maltrattamenti del marito solo dopo la pronuncia di divorzio (emessa su conclusioni congiunte con affidamneto condiviso del minore) non colgono nel
15 segno, perché non considerano le difficoltà per le vittime di violenza domestica di essere consapevoli della gravità delle condotte subite. Nel caso di specie, tale difficoltà deve ritenersi ancora più marcata, in ragione della provenienza della ricorrente da un contesto culturale e sociale (puntualmente descritto nl corso delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale) nel quale il matrimonio è stato “combinato” tra le famiglie, con la conseguente subordinazione della moglie alle richieste ed alle volontà del marito. Questa situazione ha necessariamente reso complesso il processo di emersione della consapevolezza in capo alla di essere vittima di violenza domestica. Pt_1
Quanto alla richiesta della difesa del resistente di disporre ulteriori accertamenti (quali CTU) e di attivare immediatamente incontri in spazio neutro per la ripresa delle relazioni padre figlio, essendo venuta meno la misura cautelare del divieto di avvicinamento, le stesse non possono essere accolte.
L'attivazione degli incontri in spazio neutro appare possibile solo dopo aver verificato il superamento degli agiti aggressivi da parte del resistente, e la volontà dello stesso di porre in essere comportamenti che evidenzino la presenza di idonee competenze genitoriali.
Nel corso del procedimento il resistente non ha fornito alcuna prova in questo senso. Non ha corrisposto il mantenimento per il figlio, e soprattutto pur convocato per compiere preliminari accertamenti sulle capacità genitoriali non si è presentato. A tal fine si riportano i contenuti della relazione del Servizio sociale del Comune di Terni del 19.11.2024, nella quale si dà atto della piena collaborazione della ricorrente a fronte dell'assenza del resistente: “Con la mamma, signora è stato svolto un Parte_1 colloquio conoscitivo in data 12/09/2024 dove la donna ha rappresentato la situazione familiare e del minore e i difficili rapporti trascorsi con l'ex marito. Mentre non è stato possibile svolgere un colloquio con il signor , padre del minore in quanto, CP_1 contattato sia telefonicamente sia a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, lo stesso non si è presentato all'appuntamento fissato né si è rivolto successivamente alle scriventi.”.
Disporre incontri in spazio neutro padre figlio senza avere certezza della capacità del padre di assumere con pienezza le responsabilità che derivano dal ruolo genitoriale, significherebbe esporre il minore a possibili frustrazioni e a difficoltà che se sempre nocive per i figli, sarebbero particolarmente negative nel caso di specie data la particolare condizione del figlio delle parti, poiché condotte disfunzionali e non puntuali del padre potrebbero produrre una grave compromissione dell'equilibrio ora raggiunto dal minore.
Parimenti disporre una CTU, con il compito di compiere una valutazione delle competenze genitoriali delle parti, quando alla luce delle condotte accertate sono certe le disfunzionalità paterne, significherebbe invertire l'ordine logico degli accertamenti. Per verificare le competenze genitoriali, in primo luogo, occorre verificare le condotte dei genitori, e solo in presenza di comportamenti orientati al superamento di pregresse
16 disfunzionalità, può essere opportuno disporre CTU per verificare l'avvenuto recupero delle competenze genitoriali. A fronte di comportamenti che evidenziano il mancato reiterato inadempimento di doveri genitoriali, perduranti anche nel corso del procedimento, senza che il genitore abbia dato prova di superare in fatto tali disfunzionalità, nessuna valutazione psicologica potrebbe essere idonea a riconoscere piene competenze genitoriali in capo ad un genitore che si comporta in maniera disfunzionale.
Quanto, invece, alle capacità genitoriali della ricorrente nessuna criticità è emersa all'esito del giudizio, nel quale è stato accertato il profondo e positivo legame madre figlio, e la capacità della di essere genitore di riferimento del minore in grado di Pt_1 sostenerlo nella crescita, e nell'accudimento pur in presenza delle certificate difficoltà del minore affetto da autismo, e pur in assenza di sostegni materiali ed affettivi del resistente.
Per quanto esposto essendo state provate condotte di violenza economica e psicologica del resistente in danno della ricorrente e del figlio minore, ed accertata la mancanza di comportamenti successivi tali da evidenziare la volontà del di superare tali Per_1 criticità (stante il perdurante inadempimento degli obblighi di mantenimento e la mancata presentazione alle convocazioni da parte dei responsabili del Servizio sociale), deve essere pronunciata la sospensione del resistente dalla titolarità e dall'esercizio delle responsabilità genitoriale. Tale misura appare preferibile rispetto alla richiesta misura della decadenza in considerazione della espressa volontà del resistente di porre rimedio alle carenze genitoriali, potendo lo stesso avviare percorsi di recupero presso i competenti uffici del Servizio socio assistenziale.
Proprio alla luce di tali risultanze, in accoglimento della richiesta formulata sia della ricorrente sia del curatore speciale devono essere sospesi gli incontri padre figlio, anche in spazio neutro. Come sopra detto solo la sopraggiunta consapevolezza in capo al resistente delle condotte disfunzionali poste in essere, avrebbe potuto dare vita ad un percorso di cambiamento in grado di far evolvere la relazione, consapevolezza non maturata nel corso del giudizio.
L'insieme delle condotte riportate, in particolare, da parte del resistente in danno della ricorrente, anche alla presenza del figlio minore, che occorre valutare in applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul per disciplinare le modalità di affidamento e di frequentazioni genitori figli, la mancata adesione del padre a percorsi di sostegno suggeriti, fanno ritenere sussistenti i presupposti per confermare l'interruzione degli incontri tra padre e figlio, già disposta con i provvedimenti provvisori. Il padre potrà riattivare questi incontri, al termine di eventuali percorsi di recupero qualora positivi, formulando apposite domande al giudice competente, previa istaurazione e completamento dei percorsi necessari.
17 Come già rilevato in precedenti provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale: “L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche a obblighi positivi tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. L'articolo 8 CEDU non contiene alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3). Tuttavia la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume ruolo determinate l'opinione del figlio, precipitato del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte Edu ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. CH c. Russia sentenza 20 gennaio 2011)..”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017).
Nel presente procedimento la prova delle condotte poste in essere dal padre in danno del figlio è elemento sufficiente per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figlio in assenza di idonei percorsi di sostegno individuale del resistente finalizzati a colmare le lacune genitoriali evidenziate nel corso del giudizio. Alla luce delle deduzioni sopra svolte, per le frequentazioni padre figlio deve essere confermata la loro sospensione, potendo il padre, come detto, inoltrare apposita richiesta, al giudice competente, per la loro eventuale riattivazione in presenza dei necessari presupposti come sopra descritti.
Affidamento figlio minore
Dalla sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre discende l'affidamento esclusivo del minore alla madre, genitore che si è dimostrata capace di sostenere ed accudire il figlio. Nel caso di specie, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati in presenza delle condotte di violenza domestica descritte nel punto precedente,
18 mentre è emersa la piena idoneità genitoriale della che ha dimostrato di prendersi Pt_1 cura correttamente il figlio dalla nascita all'attualità.
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già correttamente disposto nei provvedimenti provvisori. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento della minore presso l'abitazione materna.
Non sono state formulate domande di modifica delle modalità di mantenimento del minore come già determinate nella sentenza di scioglimento del matrimonio, che devono essere confermate.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, e sono da liquidare in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 30 maggio 2002 n.115, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente e del minore. Precisando che la rifusione, ex art. 133 DPR n. 115/2002, delle spese processuali va disposta a favore dell'Erario, considerando l'intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/2002, atteso che non diversamente argomentando la parte soccombente in caso di ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato si avvantaggerebbe della ammissione, scelta che si porrebbe in evidente violazione del principio di uguaglianza, rispetto alle altre parti soccombenti, mentre d'altro canto la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquidato al singolo difensore, della parte ammessa, compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del patrocinio nella sua globalità. (cfr. sul punto sentenza Corte Cost. n. 64 del 2024 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'articolo 133, comma 1, del Dpr n. 115 del 2002).
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti, n. 453/2023, fermo il resto, così provvede: dispone, ex art. 333 c.c., la sospensione dalla responsabilità genitoriale di CP_1 nei confronti del figlio Persona_1
affida il figlio minore alla madre con esercizio esclusivo Persona_1 Parte_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per
19 il minore (riguardanti elencazione meramente esemplificativa: istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, determinazione della residenza abituale del minore, richiesta e percezione di indennità per il figlio comunque denominate, etc.) decisioni che potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre;
dispone che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
sospende le frequentazioni tra padre e figlio minore;
condanna al pagamento delle spese di giudizio della ricorrente, da CP_1 liquidare a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, in complessivi € 4.189,00 oltre accessori di legge;
condanna l pagamento delle spese di giudizio del minore, da liquidare CP_1
a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, in complessivi
€ 4.189,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 21 luglio 2025
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti
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