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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 245/2020 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 245/2020 R.G.A.C., vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giacomo Francesco SACCOMANNO, del Foro di Palmi, con studio in Rosarno, alla Via Tito Speri
n. 8, CF: , elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, pec CodiceFiscale_1
Email_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, alla Via Carso n. 44, (C.F.: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Maria Ester BALDUINI e Giuseppe MAZZOTTA (C.F.:
[...]
), unitamente e separatamente tra loro, elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 nello studio del secondo sito in Reggio Calabria, alla Via F. Fiorentino n. 5/e, (PEC:
- Email_2 Email_3
con sede in Milano, alla Via Leopardi n. 15, in persona del suo Controparte_2 procuratore Dott. , (P.I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Fabio SPANO' ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Sbarre Inferiori n. 417, presso lo studio dello stesso, (PEC: Email_4
con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, (P.I.: ), rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Fabio SPANO', elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Sbarre Inferiori n.
417, presso lo studio dello stesso, (PEC: Email_4
(CF: ), in persona del suo procuratore ad Controparte_5 P.IVA_4 negotia Dr. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giulio Morabito presso il Controparte_6 cui studio, sito in Reggio Calabria alla via Bruno Buozzi n. 12/b, è elettivamente domiciliata e presso il quale vanno notificati tutti gli atti del giudizio, via fax al nr. 0965.25954 - PEC:
i Email_5 Email_6 Email_7
, con sede legale in Catanzaro al Viale Europa (Cittadella regionale) - Controparte_7
Località «Germaneto» (C.F. ), in persona del suo Presidente e legale rappresentante P.IVA_5 pro-tempore dr. , rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Ferraro (c.f.: Controparte_8
; fax: 0965/25762; p.e.c.: avvocato2. egione.calabria.it) della C.F._3 Emai_8
Sezione decentrata di Reggio Calabria della stessa Avvocatura regionale, ed ai fini del giudizio elettivamente domiciliata presso la sede di tale Ufficio in Reggio Calabria alla Via Cardinale
Portanova - Palazzo «Tommaso Campanella» s.n.c.;
APPELLATI
Oggetto: Responsabilità professionale.
Appello avverso la sentenza n. 1440/2019, pubblicata il 25 ottobre 2019, emessa nel procedimento n. 342/2012 R.G., dal Tribunale civile di Reggio Calabria, mai notificata
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 21.05.2020, impugnava la sentenza Parte_1
1440/2019 emessa in data 25.10.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria a conclusione del procedimento 342/2012 R.G.
Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza impugnata non è stata notificata e l'atto di gravame è stato notificato a mezzo pec in data 11.5.2020 e, dunque, deve ritenersi che l'appello sia stato tempestivamente depositato tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus).
Con l'atto di gravame, l'odierno appellante denunciava un evidente vizio di omessa pronuncia su fatti rilevanti ai fini di una corretta valutazione e concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, nonché la condanna della controparte al pagamento delle somme effettivamente dovute per i danni patiti e patendi che egli aveva subito a seguito di un errato intervento al quale era stato sottoposto e dell'evidente aggravamento delle sue condizioni di salute che ne era successivamente derivato, oltre alle spese, competenze ed onorari di lite.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, egli esponeva che in data 11.01.1999 era stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico di artroprotesi a causa della presenza di coxalgia sinistra da grave coxartrosi e che era stato sottoposto ad un secondo intervento di riprotesizzazione dell'anca sinistra nell'agosto 2006; assumeva che neanche dopo questo secondo intervento era riuscito a recuperare condizioni cliniche accettabili ed infatti, dopo avere eseguito ulteriori accertamenti specialistici che avevano evidenziato una mobilizzazione settica della protesi, si era sottoposto ad altro intervento nel novembre 2007 presso l' di Milano che Controparte_9 aveva messo in rilievo le negligenze poste in essere dai sanitari reggini. Tanto premesso, evidenziava che a causa della gravità delle lesioni subite erano residuati postumi invalidanti nella misura non inferiore al 20% ed agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Nel corso del giudizio di primo grado era espletata una consulenza tecnica d'ufficio che evidenziava la correttezza dell'esecuzione dell'intervento dell'agosto 2006 e, dunque, l'assenza di colpa professionale dell'équipe medica che aveva eseguito l'operazione, tuttavia, rilevava il consulente nominato, nel corso di quell'intervento, probabilmente a causa di una insufficiente organizzazione ed inefficienza dei servizi della struttura erogante la prestazione sanitaria, Parte_1 aveva contratto un'infezione all'apparato protesico (documentata alla scintigrafia total body) causata da carenze igienico strutturali e per il mancato rispetto delle norme di profilassi nella sala operatoria.
Concludeva il consulente affermando che “le patologie lamentate dall'attore sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con i trattamenti sanitari, diagnostici e terapeutici, effettuati dai sanitari presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia di Reggio Calabria descritto in atti;
nell'intervento chirurgico del 30.08.2006 non risultano essere presenti nella documentazione di parte resistente procedure che attestino l'utilizzo delle normali regole chirurgiche (utilizzo di biancheria sterile, sterilizzazione dello strumentario chirurgico comprovata dal test giornaliero di funzionalità di autoclavi e/o tutti i comportamenti adottati per evitare la possibilità di eventuali contagi)”.
Precisava che “La prestazione medica è stata tecnicamente eseguita secondo i criteri di diligenza professionale. L'equipe non ha dovuto risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà. La prestazione era da considerarsi routinaria. La stessa è stata eseguita secondo le tecniche usuali in un reparto ospedaliero che fornisca prestazioni specialistiche di tal tipo”, concludendo che “sussiste un rapporto causale tra le patologie rilevate come conseguenza delle prestazioni sanitarie. Esiste un peggioramento delle condizioni del soggetto del sig. , definito danno iatrogeno differenziale, Pt_1 composto da una condizione clinica globale e attuale che può essere globalmente e complessivamente quantificato nella misura dell'10% (dieci percento) del totale”
Con la sentenza impugnata, quindi, ritenute condivisibili le conclusioni formulate dal consulente tecnico, era accolta la domanda proposta e, per l'effetto, le parti appellate erano condannate al pagamento in favore di della complessiva somma di € 58.380,00. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione rilevando che la consulenza Parte_1 tecnica redatta nel corso del giudizio di primo grado non ha adeguatamente tenuto conto degli aggravamenti verificatisi nelle sue condizioni di salute, da lui debitamente segnalati durante il giudizio.
Assume, quindi, che la quantificazione del danno nella percentuale del 10% appare riduttiva. Ed infatti, osserva parte appellante, l'infezione contratta a seguito dell'intervento ha determinato, oltre alla inutilizzabilità dell'anca interessata dalla operazione mal riuscita e non operabile più, anche la compressione dell'altra e, a causa dello sforzo compiuto, l' non può più deambulare, Pt_1 nemmeno con i bastoni ed è costretto all'utilizzo di una sedia a rotelle. Rileva parte appellante di avere segnalato l'avvenuto peggioramento delle condizioni fisiche, tanto che il giudice di prime cure - con ordinanza del 05.04.2017 - disponeva che: “.. il ctu dottor Per_1
fornisca i chiarimenti richiesti mediante il deposito di una relazione integrativa scritta da
[...] depositarsi in cancelleria, con contestuale comunicazione alle parti, entro il 28.06.2017 e rinvia la causa all'udienza del 19.09.2017 per la precisazione delle conclusioni ..”.
Pertanto, il 20.06.2017 la parte deducente, non avendo il CTU fissato l'inizio delle operazioni peritali, trasmetteva la documentazione necessaria affinché lo stesso potesse procedere ai chiarimenti richiesti.
In tale documentazione vi era, anche, un certificato rilasciato alla parte attrice-appellante nella data del 25.05.2017, dimostrante l'aggravamento subito, tanto da bloccarlo completamente su una sedia a rotelle.
In data del 03.07.2017, il CTU rimetteva una nota scritta con la quale dichiarava di aver già risposto alle controdeduzioni avanzate dalla parte attrice e, quindi, confermava la perizia. Per quanto riguarda l'aggravamento subito dall' , il perito dichiarava che non poteva prendere in considerazione Pt_1 la certificazione prodotta e che questa sarebbe stata esaminata solo dopo l'autorizzazione del magistrato procedente, aggiungendo altresì che “… sarebbe opportuno valutarla dopo eventuale intervento chirurgico e relativa convalescenza ...”.
Con successiva nota del 26 luglio 2017, parte appellante chiedeva: “Che il signor Giudice voglia disporre: a. Che, il ctu proceda alla verifica delle condizioni effettive della parte attrice -con convocazione della medesima per una adeguata visita e controlli necessari- in modo tale che possa accertare l'aggravamento subiti dalla stessa;
b. Che, venga consentito al ctu di utilizzare la documentazione successiva al deposito della consulenza;
c. Che, il ctu risponda precisamente sia alle osservazioni presentate ritualmente che all'esistente aggravamento delle condizioni fisiche della parte attrice;
d. Che, esegua tutte le verifiche necessarie e nel contraddittorio delle parti per accertare le reali condizioni dell' ”. Pt_1
La causa era poi interrotta a seguito del decesso dell'avv. Persona_2
Riassunta la controversia, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, nell'udienza dedicata a tale incombente, parte appellante insisteva per l'ammissione della suddetta documentazione e per la integrazione della ctu, ma la causa era trattenuta in decisione e si concludeva con la sentenza impugnata.
Assume quindi parte appellante che la sentenza emessa a conclusione del giudizio è parziale ed ha omesso di decidere su tutte le domanda avanzate dalla parte attrice-appellante, venendo, quindi, a vanificare le giuste doglianza di questa e determinando degli importi parziali e non quelli effettivi dovuti per legge.
Rileva ancora che il Tribunale, dopo aver chiesto al ctu una verifica delle denunciate condizioni di aggravamento dell' , ha, poi omesso qualsiasi trattazione o esame della questione. Pt_1
Osserva, ancora, che l'aggravamento in corso di causa non costituisce domanda nuova e, quindi, deve ritenersi del tutto ammissibile la richiesta di accertamento o liquidazione degli ulteriori danni manifestatasi dopo le preclusioni istruttorie. In data 8 gennaio 2021 (costituzione tempestiva considerato che la prima udienza di trattazione
è stata differita al 28 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con decreto depositato il 3.06.20202) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in caso di CP_1 accoglimento, di ridurre le pretese risarcitorie di nei limiti in cui si dia prova dei danni subiti Pt_1
e della relativa responsabilità ascrivibili al condannando le compagnie assicurative a pagare CP_1 quanto dovuto manlevando il tesso. CP_1
Spiegava poi appello incidentale chiedendo, ferma la statuizione di condanna di Controparte_2 nella misura del 30% e di nella misura del 10% come contenuta
[...] Controparte_4 nella sentenza di primo grado, la condanna di già Controparte_5 [...]
a pagare quanto dovuto a nella misura del 20% degli Controparte_10 Parte_1 importi liquidati nella sentenza di primo grado per sorte capitale, interessi e spese legali, manlevando a ogni conseguenza pregiudizievole nella anzidetta misura del 20%. CP_1
Contr Nel corso del giudizio si costituivano e chiedendo la conferma della sentenza CP_4 impugnata e, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello, di liquidare il danno nella giusta e provata misura decurtando quanto già liquidato dal Tribunale.
Si costituiva altresì chiedendo di rigettare l'appello e dichiarare l'intervenuta CP_5 prescrizione della richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore con riferimento all'intervento chirurgico del 19.01.1999.
La , nei cui confronti veniva integrato il contraddittorio, chiedeva che fosse Controparte_7 dichiarata la sua assoluta estraneità rispetto ai fatti di causa su cui si fondano tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale, stante peraltro la mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado con il quale è stato appunto già dichiarata l'estraneità della CP_7 medesima.
Con ordinanza del 19.01.2024, la Corte nominava un consulente tecnico. In data 30.01.2024 il CTU depositava giuramento e fissava la data dell'inizio delle operazioni peritali, il 10.02.2024 a Reggio
Calabria.
Con note depositate in data 12.02.24, il difensore di osservava che, benché Parte_1 fosse stata fissata la data del 10.02.2024 per l'inizio delle operazioni peritali, alcuna comunicazione era stata a lui inviata e che il suo assistito non era nelle condizioni di muoversi.
Pertanto, chiedeva che tali operazioni avvenissero presso la sua abitazione.
Con ordinanza del 29.02.2024 la Corte, preso atto del contenuto delle note depositate da parte appellante e considerato altresì che, con note depositate in data 24.02.24, il difensore reiterava medesima istanza rappresentando altresì che il proprio assistito era ricoverato in ospedale ed in procinto di essere trasferito in altra città, ritenuto che appariva opportuno accertare se il consulente tecnico nominato avesse dato comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni peritali ed avesse tempestivamente ricevuto - almeno entro l'orario di inizio delle operazioni peritali - richiesta di eseguire le operazioni presso il domicilio dell'appellante o avesse comunque ricevuto documentazione attestante il suo stato di salute, rinviava la causa alla udienza collegiale dell'11 aprile 2024 disponendo che il consulente tecnico d'ufficio relazionasse su quanto indicato. A seguito di ciò, il ctu depositava una relazione in cui affermava di avere depositato telematicamente, così come gli era stato espressamente richiesto dal Collegio, il suo giuramento con contestuale accettazione dell'incarico e fissazione di data, orario e luogo nella quale si sarebbe dovuto dare inizio alle operazioni peritali.
Non aveva inviato alcuna comunicazione alle parti, poiché l'ordinanza non prevedeva a suo carico tale incombente.
A riprova della correttezza del suo operato, osservava il consulente, la circostanza che tutte le altre parti in causa, senza ulteriore comunicazione “ad hoc”, si erano regolarmente presentate alle operazioni peritali, rimanendo assente soltanto il periziando.
In ogni caso, il giorno stabilito per l'inizio delle operazioni peritali, decorsi trenta minuti circa dall'orario fissato per l'inizio delle operazioni, egli aveva contattato telefonicamente il difensore del periziando il quale riferiva di non avere avuto alcuna comunicazione relativa alla accettazione dell'incarico tantomeno di essere a conoscenza di quale fosse la sede, la data e l'orario di effettuazione della visita.
Aggiungeva che il suo assistito non si sarebbe in ogni caso potuto recare alla prevista visita perché intrasportabile, precisando che avrebbe depositato nei giorni seguenti una istanza di richiesta di visita domiciliare.
Il consulente concludeva la sua relazione affermando di non avere ricevuto entro l'orario di inizio delle operazioni peritali nessuna comunicazione da parte del legale dell'appellante circa la necessità di effettuare le operazioni al domicilio di quest'ultimo, tantomeno era stata inviata, o depositata in atti in data antecedente al giuramento e/o comunque prima della data di inizio delle operazioni peritali, documentazione sanitaria attestante lo stato di intrasportabilità del periziando.
Aggiungeva altresì che, dalla documentazione sanitaria allegata all'istanza di visita domiciliare, non si evinceva in maniera certa e indubbia la necessità dell'effettuazione di una visita domiciliare.
Ed infatti, osservava, all'atto delle dimissioni dal di Bologna (16.01.2024), era certificato un CP_11 grave stato deambulatorio, era però altresì precisato che la deambulazione poteva avvenire con girello, quindi indicate le date nelle quali l'istante avrebbe dovuto fare delle visite di controllo sempre presso l' di Bologna. Controparte_12
Affermava quindi che “Ciò dovrebbe essere una riprova del fatto che è indubbio che sussistono e sono conclamate le difficoltà deambulatorie del Signor ma le stesse, per gli stessi sanitari Pt_1 che lo hanno avuto in cura non sono tali da impedirgli di lasciare assolutamente il domicilio prevedendo in tal senso proprio delle visite di controllo da effettuarsi sempre presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.”
Concludeva la propria relazione manifestando comunque la propria disponibilità a recarsi presso il domicilio dell' , ove ciò fosse stato reputato necessario. Pt_1
La Corte, dopo avere sottoposto la relazione redatta dal consulente al contraddittorio tra le parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 luglio 2024 e, con ordinanza del 27 luglio 2024, introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare ad ogni valutazione nel merito della controversia, è la questione relativa alla conoscenza e/o conoscibilità delle parti in ordine all'inizio delle operazioni peritali.
Sul punto, con l'ordinanza di nomina del consulente tecnico d'ufficio depositata il 24 gennaio 2024, la Corte aveva disposto in tali termini:
“1) conferisce l'incarico peritale sui quesiti in motivazione, nominando allo scopo CTU il dott. Per_3
- specialista in chirurgia generale, iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici della Corte d'Appello
[...] di Reggio Calabria (n. 1056) - con recapito in Reggio Calabria, via A. Frangipane II ° tr. TRAPANI n.6, indirizzo pec Email_9
2) autorizza il medesimo a prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico entro 10 gg dalla ricezione della presente ordinanza;
3) invita il CTU designato a comunicare con tale nota di accettazione anche la data d'effettivo inizio delle operazioni peritali (che dovranno iniziare comunque entro il giorno 10 febbraio 2024) entro la quale data le parti avranno facoltà di nominare propri consulenti di parte;
4) autorizza il medesimo CTU al ritiro dei soli fascicoli di parte cartacei”.
Con la medesima ordinanza erano stati fissati i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e la trattazione della causa era stata rinviata all'udienza collegiale del 15 febbraio 2024 al fine di accertare che il consulente nominato avesse accettato l'incarico e fissato la data di inizio delle operazioni peritali.
Emerge dalla consultazione del fascicolo telematico che di tale ordinanza sia stata data comunicazione, nella stessa data dell'avvenuto deposito, al difensore dell'appellante a cura della cancelleria.
Con successivo atto, depositato in data 30.01.2024, il consulente nominato accettava l'incarico e comunicava la data, l'ora ed il luogo d'inizio delle operazioni peritali (“INDICA Quale data di inizio delle operazioni peritali il giorno 10 febbraio 2024 alle ore 09.30, presso lo studio del Dr Per_4
sito in Reggio Calabria (RC) Viale Aldo Moro Traversa Giovanni Gronchi n° 9.)
[...]
Alcuna censura può dunque essere mossa al consulente che ha scrupolosamente osservato le indicazioni fornite dal collegio al riguardo.
Sul punto, l'art. 193 c.p.c., rubricato “giuramento del consulente”, nella nuova formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede espressamente che, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del ctu, il giudice possa assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale recante il giuramento di cui al primo comma e, con il medesimo provvedimento, l'organo giudicante fissi i termini di cui al terzo comma dell'art. 195 c.p.c. L'art. 90 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dispone che “Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.”
Ne consegue che, avendo indicato il consulente l'inizio delle operazioni peritali con la dichiarazione di cui all'art. 193, ultimo comma, c.p.c., ed essendo quest'ultima prevista in sostituzione dell'udienza di comparizione per il giuramento, alcuna irregolarità è ravvisabile nel caso di specie, né alcuna violazione del diritto di difesa delle parti costituite. Era onere delle parti quello di informarsi, consultando il fascicolo telematico, una volta appreso il contenuto dell'ordinanza del 24 gennaio
2024.
Peraltro, tale ordinanza che, come detto, era stata comunicata dalla cancelleria a tutte le parti in data
24 gennaio 2024 e, dunque, lo stesso giorno dell'avvenuto deposito, prevedeva espressamente che il consulente avesse il termine di 10 giorni per accettare l'incarico e per comunicare la data dell'inizio delle operazioni peritali e che, comunque, tali operazioni dovevano iniziare entro il 10 febbraio 2024.
Dunque, a seguito della comunicazione di tale ordinanza, le parti erano, o comunque dovevano essere,
a conoscenza della circostanza che il consulente entro la data del 3 febbraio 2024 (cioè entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza) dovesse comunicare l'inizio delle operazioni peritali e che, in ogni caso, tali operazioni dovessero iniziare entro la data del 10 febbraio 2024.
Pertanto, il contenuto della suddetta ordinanza, pervenuta a conoscenza di parte appellante in data 24 gennaio 2024, era tale da consentirgli di conoscere le scansioni temporali stabilite per lo svolgimento delle operazioni peritali. Era quindi onere dell quello di verificare, entro la data del 3 febbraio Pt_1
2024, quale fosse il giorno stabilito dal consulente per cominciare l'attività a lui demandata.
Del resto, al momento dell'inizio delle operazioni peritali, erano presenti tutte le parti, ad eccezione dell'appellante, ciò a riprova dell'assoluta conoscibilità della data di inizio delle predette operazioni.
Ove poi le condizioni dell' fossero state tali da impedirgli di recarsi presso lo studio del Pt_1 consulente medico, l'appellante avrebbe dovuto comunicare il proprio impedimento al consulente prima che fosse fissata la data d'inizio delle operazioni peritali o comunque prima dell'inizio delle operazioni, in tempo utile affinché il consulente potesse valutare l'impedimento ed adottare le determinazioni conseguenti.
Infine, non può che convenirsi con la valutazione fatta dal consulente in merito alla circostanza che, alla data di inizio delle operazioni peritali, non risultava documentata una impossibilità dell Pt_1 di recarsi presso lo studio del consulente, posto che dalla certificazione medica esibita risultava la possibilità del predetto di deambulare, sia pure con l'ausilio di un girello, e la circostanza che egli si fosse già recato a Bologna e che in tale città fosse programmato il suo ritorno per eseguire i controlli necessari.
Tanto premesso in ordine alla ritualità delle operazioni di consulenza e della comunicazione dell'inizio delle predette alle parti, deve osservarsi che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non” (giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)), causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 3704/2018; Cass. n.
28991/2019; Cass. n. 21530/2021; Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 34027/2022).
Parimenti, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente-. Né l'assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all'udienza dinanzi alla corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo.” (Cassazione civile, sez. VI, 29/01/2019, n. 2361).
Né, come già osservato, può ritenersi la sussistenza di una oggettiva impossibilità dell' di Pt_1 recarsi presso lo studio del perito ove le operazioni dovevano essere espletate.
In effetti, sulla scorta della documentazione in atti e come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, neppure esisteva un'impossibilità del periziando a recarsi presso lo studio del consulente nominato, atteso che egli era comunque in grado di deambulare, sia pure con l'ausilio di un girello, tanto da recarsi presso la struttura ospedaliera di Bologna e programmare successivi controlli.
Peraltro, sulla scorta del compendio in atti, non è in alcun modo provato che l'aggravamento delle condizioni dell' sia dipeso dall'intervento eseguito nell'agosto 2006. Pt_1
Secondo parte appellante, tale aggravamento sarebbe dimostrato dall'esame RX del 12.09.2016 del dottor dalla certificazione del Poliambulatorio di Palmi del 13.10.2016; dalla Persona_5 certificazione della Casa di Cura “Villa Michelino” di Lametia Terme del 25.05.2017; dalla certificazione del dottor di Firenze, specialista in Ortopedia e Traumatologia, del Persona_6
13.06.2017.
Già la distanza temporale intercorrente tra l'intervento per cui è causa e tale documentazione medica, pari a dieci anni, è tale da indebolire sensibilmente la probabilità della sussistenza di un nesso di derivazione causale. Ciò a maggior ragione ove si consideri che l' era stato sottoposto a Pt_1 visita medica da parte del consulente tecnico nel 2015 e che nulla era stato al riguardo segnalato.
Secondo parte appellante, un ulteriore aggravamento, dipendente dall'intervento per cui è causa, sarebbe deducibile “dalla ulteriore documentazione specialistica a firma del prof. , Persona_7 del 28.03.2019, della prescrizione del dott. , del 16.12.2019, della certificazione Persona_8 dell'ASP di Reggio Calabria del 19.12.2019, della certificazione dello specialista dott. R. Per_9 del 10.02.2020. Documentazione questa che comprova il pesante aggravamento delle condizioni di salute dell' che lo hanno portato alla assoluta impossibilità di deambulare e all'utilizzo Pt_1 costante di una carrozzina, con tutte le evidenti conseguenze sulla vita quotidiana dello stesso e sulla sua attività lavorativa, oltre all'aumento delle sofferenze fisiche e morali”.
A prescindere da qualsivoglia altra considerazione in ordine all'utilizzabilità di tale documentazione, in ogni caso, come osservato dall'appellante, essa sarebbe eventualmente idonea a dimostrare un aggravamento delle condizioni fisiche dell' , non anche la causa di tale aggravamento. Pt_1
Dalla documentazione medica in atti emerge che le condizioni cliniche dell'uomo non fossero buone: egli soffriva infatti di diabete, cardiopatia, insufficienza renale cronica, fascite necrotizzante alla gamba destra (cfr. consulenza dott. ). Per_10
Dagli atti emerge altresì che l' era stato sottoposto ad intervento chirurgico anche all'anca Pt_1 destra e che tale intervento, ancorché non sia possibile stabilire con esattezza la data, sia stato eseguito anteriormente al 2015 (cfr. consulenza tecnica: “07.07.2015 esame rx anca destra e sinistra effettuato presso Servizio diagnostica per immagini dell' Controparte_13
“artroprotesi completa ben posizionata bilateralmente” e consulenza tecnica di parte con valutazione ortopedica eseguita dal dott. del 10/01/2019. “Da tale documentazione si Persona_6 evince che il soggetto non è deambulante ed usa una carrozzina, per dolore ed impotenza funzionale completa all'anca sinistra già trattata con revisione di 2 stage di PTA nel 2006 per infezione peri- protesica, pregresso intervento di PTA a dx. Dalla visione degli esami radiografici è emerso un cotile allentato con osteolisi femorale al III° distale dello stelo femorale. La diagnosi formulata dal dott.
è stata di “infezione periprotesica anca sinistra con mobilizzazione dello stelo femorale e Per_11 del cotile”, con consiglio di revisione in 1 tempo del cotile in paziente attualmente non operabile per FE (Frazione di Eiezione < 30%) ed insufficienza valvolare”).
Sulla scorta di tale documentazione emerge che il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico anche all'arto destro.
Dal compendio in atti, non è dunque possibile desumere che l'aggravamento delle condizioni di salute di sia dipeso dall'infezione contratta nel 2006, ciò sia per la distanza Parte_1 temporale delle insorte complicanze (verificatesi, o quanto meno accertate, dopo l'esecuzione della consulenza d'ufficio e la visita effettuata nel mese di giugno 2015), sia per le sue generali condizioni fisiche e la concomitanza di altre patologie, sia, ancora, perché l'uomo nel 2007 è stato sottoposto ad altro intervento chirurgico, sempre all'anca sinistra, al fine di risolvere le complicanze insorte a seguito del precedente intervento, circostanza questa che certamente ha inciso sul nesso di causalità.
Ne consegue che, non avendo parte appellante assolto all'onere probatorio su di essa incombente,
l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
L'appello incidentale
In ordine all'appello incidentale proposto dalla struttura ospedaliera, volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte non è riconosciuta una “quota di corresponsabilità del 20%” a carico della (ora ”, emerge Controparte_10 Controparte_5 incontrovertibilmente dagli atti che la (ora Controparte_10 [...]
, anche in assenza della relativa statuizione, ha liquidato all' le Controparte_5 Pt_1 somme corrispondenti alla predetta “quota di corresponsabilità del 20%”, facendosi carico altresì delle spese legali nella predetta percentuale.
Per quanto la compagnia di assicurazione ritenga essere l'appello incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, deve in effetti osservarsi che tale interesse, in astratto, non è venuto meno per la struttura ospedaliera a seguito del pagamento eseguito dalla posto che, ove CP_5 fosse stata accolta la domanda di maggiore risarcimento formulata dall'appellante, si sarebbe dovuto procedere al riparto della ulteriore somma da destinarsi al risarcimento, di tal che era rilevante stabilire la percentuale gravante sull'azienda ospedaliera.
L'appello proposto deve quindi essere considerato come condizionato.
La reiezione dell'appello principale dà luogo al c.d. assorbimento logico necessario dell'appello incidentale condizionato proposto dalla struttura ospedaliera che, pertanto, in questa sede non deve essere esaminato (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015, § 9.3.4.2.).
Carenza di legittimazione della Controparte_7
Benché il primo giudice non abbia dichiarato la carenza di legittimazione passiva della CP_7
, deve rilevarsi ha condannato alle spese dell'odierno appellante , in
[...] Parte_1 favore della in quanto “evocata in giudizio senza alcuna valida ragione giuridica”. CP_7
Tale statuizione non è stata impugnata, con conseguente passaggio in giudicato della medesima, né le parti appellanti hanno rivolto domande, in sede di impugnazione, nei confronti dell'ente.
Ne consegue che in questa sede debba essere dichiarata a carenza di legittimazione passiva dell'ente.
Spese del procedimento
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa e valori minimi, considerato che la trattazione della causa non ha determinato la trattazione di questioni complesse, le spese possono essere liquidate in complessivi € 4.996,00, così determinati: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 709,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00; Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00.
Considerato che le compagnie assicurative e Controparte_2 Controparte_4
pur costituendosi separatamente, hanno spiegato medesima difesa (ed in effetti gli atti
[...] difensivi sono identici nella forma e nel contenuto), ne consegue che è possibile procedere ad un'unica liquidazione.
In merito alla , considerato che alcuna domanda è stata posta nei confronti Controparte_7 dell'ente, ne consegue che le spese legali possono essere compensate.
Quanto alla sebbene l'intervento dell'assicurazione Controparte_5 sia dipeso dall'appello incidentale della struttura ospedaliera, le spese sostenute dalla compagnia assicurativa devono essere poste a carico dell'appellante. Ed infatti, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito)” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023). Nel caso di specie, l'appello incidentale proposto dallo non era manifestamente infondato, tanto che la compagnia CP_1 assicurativa aveva spontaneamente provveduto a pagare la quota ad essa spettante del risarcimento del danno e delle spese legali, nonostante quanto disposto con la sentenza impugnata.
Pertanto, l'appellante soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.996,00 in favore di nella misura di € 4.996,00 in favore di Controparte_1
e nella misura di € 4.996,00 Controparte_2 Controparte_4 in favore di oltre spese processuali, IVA e CPA, come per Controparte_5 legge.
Doppio del contributo unificato
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_4 Controparte_5
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_7
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore.
2. Rigetta integralmente l'appello principale.
3. Dichiara assorbito l'appello incidentale.
4. Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.996,00 in favore di in € 4.996,00 in favore di Controparte_1 Controparte_2
e in € 4.996,00 in favore di Controparte_4 [...] oltre spese processuali, IVA e CPA come per legge, compensa le Controparte_5 spese di lite con la . Controparte_7
5. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così è deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 245/2020 R.G.A.C., vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giacomo Francesco SACCOMANNO, del Foro di Palmi, con studio in Rosarno, alla Via Tito Speri
n. 8, CF: , elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, pec CodiceFiscale_1
Email_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, alla Via Carso n. 44, (C.F.: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Maria Ester BALDUINI e Giuseppe MAZZOTTA (C.F.:
[...]
), unitamente e separatamente tra loro, elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 nello studio del secondo sito in Reggio Calabria, alla Via F. Fiorentino n. 5/e, (PEC:
- Email_2 Email_3
con sede in Milano, alla Via Leopardi n. 15, in persona del suo Controparte_2 procuratore Dott. , (P.I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Fabio SPANO' ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Sbarre Inferiori n. 417, presso lo studio dello stesso, (PEC: Email_4
con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, (P.I.: ), rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Fabio SPANO', elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Sbarre Inferiori n.
417, presso lo studio dello stesso, (PEC: Email_4
(CF: ), in persona del suo procuratore ad Controparte_5 P.IVA_4 negotia Dr. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giulio Morabito presso il Controparte_6 cui studio, sito in Reggio Calabria alla via Bruno Buozzi n. 12/b, è elettivamente domiciliata e presso il quale vanno notificati tutti gli atti del giudizio, via fax al nr. 0965.25954 - PEC:
i Email_5 Email_6 Email_7
, con sede legale in Catanzaro al Viale Europa (Cittadella regionale) - Controparte_7
Località «Germaneto» (C.F. ), in persona del suo Presidente e legale rappresentante P.IVA_5 pro-tempore dr. , rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Ferraro (c.f.: Controparte_8
; fax: 0965/25762; p.e.c.: avvocato2. egione.calabria.it) della C.F._3 Emai_8
Sezione decentrata di Reggio Calabria della stessa Avvocatura regionale, ed ai fini del giudizio elettivamente domiciliata presso la sede di tale Ufficio in Reggio Calabria alla Via Cardinale
Portanova - Palazzo «Tommaso Campanella» s.n.c.;
APPELLATI
Oggetto: Responsabilità professionale.
Appello avverso la sentenza n. 1440/2019, pubblicata il 25 ottobre 2019, emessa nel procedimento n. 342/2012 R.G., dal Tribunale civile di Reggio Calabria, mai notificata
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 21.05.2020, impugnava la sentenza Parte_1
1440/2019 emessa in data 25.10.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria a conclusione del procedimento 342/2012 R.G.
Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza impugnata non è stata notificata e l'atto di gravame è stato notificato a mezzo pec in data 11.5.2020 e, dunque, deve ritenersi che l'appello sia stato tempestivamente depositato tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus).
Con l'atto di gravame, l'odierno appellante denunciava un evidente vizio di omessa pronuncia su fatti rilevanti ai fini di una corretta valutazione e concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, nonché la condanna della controparte al pagamento delle somme effettivamente dovute per i danni patiti e patendi che egli aveva subito a seguito di un errato intervento al quale era stato sottoposto e dell'evidente aggravamento delle sue condizioni di salute che ne era successivamente derivato, oltre alle spese, competenze ed onorari di lite.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, egli esponeva che in data 11.01.1999 era stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico di artroprotesi a causa della presenza di coxalgia sinistra da grave coxartrosi e che era stato sottoposto ad un secondo intervento di riprotesizzazione dell'anca sinistra nell'agosto 2006; assumeva che neanche dopo questo secondo intervento era riuscito a recuperare condizioni cliniche accettabili ed infatti, dopo avere eseguito ulteriori accertamenti specialistici che avevano evidenziato una mobilizzazione settica della protesi, si era sottoposto ad altro intervento nel novembre 2007 presso l' di Milano che Controparte_9 aveva messo in rilievo le negligenze poste in essere dai sanitari reggini. Tanto premesso, evidenziava che a causa della gravità delle lesioni subite erano residuati postumi invalidanti nella misura non inferiore al 20% ed agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Nel corso del giudizio di primo grado era espletata una consulenza tecnica d'ufficio che evidenziava la correttezza dell'esecuzione dell'intervento dell'agosto 2006 e, dunque, l'assenza di colpa professionale dell'équipe medica che aveva eseguito l'operazione, tuttavia, rilevava il consulente nominato, nel corso di quell'intervento, probabilmente a causa di una insufficiente organizzazione ed inefficienza dei servizi della struttura erogante la prestazione sanitaria, Parte_1 aveva contratto un'infezione all'apparato protesico (documentata alla scintigrafia total body) causata da carenze igienico strutturali e per il mancato rispetto delle norme di profilassi nella sala operatoria.
Concludeva il consulente affermando che “le patologie lamentate dall'attore sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con i trattamenti sanitari, diagnostici e terapeutici, effettuati dai sanitari presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia di Reggio Calabria descritto in atti;
nell'intervento chirurgico del 30.08.2006 non risultano essere presenti nella documentazione di parte resistente procedure che attestino l'utilizzo delle normali regole chirurgiche (utilizzo di biancheria sterile, sterilizzazione dello strumentario chirurgico comprovata dal test giornaliero di funzionalità di autoclavi e/o tutti i comportamenti adottati per evitare la possibilità di eventuali contagi)”.
Precisava che “La prestazione medica è stata tecnicamente eseguita secondo i criteri di diligenza professionale. L'equipe non ha dovuto risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà. La prestazione era da considerarsi routinaria. La stessa è stata eseguita secondo le tecniche usuali in un reparto ospedaliero che fornisca prestazioni specialistiche di tal tipo”, concludendo che “sussiste un rapporto causale tra le patologie rilevate come conseguenza delle prestazioni sanitarie. Esiste un peggioramento delle condizioni del soggetto del sig. , definito danno iatrogeno differenziale, Pt_1 composto da una condizione clinica globale e attuale che può essere globalmente e complessivamente quantificato nella misura dell'10% (dieci percento) del totale”
Con la sentenza impugnata, quindi, ritenute condivisibili le conclusioni formulate dal consulente tecnico, era accolta la domanda proposta e, per l'effetto, le parti appellate erano condannate al pagamento in favore di della complessiva somma di € 58.380,00. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione rilevando che la consulenza Parte_1 tecnica redatta nel corso del giudizio di primo grado non ha adeguatamente tenuto conto degli aggravamenti verificatisi nelle sue condizioni di salute, da lui debitamente segnalati durante il giudizio.
Assume, quindi, che la quantificazione del danno nella percentuale del 10% appare riduttiva. Ed infatti, osserva parte appellante, l'infezione contratta a seguito dell'intervento ha determinato, oltre alla inutilizzabilità dell'anca interessata dalla operazione mal riuscita e non operabile più, anche la compressione dell'altra e, a causa dello sforzo compiuto, l' non può più deambulare, Pt_1 nemmeno con i bastoni ed è costretto all'utilizzo di una sedia a rotelle. Rileva parte appellante di avere segnalato l'avvenuto peggioramento delle condizioni fisiche, tanto che il giudice di prime cure - con ordinanza del 05.04.2017 - disponeva che: “.. il ctu dottor Per_1
fornisca i chiarimenti richiesti mediante il deposito di una relazione integrativa scritta da
[...] depositarsi in cancelleria, con contestuale comunicazione alle parti, entro il 28.06.2017 e rinvia la causa all'udienza del 19.09.2017 per la precisazione delle conclusioni ..”.
Pertanto, il 20.06.2017 la parte deducente, non avendo il CTU fissato l'inizio delle operazioni peritali, trasmetteva la documentazione necessaria affinché lo stesso potesse procedere ai chiarimenti richiesti.
In tale documentazione vi era, anche, un certificato rilasciato alla parte attrice-appellante nella data del 25.05.2017, dimostrante l'aggravamento subito, tanto da bloccarlo completamente su una sedia a rotelle.
In data del 03.07.2017, il CTU rimetteva una nota scritta con la quale dichiarava di aver già risposto alle controdeduzioni avanzate dalla parte attrice e, quindi, confermava la perizia. Per quanto riguarda l'aggravamento subito dall' , il perito dichiarava che non poteva prendere in considerazione Pt_1 la certificazione prodotta e che questa sarebbe stata esaminata solo dopo l'autorizzazione del magistrato procedente, aggiungendo altresì che “… sarebbe opportuno valutarla dopo eventuale intervento chirurgico e relativa convalescenza ...”.
Con successiva nota del 26 luglio 2017, parte appellante chiedeva: “Che il signor Giudice voglia disporre: a. Che, il ctu proceda alla verifica delle condizioni effettive della parte attrice -con convocazione della medesima per una adeguata visita e controlli necessari- in modo tale che possa accertare l'aggravamento subiti dalla stessa;
b. Che, venga consentito al ctu di utilizzare la documentazione successiva al deposito della consulenza;
c. Che, il ctu risponda precisamente sia alle osservazioni presentate ritualmente che all'esistente aggravamento delle condizioni fisiche della parte attrice;
d. Che, esegua tutte le verifiche necessarie e nel contraddittorio delle parti per accertare le reali condizioni dell' ”. Pt_1
La causa era poi interrotta a seguito del decesso dell'avv. Persona_2
Riassunta la controversia, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, nell'udienza dedicata a tale incombente, parte appellante insisteva per l'ammissione della suddetta documentazione e per la integrazione della ctu, ma la causa era trattenuta in decisione e si concludeva con la sentenza impugnata.
Assume quindi parte appellante che la sentenza emessa a conclusione del giudizio è parziale ed ha omesso di decidere su tutte le domanda avanzate dalla parte attrice-appellante, venendo, quindi, a vanificare le giuste doglianza di questa e determinando degli importi parziali e non quelli effettivi dovuti per legge.
Rileva ancora che il Tribunale, dopo aver chiesto al ctu una verifica delle denunciate condizioni di aggravamento dell' , ha, poi omesso qualsiasi trattazione o esame della questione. Pt_1
Osserva, ancora, che l'aggravamento in corso di causa non costituisce domanda nuova e, quindi, deve ritenersi del tutto ammissibile la richiesta di accertamento o liquidazione degli ulteriori danni manifestatasi dopo le preclusioni istruttorie. In data 8 gennaio 2021 (costituzione tempestiva considerato che la prima udienza di trattazione
è stata differita al 28 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con decreto depositato il 3.06.20202) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in caso di CP_1 accoglimento, di ridurre le pretese risarcitorie di nei limiti in cui si dia prova dei danni subiti Pt_1
e della relativa responsabilità ascrivibili al condannando le compagnie assicurative a pagare CP_1 quanto dovuto manlevando il tesso. CP_1
Spiegava poi appello incidentale chiedendo, ferma la statuizione di condanna di Controparte_2 nella misura del 30% e di nella misura del 10% come contenuta
[...] Controparte_4 nella sentenza di primo grado, la condanna di già Controparte_5 [...]
a pagare quanto dovuto a nella misura del 20% degli Controparte_10 Parte_1 importi liquidati nella sentenza di primo grado per sorte capitale, interessi e spese legali, manlevando a ogni conseguenza pregiudizievole nella anzidetta misura del 20%. CP_1
Contr Nel corso del giudizio si costituivano e chiedendo la conferma della sentenza CP_4 impugnata e, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello, di liquidare il danno nella giusta e provata misura decurtando quanto già liquidato dal Tribunale.
Si costituiva altresì chiedendo di rigettare l'appello e dichiarare l'intervenuta CP_5 prescrizione della richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore con riferimento all'intervento chirurgico del 19.01.1999.
La , nei cui confronti veniva integrato il contraddittorio, chiedeva che fosse Controparte_7 dichiarata la sua assoluta estraneità rispetto ai fatti di causa su cui si fondano tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale, stante peraltro la mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado con il quale è stato appunto già dichiarata l'estraneità della CP_7 medesima.
Con ordinanza del 19.01.2024, la Corte nominava un consulente tecnico. In data 30.01.2024 il CTU depositava giuramento e fissava la data dell'inizio delle operazioni peritali, il 10.02.2024 a Reggio
Calabria.
Con note depositate in data 12.02.24, il difensore di osservava che, benché Parte_1 fosse stata fissata la data del 10.02.2024 per l'inizio delle operazioni peritali, alcuna comunicazione era stata a lui inviata e che il suo assistito non era nelle condizioni di muoversi.
Pertanto, chiedeva che tali operazioni avvenissero presso la sua abitazione.
Con ordinanza del 29.02.2024 la Corte, preso atto del contenuto delle note depositate da parte appellante e considerato altresì che, con note depositate in data 24.02.24, il difensore reiterava medesima istanza rappresentando altresì che il proprio assistito era ricoverato in ospedale ed in procinto di essere trasferito in altra città, ritenuto che appariva opportuno accertare se il consulente tecnico nominato avesse dato comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni peritali ed avesse tempestivamente ricevuto - almeno entro l'orario di inizio delle operazioni peritali - richiesta di eseguire le operazioni presso il domicilio dell'appellante o avesse comunque ricevuto documentazione attestante il suo stato di salute, rinviava la causa alla udienza collegiale dell'11 aprile 2024 disponendo che il consulente tecnico d'ufficio relazionasse su quanto indicato. A seguito di ciò, il ctu depositava una relazione in cui affermava di avere depositato telematicamente, così come gli era stato espressamente richiesto dal Collegio, il suo giuramento con contestuale accettazione dell'incarico e fissazione di data, orario e luogo nella quale si sarebbe dovuto dare inizio alle operazioni peritali.
Non aveva inviato alcuna comunicazione alle parti, poiché l'ordinanza non prevedeva a suo carico tale incombente.
A riprova della correttezza del suo operato, osservava il consulente, la circostanza che tutte le altre parti in causa, senza ulteriore comunicazione “ad hoc”, si erano regolarmente presentate alle operazioni peritali, rimanendo assente soltanto il periziando.
In ogni caso, il giorno stabilito per l'inizio delle operazioni peritali, decorsi trenta minuti circa dall'orario fissato per l'inizio delle operazioni, egli aveva contattato telefonicamente il difensore del periziando il quale riferiva di non avere avuto alcuna comunicazione relativa alla accettazione dell'incarico tantomeno di essere a conoscenza di quale fosse la sede, la data e l'orario di effettuazione della visita.
Aggiungeva che il suo assistito non si sarebbe in ogni caso potuto recare alla prevista visita perché intrasportabile, precisando che avrebbe depositato nei giorni seguenti una istanza di richiesta di visita domiciliare.
Il consulente concludeva la sua relazione affermando di non avere ricevuto entro l'orario di inizio delle operazioni peritali nessuna comunicazione da parte del legale dell'appellante circa la necessità di effettuare le operazioni al domicilio di quest'ultimo, tantomeno era stata inviata, o depositata in atti in data antecedente al giuramento e/o comunque prima della data di inizio delle operazioni peritali, documentazione sanitaria attestante lo stato di intrasportabilità del periziando.
Aggiungeva altresì che, dalla documentazione sanitaria allegata all'istanza di visita domiciliare, non si evinceva in maniera certa e indubbia la necessità dell'effettuazione di una visita domiciliare.
Ed infatti, osservava, all'atto delle dimissioni dal di Bologna (16.01.2024), era certificato un CP_11 grave stato deambulatorio, era però altresì precisato che la deambulazione poteva avvenire con girello, quindi indicate le date nelle quali l'istante avrebbe dovuto fare delle visite di controllo sempre presso l' di Bologna. Controparte_12
Affermava quindi che “Ciò dovrebbe essere una riprova del fatto che è indubbio che sussistono e sono conclamate le difficoltà deambulatorie del Signor ma le stesse, per gli stessi sanitari Pt_1 che lo hanno avuto in cura non sono tali da impedirgli di lasciare assolutamente il domicilio prevedendo in tal senso proprio delle visite di controllo da effettuarsi sempre presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.”
Concludeva la propria relazione manifestando comunque la propria disponibilità a recarsi presso il domicilio dell' , ove ciò fosse stato reputato necessario. Pt_1
La Corte, dopo avere sottoposto la relazione redatta dal consulente al contraddittorio tra le parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 luglio 2024 e, con ordinanza del 27 luglio 2024, introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare ad ogni valutazione nel merito della controversia, è la questione relativa alla conoscenza e/o conoscibilità delle parti in ordine all'inizio delle operazioni peritali.
Sul punto, con l'ordinanza di nomina del consulente tecnico d'ufficio depositata il 24 gennaio 2024, la Corte aveva disposto in tali termini:
“1) conferisce l'incarico peritale sui quesiti in motivazione, nominando allo scopo CTU il dott. Per_3
- specialista in chirurgia generale, iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici della Corte d'Appello
[...] di Reggio Calabria (n. 1056) - con recapito in Reggio Calabria, via A. Frangipane II ° tr. TRAPANI n.6, indirizzo pec Email_9
2) autorizza il medesimo a prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico entro 10 gg dalla ricezione della presente ordinanza;
3) invita il CTU designato a comunicare con tale nota di accettazione anche la data d'effettivo inizio delle operazioni peritali (che dovranno iniziare comunque entro il giorno 10 febbraio 2024) entro la quale data le parti avranno facoltà di nominare propri consulenti di parte;
4) autorizza il medesimo CTU al ritiro dei soli fascicoli di parte cartacei”.
Con la medesima ordinanza erano stati fissati i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e la trattazione della causa era stata rinviata all'udienza collegiale del 15 febbraio 2024 al fine di accertare che il consulente nominato avesse accettato l'incarico e fissato la data di inizio delle operazioni peritali.
Emerge dalla consultazione del fascicolo telematico che di tale ordinanza sia stata data comunicazione, nella stessa data dell'avvenuto deposito, al difensore dell'appellante a cura della cancelleria.
Con successivo atto, depositato in data 30.01.2024, il consulente nominato accettava l'incarico e comunicava la data, l'ora ed il luogo d'inizio delle operazioni peritali (“INDICA Quale data di inizio delle operazioni peritali il giorno 10 febbraio 2024 alle ore 09.30, presso lo studio del Dr Per_4
sito in Reggio Calabria (RC) Viale Aldo Moro Traversa Giovanni Gronchi n° 9.)
[...]
Alcuna censura può dunque essere mossa al consulente che ha scrupolosamente osservato le indicazioni fornite dal collegio al riguardo.
Sul punto, l'art. 193 c.p.c., rubricato “giuramento del consulente”, nella nuova formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede espressamente che, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del ctu, il giudice possa assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale recante il giuramento di cui al primo comma e, con il medesimo provvedimento, l'organo giudicante fissi i termini di cui al terzo comma dell'art. 195 c.p.c. L'art. 90 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dispone che “Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.”
Ne consegue che, avendo indicato il consulente l'inizio delle operazioni peritali con la dichiarazione di cui all'art. 193, ultimo comma, c.p.c., ed essendo quest'ultima prevista in sostituzione dell'udienza di comparizione per il giuramento, alcuna irregolarità è ravvisabile nel caso di specie, né alcuna violazione del diritto di difesa delle parti costituite. Era onere delle parti quello di informarsi, consultando il fascicolo telematico, una volta appreso il contenuto dell'ordinanza del 24 gennaio
2024.
Peraltro, tale ordinanza che, come detto, era stata comunicata dalla cancelleria a tutte le parti in data
24 gennaio 2024 e, dunque, lo stesso giorno dell'avvenuto deposito, prevedeva espressamente che il consulente avesse il termine di 10 giorni per accettare l'incarico e per comunicare la data dell'inizio delle operazioni peritali e che, comunque, tali operazioni dovevano iniziare entro il 10 febbraio 2024.
Dunque, a seguito della comunicazione di tale ordinanza, le parti erano, o comunque dovevano essere,
a conoscenza della circostanza che il consulente entro la data del 3 febbraio 2024 (cioè entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza) dovesse comunicare l'inizio delle operazioni peritali e che, in ogni caso, tali operazioni dovessero iniziare entro la data del 10 febbraio 2024.
Pertanto, il contenuto della suddetta ordinanza, pervenuta a conoscenza di parte appellante in data 24 gennaio 2024, era tale da consentirgli di conoscere le scansioni temporali stabilite per lo svolgimento delle operazioni peritali. Era quindi onere dell quello di verificare, entro la data del 3 febbraio Pt_1
2024, quale fosse il giorno stabilito dal consulente per cominciare l'attività a lui demandata.
Del resto, al momento dell'inizio delle operazioni peritali, erano presenti tutte le parti, ad eccezione dell'appellante, ciò a riprova dell'assoluta conoscibilità della data di inizio delle predette operazioni.
Ove poi le condizioni dell' fossero state tali da impedirgli di recarsi presso lo studio del Pt_1 consulente medico, l'appellante avrebbe dovuto comunicare il proprio impedimento al consulente prima che fosse fissata la data d'inizio delle operazioni peritali o comunque prima dell'inizio delle operazioni, in tempo utile affinché il consulente potesse valutare l'impedimento ed adottare le determinazioni conseguenti.
Infine, non può che convenirsi con la valutazione fatta dal consulente in merito alla circostanza che, alla data di inizio delle operazioni peritali, non risultava documentata una impossibilità dell Pt_1 di recarsi presso lo studio del consulente, posto che dalla certificazione medica esibita risultava la possibilità del predetto di deambulare, sia pure con l'ausilio di un girello, e la circostanza che egli si fosse già recato a Bologna e che in tale città fosse programmato il suo ritorno per eseguire i controlli necessari.
Tanto premesso in ordine alla ritualità delle operazioni di consulenza e della comunicazione dell'inizio delle predette alle parti, deve osservarsi che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non” (giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)), causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 3704/2018; Cass. n.
28991/2019; Cass. n. 21530/2021; Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 34027/2022).
Parimenti, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente-. Né l'assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all'udienza dinanzi alla corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo.” (Cassazione civile, sez. VI, 29/01/2019, n. 2361).
Né, come già osservato, può ritenersi la sussistenza di una oggettiva impossibilità dell' di Pt_1 recarsi presso lo studio del perito ove le operazioni dovevano essere espletate.
In effetti, sulla scorta della documentazione in atti e come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, neppure esisteva un'impossibilità del periziando a recarsi presso lo studio del consulente nominato, atteso che egli era comunque in grado di deambulare, sia pure con l'ausilio di un girello, tanto da recarsi presso la struttura ospedaliera di Bologna e programmare successivi controlli.
Peraltro, sulla scorta del compendio in atti, non è in alcun modo provato che l'aggravamento delle condizioni dell' sia dipeso dall'intervento eseguito nell'agosto 2006. Pt_1
Secondo parte appellante, tale aggravamento sarebbe dimostrato dall'esame RX del 12.09.2016 del dottor dalla certificazione del Poliambulatorio di Palmi del 13.10.2016; dalla Persona_5 certificazione della Casa di Cura “Villa Michelino” di Lametia Terme del 25.05.2017; dalla certificazione del dottor di Firenze, specialista in Ortopedia e Traumatologia, del Persona_6
13.06.2017.
Già la distanza temporale intercorrente tra l'intervento per cui è causa e tale documentazione medica, pari a dieci anni, è tale da indebolire sensibilmente la probabilità della sussistenza di un nesso di derivazione causale. Ciò a maggior ragione ove si consideri che l' era stato sottoposto a Pt_1 visita medica da parte del consulente tecnico nel 2015 e che nulla era stato al riguardo segnalato.
Secondo parte appellante, un ulteriore aggravamento, dipendente dall'intervento per cui è causa, sarebbe deducibile “dalla ulteriore documentazione specialistica a firma del prof. , Persona_7 del 28.03.2019, della prescrizione del dott. , del 16.12.2019, della certificazione Persona_8 dell'ASP di Reggio Calabria del 19.12.2019, della certificazione dello specialista dott. R. Per_9 del 10.02.2020. Documentazione questa che comprova il pesante aggravamento delle condizioni di salute dell' che lo hanno portato alla assoluta impossibilità di deambulare e all'utilizzo Pt_1 costante di una carrozzina, con tutte le evidenti conseguenze sulla vita quotidiana dello stesso e sulla sua attività lavorativa, oltre all'aumento delle sofferenze fisiche e morali”.
A prescindere da qualsivoglia altra considerazione in ordine all'utilizzabilità di tale documentazione, in ogni caso, come osservato dall'appellante, essa sarebbe eventualmente idonea a dimostrare un aggravamento delle condizioni fisiche dell' , non anche la causa di tale aggravamento. Pt_1
Dalla documentazione medica in atti emerge che le condizioni cliniche dell'uomo non fossero buone: egli soffriva infatti di diabete, cardiopatia, insufficienza renale cronica, fascite necrotizzante alla gamba destra (cfr. consulenza dott. ). Per_10
Dagli atti emerge altresì che l' era stato sottoposto ad intervento chirurgico anche all'anca Pt_1 destra e che tale intervento, ancorché non sia possibile stabilire con esattezza la data, sia stato eseguito anteriormente al 2015 (cfr. consulenza tecnica: “07.07.2015 esame rx anca destra e sinistra effettuato presso Servizio diagnostica per immagini dell' Controparte_13
“artroprotesi completa ben posizionata bilateralmente” e consulenza tecnica di parte con valutazione ortopedica eseguita dal dott. del 10/01/2019. “Da tale documentazione si Persona_6 evince che il soggetto non è deambulante ed usa una carrozzina, per dolore ed impotenza funzionale completa all'anca sinistra già trattata con revisione di 2 stage di PTA nel 2006 per infezione peri- protesica, pregresso intervento di PTA a dx. Dalla visione degli esami radiografici è emerso un cotile allentato con osteolisi femorale al III° distale dello stelo femorale. La diagnosi formulata dal dott.
è stata di “infezione periprotesica anca sinistra con mobilizzazione dello stelo femorale e Per_11 del cotile”, con consiglio di revisione in 1 tempo del cotile in paziente attualmente non operabile per FE (Frazione di Eiezione < 30%) ed insufficienza valvolare”).
Sulla scorta di tale documentazione emerge che il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico anche all'arto destro.
Dal compendio in atti, non è dunque possibile desumere che l'aggravamento delle condizioni di salute di sia dipeso dall'infezione contratta nel 2006, ciò sia per la distanza Parte_1 temporale delle insorte complicanze (verificatesi, o quanto meno accertate, dopo l'esecuzione della consulenza d'ufficio e la visita effettuata nel mese di giugno 2015), sia per le sue generali condizioni fisiche e la concomitanza di altre patologie, sia, ancora, perché l'uomo nel 2007 è stato sottoposto ad altro intervento chirurgico, sempre all'anca sinistra, al fine di risolvere le complicanze insorte a seguito del precedente intervento, circostanza questa che certamente ha inciso sul nesso di causalità.
Ne consegue che, non avendo parte appellante assolto all'onere probatorio su di essa incombente,
l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
L'appello incidentale
In ordine all'appello incidentale proposto dalla struttura ospedaliera, volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte non è riconosciuta una “quota di corresponsabilità del 20%” a carico della (ora ”, emerge Controparte_10 Controparte_5 incontrovertibilmente dagli atti che la (ora Controparte_10 [...]
, anche in assenza della relativa statuizione, ha liquidato all' le Controparte_5 Pt_1 somme corrispondenti alla predetta “quota di corresponsabilità del 20%”, facendosi carico altresì delle spese legali nella predetta percentuale.
Per quanto la compagnia di assicurazione ritenga essere l'appello incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, deve in effetti osservarsi che tale interesse, in astratto, non è venuto meno per la struttura ospedaliera a seguito del pagamento eseguito dalla posto che, ove CP_5 fosse stata accolta la domanda di maggiore risarcimento formulata dall'appellante, si sarebbe dovuto procedere al riparto della ulteriore somma da destinarsi al risarcimento, di tal che era rilevante stabilire la percentuale gravante sull'azienda ospedaliera.
L'appello proposto deve quindi essere considerato come condizionato.
La reiezione dell'appello principale dà luogo al c.d. assorbimento logico necessario dell'appello incidentale condizionato proposto dalla struttura ospedaliera che, pertanto, in questa sede non deve essere esaminato (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015, § 9.3.4.2.).
Carenza di legittimazione della Controparte_7
Benché il primo giudice non abbia dichiarato la carenza di legittimazione passiva della CP_7
, deve rilevarsi ha condannato alle spese dell'odierno appellante , in
[...] Parte_1 favore della in quanto “evocata in giudizio senza alcuna valida ragione giuridica”. CP_7
Tale statuizione non è stata impugnata, con conseguente passaggio in giudicato della medesima, né le parti appellanti hanno rivolto domande, in sede di impugnazione, nei confronti dell'ente.
Ne consegue che in questa sede debba essere dichiarata a carenza di legittimazione passiva dell'ente.
Spese del procedimento
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa e valori minimi, considerato che la trattazione della causa non ha determinato la trattazione di questioni complesse, le spese possono essere liquidate in complessivi € 4.996,00, così determinati: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 709,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00; Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00.
Considerato che le compagnie assicurative e Controparte_2 Controparte_4
pur costituendosi separatamente, hanno spiegato medesima difesa (ed in effetti gli atti
[...] difensivi sono identici nella forma e nel contenuto), ne consegue che è possibile procedere ad un'unica liquidazione.
In merito alla , considerato che alcuna domanda è stata posta nei confronti Controparte_7 dell'ente, ne consegue che le spese legali possono essere compensate.
Quanto alla sebbene l'intervento dell'assicurazione Controparte_5 sia dipeso dall'appello incidentale della struttura ospedaliera, le spese sostenute dalla compagnia assicurativa devono essere poste a carico dell'appellante. Ed infatti, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito)” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023). Nel caso di specie, l'appello incidentale proposto dallo non era manifestamente infondato, tanto che la compagnia CP_1 assicurativa aveva spontaneamente provveduto a pagare la quota ad essa spettante del risarcimento del danno e delle spese legali, nonostante quanto disposto con la sentenza impugnata.
Pertanto, l'appellante soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.996,00 in favore di nella misura di € 4.996,00 in favore di Controparte_1
e nella misura di € 4.996,00 Controparte_2 Controparte_4 in favore di oltre spese processuali, IVA e CPA, come per Controparte_5 legge.
Doppio del contributo unificato
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_4 Controparte_5
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_7
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore.
2. Rigetta integralmente l'appello principale.
3. Dichiara assorbito l'appello incidentale.
4. Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.996,00 in favore di in € 4.996,00 in favore di Controparte_1 Controparte_2
e in € 4.996,00 in favore di Controparte_4 [...] oltre spese processuali, IVA e CPA come per legge, compensa le Controparte_5 spese di lite con la . Controparte_7
5. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così è deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito