Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00851/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Carrano, Francesco Dipino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell’Ordinanza n.13 del 10/06/2025, Registro Generale n. 28 – prot. n. 11105/25, resa dal Responsabile del settore Edilizia Privata e protezione civile del Comune di Amalfi e notificata il 25.08.2025 con la quale ordina e ingiunge al ricorrente di procedere alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi di un’apertura di cm 33 x cm 33 circa, chiusa con grata in metallo avente funzione di aerazione.
2) ed ove occorra del verbale di sopralluogo acquisito al prot. gen. n. 10653 del 04.06.2025 dal medesimo Responsabile, atto non conosciuto né conoscibile ma produttivo di effetti lesivi conseguenziali;
3) ed ove ulteriormente occorra per i motivi di cui si dirà infra di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RN RI il 15\4\2026 :
1) dell’ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001 disposta dal responsabile del settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi avente protocollo gen. n. 5010 del 16.03.2026, notificata a mezzo del servizio postale in data 31.03.2026;
2) ove occorra, del verbale di inottemperanza della Polizia Municipale di Amalfi assunto al protocollo generale n. 172/2-2 del 11.02.2026, per gli effetti lesivi conseguenziali richiamati dall’ingiunzione de qua.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. CO UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna l’ordinanza n.13 del 10.06.2025, reg. gen. n. 28, prot. n. 11105/2025, con cui il Comune di Amalfi gli ha ingiunto il ripristino di un’apertura sul prospetto del proprio immobile di cm. 33 x cm. 33 circa, chiusa con una grata in metallo, realizzata senza titolo allo scopo di consentire l’aerazione del locale bagno.
Deduce, tra l’altro, che il foro in discussione esiste sin dagli ’60, come da dichiarazione giurata di tal MA MA.
Con motivi aggiunti, impugna la sanzione pecuniaria irrogata per l’inottemperanza.
Il gravame è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata, stante la natura vincolata di entrambi gli atti impugnati.
Occorre infatti rilevare che all’epoca di pretesa realizzazione dell’intervento, sul territorio di Amalfi, già gravava il vincolo paesaggistico imposto con D.M. 22 novembre 1955 e che ancor oggi, dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 31/2017, la realizzazione di una luce sul prospetto di un immobile in zona vincolata non è esente dal titolo paesaggistico, alterando l’aspetto esteriore del medesimo (allegato A, punto A2).
La mancata costituzione del Comune esime dalla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO UR, Presidente, Estensore
AE AR, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO UR |
IL SEGRETARIO