TAR Bari, sez. U, sentenza 02/03/2026, n. 273
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1337 c.c. e buona fede nelle trattative

    Il Tribunale ha ritenuto che la scelta dell'Amministrazione di tentare di abbinare un ulteriore finanziamento e il fatto che l'intervento sulla palestra fosse un primo lotto funzionale autonomo giustificano i tempi intercorsi. Non è stata ravvisata colpa grave o dolo, né un vantaggio per l'Ente dalla revoca.

  • Accolto
    Obbligo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/90

    Il Tribunale ha accolto il motivo, accertando l'illegittimo diniego dell'indennizzo. Ha ritenuto che le clausole del bando e del disciplinare relative alla revoca della gara non precludono l'indennizzo per la revoca dell'aggiudicazione definitiva. L'indennizzo è stato quantificato in via equitativa in € 10.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 02/03/2026, n. 273
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 273
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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