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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 16362/2024 ( CP_1
) Controparte_2 Controparte_3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Verbale dell'udienza di discussione
(art. 437 del c.p.c.)
All'udienza del 24 ottobre 2025 davanti al giudice dott. Guglielmo Rende, nonché alla dott.ssa F. Olivi Funzionario Giudiziario Addetta all'Ufficio del processo, sono comparsi:
1) per la parte appellante l'avvocato Bruna Puglisi, in CP_1 sostituzione dell'avvocato Antonio Contessa, giusta delega orale;
2) per la parte appellata Controparte_4
, l'avvocato dello Stato Emilio Barile La Raia.
[...]
Si procede alla discussione orale della causa ex art. 437 del c.p.c.. Il procuratore della parte appellante ( si richiama alle tesi CP_1 ed alle argomentazioni contenute nell'atto d'appello di cui chiede l'accoglimento. Il procuratore della parte appellata ( Controparte_4
) insiste per la declaratoria di inammissibilità
[...] dell'appello rilevando che la parte appellante non ha svolto argomentazione o critiche alla sentenza impugnata limitandosi alla mera riproposizione delle tesi di primo grado;
evidenzia, altresì, che la richiesta di rateizzazione è eventualmente possibile solo dopo che il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo
Il Giudice dato atto, riserva la pronuncia del provvedimento nelle forme degli articoli 436 bis e 437 del c.p.c. all'esito della Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza con esonero delle parti dal comparire Il Giudice dott. Guglielmo Rende
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16,40, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia nelle forme di cui agli articoli 436 bis e 437 del c.p.c. la sentenza che segue a pagina 2 del presente verbale.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 16362/2024 tra:
CP_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Contessa del Foro di Brescia nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia alla via Corfù n. 78 parte appellante
e
Controparte_4
[...]
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_4
presso il cui Ufficio in alla via Arsenale n. 21 è domiciliata ex lege CP_4
parte appellata
OGGETTO: appello ex art. 6 e seguenti del D. Lgs. n. 150/2011 nonché ex artt. 433 e seguenti del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace;
sanzione amministrativa ex art. 2 della L. n. 386/1990 per l'emissione di assegno bancario con difetto di provvista;
divieto di emettere assegni quale sanzione accessoria ex artt. 5 e 5 bis L. n. 386/1990.
2 CONCLUSIONI:
Parte appellante CP_1
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in riforma integrale della sentenza di I grado che qui si appella, Voglia: In via cautelare: ritenuta la fondatezza del ricorso per la palese violazione della legge e per la particolare situazione personale del ricorrente, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato anche con decreto inaudita altera parte ex artt. 5 e 6 Dlgs n. 150/11; In via principale: dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto amministrativo impugnato per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi della conferma dell'atto impugnato disporre la rateazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 26 L.689/81 per un numero complessivo di 30 rate. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la completa rifusione anche del contributo unificato. In via istruttoria: Si richiede fin d'ora l'escussione testimoniale del Sig.ra Tes_1 residente in [...]con riferimento alla circostanza del momento della dazione/emissione dell'assegno e della causa del negozio.”
Parte appellata : Controparte_4
“Preliminarmente, dichiararsi inammissibile l'istanza cautelare. Nel merito, dichiararsi inammissibile l'appello, oppure respingerlo in quanto infondato. Vinte le spese.”
3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio, i fatti di causa e la sentenza di primo grado.
Con provvedimento prot. n. M_IT PR_TOUTG 0221931-20221214 del 14 dicembre 2022 la ha ordinato e ingiunto Controparte_4
all'odierno appellante in qualità di traente, e alla società DM CP_1
s.r.l., in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma di €
1.032,00 (oltre ad € 9,70 per spese di notifica e procedimento) a titolo di sanzione amministrativa ex art. 2 della dell'art. 2 della legge 15 dicembre
1990 n. 386, in ragione dell'intervenuta emissione dell'assegno bancario n.
8321195692, il quale, presentato in tempo utile, non è stato pagato per difetto di provvista.
Con la predetta ordinanza - ingiunzione è stata inoltre applicata la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per un periodo complessivo di ventiquattro mesi ex artt. 5 e 5 bis della menzionata legge
15 dicembre 1990 n. 386.
In particolare, la Prefettura di ha emesso l'ordinanza - CP_4
ingiunzione predetta sulla base del verbale di accertamento e contestazione prot. n. M_IT PR TOUTG 0083361-20190510 del 10 maggio 2019 con il quale è stata contestata all'opponente l'intervenuta sottoscrizione nella data del 17 dicembre 2018, quale legale rappresentante pro tempore della società DM s.r.l., del summenzionato assegno bancario tratto su banca
Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo di € 60.000,00.
4 In data 15 maggio 2023 l'odierno appellante avverso la CP_1
predetta ordinanza – ingiunzione, ha quindi proposto opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 innanzi al Giudice di Pace di sulla base dei CP_4
seguenti motivi:
1) difetto dell'elemento soggettivo in capo ad esso appellante, trattandosi di assegno emesso a titolo di deposito cauzionale con l'intesa che sarebbe stato restituito, senza essere posto all'incasso da parte del beneficiario (come invece avvenuto, in violazione dell'accordo originario, soltanto molto tempo dopo la sua emissione) (v. pagg. 2 e 3 del ricorso in opposizione);
2) nullità del patto di garanzia in base al quale è stato rilasciato l'assegno contestato e dovuta restituzione dello stesso all'emittente, con conseguente illegittimità del provvedimento ingiunto (v. pagg. 3 e 4 del ricorso in opposizione);
3) illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per violazione del principio di legalità (v. pagg. 4 e 5 del ricorso in opposizione).
Il Giudice di Pace di con la sentenza n. 7289/2024 qui CP_4
impugnata (resa nel giudizio R.G. n. 9827/2023) ha respinto il ricorso in allora presentato e confermato il provvedimento prot. n. M_IT PR_TOUTG
0221931 20221214 del 14 dicembre 2022.
5 I motivi e il decisum adottati dal Giudice di Pace nella sentenza qui impugnata sono i seguenti:
(…)
Con ricorso in appello depositato in data 23 settembre 2024 l'odierno appellante ha dunque impugnato la cennata sentenza del Giudice CP_1
di Pace di n. 7289/2024 chiedendone l'integrale riforma e CP_4
rassegnando le analitiche conclusioni sopra trascritte.
6
2. I motivi di appello.
L'appellante ha proposto l'odierno appello ribadendo le CP_1
censure avanzate nel ricorso di primo grado e, specificatamente, osservando quanto seguente:
“
1. Sul difetto dell'elemento soggettivo in capo al Sig. . CP_1
La violazione contestata deriva dalla scorrettezza del comportamento dall'affittante nei confronti della Dm e del Sig. CP_5
Quest'ultimo in occasione della stipulazione del contratto di CP_1 affitto d'azienda rilasciava a garanzia del versamento del deposito cauzionale l'assegno di cui è causa. Tuttavia, nonostante lo stesso versasse poco dopo la stipulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda euro 15.000 a titolo di deposito cauzionale, non procedeva alla CP_5 restituzione dell'assegno, il quale veniva illegittimamente trattenuto. Solo molto successivamente a tali fatti l'assegno veniva portato all'incasso, ovvero al sorgere di contestazioni riguardanti la presunta debenza dei canoni di locazione con riferimento al sostenimento dei costi di opere eseguite nei locali. Di conseguenza la violazione contestata difetta dell'elemento psicologico in capo al il quale ha commesso, Per_1 eventualmente, un errore scusabile e tuttavia inevitabile alla luce del comportamento della proprietà̀ vero elemento positivo, “estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (v. Cass., 19759/2015, 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). Difatti l'assegno era coperto al momento della sua emissione, per i suddetti fini del versamento della cauzione. Esaurita tale finalità il titolo doveva essere restituito dalla proprietà̀. Così non è stato.
2. Sulla natura dell'assegno per cui è causa. Parte della giurisprudenza di merito afferma la nullità del patto di garanzia in base al quale vengono rilasciati gli assegni al creditore, con la conseguente restituzione degli stessi al soggetto emittente. Ai sensi dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la postdatazione pur non inducendo la nullità dell'assegno bancario, comporta la nullità del patto di garanzia per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione di titoli di credito. Poiché la consegna di assegni postdatati integra, per ciò solo, una garanzia e costituisce esecuzione di un patto nullo, dichiarata la nullità del patto per illiceità della causa, ne consegue la condanna del beneficiario alla restituzione dei titoli al traente. Ciò in quanto il titolo svolge la sua funzione di pagamento a condizione che venga consegnato con la data di emissione. L'apposizione di una data successiva presuppone, senza necessità di ulteriori prove sul punto, l'esistenza di un contratto atipico di garanzia (Trib. Monza Sez. I, 25/06/2007) 7 Nel caso di specie al contrario sono stati incautamente portati all'incasso gli assegni rilasciati dal , anziché restituirli alla CP_1 società. Pertanto, essendo l'illecito carente dei suoi presupposti soggettivi e oggettivi l'ordinanza ingiunzione dovrà essere dichiarata illegittima e annullata.
3. Sull'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione del principio di legalità. In materia di sanzioni amministrative trova applicazione principio di stretta legalità ribadito all' art. 1, comma secondo, della legge n. 698/1981, in base al quale “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. La disposizione pone una riserva di legge analoga a quella di cui all'art. 25 cost. per cui le fattispecie soggette a sanzione pecuniaria si caratterizzano per tipicità e determinatezza principi che costituiscono limite sia per il legislatore che per il giudice per cui resta in particolare esclusa ogni integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l'applicazione a ipotesi in essa non contemplate (Cons. Stato Sez. VI, 28/06/2010, n. 4141). Nel caso di specie il principio è stato violato dalla , la quale Controparte_4 nell'ordinanza ingiunzione indica la violazione dell'art. 2 L. n. 386/90 ma commina la sanzione pecuniaria facendo riferimento ad entrambi i commi dello stesso articolo, che disciplinano claris verbis diverse fattispecie sanzionatorie. Per tale ragione essendo l'ordinanza in contrasto col dettato costituzionale dovrà essere annullata. Non risulta al ricorrente rispettato, inoltre, il termine previsto sub art. 3 stessa legge: “Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.” Del che è formale eccezione di nullità del procedimento sanzionatorio.”.
(v. il ricorso in appello alle pagine da 4 a 7).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
8
4. Sull'inammissibilità (e infondatezza) dell'odierno appello.
La SA ER (appellata) ha dedotto l'inammissibilità del presente appello in ragione della mancanza di precisa critica nei confronti delle motivazioni della sentenza impugnata, ritenendo non conforme a legge la mera riproposizione dei motivi già articolati in primo grado senza esposizione di specifiche doglianze in ordine alla ratio decidendi contenuta nel provvedimento gravato.
L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E invero effettivamente la parte appellante nel ricorso in appello introduttivo del presente giudizio, pur in presenza di una motivazione succinta, ma completa, come emessa dal giudice di prime cure, non ha svolto alcuna critica alla cennata motivazione, limitandosi alla mera testuale riproposizione delle argomentazioni già esposte in primo grado nel ricorso in opposizione presentato innanzi al Giudice di Pace.
La giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che l'atto di appello che si basi sul rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio non soddisfa il requisito della specificità, prescritto dall'art. 342 del c.p.c., in quanto, da una parte, i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa;
dall'altra, perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice “ad quem” ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida (Cass., Sez. 2, sent. n. 18353/2004).
Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, in quanto la manifestazione volitiva dell'impugnante, volta ad ottenere la riforma della sentenza, deve essere sempre supportata da
9 argomentazioni idonee a contrastare la motivazione di detta sentenza Cass.,
Sez. 3, sent. n. 9060/2003).
Nel caso in esame dette argomentazioni difettano completamente, e pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Peraltro, sebbene l'inammissibilità dell'appello precluda l'esame nel merito di esso, il Tribunale ne rileva altresì la palese infondatezza essendo evidente che l'eventuale “patto di garanzia” o “di non portare all'incasso” stipulato fra privati, evocato dall'appellante (in relazione all'assegno emesso), è del tutto irrilevante ai fini della verifica dell'osservanza o meno del divieto ex art. 2 della legge n. 386/1990.
L'assegno bancario è infatti un mezzo di pagamento, di natura cartolare, che di per sé attribuisce al beneficiario o prenditore, la facoltà di portarlo all'incasso a prescindere da qualsivoglia patto contrario con il traente.
E - d'altra parte - è proprio detta connotazione a motivare il ricorso all'assegno quale mezzo di garanzia circa l'adempimento di obbligazioni contrattuali, poiché la mera consegna di esso al beneficiario attribuisce a quest'ultimo una facoltà piena insuscettibile di futuri ostacoli o impedimenti da parte del traente.
La disposizione di cui all'articolo 2 della legge n. 386 del 1990 inoltre – essendo volta ad assicurare la presenza di provvista per ogni assegno emesso e sottoscritto – persegue la finalità collettiva di piena funzionalità e tenuta del sistema dei pagamenti mediante assegno bancario, prescindendo totalmente da eventuali patti fra privati che di per sé non possono derogare alle disposizioni di legge (di matrice e consistenza pubblicistica) vigenti in materia.
A ciò si aggiunga che il dedotto patto è nel caso in esame del tutto indimostrato.
10 Quanto poi all'elemento soggettivo è sufficiente richiamare i tralatizi principi di diritto secondo cui in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass., Sez. 2, ord. n. 6018/2019); è stato peraltro più volte affermato che il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del
1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass., Sez.
2, ord. n. 11568/2025).
Onere non assolto in questo caso, attesa l'assoluta irrilevanza dell'asserito patto di garanzia o di non incasso come sopra richiamata e motivata.
Quanto poi alla censura circa la violazione del principio di legalità essa risulta del tutto infondata, e comunque generica, atteso il chiaro richiamo contenuto nell'ordinanza ingiunzione all'illecito amministrativo di cui agli articoli 2, 5 e 5 bis della legge L. n. 386/1990.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto concludersi per l'inammissibilità dell'appello qui proposto.
11 Le spese di lite afferenti al presente giudizio di appello (nel quale la si è costituita mediante assistenza e rappresentanza Controparte_4
tecnica dell'Avvocatura dello Stato) devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 ad € 5.200,00), opportunamente diminuiti nella misura massima consentita, tenendo conto della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale svolta e dell'esito del giudizio, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 213,00
b) fase introduttiva → € 213,00
c) fase decisionale → € 426,00
- per un totale di € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto.
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della CP_1
parte appellata Controparte_6
, delle spese di lite che liquida in €
[...]
12 852,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15% come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 - quater dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza pronunciata nelle forme di cui agli artt. 437 del c.p.c. e 6 e seguenti del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 24 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
13
) Controparte_2 Controparte_3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Verbale dell'udienza di discussione
(art. 437 del c.p.c.)
All'udienza del 24 ottobre 2025 davanti al giudice dott. Guglielmo Rende, nonché alla dott.ssa F. Olivi Funzionario Giudiziario Addetta all'Ufficio del processo, sono comparsi:
1) per la parte appellante l'avvocato Bruna Puglisi, in CP_1 sostituzione dell'avvocato Antonio Contessa, giusta delega orale;
2) per la parte appellata Controparte_4
, l'avvocato dello Stato Emilio Barile La Raia.
[...]
Si procede alla discussione orale della causa ex art. 437 del c.p.c.. Il procuratore della parte appellante ( si richiama alle tesi CP_1 ed alle argomentazioni contenute nell'atto d'appello di cui chiede l'accoglimento. Il procuratore della parte appellata ( Controparte_4
) insiste per la declaratoria di inammissibilità
[...] dell'appello rilevando che la parte appellante non ha svolto argomentazione o critiche alla sentenza impugnata limitandosi alla mera riproposizione delle tesi di primo grado;
evidenzia, altresì, che la richiesta di rateizzazione è eventualmente possibile solo dopo che il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo
Il Giudice dato atto, riserva la pronuncia del provvedimento nelle forme degli articoli 436 bis e 437 del c.p.c. all'esito della Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza con esonero delle parti dal comparire Il Giudice dott. Guglielmo Rende
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16,40, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia nelle forme di cui agli articoli 436 bis e 437 del c.p.c. la sentenza che segue a pagina 2 del presente verbale.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 16362/2024 tra:
CP_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Contessa del Foro di Brescia nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia alla via Corfù n. 78 parte appellante
e
Controparte_4
[...]
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_4
presso il cui Ufficio in alla via Arsenale n. 21 è domiciliata ex lege CP_4
parte appellata
OGGETTO: appello ex art. 6 e seguenti del D. Lgs. n. 150/2011 nonché ex artt. 433 e seguenti del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace;
sanzione amministrativa ex art. 2 della L. n. 386/1990 per l'emissione di assegno bancario con difetto di provvista;
divieto di emettere assegni quale sanzione accessoria ex artt. 5 e 5 bis L. n. 386/1990.
2 CONCLUSIONI:
Parte appellante CP_1
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in riforma integrale della sentenza di I grado che qui si appella, Voglia: In via cautelare: ritenuta la fondatezza del ricorso per la palese violazione della legge e per la particolare situazione personale del ricorrente, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato anche con decreto inaudita altera parte ex artt. 5 e 6 Dlgs n. 150/11; In via principale: dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto amministrativo impugnato per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi della conferma dell'atto impugnato disporre la rateazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 26 L.689/81 per un numero complessivo di 30 rate. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la completa rifusione anche del contributo unificato. In via istruttoria: Si richiede fin d'ora l'escussione testimoniale del Sig.ra Tes_1 residente in [...]con riferimento alla circostanza del momento della dazione/emissione dell'assegno e della causa del negozio.”
Parte appellata : Controparte_4
“Preliminarmente, dichiararsi inammissibile l'istanza cautelare. Nel merito, dichiararsi inammissibile l'appello, oppure respingerlo in quanto infondato. Vinte le spese.”
3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio, i fatti di causa e la sentenza di primo grado.
Con provvedimento prot. n. M_IT PR_TOUTG 0221931-20221214 del 14 dicembre 2022 la ha ordinato e ingiunto Controparte_4
all'odierno appellante in qualità di traente, e alla società DM CP_1
s.r.l., in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma di €
1.032,00 (oltre ad € 9,70 per spese di notifica e procedimento) a titolo di sanzione amministrativa ex art. 2 della dell'art. 2 della legge 15 dicembre
1990 n. 386, in ragione dell'intervenuta emissione dell'assegno bancario n.
8321195692, il quale, presentato in tempo utile, non è stato pagato per difetto di provvista.
Con la predetta ordinanza - ingiunzione è stata inoltre applicata la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per un periodo complessivo di ventiquattro mesi ex artt. 5 e 5 bis della menzionata legge
15 dicembre 1990 n. 386.
In particolare, la Prefettura di ha emesso l'ordinanza - CP_4
ingiunzione predetta sulla base del verbale di accertamento e contestazione prot. n. M_IT PR TOUTG 0083361-20190510 del 10 maggio 2019 con il quale è stata contestata all'opponente l'intervenuta sottoscrizione nella data del 17 dicembre 2018, quale legale rappresentante pro tempore della società DM s.r.l., del summenzionato assegno bancario tratto su banca
Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo di € 60.000,00.
4 In data 15 maggio 2023 l'odierno appellante avverso la CP_1
predetta ordinanza – ingiunzione, ha quindi proposto opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 innanzi al Giudice di Pace di sulla base dei CP_4
seguenti motivi:
1) difetto dell'elemento soggettivo in capo ad esso appellante, trattandosi di assegno emesso a titolo di deposito cauzionale con l'intesa che sarebbe stato restituito, senza essere posto all'incasso da parte del beneficiario (come invece avvenuto, in violazione dell'accordo originario, soltanto molto tempo dopo la sua emissione) (v. pagg. 2 e 3 del ricorso in opposizione);
2) nullità del patto di garanzia in base al quale è stato rilasciato l'assegno contestato e dovuta restituzione dello stesso all'emittente, con conseguente illegittimità del provvedimento ingiunto (v. pagg. 3 e 4 del ricorso in opposizione);
3) illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per violazione del principio di legalità (v. pagg. 4 e 5 del ricorso in opposizione).
Il Giudice di Pace di con la sentenza n. 7289/2024 qui CP_4
impugnata (resa nel giudizio R.G. n. 9827/2023) ha respinto il ricorso in allora presentato e confermato il provvedimento prot. n. M_IT PR_TOUTG
0221931 20221214 del 14 dicembre 2022.
5 I motivi e il decisum adottati dal Giudice di Pace nella sentenza qui impugnata sono i seguenti:
(…)
Con ricorso in appello depositato in data 23 settembre 2024 l'odierno appellante ha dunque impugnato la cennata sentenza del Giudice CP_1
di Pace di n. 7289/2024 chiedendone l'integrale riforma e CP_4
rassegnando le analitiche conclusioni sopra trascritte.
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2. I motivi di appello.
L'appellante ha proposto l'odierno appello ribadendo le CP_1
censure avanzate nel ricorso di primo grado e, specificatamente, osservando quanto seguente:
“
1. Sul difetto dell'elemento soggettivo in capo al Sig. . CP_1
La violazione contestata deriva dalla scorrettezza del comportamento dall'affittante nei confronti della Dm e del Sig. CP_5
Quest'ultimo in occasione della stipulazione del contratto di CP_1 affitto d'azienda rilasciava a garanzia del versamento del deposito cauzionale l'assegno di cui è causa. Tuttavia, nonostante lo stesso versasse poco dopo la stipulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda euro 15.000 a titolo di deposito cauzionale, non procedeva alla CP_5 restituzione dell'assegno, il quale veniva illegittimamente trattenuto. Solo molto successivamente a tali fatti l'assegno veniva portato all'incasso, ovvero al sorgere di contestazioni riguardanti la presunta debenza dei canoni di locazione con riferimento al sostenimento dei costi di opere eseguite nei locali. Di conseguenza la violazione contestata difetta dell'elemento psicologico in capo al il quale ha commesso, Per_1 eventualmente, un errore scusabile e tuttavia inevitabile alla luce del comportamento della proprietà̀ vero elemento positivo, “estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (v. Cass., 19759/2015, 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). Difatti l'assegno era coperto al momento della sua emissione, per i suddetti fini del versamento della cauzione. Esaurita tale finalità il titolo doveva essere restituito dalla proprietà̀. Così non è stato.
2. Sulla natura dell'assegno per cui è causa. Parte della giurisprudenza di merito afferma la nullità del patto di garanzia in base al quale vengono rilasciati gli assegni al creditore, con la conseguente restituzione degli stessi al soggetto emittente. Ai sensi dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la postdatazione pur non inducendo la nullità dell'assegno bancario, comporta la nullità del patto di garanzia per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione di titoli di credito. Poiché la consegna di assegni postdatati integra, per ciò solo, una garanzia e costituisce esecuzione di un patto nullo, dichiarata la nullità del patto per illiceità della causa, ne consegue la condanna del beneficiario alla restituzione dei titoli al traente. Ciò in quanto il titolo svolge la sua funzione di pagamento a condizione che venga consegnato con la data di emissione. L'apposizione di una data successiva presuppone, senza necessità di ulteriori prove sul punto, l'esistenza di un contratto atipico di garanzia (Trib. Monza Sez. I, 25/06/2007) 7 Nel caso di specie al contrario sono stati incautamente portati all'incasso gli assegni rilasciati dal , anziché restituirli alla CP_1 società. Pertanto, essendo l'illecito carente dei suoi presupposti soggettivi e oggettivi l'ordinanza ingiunzione dovrà essere dichiarata illegittima e annullata.
3. Sull'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione del principio di legalità. In materia di sanzioni amministrative trova applicazione principio di stretta legalità ribadito all' art. 1, comma secondo, della legge n. 698/1981, in base al quale “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. La disposizione pone una riserva di legge analoga a quella di cui all'art. 25 cost. per cui le fattispecie soggette a sanzione pecuniaria si caratterizzano per tipicità e determinatezza principi che costituiscono limite sia per il legislatore che per il giudice per cui resta in particolare esclusa ogni integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l'applicazione a ipotesi in essa non contemplate (Cons. Stato Sez. VI, 28/06/2010, n. 4141). Nel caso di specie il principio è stato violato dalla , la quale Controparte_4 nell'ordinanza ingiunzione indica la violazione dell'art. 2 L. n. 386/90 ma commina la sanzione pecuniaria facendo riferimento ad entrambi i commi dello stesso articolo, che disciplinano claris verbis diverse fattispecie sanzionatorie. Per tale ragione essendo l'ordinanza in contrasto col dettato costituzionale dovrà essere annullata. Non risulta al ricorrente rispettato, inoltre, il termine previsto sub art. 3 stessa legge: “Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.” Del che è formale eccezione di nullità del procedimento sanzionatorio.”.
(v. il ricorso in appello alle pagine da 4 a 7).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
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4. Sull'inammissibilità (e infondatezza) dell'odierno appello.
La SA ER (appellata) ha dedotto l'inammissibilità del presente appello in ragione della mancanza di precisa critica nei confronti delle motivazioni della sentenza impugnata, ritenendo non conforme a legge la mera riproposizione dei motivi già articolati in primo grado senza esposizione di specifiche doglianze in ordine alla ratio decidendi contenuta nel provvedimento gravato.
L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E invero effettivamente la parte appellante nel ricorso in appello introduttivo del presente giudizio, pur in presenza di una motivazione succinta, ma completa, come emessa dal giudice di prime cure, non ha svolto alcuna critica alla cennata motivazione, limitandosi alla mera testuale riproposizione delle argomentazioni già esposte in primo grado nel ricorso in opposizione presentato innanzi al Giudice di Pace.
La giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che l'atto di appello che si basi sul rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio non soddisfa il requisito della specificità, prescritto dall'art. 342 del c.p.c., in quanto, da una parte, i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa;
dall'altra, perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice “ad quem” ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida (Cass., Sez. 2, sent. n. 18353/2004).
Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, in quanto la manifestazione volitiva dell'impugnante, volta ad ottenere la riforma della sentenza, deve essere sempre supportata da
9 argomentazioni idonee a contrastare la motivazione di detta sentenza Cass.,
Sez. 3, sent. n. 9060/2003).
Nel caso in esame dette argomentazioni difettano completamente, e pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Peraltro, sebbene l'inammissibilità dell'appello precluda l'esame nel merito di esso, il Tribunale ne rileva altresì la palese infondatezza essendo evidente che l'eventuale “patto di garanzia” o “di non portare all'incasso” stipulato fra privati, evocato dall'appellante (in relazione all'assegno emesso), è del tutto irrilevante ai fini della verifica dell'osservanza o meno del divieto ex art. 2 della legge n. 386/1990.
L'assegno bancario è infatti un mezzo di pagamento, di natura cartolare, che di per sé attribuisce al beneficiario o prenditore, la facoltà di portarlo all'incasso a prescindere da qualsivoglia patto contrario con il traente.
E - d'altra parte - è proprio detta connotazione a motivare il ricorso all'assegno quale mezzo di garanzia circa l'adempimento di obbligazioni contrattuali, poiché la mera consegna di esso al beneficiario attribuisce a quest'ultimo una facoltà piena insuscettibile di futuri ostacoli o impedimenti da parte del traente.
La disposizione di cui all'articolo 2 della legge n. 386 del 1990 inoltre – essendo volta ad assicurare la presenza di provvista per ogni assegno emesso e sottoscritto – persegue la finalità collettiva di piena funzionalità e tenuta del sistema dei pagamenti mediante assegno bancario, prescindendo totalmente da eventuali patti fra privati che di per sé non possono derogare alle disposizioni di legge (di matrice e consistenza pubblicistica) vigenti in materia.
A ciò si aggiunga che il dedotto patto è nel caso in esame del tutto indimostrato.
10 Quanto poi all'elemento soggettivo è sufficiente richiamare i tralatizi principi di diritto secondo cui in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass., Sez. 2, ord. n. 6018/2019); è stato peraltro più volte affermato che il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del
1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass., Sez.
2, ord. n. 11568/2025).
Onere non assolto in questo caso, attesa l'assoluta irrilevanza dell'asserito patto di garanzia o di non incasso come sopra richiamata e motivata.
Quanto poi alla censura circa la violazione del principio di legalità essa risulta del tutto infondata, e comunque generica, atteso il chiaro richiamo contenuto nell'ordinanza ingiunzione all'illecito amministrativo di cui agli articoli 2, 5 e 5 bis della legge L. n. 386/1990.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto concludersi per l'inammissibilità dell'appello qui proposto.
11 Le spese di lite afferenti al presente giudizio di appello (nel quale la si è costituita mediante assistenza e rappresentanza Controparte_4
tecnica dell'Avvocatura dello Stato) devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 ad € 5.200,00), opportunamente diminuiti nella misura massima consentita, tenendo conto della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale svolta e dell'esito del giudizio, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 213,00
b) fase introduttiva → € 213,00
c) fase decisionale → € 426,00
- per un totale di € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto.
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della CP_1
parte appellata Controparte_6
, delle spese di lite che liquida in €
[...]
12 852,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15% come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 - quater dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza pronunciata nelle forme di cui agli artt. 437 del c.p.c. e 6 e seguenti del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 24 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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