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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, all'udienza del'11 giugno 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1953/2022 R.G., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Bonina, giusto C.F._1
mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brolo, Via
c. Colombo n. 5;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina
CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.06.2022, Parte_1 conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante agricola e di aver CP_1
svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze della ditta QU LL RR SR (Quali. nell'anno 2020 per 102 giornate lavorative. CP_2 Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 15.12.2021.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria dell'11.10.2023, deducendo di aver CP_1 disconosciuto per l'anno 2020 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro QU LL RR SR (Quali. . Chiedeva, quindi, il rigetto del CP_2
ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n.
50/2022.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in entrambi i ricorsi, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta QU LL RR SR (Quali. . CP_2
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso.
Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per le annualità dedotte.
Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate CP_1 agricole dagli elenchi dei braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i
2 caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta QU LL RR SR (Quali. nell'anno 2020. CP_2
Come più volte affermato LL Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Dalle risultanze istruttorie versate in atti si evince in modo incontrovertibilmente chiaro che parte ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta QU LL RR SR (Quali. per 102 giornate CP_2 annue nell'anno 2020.
Infatti, il teste, Sig.ra nipote della ricorrente, Testimone_1 riferiva testualmente che “Ho lavorato con mia zia dal 2020 fino ad ora. Nel 2020 abbiamo lavorato insieme, entrambe braccianti agricole. Abbiamo lavorato per la ditta Qualiter. Lavoravamo a stretto contatto e ci vedevamo, quindi, ogni giorno.
Ho iniziato a lavorare nel 2020 il 10 agosto ed ho lavorato fino a fine dicembre.
Io e mia zia abbiamo iniziato a lavorare lo stesso giorno, anche lei ha finito di lavorare con me a fine dicembre. Io quell'anno ho svolto 102 giornate di lavoro.
Lavoravamo tutti i giorni tranne la domenica, nonché i giorni in cui ad esempio
c'era maltempo. Lavoravamo dalle 7 alle 15 con un'ora di pausa pranzo. Mia zia abita sempre nella c.da Pagliara, quindi andavamo e tornavamo al lavoro insieme. Ci vedevamo praticamente ogni giorno di lavoro. I terreni in cui
3 abbiamo lavorato erano a Sant'Angelo di Brolo. Abbiamo lavorato anche a
Sinagra, a Palummedda – Sempre a Sinagra, c'erano anche dei terreni vicino casa nostra in c.da Pagliara – Il nostro lavoro era quello di raccogliere Per_1
nocciole, appena abbiamo iniziato a lavorare abbiamo raccolto le nocciole. Le nocciole le raccoglievamo con le mani, noi ci mettevamo i guanti per raccoglierle da terra. Una volta raccolte a mano, le mettevamo in un secchio. Svuotavamo i secchi in un sacco, passava un camion bianco dove noi mettevamo i sacchi e questi venivano portati via. Non ci siamo occupati dell'essiccatura né di altre operazioni con le nocciole. Abbiamo anche raccolto le olive, nei primi di novembre. Le olive più basse le raccoglievamo con le mani o con un rastrello.
C'erano anche piante di olive alte, utilizzavamo i bastoni e mettevamo le tende per terra in modo da raccogliere le olive, pulendo dalle foglie quello che era caduto. Non avevamo un trattore o altre macchine per la raccolta delle olive che veniva fatta, appunto, a mano o coi bastoni. Se c'era bisogno, facevamo anche altro tipo pulire il terreno. Eravamo tutti divisi in gruppi di circa 20 persone. Mi ricordo che ad esempio c'era una signora che si chiamava , una , Per_2 Per_3 una . Conosco anche la signora che c'era prima in udienza, fatta Per_4
accomodare fuori, che lavorava con noi. La mattina Controparte_3 veniva che ci diceva cosa fare, era l'amministratore della Persona_5
ditta. Ci diceva la mattina cosa fare, veniva lui nei terreni dove lavoravamo.
Siamo stati pagati con bonifico, al mese, sempre fatto da questo . Persona_5
aveva anche un ufficio a con un deposito accanto, dove Persona_5 Per_1 posavano le nocciole. Era grande circa quanto quest'aula di udienza, circa 10 metri per 5. Ci sono andata dentro questo deposito per questo mi ricordo” (cfr. verbale di udienza del 17.03.2025).
Tale tesi veniva confermata ed ancora più avvalorata dal teste, Sig.
[...]
, il quale asseriva testualmente che “Ho lavorato con la ricorrente nel Tes_2
2020, 2021, 2022. Non ricordo in questo momento il nome della ditta ma mi ricordo chi era il capo, ossia . Io nel 2020 ho lavorato per Persona_5
102 giornate, ho iniziato a lavorare il 10 agosto fino a fine dicembre. La ricorrente c'era per tutto questo periodo. Lavoravamo insieme, vicino, nello
4 stesso posto. Eravamo tutti divisi in gruppi di circa 20 persone. Mi ricordo che ad esempio c'era la ragazza che è uscita dall'aula prima che io entrassi, TE
. Lavoravamo tutti i giorni tranne la domenica, nonché i giorni in cui
[...] ad esempio c'era maltempo. Lavoravamo dalle 7 alle 15 con un'ora di pausa pranzo. Andavamo insieme nei luoghi di lavoro, con , c'era anche la Parte_1
ragazza che è uscita prima. Ci vedevamo praticamente ogni giorno di lavoro. I terreni in cui abbiamo lavorato a Palummedda – Sempre a Sinagra, Saizzacani comune di Sinagra, figghia sempre a Sinagra. Abbiamo lavorato a Sant'Angelo di
Brolo. Il nostro lavoro era quello di raccogliere nocciole, appena abbiamo iniziato a lavorare abbiamo raccolto le nocciole. Le nocciole le raccoglievamo con le mani, noi ci mettevamo i guanti per raccoglierle da terra. Una volta raccolte a mano, le mettevamo in un secchio. Svuotavamo i secchi in un sacco, passava un camion bianco dove noi mettevamo i sacchi e questi venivano portati via. Non ci siamo occupati dell'essiccatura né di altre operazioni con le nocciole.
Abbiamo anche raccolto le olive, nei primi di novembre. Utilizzavamo i bastoni e mettevamo le tende per terra in modo da raccogliere le olive, pulendo dalle foglie quello che era caduto. Non avevamo un trattore o altre macchine per la raccolta delle olive che veniva fatta, appunto, a mano o coi bastoni. La mattina veniva
che ci diceva cosa fare, era l'amministratore della ditta. Persona_5
Ci diceva la mattina cosa fare, veniva lui nei terreni dove lavoravamo. Siamo stati pagati con bonifico, al mese, sempre fatto da questo ” (cfr. Persona_5
verbale di udienza del 17.03.2025).
È pacifico in giurisprudenza l'assunto secondo il quale “la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare
l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione”. Ne consegue che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste
(e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato LL prova dei presupposti
5 di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto
(come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. S.U. n. 1133 del 2000;
Corte di Cassazione, 17 gennaio 2023, n. 1295e Cass. nn. 27655 e 35548 del
2022).
D'altra parte, le difese dell' non colgono nel segno. Parzialmente CP_1
discordanti sono, infatti, alcune dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori e riportati nel verbale oggetto di contestazione. L'efficacia probatoria che l'ordinamento attribuisce a dette dichiarazioni, tuttavia, è limitata solo alla circostanza che dette frasi siano state pronunciate nei confronti degli ispettori, non anche che il contenuto di dette dichiarazioni sia vero fino a querela di falso.
Anzi, l' avrebbe potuto chiedere l'audizione testimoniale di detti CP_1
soggetti per supportare il proprio impianto difensivo.
Per cui alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea può trovare accoglimento, visto che parte ricorrente ha provato in modo incontrovertibile di aver lavorato per le giornate e le annualità dedotte in ricorso con la ditta QU LL RR SR (Quali. . CP_2
Il ricorso merita accoglimento, per cui va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere reinscritta nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del proprio comune per 102 giornate lavorative per l'anno 2020 alle dipendenze della predetta ditta.
Ogni altra questione rimane assorbita.
6 Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) , in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
8792 del 29/03/2019; Cass. n. 27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del
29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, dei valori minimi ivi indicati. Esse vanno distratte in favore del procuratore anticipatario ai sensi della dichiarazione ex art. 93 c.p.c., Avv.
Carmela Bonina.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro l' con ricorso depositato il 01.06.2022, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ad Parte_1
essere reinscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per
102 giornate lavorative per l'anno 2020;
- Condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€
213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Carmela Bonina.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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