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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 80/2024 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Graziella Pitrone (con PEC indicata), in Messina, viale Boccetta n. 97, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ATTORE contro nata a [...] il [...], c. f.: , elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Santa Teresa di Riva, corso Regina Margherita n. 367, presso lo studio dell'avv. Carlo
Umberto Lo Schiavo (con PEC indicata), che la rappresenta e difende, per procura rilasciata su foglio separato (da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione),
CONVENUTA
e con l'intervento del
P. M. – sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. , CP_2
_______________
Oggetto: Domanda di declaratoria dell'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.
****************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'attore: “si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, di dichiarare, ai sensi dell'art. 797 c.p.c.,
l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di
1 Messina, resa in data 28-06-2022 e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica con provvedimento del 28 marzo 2023, con il quale è stato concesso il nulla osta, affinché la prefata sentenza sia efficace anche nell'Ordinamento Italiano. Di conseguenza,
l'ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Messina, di procedere alla relativa annotazione negli archivi dallo stesso tenuti, dell'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica italiana. In CP_ caso di opposizione condannare la Signora alle spese e compensi del giudizio”.
Per la convenuta: “si aderisce alla chiesta delibazione della sentenza emessa dal Tribunale CP_ Ecclesiastico Metropolitano di Messina il 28/06/2022 tra l' e la così come argomentato Pt_1 nella comparsa di costituzione del 19/04/2024 a cui ci si riporta integralmente”.
Il S. Procuratore Generale ha apposto il proprio visto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con citazione notificata il 26 febbraio 2024 che aveva contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 17 dicembre 2011 in Letojanni, dopo avere ottenuto la CP_1
dichiarazione di nullità dello stesso - pronunciata con sentenza definitiva di prima istanza del
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Messina del 28 giugno 2022, munita del visto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 28 marzo 2023 -, ha chiesto che questa Corte di Appello dichiarasse l'efficacia nella Repubblica Italiana della decisione ecclesiastica in questione e ordinasse al competente Ufficiale di Stato Civile le annotazioni di rito.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di opposizione da parte della convenuta.
Instaurato il contraddittorio e acquisite le conclusioni del Procuratore Generale, con comparsa depositata telematicamente il 20 aprile 2024 si è costituita nulla eccependo riguardo CP_1
alla domanda avversa, ma anzi aderendovi espressamente, evidenziando anche che tra le parti è stata pronunciata nelle more, con sentenza del Tribunale di Messina n. 1424/2023 passata in giudicato, la cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso.
All'udienza del 22 aprile 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., viste le note di trattazione scritta di entrambe le parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Giova subito rilevare che il presente giudizio è stato instaurato con citazione notificata il 21 ottobre
2021: a tal proposito, in ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato che la legge 27 maggio
1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il procedimento camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche, che erano direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello
2 competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2°, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento.
La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso e il rito da seguire
è quello camerale secondo la previsione di detta norma, attesi il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta, ovvero anche che, costituendosi in giudizio, non si opponga, come nella specie), trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione.
Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro, da un lato, nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e, dall'altro lato, nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n.
218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363).
Non può d'altra parte essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c. p. c. in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, atteso che quest'ultima norma non è idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del protocollo addizionale, sicché i citati articoli 796 e 797 c. p. c., richiamati nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati, relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost. - il quale implica la resistenza
3 all'abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali -, da una vera e propria ultrattività (v. Cass. 30 maggio 2003, n. 8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008,
n. 19809).
In altri termini l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c. p. c., sancita dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è stata disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno 2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186).
Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere che la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può che assumere la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l'art. 797 c. p. c. - e non già all'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che l'ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico - condizionava l'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n.
10796).
Pertanto, la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano - oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano) - anche le condizioni previste dalle lett. a) e c) del 2° comma del citato art. 8 della legge n. 121/1985. Cioè che sia sussistita, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art. (lett. a), e che ricorrano inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”, cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l'ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse
“pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare fosse in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6).
4 Tanto premesso e venendo al caso in esame, va anzitutto affermata la competenza territoriale di questa
Corte, essendo ius receptum, per consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, che la competenza territoriale della Corte d'appello a pronunciare sulla domanda di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario si determina con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27 maggio 1929 n. 847), che s'identifica, ai sensi dell'art. 8 n. 1 della L. 25 marzo 1985 n. 121, col Comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato (tra le altre Cass. Civ. nn. 2734/1995; 6551/1990).
Nel caso di specie - come si è detto - il matrimonio è stato celebrato nel Comune di Letojanni, rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Messina e dunque nel distretto di questa Corte di
Appello, che pertanto è competente territorialmente a conoscere dell'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di che trattasi, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Messina –
Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela.
Nel merito va detto che dall'esame degli atti di causa risulta con certezza che sussistono nel caso concreto le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della predetta sentenza, oggetto della procedura instaurata da nei confronti di Parte_1 CP_1
La dichiarazione di nullità riguarda, infatti, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Letojanni, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa.
Emerge inoltre ex actis che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico (di prima e unica istanza) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte costituzionale n.18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione).
Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza definitiva di prima istanza emessa il 28 giugno 2022 dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Messina – Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, dichiarativa di nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché del decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica del 28 marzo 2023, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica e costituente condizione dell'azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814).
In proposito mette conto precisare che, a decorrere dall'8 settembre 2015, è stata abolita la regola dell'obbligatorietà dell'appello avverso le sentenze del Tribunale Ecclesiastico Regionale (cd. principio della “doppia conforme” introdotto nel 1741), di cui ai canoni 1682 e 1684, secondo i quali
5 “la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono,
e agli altri atti del giudizio” e che “dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una doppia sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati”.
La nuova normativa – introdotta a seguito della riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità di cui al motu proprio “Mitex Iudex Dominus Iesus” dell'attuale Pontefice, pubblicato l'8 settembre 2015 - recita che “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva” (in particolare va evidenziato che i nuovi canoni 1679
e 1680 hanno decretato l'abolizione della doppia sentenza conforme, come era stabilito nei summenzionati canoni 1682 e 1684).
La nullità del matrimonio è stata pronunciata, poi, sulla base di un'ampia istruttoria affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti ed esame dei testimoni informati) che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti e idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta.
E la correttezza, nel merito, del giudizio del Giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione.
Non risulta poi l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all'ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n. 18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 2, lett. c).
Deve inoltre evidenziarsi come non osti alla presente pronuncia la circostanza, documentata in atti, che tra le parti sia stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio medesimo, con sentenza del Tribunale di Messina n. 1424/2023 del 17 luglio 2023 (passata in giudicato), posto il fermo orientamento della Suprema Corte secondo il quale la sentenza di divorzio ha causa petendi e petitum diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio-rapporto e non l'atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi, per cui se, nel relativo giudizio, non sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio (atto) - con il conseguente insorgere delle questioni poste dalla statuizione contenuta nell'art. 8, comma 2, lett. c), dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra Stato italiano e Santa Sede -, non è impedita la delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio
6 concordatario, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano e nei limiti di essi (così Cass.
Civ. nn. 1882/2019; 22218/2018; 17969/2015; 12989/2012; 3186/2008; 4795/2005)
Va ancora precisato che, in generale, il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza d'incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche, atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1994 modificativo del Concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809).
Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico dell'inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità.
Nel caso di specie la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico sulla “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo” (can. 1101, §2, C. I. C.): giova in proposito ricordare che, in tema di riconoscimento di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario - per l'esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo
- postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che l'abbia ignorata per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze “de relato ex parte actoris” assunte nel corso del procedimento davanti al giudice ecclesiastico, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (Cass. 14 febbraio 2008, n.
3709; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22011).
L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte dell'altro coniuge, di siffatta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia
7 delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. 1° febbraio 2008, n. 2467; Cass. 6 marzo 2003, n. 3339).
Nel caso di specie gli elementi desumibili dalla sentenza canonica inducono a ritenere fondatamente che le riserve dell' in ordine all'indissolubilità del vincolo e la sua ferma intenzione Parte_1 che, qualora le cose non si fossero “sistemate”, sarebbe “ricorso al divorzio” - in un quadro in cui il rapporto tra i due, anche durante il fidanzamento, è stato alquanto litigioso -, sono state rese conoscibili all'allora fidanzata e comunque da lei ignorate per negligenza, essendo peraltro state rese note dall'uomo alla cerchia dei parenti ed amici della coppia.
Ciò risulta dalle dichiarazioni delle due parti, ampiamente riportate nella sentenza canonica di prima istanza, nonché dalle deposizioni testimoniali, parimenti trascritte in sentenza (nelle parti più interessanti).
È, anzitutto, lo stesso – che ha convenuto la davanti al Giudice Parte_1 CP_1 ecclesiastico - ad asserire testualmente: “(…) nel prosieguo del fidanzamento incominciai a dubitare
… ho avuto discussioni con la convenuta fino al punto che lei mi disse di essere stata lasciata dal precedente fidanzato per gli stessi motivi per cui io ho deciso di non frequentare più la casa dei genitori di lei. Erano amanti dei cani, di grossa taglia e ne avevano 18 …, la sporcizia regnava sovrana … io rispondevo a mia madre ed al mio testimone che avrei provato a fare il matrimonio, ma se le cose non si sistemavano, sarei ricorso al divorzio”; la a sua volta, pur avendo CP_1 dichiarato di non avere mai affrontato con l' l'argomento circa la possibile fine del loro Pt_1
matrimonio, né avere mai parlato di separazione o divorzio, affermando anche che il fidanzamento si sarebbe svolto in maniera “serena e tranquilla”, non ha potuto però fare a meno di riconoscere
(testualmente) che “qualche alto e basso c'è stato tra noi, io ho trovato qualche messaggio sul cellulare di lui da parte di segretarie, fotografie compromettenti. Questi problemi e litigi li abbiamo comunque superati perché mi fidavo di quello che lui diceva io”, evidenziando anche che “il fidanzamento non fu costante e continuo nel senso di una frequentazione quotidiana … per il suo lavoro trascorreva o una settimana o 15 giorni fuori residenza”.
Le dichiarazioni della donna, anche per la loro intima contraddittorietà, non appaiono pienamente credibili soprattutto laddove tentano di accreditare l'idea di un fidanzamento sereno e tranquillo, mentre, in realtà, secondo quanto emerso dalle restanti deposizioni, numerosi sono stati i litigi e gli scontri tra i due, pur nella sporadicità dell'effettiva frequentazione, che ella stessa non ha potuto non ammettere.
8 In questo contesto non è plausibile che l'allora fidanzato non le avesse mai manifestato le proprie
(numerose) perplessità circa la riuscita del matrimonio - la cui proposta, peraltro, per stessa ammissione della donna, è partita da lei –, essendo invece più che probabile che ella conoscesse o avrebbe dovuto conoscere con la dovuta diligenza e con l'attenzione del caso le riserve che il futuro sposo nutriva circa la riuscita del matrimonio e/o la sua indissolubilità.
A supporto della versione dei fatti resa dall' , maggiormente accreditabile anche per Parte_1
la sua ricostruzione dettagliata e circostanziata, vengono le deposizioni dei due testi escussi, da lui unicamente condotti, e . Testimone_1 Testimone_2
Il primo ha riferito, per quanto qui di specifico interesse, testualmente che: “mio cognato mi confidava di essere perplesso e dubbioso sulla relazione che aveva con la convenuta … so che tra le parti
c'erano dei litigi a motivo dei dubbi sopra esposti, specie per la onnipresenza della madre. Per quanto sopra ho riferito, l'attore concludeva dichiarandomi che se il matrimonio non fosse riuscito lui si sarebbe ripreso la libertà di romperlo e di divorziare”.
La seconda, dopo avere confermato l'andamento litigioso del fidanzamento, ha dichiarato testualmente: , nei discorsi che avevamo tra noi due, mi esprimeva i suoi dubbi e perplessità Pt_1
e aggiungeva che, se nel matrimonio le cose non fossero cambiate, lui avrebbe rotto il matrimonio con il divorzio”.
I testimoni sentiti hanno dunque riscontrato appieno la circostanza in questione, avendo, ognuno, dichiarato, in sostanza, che aveva detto loro, con decisa convinzione, che Parte_1
se il matrimonio non fosse andato bene, egli vi avrebbe posto fine con il divorzio.
Sulla scorta di tutte le superiori emergenze può affermarsi che la riserva dell'odierno attore sulla non indissolubilità del vincolo matrimoniale non solo è sussistita in lui sin dall'epoca del fidanzamento, ma anche è stata da lui resa nota, già prima delle nozze, a parenti ed amici, non potendo non essere conosciuta, perciò, anche dalla la cui versione dei fatti sopra riportata (circa l'asserita serenità CP_1 del fidanzamento e l'asserita mancanza assoluta di esternazione di perplessità e dubbi sulla riuscita del matrimonio da parte dell'allora fidanzato) è troppo diversa da quella resa dall' Pt_1
corroborata dai testi escussi, per essere reputata oggettivamente credibile.
E, d'altra parte, la non opposizione – in questa sede - della convenuta alla domanda attorea depone nel senso di dovere accreditare senz'altro la versione dei fatti resa dall'uomo davanti al Tribunale ecclesiastico, che non quella di lei.
Ne discende che, in accoglimento della domanda formulata dall' - cui non si è Parte_1
opposta, ma anzi ha aderito espressamente la , nella non opposizione del P. G., va dichiarata CP_1
l'efficacia nello Stato italiano della sentenza ecclesiastica di che trattasi.
9 L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge.
Sussistono ragioni particolari, date la peculiarità della fattispecie e la piena adesione della convenuta alla domanda attorea, per dichiarare le spese processuali interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il Procuratore Generale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione notificato il 26 febbraio 2024, nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in Letojanni il 17 dicembre 2011 da Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], CP_3
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Letojanni al n. 14 parte II serie A anno 2011, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Messina – Arcidiocesi di
Messina/Lipari/Santa Lucia del Mela con sentenza definitiva di prima istanza del 28 giugno 2022, munita del visto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del
28 marzo 2023;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Letojanni di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso, nonché agli Ufficiali di stato civile dei Comuni di AZ e, rispettivamente, di Taormina, di procedere all'annotazione della stessa a margine dei rispettivi atti di nascita delle parti;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
10
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 80/2024 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Graziella Pitrone (con PEC indicata), in Messina, viale Boccetta n. 97, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ATTORE contro nata a [...] il [...], c. f.: , elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Santa Teresa di Riva, corso Regina Margherita n. 367, presso lo studio dell'avv. Carlo
Umberto Lo Schiavo (con PEC indicata), che la rappresenta e difende, per procura rilasciata su foglio separato (da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione),
CONVENUTA
e con l'intervento del
P. M. – sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. , CP_2
_______________
Oggetto: Domanda di declaratoria dell'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.
****************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'attore: “si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, di dichiarare, ai sensi dell'art. 797 c.p.c.,
l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di
1 Messina, resa in data 28-06-2022 e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica con provvedimento del 28 marzo 2023, con il quale è stato concesso il nulla osta, affinché la prefata sentenza sia efficace anche nell'Ordinamento Italiano. Di conseguenza,
l'ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Messina, di procedere alla relativa annotazione negli archivi dallo stesso tenuti, dell'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica italiana. In CP_ caso di opposizione condannare la Signora alle spese e compensi del giudizio”.
Per la convenuta: “si aderisce alla chiesta delibazione della sentenza emessa dal Tribunale CP_ Ecclesiastico Metropolitano di Messina il 28/06/2022 tra l' e la così come argomentato Pt_1 nella comparsa di costituzione del 19/04/2024 a cui ci si riporta integralmente”.
Il S. Procuratore Generale ha apposto il proprio visto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con citazione notificata il 26 febbraio 2024 che aveva contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 17 dicembre 2011 in Letojanni, dopo avere ottenuto la CP_1
dichiarazione di nullità dello stesso - pronunciata con sentenza definitiva di prima istanza del
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Messina del 28 giugno 2022, munita del visto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 28 marzo 2023 -, ha chiesto che questa Corte di Appello dichiarasse l'efficacia nella Repubblica Italiana della decisione ecclesiastica in questione e ordinasse al competente Ufficiale di Stato Civile le annotazioni di rito.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di opposizione da parte della convenuta.
Instaurato il contraddittorio e acquisite le conclusioni del Procuratore Generale, con comparsa depositata telematicamente il 20 aprile 2024 si è costituita nulla eccependo riguardo CP_1
alla domanda avversa, ma anzi aderendovi espressamente, evidenziando anche che tra le parti è stata pronunciata nelle more, con sentenza del Tribunale di Messina n. 1424/2023 passata in giudicato, la cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso.
All'udienza del 22 aprile 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., viste le note di trattazione scritta di entrambe le parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Giova subito rilevare che il presente giudizio è stato instaurato con citazione notificata il 21 ottobre
2021: a tal proposito, in ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato che la legge 27 maggio
1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il procedimento camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche, che erano direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello
2 competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2°, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento.
La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso e il rito da seguire
è quello camerale secondo la previsione di detta norma, attesi il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta, ovvero anche che, costituendosi in giudizio, non si opponga, come nella specie), trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione.
Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro, da un lato, nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e, dall'altro lato, nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n.
218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363).
Non può d'altra parte essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c. p. c. in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, atteso che quest'ultima norma non è idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del protocollo addizionale, sicché i citati articoli 796 e 797 c. p. c., richiamati nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati, relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost. - il quale implica la resistenza
3 all'abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali -, da una vera e propria ultrattività (v. Cass. 30 maggio 2003, n. 8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008,
n. 19809).
In altri termini l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c. p. c., sancita dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è stata disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno 2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186).
Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere che la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può che assumere la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l'art. 797 c. p. c. - e non già all'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che l'ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico - condizionava l'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n.
10796).
Pertanto, la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano - oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano) - anche le condizioni previste dalle lett. a) e c) del 2° comma del citato art. 8 della legge n. 121/1985. Cioè che sia sussistita, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art. (lett. a), e che ricorrano inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”, cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l'ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse
“pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare fosse in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6).
4 Tanto premesso e venendo al caso in esame, va anzitutto affermata la competenza territoriale di questa
Corte, essendo ius receptum, per consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, che la competenza territoriale della Corte d'appello a pronunciare sulla domanda di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario si determina con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27 maggio 1929 n. 847), che s'identifica, ai sensi dell'art. 8 n. 1 della L. 25 marzo 1985 n. 121, col Comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato (tra le altre Cass. Civ. nn. 2734/1995; 6551/1990).
Nel caso di specie - come si è detto - il matrimonio è stato celebrato nel Comune di Letojanni, rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Messina e dunque nel distretto di questa Corte di
Appello, che pertanto è competente territorialmente a conoscere dell'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di che trattasi, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Messina –
Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela.
Nel merito va detto che dall'esame degli atti di causa risulta con certezza che sussistono nel caso concreto le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della predetta sentenza, oggetto della procedura instaurata da nei confronti di Parte_1 CP_1
La dichiarazione di nullità riguarda, infatti, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Letojanni, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa.
Emerge inoltre ex actis che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico (di prima e unica istanza) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte costituzionale n.18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione).
Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza definitiva di prima istanza emessa il 28 giugno 2022 dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Messina – Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, dichiarativa di nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché del decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica del 28 marzo 2023, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica e costituente condizione dell'azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814).
In proposito mette conto precisare che, a decorrere dall'8 settembre 2015, è stata abolita la regola dell'obbligatorietà dell'appello avverso le sentenze del Tribunale Ecclesiastico Regionale (cd. principio della “doppia conforme” introdotto nel 1741), di cui ai canoni 1682 e 1684, secondo i quali
5 “la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono,
e agli altri atti del giudizio” e che “dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una doppia sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati”.
La nuova normativa – introdotta a seguito della riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità di cui al motu proprio “Mitex Iudex Dominus Iesus” dell'attuale Pontefice, pubblicato l'8 settembre 2015 - recita che “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva” (in particolare va evidenziato che i nuovi canoni 1679
e 1680 hanno decretato l'abolizione della doppia sentenza conforme, come era stabilito nei summenzionati canoni 1682 e 1684).
La nullità del matrimonio è stata pronunciata, poi, sulla base di un'ampia istruttoria affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti ed esame dei testimoni informati) che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti e idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta.
E la correttezza, nel merito, del giudizio del Giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione.
Non risulta poi l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all'ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n. 18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 2, lett. c).
Deve inoltre evidenziarsi come non osti alla presente pronuncia la circostanza, documentata in atti, che tra le parti sia stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio medesimo, con sentenza del Tribunale di Messina n. 1424/2023 del 17 luglio 2023 (passata in giudicato), posto il fermo orientamento della Suprema Corte secondo il quale la sentenza di divorzio ha causa petendi e petitum diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio-rapporto e non l'atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi, per cui se, nel relativo giudizio, non sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio (atto) - con il conseguente insorgere delle questioni poste dalla statuizione contenuta nell'art. 8, comma 2, lett. c), dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra Stato italiano e Santa Sede -, non è impedita la delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio
6 concordatario, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano e nei limiti di essi (così Cass.
Civ. nn. 1882/2019; 22218/2018; 17969/2015; 12989/2012; 3186/2008; 4795/2005)
Va ancora precisato che, in generale, il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza d'incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche, atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1994 modificativo del Concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809).
Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico dell'inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità.
Nel caso di specie la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico sulla “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo” (can. 1101, §2, C. I. C.): giova in proposito ricordare che, in tema di riconoscimento di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario - per l'esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo
- postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che l'abbia ignorata per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze “de relato ex parte actoris” assunte nel corso del procedimento davanti al giudice ecclesiastico, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (Cass. 14 febbraio 2008, n.
3709; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22011).
L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte dell'altro coniuge, di siffatta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia
7 delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. 1° febbraio 2008, n. 2467; Cass. 6 marzo 2003, n. 3339).
Nel caso di specie gli elementi desumibili dalla sentenza canonica inducono a ritenere fondatamente che le riserve dell' in ordine all'indissolubilità del vincolo e la sua ferma intenzione Parte_1 che, qualora le cose non si fossero “sistemate”, sarebbe “ricorso al divorzio” - in un quadro in cui il rapporto tra i due, anche durante il fidanzamento, è stato alquanto litigioso -, sono state rese conoscibili all'allora fidanzata e comunque da lei ignorate per negligenza, essendo peraltro state rese note dall'uomo alla cerchia dei parenti ed amici della coppia.
Ciò risulta dalle dichiarazioni delle due parti, ampiamente riportate nella sentenza canonica di prima istanza, nonché dalle deposizioni testimoniali, parimenti trascritte in sentenza (nelle parti più interessanti).
È, anzitutto, lo stesso – che ha convenuto la davanti al Giudice Parte_1 CP_1 ecclesiastico - ad asserire testualmente: “(…) nel prosieguo del fidanzamento incominciai a dubitare
… ho avuto discussioni con la convenuta fino al punto che lei mi disse di essere stata lasciata dal precedente fidanzato per gli stessi motivi per cui io ho deciso di non frequentare più la casa dei genitori di lei. Erano amanti dei cani, di grossa taglia e ne avevano 18 …, la sporcizia regnava sovrana … io rispondevo a mia madre ed al mio testimone che avrei provato a fare il matrimonio, ma se le cose non si sistemavano, sarei ricorso al divorzio”; la a sua volta, pur avendo CP_1 dichiarato di non avere mai affrontato con l' l'argomento circa la possibile fine del loro Pt_1
matrimonio, né avere mai parlato di separazione o divorzio, affermando anche che il fidanzamento si sarebbe svolto in maniera “serena e tranquilla”, non ha potuto però fare a meno di riconoscere
(testualmente) che “qualche alto e basso c'è stato tra noi, io ho trovato qualche messaggio sul cellulare di lui da parte di segretarie, fotografie compromettenti. Questi problemi e litigi li abbiamo comunque superati perché mi fidavo di quello che lui diceva io”, evidenziando anche che “il fidanzamento non fu costante e continuo nel senso di una frequentazione quotidiana … per il suo lavoro trascorreva o una settimana o 15 giorni fuori residenza”.
Le dichiarazioni della donna, anche per la loro intima contraddittorietà, non appaiono pienamente credibili soprattutto laddove tentano di accreditare l'idea di un fidanzamento sereno e tranquillo, mentre, in realtà, secondo quanto emerso dalle restanti deposizioni, numerosi sono stati i litigi e gli scontri tra i due, pur nella sporadicità dell'effettiva frequentazione, che ella stessa non ha potuto non ammettere.
8 In questo contesto non è plausibile che l'allora fidanzato non le avesse mai manifestato le proprie
(numerose) perplessità circa la riuscita del matrimonio - la cui proposta, peraltro, per stessa ammissione della donna, è partita da lei –, essendo invece più che probabile che ella conoscesse o avrebbe dovuto conoscere con la dovuta diligenza e con l'attenzione del caso le riserve che il futuro sposo nutriva circa la riuscita del matrimonio e/o la sua indissolubilità.
A supporto della versione dei fatti resa dall' , maggiormente accreditabile anche per Parte_1
la sua ricostruzione dettagliata e circostanziata, vengono le deposizioni dei due testi escussi, da lui unicamente condotti, e . Testimone_1 Testimone_2
Il primo ha riferito, per quanto qui di specifico interesse, testualmente che: “mio cognato mi confidava di essere perplesso e dubbioso sulla relazione che aveva con la convenuta … so che tra le parti
c'erano dei litigi a motivo dei dubbi sopra esposti, specie per la onnipresenza della madre. Per quanto sopra ho riferito, l'attore concludeva dichiarandomi che se il matrimonio non fosse riuscito lui si sarebbe ripreso la libertà di romperlo e di divorziare”.
La seconda, dopo avere confermato l'andamento litigioso del fidanzamento, ha dichiarato testualmente: , nei discorsi che avevamo tra noi due, mi esprimeva i suoi dubbi e perplessità Pt_1
e aggiungeva che, se nel matrimonio le cose non fossero cambiate, lui avrebbe rotto il matrimonio con il divorzio”.
I testimoni sentiti hanno dunque riscontrato appieno la circostanza in questione, avendo, ognuno, dichiarato, in sostanza, che aveva detto loro, con decisa convinzione, che Parte_1
se il matrimonio non fosse andato bene, egli vi avrebbe posto fine con il divorzio.
Sulla scorta di tutte le superiori emergenze può affermarsi che la riserva dell'odierno attore sulla non indissolubilità del vincolo matrimoniale non solo è sussistita in lui sin dall'epoca del fidanzamento, ma anche è stata da lui resa nota, già prima delle nozze, a parenti ed amici, non potendo non essere conosciuta, perciò, anche dalla la cui versione dei fatti sopra riportata (circa l'asserita serenità CP_1 del fidanzamento e l'asserita mancanza assoluta di esternazione di perplessità e dubbi sulla riuscita del matrimonio da parte dell'allora fidanzato) è troppo diversa da quella resa dall' Pt_1
corroborata dai testi escussi, per essere reputata oggettivamente credibile.
E, d'altra parte, la non opposizione – in questa sede - della convenuta alla domanda attorea depone nel senso di dovere accreditare senz'altro la versione dei fatti resa dall'uomo davanti al Tribunale ecclesiastico, che non quella di lei.
Ne discende che, in accoglimento della domanda formulata dall' - cui non si è Parte_1
opposta, ma anzi ha aderito espressamente la , nella non opposizione del P. G., va dichiarata CP_1
l'efficacia nello Stato italiano della sentenza ecclesiastica di che trattasi.
9 L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge.
Sussistono ragioni particolari, date la peculiarità della fattispecie e la piena adesione della convenuta alla domanda attorea, per dichiarare le spese processuali interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il Procuratore Generale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione notificato il 26 febbraio 2024, nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in Letojanni il 17 dicembre 2011 da Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], CP_3
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Letojanni al n. 14 parte II serie A anno 2011, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Messina – Arcidiocesi di
Messina/Lipari/Santa Lucia del Mela con sentenza definitiva di prima istanza del 28 giugno 2022, munita del visto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del
28 marzo 2023;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Letojanni di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso, nonché agli Ufficiali di stato civile dei Comuni di AZ e, rispettivamente, di Taormina, di procedere all'annotazione della stessa a margine dei rispettivi atti di nascita delle parti;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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