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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 498 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il 25.091943, (C.F Parte_2
) nato a [...] il [...], C.F._2
(C.F. nata a Parte_3 C.F._3
Monreale il 30.07.1963, tutti n.q. di eredi di (C.F. Persona_1
), nato a [...] il [...] e ivi deceduto C.F._4
il 25.02.2025, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Ariosto n°47
presso lo studio dell'Avv. Francesco Pepe, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ATTORI
contro
, (C.F. ), nato CP_1 C.F._5
a Palermo il 21.12.1960 e residente in [...]nelle Case Galati n.
1/A; , (C.F. ), nato a Parte_4 C.F._6
Palermo il 05.7.1954, domiciliato in Palermo nelle Case Galati n. 1/A;
, (C.F. ), nata a Parte_5 C.F._7
Palermo il 12.10.1963, domiciliato in Palermo nella via Molara n. 40;
, (C.F. ), nata a Parte_6 C.F._8
Palermo il 12.09.1969, domiciliata in Palermo nella via Molara n.
107; (C.F. , nato Parte_7 C.F._9
a Palermo il 14.11.1956, domiciliato in Palermo nelle Case Galati
n.1/A; , (C.F. ), Parte_8 C.F._10
nato a [...] il [...], domiciliato in Palermo nella Case Galati
n.1/A; , (C.F. ), nato Parte_9 C.F._11
a Palermo il 30.6.1958, domiciliato in Palermo nelle Case Galati n.
1/A; (C.F. ), Parte_10 C.F._12
nato a [...], il [...] e residente in [...], palazzina E/3.
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
rilevato che con atto di citazione, ritualmente notificato,
allegava: i) che la madre Persona_1 Persona_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
aveva acquistato dal proprio genitore, la quota Parte_4
indivisa di un tumulo (pari a mq. 1100) dell'appezzamento di terreno (esteso circa 4400 mq), sito in Palermo nella Contrada
"Cavallacci", unitamente alla quota indivisa di 1/3 della casa agricola ivi esistente catastalmente identificata al foglio 78 p.lla 116,
Per_ giusta testamento del 16/2/1957, pubblicato dal Notaio con verbale del 4/6/1964 e registrato il 25/6/1964 al n. 1659; ii) che con testamento pubblico del 9.10.1981 (reg.to a Palermo il 12.1.2001 al n.531 e trascritto il 17.1.2001 ai nn. 1882/1397), Persona_2
(deceduta il 25.7.2000) aveva attribuito in misura uguale a lui e al fratello la sua quota indivisa di proprietà del predetto Pt_10
terreno e della casa agricola;
iii) che benché il fondo e l'unità
immobiliare predetta fossero in comunione fra i predetti Fratelli e
(nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_4
Palermo il 10/3/1964) titolare a propria volta della restante quota di
2/4, già dall'anno 1997 il cespite era stata da lui posseduto in modo esclusivo, continuato e incontestato,; (iv) che egli infatti ne aveva sempe goduto come unico proprietario, aveva provveduto alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, alla coltivazione del fondo e aveva percepito i frutti dallo stesso prodotti, senza opposizione da parte dei comunisti odierni convenuti;
considerato che, sulla scorta di tali premesse, R_
chiedeva fosse accertato e dichiarato il suo acquisto, ai
[...]
sensi dell'art. 1158 c.c., della piena proprietà del cespite sopra meglio identificato;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
atteso che il giudizio, istruito nella contumacia dei convenuti
(ritualmente vocati e non comparsi) mediante escussione delle prove testimoniali ammesse con provvedimento del 5 maggio 2024
e proseguito da e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi dell'attore Parte_3 R_
(deceduto in corso di causa, in data 25 febbraio 2025)
[...]
perveniva in decisione all'udienza del 6 maggio 2025;
evidenziato, preliminarmente, che nei giudizi contumaciali non trova applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., sicché grava sull'attore la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158
c.c. e, quindi, non soltanto del corpus, ossia della disponibilità del bene, ma anche dell'animus rem sibi habendi per il tempo necessario a usucapire, dovendosi ricordare che “ai fini dell'usucapione è, infatti,
necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte
dell'interessato attraverso lo svolgimento di un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà, apertamente contrastante e inoppugnabilmente
incompatibile con il possesso altrui, il cui onere probatorio grava su colui
che invoca la fattispecie acquisitiva” (v., tra le tante, Cass. n.31238/2021;
Cass. n. 23849/2018);
rilevato, in linea generale, che per pacifico indirizzo l'accertamento giudiziale dell'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione presuppone, per un verso, che l'impossessamento sia avvenuto in modo pacifico e, cioè, non violento o clandestino (sul punto v. anche Cass. n. 6997/1998; Cass.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
n. 1829/2006; Cass. n. 17881/2013; Cass. n. 26633/2019), e che, per altro verso, il possesso sia esercitato in modo palese e non equivoco,
dovendosi cioè estrinsecare nello svolgimento di un'attività,
corrispondente all'esercizio della proprietà, tale da non ingenerare nei terzi dubbi circa l'effettiva intenzione dell'interessato di possedere uti dominus (v. Cass. n. 18215/ 2013) e protrarsi, infine, in modo continuo e ininterrotto per un periodo di tempo pari ad oltre un ventennio;
osservato che, qualora poi, come nella specie, la domanda di usucapione sia proposta da un comunista in danno degli altri: (i) la prova dell'intervenuta usucapione deve essere valutata con estremo rigore, perché, pur non occorrendo un atto di interversione ai sensi dell'art. 1141 c.c. (non avendo l'usucapente iniziato a possedere esercitando i poteri del titolare di un diritto minore, ma quelli del titolare del diritto di proprietà sia pure pro quota cfr. Cass., n.
12775/2008), non è però sufficiente a tal uopo né il disinteresse degli altri comunisti al possesso della cosa, né che il singolo comunista abbia usato la res anche al di là della misura della quota dominica, e dunque ne abbia tratto un'utilità maggiore degli altri comproprietari, senza che ciò si sia tradotto nell'alterazione della sua destinazione economica originaria, né ancora che questi abbia unilateralmente deciso di apportare alla cosa comune in suo uso delle modificazioni, sì da migliorarne il godimento o abbia sostenuto esborsi per la conservazione, poiché tali atti a tenore dell'art. 1102 c.c. si presumono tollerati da parte degli altri
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
comunisti (fra le altre è d'interesse Cass. n. 12231/1995); (ii) è,
dunque, indispensabile che l'interessato fornisca la prova di aver compiuto atti particolarmente qualificati (Cass. n. 12961/2000; n.
1367/1999) ai quali sia conseguita l'estromissione dei comunisti dal compossesso e, dunque, di aver esercitato un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il riconoscimento del loro diritto concorrente sulla cosa per il periodo utile ai fini della usucapione, la quale deve veicolare, fin dal suo principio e in modo inequivoco, la volontà di possedere come esclusivo proprietario (cfr. fra le numerose altre Cass n. 9100/2018 e Cass. n. 11419/2003);
rilevato, infine, che la durata della relazione materiale con la cosa e l'assenza di atti rivendicativi della sua proprietà da parte dei legittimati non sono nella specie elementi decisivi ai fini della qualificazione del potere di fatto come possesso ad usucapionem né
consentono di ritenerlo presunto perché come è noto “ tale
presunzione [..] è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto
di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare
consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare
periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente
beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può,
dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza
solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta
parentela, nei quali è plausibile mantenimento di un atteggiamento
tollerante anche per un lungo arco di tempo” (così fra le altre Cass, n.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
20508/2019);
ritenuto che, in concreto, gli attori, nella spiegata qualità, non abbiano offerto elementi idonei a dimostrare l'acquisto da parte del loro dante causa della piena proprietà del bene per cui è causa in danno degli altri condividenti, dovendosi ribadire che l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (ovvero l'aver provveduto “a coltivare, potare, zappare, irrigare, concimare, trattorare,
a ripulire dalle numerose erbe invadenti, […] e recintar[e] il fondo”), l'uso esclusivo del bene comune (ovvero l'aver percepito i frutti prodotti dal fondo e destinato l'immobile che vi è eretto“a dimora della
famiglia di durante il periodo estivo”) non possono Persona_1
ritenersi da soli atti idonei a manifestare l'intendimento del condividente di avviare un possesso esclusivo e, dunque, non rendono manifesta la sua intenzione di assoggettare il bene comune a un nuovo potere esclusivo, il proprio, e ciò, tanto più ove, come nella specie, la comunione interessi anche soggetti legati da rapporti di parentela;
ritenuto che, per tali assorbenti ragioni, la suddetta domanda debba essere rigettata, in quanto non fondata;
ritenuto che, in considerazione della contumacia della parte convenuta vittoriosa, nulla vada disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
RIGETTA la domanda.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso a Palermo, lì 7 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 498 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il 25.091943, (C.F Parte_2
) nato a [...] il [...], C.F._2
(C.F. nata a Parte_3 C.F._3
Monreale il 30.07.1963, tutti n.q. di eredi di (C.F. Persona_1
), nato a [...] il [...] e ivi deceduto C.F._4
il 25.02.2025, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Ariosto n°47
presso lo studio dell'Avv. Francesco Pepe, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ATTORI
contro
, (C.F. ), nato CP_1 C.F._5
a Palermo il 21.12.1960 e residente in [...]nelle Case Galati n.
1/A; , (C.F. ), nato a Parte_4 C.F._6
Palermo il 05.7.1954, domiciliato in Palermo nelle Case Galati n. 1/A;
, (C.F. ), nata a Parte_5 C.F._7
Palermo il 12.10.1963, domiciliato in Palermo nella via Molara n. 40;
, (C.F. ), nata a Parte_6 C.F._8
Palermo il 12.09.1969, domiciliata in Palermo nella via Molara n.
107; (C.F. , nato Parte_7 C.F._9
a Palermo il 14.11.1956, domiciliato in Palermo nelle Case Galati
n.1/A; , (C.F. ), Parte_8 C.F._10
nato a [...] il [...], domiciliato in Palermo nella Case Galati
n.1/A; , (C.F. ), nato Parte_9 C.F._11
a Palermo il 30.6.1958, domiciliato in Palermo nelle Case Galati n.
1/A; (C.F. ), Parte_10 C.F._12
nato a [...], il [...] e residente in [...], palazzina E/3.
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
rilevato che con atto di citazione, ritualmente notificato,
allegava: i) che la madre Persona_1 Persona_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
aveva acquistato dal proprio genitore, la quota Parte_4
indivisa di un tumulo (pari a mq. 1100) dell'appezzamento di terreno (esteso circa 4400 mq), sito in Palermo nella Contrada
"Cavallacci", unitamente alla quota indivisa di 1/3 della casa agricola ivi esistente catastalmente identificata al foglio 78 p.lla 116,
Per_ giusta testamento del 16/2/1957, pubblicato dal Notaio con verbale del 4/6/1964 e registrato il 25/6/1964 al n. 1659; ii) che con testamento pubblico del 9.10.1981 (reg.to a Palermo il 12.1.2001 al n.531 e trascritto il 17.1.2001 ai nn. 1882/1397), Persona_2
(deceduta il 25.7.2000) aveva attribuito in misura uguale a lui e al fratello la sua quota indivisa di proprietà del predetto Pt_10
terreno e della casa agricola;
iii) che benché il fondo e l'unità
immobiliare predetta fossero in comunione fra i predetti Fratelli e
(nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_4
Palermo il 10/3/1964) titolare a propria volta della restante quota di
2/4, già dall'anno 1997 il cespite era stata da lui posseduto in modo esclusivo, continuato e incontestato,; (iv) che egli infatti ne aveva sempe goduto come unico proprietario, aveva provveduto alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, alla coltivazione del fondo e aveva percepito i frutti dallo stesso prodotti, senza opposizione da parte dei comunisti odierni convenuti;
considerato che, sulla scorta di tali premesse, R_
chiedeva fosse accertato e dichiarato il suo acquisto, ai
[...]
sensi dell'art. 1158 c.c., della piena proprietà del cespite sopra meglio identificato;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
atteso che il giudizio, istruito nella contumacia dei convenuti
(ritualmente vocati e non comparsi) mediante escussione delle prove testimoniali ammesse con provvedimento del 5 maggio 2024
e proseguito da e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi dell'attore Parte_3 R_
(deceduto in corso di causa, in data 25 febbraio 2025)
[...]
perveniva in decisione all'udienza del 6 maggio 2025;
evidenziato, preliminarmente, che nei giudizi contumaciali non trova applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., sicché grava sull'attore la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158
c.c. e, quindi, non soltanto del corpus, ossia della disponibilità del bene, ma anche dell'animus rem sibi habendi per il tempo necessario a usucapire, dovendosi ricordare che “ai fini dell'usucapione è, infatti,
necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte
dell'interessato attraverso lo svolgimento di un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà, apertamente contrastante e inoppugnabilmente
incompatibile con il possesso altrui, il cui onere probatorio grava su colui
che invoca la fattispecie acquisitiva” (v., tra le tante, Cass. n.31238/2021;
Cass. n. 23849/2018);
rilevato, in linea generale, che per pacifico indirizzo l'accertamento giudiziale dell'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione presuppone, per un verso, che l'impossessamento sia avvenuto in modo pacifico e, cioè, non violento o clandestino (sul punto v. anche Cass. n. 6997/1998; Cass.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
n. 1829/2006; Cass. n. 17881/2013; Cass. n. 26633/2019), e che, per altro verso, il possesso sia esercitato in modo palese e non equivoco,
dovendosi cioè estrinsecare nello svolgimento di un'attività,
corrispondente all'esercizio della proprietà, tale da non ingenerare nei terzi dubbi circa l'effettiva intenzione dell'interessato di possedere uti dominus (v. Cass. n. 18215/ 2013) e protrarsi, infine, in modo continuo e ininterrotto per un periodo di tempo pari ad oltre un ventennio;
osservato che, qualora poi, come nella specie, la domanda di usucapione sia proposta da un comunista in danno degli altri: (i) la prova dell'intervenuta usucapione deve essere valutata con estremo rigore, perché, pur non occorrendo un atto di interversione ai sensi dell'art. 1141 c.c. (non avendo l'usucapente iniziato a possedere esercitando i poteri del titolare di un diritto minore, ma quelli del titolare del diritto di proprietà sia pure pro quota cfr. Cass., n.
12775/2008), non è però sufficiente a tal uopo né il disinteresse degli altri comunisti al possesso della cosa, né che il singolo comunista abbia usato la res anche al di là della misura della quota dominica, e dunque ne abbia tratto un'utilità maggiore degli altri comproprietari, senza che ciò si sia tradotto nell'alterazione della sua destinazione economica originaria, né ancora che questi abbia unilateralmente deciso di apportare alla cosa comune in suo uso delle modificazioni, sì da migliorarne il godimento o abbia sostenuto esborsi per la conservazione, poiché tali atti a tenore dell'art. 1102 c.c. si presumono tollerati da parte degli altri
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
comunisti (fra le altre è d'interesse Cass. n. 12231/1995); (ii) è,
dunque, indispensabile che l'interessato fornisca la prova di aver compiuto atti particolarmente qualificati (Cass. n. 12961/2000; n.
1367/1999) ai quali sia conseguita l'estromissione dei comunisti dal compossesso e, dunque, di aver esercitato un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il riconoscimento del loro diritto concorrente sulla cosa per il periodo utile ai fini della usucapione, la quale deve veicolare, fin dal suo principio e in modo inequivoco, la volontà di possedere come esclusivo proprietario (cfr. fra le numerose altre Cass n. 9100/2018 e Cass. n. 11419/2003);
rilevato, infine, che la durata della relazione materiale con la cosa e l'assenza di atti rivendicativi della sua proprietà da parte dei legittimati non sono nella specie elementi decisivi ai fini della qualificazione del potere di fatto come possesso ad usucapionem né
consentono di ritenerlo presunto perché come è noto “ tale
presunzione [..] è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto
di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare
consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare
periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente
beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può,
dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza
solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta
parentela, nei quali è plausibile mantenimento di un atteggiamento
tollerante anche per un lungo arco di tempo” (così fra le altre Cass, n.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
20508/2019);
ritenuto che, in concreto, gli attori, nella spiegata qualità, non abbiano offerto elementi idonei a dimostrare l'acquisto da parte del loro dante causa della piena proprietà del bene per cui è causa in danno degli altri condividenti, dovendosi ribadire che l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (ovvero l'aver provveduto “a coltivare, potare, zappare, irrigare, concimare, trattorare,
a ripulire dalle numerose erbe invadenti, […] e recintar[e] il fondo”), l'uso esclusivo del bene comune (ovvero l'aver percepito i frutti prodotti dal fondo e destinato l'immobile che vi è eretto“a dimora della
famiglia di durante il periodo estivo”) non possono Persona_1
ritenersi da soli atti idonei a manifestare l'intendimento del condividente di avviare un possesso esclusivo e, dunque, non rendono manifesta la sua intenzione di assoggettare il bene comune a un nuovo potere esclusivo, il proprio, e ciò, tanto più ove, come nella specie, la comunione interessi anche soggetti legati da rapporti di parentela;
ritenuto che, per tali assorbenti ragioni, la suddetta domanda debba essere rigettata, in quanto non fondata;
ritenuto che, in considerazione della contumacia della parte convenuta vittoriosa, nulla vada disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
RIGETTA la domanda.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso a Palermo, lì 7 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile