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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/12/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Agostini Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 557/2025 introdotta con ricorso depositato in data 14.04.2025 da
(C.F. nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
NE DE TO (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pagano
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
NE DE TO (AP) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Cristina D'Agostini
RESISTENTE
Avente ad oggetto: divorzio – scioglimento DE matrimonio;
Conclusioni DE P.M.: il P.M. dichiarava: “visto, nulla si oppone”; Conclusioni DEle parti: le parti hanno chiesto congiuntamente l'emissione DEla sentenza non definitiva di scioglimento DE matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2025, il ricorrente sulla premessa Parte_1
che:
- il ricorrente in data 05.06.1993 contraeva matrimonio in San NE DE TO, con il rito civile, con la sig.ra Controparte_1
- dall'unione coniugale sono nati 4 figli: di anni 32, di anni 26, Per_1 Per_2
i anni 22 ed di anni 12; Per_3 Per_4
- tutti i figli ad eccezione di sono attualmente economicamente autosufficienti: Per_4
è coniugata ed è residente in [...], e vivono Per_1 Per_2 Per_3
stabilmente a Malta dove lavorano. Il figlio minore vive, invece, con la madre Per_4
e frequenta la 1^ media presso l'Istituto Moretti di San NE DE TO;
- in data 22 febbraio 2017 la sig.ra depositava il ricorso per la separazione CP_1
personale adducendo un'insanabile crisi matrimoniale;
- con sentenza pubblicata in data 25.11.2020 Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava la separazione dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso DE figlio , Per_4
dettagliando le modalità DEla sua frequentazione con il padre, e ponendo a carico DEl'odierno ricorrente il pagamento di un assegno di mantenimento di € 500,00 i figli ed e di € 100,00 per la moglie, oltre alla condivisione Per_2 Per_3 Per_4
paritetica di tutte le spese di carattere straordinario ed educativo per il minore;
- dalla data di separazione il sig. e la sig.ra hanno vissuto Pt_1 CP_1
ininterrottamente separati senza mai riconciliarsi ed è ormai impossibile ricostruire una comunione morale o familiare tra i medesimi;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare sentenza di scioglimento DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In data 30.04.2025 il Presidente DE Tribunale nominava il Giudice relatore, cui DEegava la trattazione DE procedimento e fissava, per la prima comparizione DEle parti innanzi al Magistrato DEegato, l'udienza DE 04.12.2025.
In data 31.10.2025 si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla domanda sullo status ma rappresentando, preliminarmente, di aver depositato in data
25.06.2025 ricorso per lo scioglimento DE matrimonio rubricato sub RG n. 922/2025, DE quale veniva richiesta la riunione al presente procedimento.
All'udienza DE 04.12.2025 il Giudice, all'esito DEl'audizione DEle parti e rilevata la richiesta congiunta di quest'ultime di emanazione DEla sentenza non definitiva di scioglimento DE matrimonio, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini per memorie, trattandosi di conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e che merita, pertanto, accoglimento, in quanto, a seguito DEla separazione i coniugi, non hanno più ripreso la convivenza ed alcuna comunione spirituale e materiale può più essere ricostituita.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura DEla cancelleria all'ufficiale di stato civile DE Comune di San NE DE TO (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 8, parte 1, serie , DEeg. 1;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 17/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Raffaele Agostini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Agostini Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 557/2025 introdotta con ricorso depositato in data 14.04.2025 da
(C.F. nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
NE DE TO (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pagano
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
NE DE TO (AP) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Cristina D'Agostini
RESISTENTE
Avente ad oggetto: divorzio – scioglimento DE matrimonio;
Conclusioni DE P.M.: il P.M. dichiarava: “visto, nulla si oppone”; Conclusioni DEle parti: le parti hanno chiesto congiuntamente l'emissione DEla sentenza non definitiva di scioglimento DE matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2025, il ricorrente sulla premessa Parte_1
che:
- il ricorrente in data 05.06.1993 contraeva matrimonio in San NE DE TO, con il rito civile, con la sig.ra Controparte_1
- dall'unione coniugale sono nati 4 figli: di anni 32, di anni 26, Per_1 Per_2
i anni 22 ed di anni 12; Per_3 Per_4
- tutti i figli ad eccezione di sono attualmente economicamente autosufficienti: Per_4
è coniugata ed è residente in [...], e vivono Per_1 Per_2 Per_3
stabilmente a Malta dove lavorano. Il figlio minore vive, invece, con la madre Per_4
e frequenta la 1^ media presso l'Istituto Moretti di San NE DE TO;
- in data 22 febbraio 2017 la sig.ra depositava il ricorso per la separazione CP_1
personale adducendo un'insanabile crisi matrimoniale;
- con sentenza pubblicata in data 25.11.2020 Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava la separazione dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso DE figlio , Per_4
dettagliando le modalità DEla sua frequentazione con il padre, e ponendo a carico DEl'odierno ricorrente il pagamento di un assegno di mantenimento di € 500,00 i figli ed e di € 100,00 per la moglie, oltre alla condivisione Per_2 Per_3 Per_4
paritetica di tutte le spese di carattere straordinario ed educativo per il minore;
- dalla data di separazione il sig. e la sig.ra hanno vissuto Pt_1 CP_1
ininterrottamente separati senza mai riconciliarsi ed è ormai impossibile ricostruire una comunione morale o familiare tra i medesimi;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare sentenza di scioglimento DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In data 30.04.2025 il Presidente DE Tribunale nominava il Giudice relatore, cui DEegava la trattazione DE procedimento e fissava, per la prima comparizione DEle parti innanzi al Magistrato DEegato, l'udienza DE 04.12.2025.
In data 31.10.2025 si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla domanda sullo status ma rappresentando, preliminarmente, di aver depositato in data
25.06.2025 ricorso per lo scioglimento DE matrimonio rubricato sub RG n. 922/2025, DE quale veniva richiesta la riunione al presente procedimento.
All'udienza DE 04.12.2025 il Giudice, all'esito DEl'audizione DEle parti e rilevata la richiesta congiunta di quest'ultime di emanazione DEla sentenza non definitiva di scioglimento DE matrimonio, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini per memorie, trattandosi di conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e che merita, pertanto, accoglimento, in quanto, a seguito DEla separazione i coniugi, non hanno più ripreso la convivenza ed alcuna comunione spirituale e materiale può più essere ricostituita.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura DEla cancelleria all'ufficiale di stato civile DE Comune di San NE DE TO (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 8, parte 1, serie , DEeg. 1;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 17/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Raffaele Agostini