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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3570/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio dalla Corte di
Cassazione, a seguito di annullamento della sentenza n. 5582/2018, pubblicata il 4 dicembre 2018 della Corte di Appello di Napoli, Sezione Nona Civile, vertente
TRA
1 (1)la in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore (partita iva ), con sede legale in San P.IVA_1
Nicola La AD (CE), al Viale Italia, 27, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Emilio Possidente (codice fiscale e dall'avv. C.F._1
Luigi Guarino (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._2
-attrice in riassunzione-
E
(2) la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (codice fiscale ), con sede legale in P.IVA_2
Bologna (Bo) alla Via Stalingrado, 45, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Fabrizio (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._3
- convenuta in riassunzione-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. Primo grado di giudizio
I.1 Con atto di citazione per l'udienza 15 luglio 2011, notificato il 1° aprile
2011, la conveniva in giudizio Parte_2
innanzi al Tribunale di Santa AR CA Vetere, la Controparte_2
esponendo che:
“I. in data 21 aprile 2004 si verificava un incendio presso il supermercato di proprietà della in S. Nicola la Parte_3
AD (CE) al Viale Italia 73”;
2 “II. che a causa dell'incendio andava distrutta la merce contenuta nell'esercizio commerciale e subivano rilevanti danni anche le strutture del locale stesso”;
“III. che in data 19 ottobre 2001 l'istante aveva stipulato con CP_3
presso l'agenzia di CA alla Via Fuori Porta Roma 61, la polizza n.
99903258202 con scadenza 19 ottobre 2011, con la quale veniva assicurato il contenuto del “negozio di alimentari, compresi prodotti per l'igiene personale e per la casa, frutta e verdura fresca, senza operazioni di cernita e pulitura” sito in San Nicola la AD al Viale Italia 27, di proprietà e sede legale dell'istante,
contro danni conseguenti da incendio per un massimale di euro 154.937,07 (già lit. 300.000,00)”;
“IV. che la rubricato il sinistro con il n. 2004073750015/01, CP_2
incaricava la di SO & Lo Santo, corrente in Napoli alla Via Cintia CP_4
21/23, di procedere all'accertamento dei danni subiti dall'assicurata;
“V. che in data 28.01.2005 veniva redatto “atto di accertamento conservativo di danni”, tra la che agiva in nome e per conto della CP_4
mandante , e l' Unica CP_2 CP_5 CP_6 Parte_3
Sig.ra ove le parti, considerate le risultanze della
[...] Parte_4
stima dei danni, determinavano, tra loro di accordo, l'ammontare complessivo del danno in euro 100.000,00”;
“VI. che, nonostante l'accordo raggiunto tra le parti, la a CP_7
tutt'oggi, non ha inteso procedere al risarcimento dei danni subiti dall'istante a
causa del sinistro occorsole in data 21 aprile 2004”;
3 “VII. che a nulla sono valse le numerose richieste di indennizzo e, pertanto
è necessario munirsi del provvedimento del Magistrato.” (cfr. pagg. da 1 e 2 dell'atto di citazione di primo grado).
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale:
“in via preliminare accertare e dichiarare la validità, l'efficacia e la piena operatività della polizza n. 99903258202, stipulata dall'istante con la CP_8
in data 19 ottobre 2001 con scadenza 19 ottobre 2011, in relazione ai
[...]
fatti esposti in narrativa e per l'effetto, in adempimento degli obblighi assunti dalla convenuta (già , condannare la Controparte_9 Controparte_8
in persona del leg. rapp.te p.t., all'indennizzo per i danni Controparte_9
subiti dalla nel sinistro accaduto Parte_3
in data 21 aprile 2004 nella misura determinata di accordo tra la CP_4
incaricata dalla compagnia di assicurazione e l'istante nell'atto di accertamento conservativo di danni sottoscritto in data 28 gennaio 2005, pari alla complessiva somma di euro 100.000,00 maggiorata degli interessi legali sulla somma
rivalutata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettari, spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.” (cfr. pag. 3 e 4 dell'atto di citazione).
I.2. Con comparsa del 22 giugno 2011 si costituiva in giudizio la CP_2
ed eccepiva la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952
[...]
c.c., nonché l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di copertura assicurativa. Sicché chiedeva “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento in capo all'attore,
4 giusta quanto stabilito dall'art. 2952 co. 2° c.c.; 2. In via principale, nel merito, accertare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva della e per l'effetto rigettare la Controparte_2
domanda proposta perché infondata in fatto e diritto.
2. Spese, competenze ed
onorari di giudizio integralmente rifusi.” (cfr. ult. pag. della comparsa di costituzione in primo grado)
I.3. Con sentenza n. 3952/2012, pubblicata in data 10 dicembre 2012, il
Tribunale di Santa AR CA Vetere così decideva:
“1) respinge la domanda;
2) condanna la alla rifusione Parte_5
delle spese anticipate per il giudizio dalla che liquida in €. Controparte_2
4.850,00 (quattromila ottocentocinquanta/00), di cui €. 50,00 per esborsi ed €.
4.800,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado)
II. Giudizio di appello
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 2 maggio
2013, notificata 12 gennaio 2013 – la Parte_2
proponeva appello articolando un unico motivo con il quale lamentava
[...]
l'erronea applicazione da parte del Tribunale dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio. Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“– condannare la in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_9
pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dalla Parte_6
[..
[...] nel sinistro accaduto in data 21 aprile 2004 nella misura
[...]
determinata di accordo tra la incaricata dalla compagnia di CP_4
assicurazione, e l'istante nell'atto di accertamento conservativo di danni sottoscritto in data 28 gennaio 2005, pari alla complessiva somma di €.
100.000,00 maggiorata degli interessi legali sulla somma rivalutata a far data dal 28/01/2005;
-condannare il convenuto al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.” (cfr. pagg. 8 e 9 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa del 12 aprile 2013, si costituiva in giudizio la CP_2
ora chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato nel
[...] CP_1
merito e, in subordine, la propria eventuale condanna nei limiti effettivi del danno ed entro il massimale previsto dalla polizza, al netto di ogni scoperto e franchigia, con vittoria di spese di lite.
II.3. In data 8 maggio 2018, la Corte di Appello – Sezione Nona Civile, assegnava la causa in decisione, e con sentenza n. 5582/2018, pubblicata il 4
dicembre 2018 così decideva: “1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma
l'impugnata sentenza;
2) condanna , Parte_2
in persona del legale rappresentante protempore, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di , già , in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante protempore, liquidate in €. 5.994,00, oltre il
10% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.”
6 III.1. Con ricorso per Cassazione, la Parte_2
impugnava la sentenza di appello n. 5582/2018, deducendo, ai sensi
[...]
dell'art. 360 n.4 c.p.c., la violazione dell'articolo 115 c.p.c.. In particolare, la ricorrente si doleva dell'errore di percezione in cui sarebbe incorsa la Corte
d'Appello, circa l'esame della prova offerta dalla compagnia assicurativa e rappresentata, esclusivamente, dal certificato rilasciato in data 13 ottobre 2004, dall'ufficio Archivio della Procura della Repubblica di Santa AR CA Vetere.
In giudizio la resisteva con controricorso. Controparte_10
III. Giudizio di legittimità
III.1. La Suprema Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con ordinanza n. 13712/2021, pubblicata il 19 maggio 2021, così decideva: “(…) Orbene, la compagnia di assicurazione non aveva prodotto il decreto di archiviazione del
GIP, ma il semplice certificato rilasciato dal Cancelliere, comprovante
l'archiviazione del procedimento e dal quale non sarebbe possibile evincere
l'elemento soggettivo del dolo. Sotto altro profilo, secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto di archiviazione non fa stato nel processo civile e quindi,
ancor meno, il certificato dell'Ufficio Archivio della Procura (…) dalla motivazione della decisione impugnata non emerge, in alcun modo, l'argomentazione secondo cui la natura dolosa dell'incendio deriverebbe dalla circostanza che il giudice per le indagini preliminari avrebbe adottato il decreto di archiviazione perché erano rimasti ignoti gli autori dell'incendio, desumendo da ciò una
adesione alla prospettazione della denunziante;
la decisione si limita a affermare che dal contenuto della predetta attestazione “si evince chiaramente che la
7 natura, appunto dolosa dell'incendio, è stata oggetto di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria”, senza in alcun modo esprimere il ragionamento in base al quale il Tribunale e la Corte d'Appello avrebbero dedotto una implicita affermazione della natura dolosa dell'incendio da parte dell'autorità giudiziaria
penale; in difetto di tale argomentazione, il vizio si atteggia in termini di motivazione apparente;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto;
la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza di una motivazione solo apparente, non erano stati esaminati presupposti fondamentali e decisivi dell'azione. Il giudice del rinvio dovrà verificare la eventuale sussistenza della natura dolosa dell'incendio, desumibile dal contenuto della certificazione
dell'ufficio archivio della procura o da altri elementi concreti.” (cfr. pagg. 3 e 4 dell'ordinanza della Cassazione).
Per i motivi sopra esposti, la sentenza impugnata veniva cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche “per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.” (cfr. pag. 4 dell'ordinanza della Cassazione).
IV. Il giudizio di rinvio
IV.1 Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. per l'udienza del 6 dicembre 2021, notificato il 25 maggio 2021, la Parte_3
riassumeva il giudizio innanzi codesta Corte d'Appello, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la validità,
l'efficacia e la piena operatività della polizza n. 99903258202, stipulata dall'istante con la in data 19 ottobre 2001 con scadenza 19 Controparte_8
8 ottobre 2011, in relazione ai fatti esposti in narrativa, in adempimento degli obblighi assunti dalla (già ed ora Parte_7 Controparte_8 [...]
b) condannare, conseguentemente, la Controparte_1 [...]
in persona del all'indennizzo per i danni subiti dal Controparte_1 CP_11
nel sinistro accaduto in data 21 Parte_3
aprile 2004 nella misura determinata di accordo tra la incaricata dalla CP_4
compagnia di assicurazione e l'istante nell'atto di accertamento conservativo di danni sottoscritto in data 28 gennaio 2005, pari alla complessiva somma di euro
100.000,00, maggiorata dagli interessi legali sulla somma rivalutata;
c) condannare, infine, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese delle competenze del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di S. AR C.V., alla Corte d'Appello di Napoli, alla
Suprema Corte di Cassazione e di quelle relative al presente giudizio di riassunzione, con attribuzione al sottofirmati avvocati per fattane anticipazione.”
(cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in riassunzione)
IV.2 Con comparsa del 16 novembre 2021, si costituiva la Controparte_10
chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Parte_3
[...]
IV.3 All'udienza del 13 febbraio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 7 aprile 2025.
9 Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deve, innanzitutto, precisarsi che “il giudizio di rinvio conseguente alla
cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla
emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua
inefficacia)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1824/05).
Secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c., la fase di rinvio non è, dunque, un nuovo giudizio di appello, bensì la fase rescissoria dello stesso processo di cassazione. D'altronde, secondo il disposto di cui all'art. 384, 2° comma, seconda ipotesi, c.p.c., la stessa Corte di Cassazione, in caso di annullamento della sentenza impugnata ha il potere di decidere la causa nel merito, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, compiendo essa stessa il giudizio rescissorio, conseguente a quello rescindente. Nel caso in
10 cui siano necessari ulteriori accertamenti, la fase rescissoria è rimessa al giudice di rinvio, che emette una sentenza non sostitutiva di quella emessa dal giudice di primo grado (già irretrattabilmente eliminata con la sentenza d'appello e con quella emessa dalla Cassazione), ma decide direttamente sulle domande che risultino ancora sub iudice.
Ne deriva che la domanda proposta in sede di riassunzione può essere esaminata esclusivamente nei limiti del giudizio rescissorio, conseguente a quello rescindente emesso dalla Suprema Corte e con riferimento all'esame del merito delle pretese sostanziali ancora in discussione tra le parti.
2. Venendo al caso in esame, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, la sentenza n.
5582/2018 della Corte di Appello di Napoli pubblicata in data 4 dicembre 2018, perché “in forza di una motivazione solo apparente non erano stati esaminati presupposti fondamentali e decisivi dell'azione”: ha, quindi, demandato al giudice del rinvio di “verificare la eventuale sussistenza della natura dolosa
dell'incendio desumibile dal contenuto della certificazione dell'ufficio archivio della procura o da altri elementi concreti”.
A fondamento della sua decisione, ha osservato che: “la questione prospettata dal ricorrente pone un problema di errore di percezione, in ordine al contenuto del certificato rilasciato dall'Ufficio Archivio della Procura della
Repubblica, piuttosto che una questione di valutazione del valore probatorio del
documento” ed ulteriormente che “dalla motivazione della decisione impugnata non emerge, in alcun modo, l'argomentazione secondo cui la natura dolosa
11 dell'incendio deriverebbe la circostanza che il giudice per le indagini preliminari avrebbe adottato il decreto di archiviazione perché erano rimasti ignoti gli autori dell'incendio, desumendo da ciò una adesione alla prospettazione della denunziante”. Ha ancora aggiunto che “ la decisione si limita a affermare che
dal contenuto della predetta attestazione si evince chiaramente che la natura appunto dolosa dell'incendio è stata oggetto di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria senza in alcun modo esprimere il ragionamento in base al quale il
Tribunale e la Corte d'Appello avrebbero dedotto una implicita affermazione della natura dolosa dell'incendio da parte dell'autorità giudiziaria penale”.
In altre parole, secondo la Suprema Corte, la sentenza della Corte di
Appello, cassata in sede di legittimità, sarebbe stata pronunciata senza esprimere in alcun modo il ragionamento in base al quale il Collegio avrebbe dedotto una implicita affermazione della natura dolosa dell'incendio da parte dell'autorità giudiziaria penale: di qui il rinvio affinchè il nuovo Collegio, in sede di rinvio, verifichi la sussistenza della natura dolosa dell'incendio desumibile dal contenuto della certificazione dell'ufficio archivio della procura o da altri elementi concreti.
3. Orbene, alla luce della documentazione acquisita -sulla quale questa
Corte è chiamata a delibare quale giudice del rinvio- in particolare, del certificato rilasciato in data 13 ottobre 2004 dalla Procura della Repubblica di
Santa AR CA Vetere, a parere di chi scrive, non può assolutamente ricavarsi la natura dolosa dell'incendio, all'origine della richiesta di indennizzo della società assicurata, né tantomeno desumersi l'elemento soggettivo del dolo, ai fini della esclusione della invocata garanzia.
12 In premessa mette conto precisare che: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore – avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo – è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore
dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (cfr. Cassazione
n. 31251 del 09/11/2023).
Infatti, in tema di riparto dell'onere della prova nell'assicurazione contro i danni (cfr. Cass. 1558/2018 e 7749/2020), incombe sull'assicurato l'onere di provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa.
Di contro, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo. In particolare, “l'eccezione di non indennizzabilità”, qualunque sia la sua origine, deve essere provata da chi quell'eccezione intende sollevare.
Ciò detto, si rammenta brevemente che la Parte_2
ha agito nel presente giudizio nei confronti della
[...]
(ora al fine di ottenere Controparte_2 Controparte_1
il pagamento dell'indennizzo assicurativo per i danni subiti a seguito di un incendio verificatosi presso il proprio commerciale, in forza della polizza assicurativa stipulata tra la e la in data 19 ottobre Parte_3 Controparte_10
2001, che copriva i danni da “INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.”
13 Con riferimento invece alle esclusioni, la garanzia prevedeva che: “Sono esclusi
i danni: (…) b) causati con dolo dal Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.”
La compagnia richiesta dell'indennizzo ha respinto la domanda di pagamento eccependo la prescrizione del diritto e soprattutto il difetto della copertura assicurativa non essendo stata fornita la prova da parte dell'assicurato che il sinistro denunciato rientrasse tra quelli coperti dalla garanzia.
Ebbene, le deduzioni difensive dell'assicurazione non hanno pregio perché
( come innanzi esposto) se è vero che sull'assicurato, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta l'onere di provare sia la verificazione di un evento coperto dalla garanzia assicurativa sia il fatto che esso rientri tra gli eventi coperti dall'assicurazione, è vero anche che spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo ovvero la sussistenza dei presupposti per l'operatività delle clausole di esclusione o limitazione della responsabilità.
Nel caso concreto, mentre può ritenersi che la abbia Parte_2
compiutamente dimostrato la sussistenza dei presupposti in base ai quali è insorto l'obbligo dell'indennizzo in capo alla compagnia assicuratrice convenuta, producendo la relativa polizza assicurativa e documentando l'evento di danno occorso ai suoi locali commerciali ( in realtà il fatto storico risulta pacifico ed incontestato tra le parti, così come pacifico risulta che l'evento rientri nei rischi assicurati dalla , rispetto al quale ha chiesto di essere Controparte_12
indennizzata, viceversa, la compagnia assicurativa non ha proficuamente
14 dimostrato la sussistenza, nel caso de quo, di una delle cause di esclusione del rischio garantito.
A tale fine, infatti, non soccorre la mera allegazione in giudizio del certificato di archiviazione rilasciato dalla Procura di Santa AR CA Vetere
ovvero del certificato dell'Ufficio Archivio della Procura di Santa AR CA
Vetere (che come già statuito dalla S. C. di Cassazione non fa stato nel giudizio civile), in quanto dal suo contenuto non è desumibile la natura dolosa dell'incendio avvenuto il 21 aprile 2004, ma esclusivamente che detto incendio fu causato da “ignoti” così da giustificare la successiva archiviazione del procedimento penale.
In realtà, la nel corso dei vari gradi di giudizio non ha Controparte_10
prodotto null'altro in aggiunta a tale certificato di archiviazione, né ha utilmente articolato prove testimoniali, onde potere dimostrare la natura dolosa dell'incendio occorso presso la in data 21 aprile 2004, ed Parte_3
escludere la copertura assicurativa, così come previsto dalla clausola di esclusione dei rischi.
In conclusione, poiché non sono stati offerti dalla assicurazione elementi che consentano in modo incontrovertibile di ricondurre l'incendio all'azione dolosa del “Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata”, poiché quindi essa non ha assolto al proprio onere probatorio in merito alla “sussistenza dei presupposti fattuali
per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea”, così come richiesto dalla condizioni generali di polizza 15 allegate in atti, la domanda di pagamento dell' indennizzo proposta dalla per i danni subiti a seguito Parte_8
dell'incendio avvenuto presso il proprio esercizio commerciale in data 21 aprile 2004 va accolta.
4.Con riferimento al quantum da indennizzare, in assenza di una consulenza tecnica d'ufficio (non disposta in nessuno dei precedenti gradi di giudizio), e in mancanza di contestazioni specifiche sul punto, a parere della
Corte, ad avviso della Corte, va liquidato a favore della
[...]
quanto convenuto tra la in persona del Parte_3 Parte_3
suo amministratore pro tempore, e la che agiva in nome e per conto CP_4
della (oggi , con l'”atto di accertamento CP_2 Controparte_12
conservativo danni” del 28 gennaio 2005, pari ad € 100.000,00.
Tale somma, trattandosi di un debito di valore, deve, però, essere rivalutata all'attualità nella somma di € 143.700,00 ( in tale senso cfr. Cass.
n. 16229/2023 “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di
reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore”) e maggiorata degli interessi c.d. compensativi da ritardato pagamento, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro ( 21 aprile 2004) e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI sino alla data della presente decisione, pari ad € 41.315,35 sì da pervenire ad una liquidazione finale di € 185.015,35 ( comprensiva di capitale ed interessi
16 compensativi). A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
5. Quanto al governo delle spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della controversia, in questa sede occorre procedere alla rideterminazione delle spese di tutti i gradi di giudizio (compreso il giudizio svoltosi dinanzi alla S.C. di Cassazione).
A questo punto, la regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese di lite del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sostenute dalla Parte_3
vanno poste a carico della e liquidate,
[...] Controparte_1
come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM
147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto del decisum e non va 17 computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori
medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli- Settima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, a seguito di annullamento, con ordinanza n. 13712/2021 del 5 novembre 2020, della sentenza n. 5582/2018 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 4 dicembre
2018, introdotto dalla - con atto di Parte_3
citazione in riassunzione per l'udienza del 6 dicembre 2021, notificato in data
25 maggio 2021, nei confronti della così provvede: Controparte_10
A) in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_3
condanna la al pagamento, in favore della
[...] Controparte_10
della somma di € 185.015,35 (comprensiva di sorta capitale ed Parte_3
interessi compensativi), oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo, a titolo di indennizzo assicurativo per i danni da essa subiti a causa dell'incendio occorso in data 21 aprile 2004 presso il suo esercizio commerciale sito in San Nicola La strada;
18 B) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_10
– con distrazione agli avvocati antistatari- Parte_3
delle spese da quest'ultima sostenute per tutti i gradi di giudizio, che liquida:
- per il primo grado di giudizio, in € 14.103,00 per compensi;
- per il giudizio di appello, in € 9.991,00 per compensi;
- per il giudizio di legittimità, in € 7.655,00 per i compensi;
-per il giudizio di rinvio, in € 14.103,00 per compensi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3570/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio dalla Corte di
Cassazione, a seguito di annullamento della sentenza n. 5582/2018, pubblicata il 4 dicembre 2018 della Corte di Appello di Napoli, Sezione Nona Civile, vertente
TRA
1 (1)la in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore (partita iva ), con sede legale in San P.IVA_1
Nicola La AD (CE), al Viale Italia, 27, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Emilio Possidente (codice fiscale e dall'avv. C.F._1
Luigi Guarino (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._2
-attrice in riassunzione-
E
(2) la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (codice fiscale ), con sede legale in P.IVA_2
Bologna (Bo) alla Via Stalingrado, 45, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Fabrizio (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._3
- convenuta in riassunzione-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. Primo grado di giudizio
I.1 Con atto di citazione per l'udienza 15 luglio 2011, notificato il 1° aprile
2011, la conveniva in giudizio Parte_2
innanzi al Tribunale di Santa AR CA Vetere, la Controparte_2
esponendo che:
“I. in data 21 aprile 2004 si verificava un incendio presso il supermercato di proprietà della in S. Nicola la Parte_3
AD (CE) al Viale Italia 73”;
2 “II. che a causa dell'incendio andava distrutta la merce contenuta nell'esercizio commerciale e subivano rilevanti danni anche le strutture del locale stesso”;
“III. che in data 19 ottobre 2001 l'istante aveva stipulato con CP_3
presso l'agenzia di CA alla Via Fuori Porta Roma 61, la polizza n.
99903258202 con scadenza 19 ottobre 2011, con la quale veniva assicurato il contenuto del “negozio di alimentari, compresi prodotti per l'igiene personale e per la casa, frutta e verdura fresca, senza operazioni di cernita e pulitura” sito in San Nicola la AD al Viale Italia 27, di proprietà e sede legale dell'istante,
contro danni conseguenti da incendio per un massimale di euro 154.937,07 (già lit. 300.000,00)”;
“IV. che la rubricato il sinistro con il n. 2004073750015/01, CP_2
incaricava la di SO & Lo Santo, corrente in Napoli alla Via Cintia CP_4
21/23, di procedere all'accertamento dei danni subiti dall'assicurata;
“V. che in data 28.01.2005 veniva redatto “atto di accertamento conservativo di danni”, tra la che agiva in nome e per conto della CP_4
mandante , e l' Unica CP_2 CP_5 CP_6 Parte_3
Sig.ra ove le parti, considerate le risultanze della
[...] Parte_4
stima dei danni, determinavano, tra loro di accordo, l'ammontare complessivo del danno in euro 100.000,00”;
“VI. che, nonostante l'accordo raggiunto tra le parti, la a CP_7
tutt'oggi, non ha inteso procedere al risarcimento dei danni subiti dall'istante a
causa del sinistro occorsole in data 21 aprile 2004”;
3 “VII. che a nulla sono valse le numerose richieste di indennizzo e, pertanto
è necessario munirsi del provvedimento del Magistrato.” (cfr. pagg. da 1 e 2 dell'atto di citazione di primo grado).
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale:
“in via preliminare accertare e dichiarare la validità, l'efficacia e la piena operatività della polizza n. 99903258202, stipulata dall'istante con la CP_8
in data 19 ottobre 2001 con scadenza 19 ottobre 2011, in relazione ai
[...]
fatti esposti in narrativa e per l'effetto, in adempimento degli obblighi assunti dalla convenuta (già , condannare la Controparte_9 Controparte_8
in persona del leg. rapp.te p.t., all'indennizzo per i danni Controparte_9
subiti dalla nel sinistro accaduto Parte_3
in data 21 aprile 2004 nella misura determinata di accordo tra la CP_4
incaricata dalla compagnia di assicurazione e l'istante nell'atto di accertamento conservativo di danni sottoscritto in data 28 gennaio 2005, pari alla complessiva somma di euro 100.000,00 maggiorata degli interessi legali sulla somma
rivalutata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettari, spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.” (cfr. pag. 3 e 4 dell'atto di citazione).
I.2. Con comparsa del 22 giugno 2011 si costituiva in giudizio la CP_2
ed eccepiva la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952
[...]
c.c., nonché l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di copertura assicurativa. Sicché chiedeva “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento in capo all'attore,
4 giusta quanto stabilito dall'art. 2952 co. 2° c.c.; 2. In via principale, nel merito, accertare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva della e per l'effetto rigettare la Controparte_2
domanda proposta perché infondata in fatto e diritto.
2. Spese, competenze ed
onorari di giudizio integralmente rifusi.” (cfr. ult. pag. della comparsa di costituzione in primo grado)
I.3. Con sentenza n. 3952/2012, pubblicata in data 10 dicembre 2012, il
Tribunale di Santa AR CA Vetere così decideva:
“1) respinge la domanda;
2) condanna la alla rifusione Parte_5
delle spese anticipate per il giudizio dalla che liquida in €. Controparte_2
4.850,00 (quattromila ottocentocinquanta/00), di cui €. 50,00 per esborsi ed €.
4.800,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado)
II. Giudizio di appello
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 2 maggio
2013, notificata 12 gennaio 2013 – la Parte_2
proponeva appello articolando un unico motivo con il quale lamentava
[...]
l'erronea applicazione da parte del Tribunale dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio. Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“– condannare la in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_9
pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dalla Parte_6
[..
[...] nel sinistro accaduto in data 21 aprile 2004 nella misura
[...]
determinata di accordo tra la incaricata dalla compagnia di CP_4
assicurazione, e l'istante nell'atto di accertamento conservativo di danni sottoscritto in data 28 gennaio 2005, pari alla complessiva somma di €.
100.000,00 maggiorata degli interessi legali sulla somma rivalutata a far data dal 28/01/2005;
-condannare il convenuto al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.” (cfr. pagg. 8 e 9 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa del 12 aprile 2013, si costituiva in giudizio la CP_2
ora chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato nel
[...] CP_1
merito e, in subordine, la propria eventuale condanna nei limiti effettivi del danno ed entro il massimale previsto dalla polizza, al netto di ogni scoperto e franchigia, con vittoria di spese di lite.
II.3. In data 8 maggio 2018, la Corte di Appello – Sezione Nona Civile, assegnava la causa in decisione, e con sentenza n. 5582/2018, pubblicata il 4
dicembre 2018 così decideva: “1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma
l'impugnata sentenza;
2) condanna , Parte_2
in persona del legale rappresentante protempore, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di , già , in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante protempore, liquidate in €. 5.994,00, oltre il
10% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.”
6 III.1. Con ricorso per Cassazione, la Parte_2
impugnava la sentenza di appello n. 5582/2018, deducendo, ai sensi
[...]
dell'art. 360 n.4 c.p.c., la violazione dell'articolo 115 c.p.c.. In particolare, la ricorrente si doleva dell'errore di percezione in cui sarebbe incorsa la Corte
d'Appello, circa l'esame della prova offerta dalla compagnia assicurativa e rappresentata, esclusivamente, dal certificato rilasciato in data 13 ottobre 2004, dall'ufficio Archivio della Procura della Repubblica di Santa AR CA Vetere.
In giudizio la resisteva con controricorso. Controparte_10
III. Giudizio di legittimità
III.1. La Suprema Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con ordinanza n. 13712/2021, pubblicata il 19 maggio 2021, così decideva: “(…) Orbene, la compagnia di assicurazione non aveva prodotto il decreto di archiviazione del
GIP, ma il semplice certificato rilasciato dal Cancelliere, comprovante
l'archiviazione del procedimento e dal quale non sarebbe possibile evincere
l'elemento soggettivo del dolo. Sotto altro profilo, secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto di archiviazione non fa stato nel processo civile e quindi,
ancor meno, il certificato dell'Ufficio Archivio della Procura (…) dalla motivazione della decisione impugnata non emerge, in alcun modo, l'argomentazione secondo cui la natura dolosa dell'incendio deriverebbe dalla circostanza che il giudice per le indagini preliminari avrebbe adottato il decreto di archiviazione perché erano rimasti ignoti gli autori dell'incendio, desumendo da ciò una
adesione alla prospettazione della denunziante;
la decisione si limita a affermare che dal contenuto della predetta attestazione “si evince chiaramente che la
7 natura, appunto dolosa dell'incendio, è stata oggetto di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria”, senza in alcun modo esprimere il ragionamento in base al quale il Tribunale e la Corte d'Appello avrebbero dedotto una implicita affermazione della natura dolosa dell'incendio da parte dell'autorità giudiziaria
penale; in difetto di tale argomentazione, il vizio si atteggia in termini di motivazione apparente;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto;
la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza di una motivazione solo apparente, non erano stati esaminati presupposti fondamentali e decisivi dell'azione. Il giudice del rinvio dovrà verificare la eventuale sussistenza della natura dolosa dell'incendio, desumibile dal contenuto della certificazione
dell'ufficio archivio della procura o da altri elementi concreti.” (cfr. pagg. 3 e 4 dell'ordinanza della Cassazione).
Per i motivi sopra esposti, la sentenza impugnata veniva cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche “per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.” (cfr. pag. 4 dell'ordinanza della Cassazione).
IV. Il giudizio di rinvio
IV.1 Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. per l'udienza del 6 dicembre 2021, notificato il 25 maggio 2021, la Parte_3
riassumeva il giudizio innanzi codesta Corte d'Appello, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la validità,
l'efficacia e la piena operatività della polizza n. 99903258202, stipulata dall'istante con la in data 19 ottobre 2001 con scadenza 19 Controparte_8
8 ottobre 2011, in relazione ai fatti esposti in narrativa, in adempimento degli obblighi assunti dalla (già ed ora Parte_7 Controparte_8 [...]
b) condannare, conseguentemente, la Controparte_1 [...]
in persona del all'indennizzo per i danni subiti dal Controparte_1 CP_11
nel sinistro accaduto in data 21 Parte_3
aprile 2004 nella misura determinata di accordo tra la incaricata dalla CP_4
compagnia di assicurazione e l'istante nell'atto di accertamento conservativo di danni sottoscritto in data 28 gennaio 2005, pari alla complessiva somma di euro
100.000,00, maggiorata dagli interessi legali sulla somma rivalutata;
c) condannare, infine, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese delle competenze del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di S. AR C.V., alla Corte d'Appello di Napoli, alla
Suprema Corte di Cassazione e di quelle relative al presente giudizio di riassunzione, con attribuzione al sottofirmati avvocati per fattane anticipazione.”
(cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in riassunzione)
IV.2 Con comparsa del 16 novembre 2021, si costituiva la Controparte_10
chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Parte_3
[...]
IV.3 All'udienza del 13 febbraio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 7 aprile 2025.
9 Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deve, innanzitutto, precisarsi che “il giudizio di rinvio conseguente alla
cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla
emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua
inefficacia)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1824/05).
Secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c., la fase di rinvio non è, dunque, un nuovo giudizio di appello, bensì la fase rescissoria dello stesso processo di cassazione. D'altronde, secondo il disposto di cui all'art. 384, 2° comma, seconda ipotesi, c.p.c., la stessa Corte di Cassazione, in caso di annullamento della sentenza impugnata ha il potere di decidere la causa nel merito, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, compiendo essa stessa il giudizio rescissorio, conseguente a quello rescindente. Nel caso in
10 cui siano necessari ulteriori accertamenti, la fase rescissoria è rimessa al giudice di rinvio, che emette una sentenza non sostitutiva di quella emessa dal giudice di primo grado (già irretrattabilmente eliminata con la sentenza d'appello e con quella emessa dalla Cassazione), ma decide direttamente sulle domande che risultino ancora sub iudice.
Ne deriva che la domanda proposta in sede di riassunzione può essere esaminata esclusivamente nei limiti del giudizio rescissorio, conseguente a quello rescindente emesso dalla Suprema Corte e con riferimento all'esame del merito delle pretese sostanziali ancora in discussione tra le parti.
2. Venendo al caso in esame, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, la sentenza n.
5582/2018 della Corte di Appello di Napoli pubblicata in data 4 dicembre 2018, perché “in forza di una motivazione solo apparente non erano stati esaminati presupposti fondamentali e decisivi dell'azione”: ha, quindi, demandato al giudice del rinvio di “verificare la eventuale sussistenza della natura dolosa
dell'incendio desumibile dal contenuto della certificazione dell'ufficio archivio della procura o da altri elementi concreti”.
A fondamento della sua decisione, ha osservato che: “la questione prospettata dal ricorrente pone un problema di errore di percezione, in ordine al contenuto del certificato rilasciato dall'Ufficio Archivio della Procura della
Repubblica, piuttosto che una questione di valutazione del valore probatorio del
documento” ed ulteriormente che “dalla motivazione della decisione impugnata non emerge, in alcun modo, l'argomentazione secondo cui la natura dolosa
11 dell'incendio deriverebbe la circostanza che il giudice per le indagini preliminari avrebbe adottato il decreto di archiviazione perché erano rimasti ignoti gli autori dell'incendio, desumendo da ciò una adesione alla prospettazione della denunziante”. Ha ancora aggiunto che “ la decisione si limita a affermare che
dal contenuto della predetta attestazione si evince chiaramente che la natura appunto dolosa dell'incendio è stata oggetto di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria senza in alcun modo esprimere il ragionamento in base al quale il
Tribunale e la Corte d'Appello avrebbero dedotto una implicita affermazione della natura dolosa dell'incendio da parte dell'autorità giudiziaria penale”.
In altre parole, secondo la Suprema Corte, la sentenza della Corte di
Appello, cassata in sede di legittimità, sarebbe stata pronunciata senza esprimere in alcun modo il ragionamento in base al quale il Collegio avrebbe dedotto una implicita affermazione della natura dolosa dell'incendio da parte dell'autorità giudiziaria penale: di qui il rinvio affinchè il nuovo Collegio, in sede di rinvio, verifichi la sussistenza della natura dolosa dell'incendio desumibile dal contenuto della certificazione dell'ufficio archivio della procura o da altri elementi concreti.
3. Orbene, alla luce della documentazione acquisita -sulla quale questa
Corte è chiamata a delibare quale giudice del rinvio- in particolare, del certificato rilasciato in data 13 ottobre 2004 dalla Procura della Repubblica di
Santa AR CA Vetere, a parere di chi scrive, non può assolutamente ricavarsi la natura dolosa dell'incendio, all'origine della richiesta di indennizzo della società assicurata, né tantomeno desumersi l'elemento soggettivo del dolo, ai fini della esclusione della invocata garanzia.
12 In premessa mette conto precisare che: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore – avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo – è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore
dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (cfr. Cassazione
n. 31251 del 09/11/2023).
Infatti, in tema di riparto dell'onere della prova nell'assicurazione contro i danni (cfr. Cass. 1558/2018 e 7749/2020), incombe sull'assicurato l'onere di provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa.
Di contro, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo. In particolare, “l'eccezione di non indennizzabilità”, qualunque sia la sua origine, deve essere provata da chi quell'eccezione intende sollevare.
Ciò detto, si rammenta brevemente che la Parte_2
ha agito nel presente giudizio nei confronti della
[...]
(ora al fine di ottenere Controparte_2 Controparte_1
il pagamento dell'indennizzo assicurativo per i danni subiti a seguito di un incendio verificatosi presso il proprio commerciale, in forza della polizza assicurativa stipulata tra la e la in data 19 ottobre Parte_3 Controparte_10
2001, che copriva i danni da “INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.”
13 Con riferimento invece alle esclusioni, la garanzia prevedeva che: “Sono esclusi
i danni: (…) b) causati con dolo dal Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.”
La compagnia richiesta dell'indennizzo ha respinto la domanda di pagamento eccependo la prescrizione del diritto e soprattutto il difetto della copertura assicurativa non essendo stata fornita la prova da parte dell'assicurato che il sinistro denunciato rientrasse tra quelli coperti dalla garanzia.
Ebbene, le deduzioni difensive dell'assicurazione non hanno pregio perché
( come innanzi esposto) se è vero che sull'assicurato, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta l'onere di provare sia la verificazione di un evento coperto dalla garanzia assicurativa sia il fatto che esso rientri tra gli eventi coperti dall'assicurazione, è vero anche che spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo ovvero la sussistenza dei presupposti per l'operatività delle clausole di esclusione o limitazione della responsabilità.
Nel caso concreto, mentre può ritenersi che la abbia Parte_2
compiutamente dimostrato la sussistenza dei presupposti in base ai quali è insorto l'obbligo dell'indennizzo in capo alla compagnia assicuratrice convenuta, producendo la relativa polizza assicurativa e documentando l'evento di danno occorso ai suoi locali commerciali ( in realtà il fatto storico risulta pacifico ed incontestato tra le parti, così come pacifico risulta che l'evento rientri nei rischi assicurati dalla , rispetto al quale ha chiesto di essere Controparte_12
indennizzata, viceversa, la compagnia assicurativa non ha proficuamente
14 dimostrato la sussistenza, nel caso de quo, di una delle cause di esclusione del rischio garantito.
A tale fine, infatti, non soccorre la mera allegazione in giudizio del certificato di archiviazione rilasciato dalla Procura di Santa AR CA Vetere
ovvero del certificato dell'Ufficio Archivio della Procura di Santa AR CA
Vetere (che come già statuito dalla S. C. di Cassazione non fa stato nel giudizio civile), in quanto dal suo contenuto non è desumibile la natura dolosa dell'incendio avvenuto il 21 aprile 2004, ma esclusivamente che detto incendio fu causato da “ignoti” così da giustificare la successiva archiviazione del procedimento penale.
In realtà, la nel corso dei vari gradi di giudizio non ha Controparte_10
prodotto null'altro in aggiunta a tale certificato di archiviazione, né ha utilmente articolato prove testimoniali, onde potere dimostrare la natura dolosa dell'incendio occorso presso la in data 21 aprile 2004, ed Parte_3
escludere la copertura assicurativa, così come previsto dalla clausola di esclusione dei rischi.
In conclusione, poiché non sono stati offerti dalla assicurazione elementi che consentano in modo incontrovertibile di ricondurre l'incendio all'azione dolosa del “Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata”, poiché quindi essa non ha assolto al proprio onere probatorio in merito alla “sussistenza dei presupposti fattuali
per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea”, così come richiesto dalla condizioni generali di polizza 15 allegate in atti, la domanda di pagamento dell' indennizzo proposta dalla per i danni subiti a seguito Parte_8
dell'incendio avvenuto presso il proprio esercizio commerciale in data 21 aprile 2004 va accolta.
4.Con riferimento al quantum da indennizzare, in assenza di una consulenza tecnica d'ufficio (non disposta in nessuno dei precedenti gradi di giudizio), e in mancanza di contestazioni specifiche sul punto, a parere della
Corte, ad avviso della Corte, va liquidato a favore della
[...]
quanto convenuto tra la in persona del Parte_3 Parte_3
suo amministratore pro tempore, e la che agiva in nome e per conto CP_4
della (oggi , con l'”atto di accertamento CP_2 Controparte_12
conservativo danni” del 28 gennaio 2005, pari ad € 100.000,00.
Tale somma, trattandosi di un debito di valore, deve, però, essere rivalutata all'attualità nella somma di € 143.700,00 ( in tale senso cfr. Cass.
n. 16229/2023 “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di
reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore”) e maggiorata degli interessi c.d. compensativi da ritardato pagamento, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro ( 21 aprile 2004) e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI sino alla data della presente decisione, pari ad € 41.315,35 sì da pervenire ad una liquidazione finale di € 185.015,35 ( comprensiva di capitale ed interessi
16 compensativi). A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
5. Quanto al governo delle spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della controversia, in questa sede occorre procedere alla rideterminazione delle spese di tutti i gradi di giudizio (compreso il giudizio svoltosi dinanzi alla S.C. di Cassazione).
A questo punto, la regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese di lite del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sostenute dalla Parte_3
vanno poste a carico della e liquidate,
[...] Controparte_1
come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM
147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto del decisum e non va 17 computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori
medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli- Settima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, a seguito di annullamento, con ordinanza n. 13712/2021 del 5 novembre 2020, della sentenza n. 5582/2018 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 4 dicembre
2018, introdotto dalla - con atto di Parte_3
citazione in riassunzione per l'udienza del 6 dicembre 2021, notificato in data
25 maggio 2021, nei confronti della così provvede: Controparte_10
A) in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_3
condanna la al pagamento, in favore della
[...] Controparte_10
della somma di € 185.015,35 (comprensiva di sorta capitale ed Parte_3
interessi compensativi), oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo, a titolo di indennizzo assicurativo per i danni da essa subiti a causa dell'incendio occorso in data 21 aprile 2004 presso il suo esercizio commerciale sito in San Nicola La strada;
18 B) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_10
– con distrazione agli avvocati antistatari- Parte_3
delle spese da quest'ultima sostenute per tutti i gradi di giudizio, che liquida:
- per il primo grado di giudizio, in € 14.103,00 per compensi;
- per il giudizio di appello, in € 9.991,00 per compensi;
- per il giudizio di legittimità, in € 7.655,00 per i compensi;
-per il giudizio di rinvio, in € 14.103,00 per compensi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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