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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/09/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 4210/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_1 C.F._1 (TV), il 24/09/1997
e
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_2 C.F._2 (TV), il 30/12/1974
entrambi con l'avv. VALENTINA MARDEGAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
ù Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 7/07/2025, e – Parte_1 Parte_2 premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e di essere genitori di nata a [...] il [...], di ER
, nato a [...] il [...] e di R_ PE
, nato a [...] il [...], riconosciuti da
[...] entrambi;
di avere interrotto la convivenza – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento dei figli alle condizioni di cui al ricorso.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro comune volontà, pur modificando le conclusioni di cui al ricorso, e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate dalle parti siano rispondenti all'interesse dei minori e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento dei minori presso la madre;
- il concordato calendario di visite del padre, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze dei medesimi;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e per la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli minori
, e , così provvede secondo la comune volontà delle parti: ER R_ PE
“1) I figli minori , e verranno affidati Persona_4 Persona_5 Persona_6 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) La sig.ra entro il 10.08.2025, si trasferirà nell'immobile sito in Parte_1
31034 - Cavaso del Tomba (TV), alla Via Masaré, n. 19, ove stabilirà la propria residenza e quella dei figli minori. I genitori si rilasciano sin d'ora il consenso all'esperimento degli adempimenti connessi al mutamento di residenza dei figli minori;
3) La casa familiare, ovverosia l'appartamento sito in 31050 - Vedelago (TV), località Fanzolo, Via Artesini n. 24, condotto in locazione dal sig. , Parte_2 rimarrà nella piena disponibilità dello stesso e non sarà oggetto di provvedimento di assegnazione;
4) e , dal lunedì al venerdì, rimarranno presso la residenza ER R_ PE materna, incluso il pernotto, con il più ampio diritto di visita del padre, previo accordo di almeno un giorno tra i genitori e nel rispetto dei reciproci impegni personali e lavorativi, nonché degli impegni dei minori;
5) In ogni caso i figli minori trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dal venerdì sera prima di cena (ore 19.00) sino alla domenica sera dopo cena
(ore 20.00), con pernotto, allorché il padre li riporterà presso la residenza materna, salvo impedimenti lavorativi del padre, che dovranno venir comunicati per iscritto (messaggio whatsapp o equivalente) con preavviso di almeno una settimana;
6) Qualora il sig. sia impegnato con il lavoro anche il sabato, i figli Parte_2 minori rimarranno con il padre da sabato dopo pranzo (ore 14.00) sino alla domenica sera dopo cena (ore 20.00), con pernotto, allorché il padre li riporterà presso la residenza materna;
7) Nel corso delle vacanze estive, e trascorreranno con ER R_ PE ciascun genitore due settimane intere, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
8) I figli trascorreranno con ciascun genitore le vacanze di Natale per un periodo di sette giorni, alternando, di anno in anno, il periodo dal 23 al 31 dicembre con il periodo dal 1 al 6 gennaio;
per quanto concerne le festività pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore le vacanze per un periodo di tre giorni, alternando, di anno in anno, il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal lunedì dell'Angelo al mercoledì, facendo sì che i minori trascorrano alternativamente ogni anno con ciascun genitore il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, e viceversa;
9) Le altre feste infrasettimanali ed i ponti durante il periodo scolastico saranno equamente distribuiti tra i genitori, in ossequio ai rispettivi impegni lavorativi;
10) Lo schema di visita indicato per le festività e per i periodi di vacanza potrà venir integrato e/o modificato di pari passo con la crescita dei minori, il cui coinvolgimento nelle scelte, nel rispetto dei loro desideri, sarà garantito da ambedue i genitori;
11) In occasione della festa della mamma e del compleanno della madre, i minori trascorreranno la giornata con la madre, sino a dopo cena, indipendentemente dalla turnazione ordinaria. Allo stesso modo, in occasione della festa del papà e del compleanno del padre, i minori trascorreranno la giornata con il padre, alle medesime condizioni salvo impedimenti di lavoro;
12) I minori trascorreranno il proprio compleanno in alternanza annuale con ciascun genitore, con diritto per l'altro genitore, ove non coincidente con il proprio turno, a festeggiare separatamente nei giorni immediatamente successivi;
13) Il sig. , corrisponderà in favore della madre, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da versare a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 22 di ciascun mese, agosto 2025 incluso, presso le coordinate note;
14) Le spese straordinarie sostenute per i figli minori saranno ripartite tra i genitori nella quota parte del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso l'Ill.mo Tribunale intestato, che quivi integralmente si richiama;
15) L'Assegno Unico Universale (A.U.U.), dell'importo attuale di euro 904,40, e/o ogni altro contributo pubblico di natura equipollente verrà percepito integralmente dalla madre;
16) Qualora l'A.U.U. e/o contributi analoghi dovessero venire meno, o comunque nel caso in cui dovesse variare in ribasso rispetto alla somma attuale, l'importo mensile del contributo al mantenimento a carico del sig. dovrà essere Pt_2 proporzionalmente adeguato;
17) I genitori si rilasciano sin d'ora reciproco consenso alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
18) Spese legali interamente compensate tra le parti”;
DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 4210/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_1 C.F._1 (TV), il 24/09/1997
e
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_2 C.F._2 (TV), il 30/12/1974
entrambi con l'avv. VALENTINA MARDEGAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
ù Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 7/07/2025, e – Parte_1 Parte_2 premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e di essere genitori di nata a [...] il [...], di ER
, nato a [...] il [...] e di R_ PE
, nato a [...] il [...], riconosciuti da
[...] entrambi;
di avere interrotto la convivenza – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento dei figli alle condizioni di cui al ricorso.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro comune volontà, pur modificando le conclusioni di cui al ricorso, e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate dalle parti siano rispondenti all'interesse dei minori e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento dei minori presso la madre;
- il concordato calendario di visite del padre, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze dei medesimi;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e per la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli minori
, e , così provvede secondo la comune volontà delle parti: ER R_ PE
“1) I figli minori , e verranno affidati Persona_4 Persona_5 Persona_6 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) La sig.ra entro il 10.08.2025, si trasferirà nell'immobile sito in Parte_1
31034 - Cavaso del Tomba (TV), alla Via Masaré, n. 19, ove stabilirà la propria residenza e quella dei figli minori. I genitori si rilasciano sin d'ora il consenso all'esperimento degli adempimenti connessi al mutamento di residenza dei figli minori;
3) La casa familiare, ovverosia l'appartamento sito in 31050 - Vedelago (TV), località Fanzolo, Via Artesini n. 24, condotto in locazione dal sig. , Parte_2 rimarrà nella piena disponibilità dello stesso e non sarà oggetto di provvedimento di assegnazione;
4) e , dal lunedì al venerdì, rimarranno presso la residenza ER R_ PE materna, incluso il pernotto, con il più ampio diritto di visita del padre, previo accordo di almeno un giorno tra i genitori e nel rispetto dei reciproci impegni personali e lavorativi, nonché degli impegni dei minori;
5) In ogni caso i figli minori trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dal venerdì sera prima di cena (ore 19.00) sino alla domenica sera dopo cena
(ore 20.00), con pernotto, allorché il padre li riporterà presso la residenza materna, salvo impedimenti lavorativi del padre, che dovranno venir comunicati per iscritto (messaggio whatsapp o equivalente) con preavviso di almeno una settimana;
6) Qualora il sig. sia impegnato con il lavoro anche il sabato, i figli Parte_2 minori rimarranno con il padre da sabato dopo pranzo (ore 14.00) sino alla domenica sera dopo cena (ore 20.00), con pernotto, allorché il padre li riporterà presso la residenza materna;
7) Nel corso delle vacanze estive, e trascorreranno con ER R_ PE ciascun genitore due settimane intere, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
8) I figli trascorreranno con ciascun genitore le vacanze di Natale per un periodo di sette giorni, alternando, di anno in anno, il periodo dal 23 al 31 dicembre con il periodo dal 1 al 6 gennaio;
per quanto concerne le festività pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore le vacanze per un periodo di tre giorni, alternando, di anno in anno, il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal lunedì dell'Angelo al mercoledì, facendo sì che i minori trascorrano alternativamente ogni anno con ciascun genitore il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, e viceversa;
9) Le altre feste infrasettimanali ed i ponti durante il periodo scolastico saranno equamente distribuiti tra i genitori, in ossequio ai rispettivi impegni lavorativi;
10) Lo schema di visita indicato per le festività e per i periodi di vacanza potrà venir integrato e/o modificato di pari passo con la crescita dei minori, il cui coinvolgimento nelle scelte, nel rispetto dei loro desideri, sarà garantito da ambedue i genitori;
11) In occasione della festa della mamma e del compleanno della madre, i minori trascorreranno la giornata con la madre, sino a dopo cena, indipendentemente dalla turnazione ordinaria. Allo stesso modo, in occasione della festa del papà e del compleanno del padre, i minori trascorreranno la giornata con il padre, alle medesime condizioni salvo impedimenti di lavoro;
12) I minori trascorreranno il proprio compleanno in alternanza annuale con ciascun genitore, con diritto per l'altro genitore, ove non coincidente con il proprio turno, a festeggiare separatamente nei giorni immediatamente successivi;
13) Il sig. , corrisponderà in favore della madre, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da versare a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 22 di ciascun mese, agosto 2025 incluso, presso le coordinate note;
14) Le spese straordinarie sostenute per i figli minori saranno ripartite tra i genitori nella quota parte del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso l'Ill.mo Tribunale intestato, che quivi integralmente si richiama;
15) L'Assegno Unico Universale (A.U.U.), dell'importo attuale di euro 904,40, e/o ogni altro contributo pubblico di natura equipollente verrà percepito integralmente dalla madre;
16) Qualora l'A.U.U. e/o contributi analoghi dovessero venire meno, o comunque nel caso in cui dovesse variare in ribasso rispetto alla somma attuale, l'importo mensile del contributo al mantenimento a carico del sig. dovrà essere Pt_2 proporzionalmente adeguato;
17) I genitori si rilasciano sin d'ora reciproco consenso alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
18) Spese legali interamente compensate tra le parti”;
DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi