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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1166 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA MANDRICELLI, N. 1
[...]
NT ZZ presso lo studio dell'avv. BARRALE GAETANA RITA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. N.Q. DI GESTIONARIA E RAPP.TE PROC. DI
[...]
elettivamente domiciliati in VIA CICERONE, N. 4 92100 AGRIGENTO, CP_1 presso lo studio dell'avv. LA ROCCA ANTONIO che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E
in persona del suo l.r.p.t., con sede in Palermo, Controparte_2 nella Via Granatelli, n.36
CONVENUTA CONTUMACE
residente in [...]
Giovanni XXIII n. 136/a
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del suo Controparte_4
l.r.p.t., con sede in 31021 Mogliano Veneto (tv), nella via Marocchessa n.14;
CONVENUTA CONTUMACE
Pagina 1 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile OGGETTO: solo danni a cose.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17/06/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha ad oggetto l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. Parte_1
536/2022 emessa in data 14.10.2022 e depositata il 19.10.2022, con la quale il Giudice
di Pace di Termini Imerese ha accolto parzialmente la domanda dell'odierna appellante.
Con atto di appello ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio la e la Controparte_2 Controparte_3 [...]
impugnando la sentenza sopra indicata, con cui il Controparte_4
Giudice di Pace di Termini Imerese aveva accolto parzialmente la domanda attorea relativa alla richiesta per il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Fiat Punto
targata CZ 799 ML, di proprietà di e condotta da , in Controparte_5 Persona_1
conseguenza del sinistro verificatosi in Palermo il 03.05.2021; la causazione del sinistro veniva imputata da parte attrice alla Mercedes targata DD 379 KN di proprietà della convenuta condotta da Controparte_2 Controparte_3
Con la sentenza appellata il giudice di pace aveva accolto parzialmente la domanda attorea condannando in solido HDI S.p.a. e la al risarcimento del Controparte_2
danno in favore di nella misura di € 1.925,72 iva compresa, Parte_1
ed al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 800,00 con distrazione e delle spese di CTU, riconoscendo un concorso di colpa imputato alla parte attrice nella misura del 60%.
L'appellante, sulla base di molteplici motivi - difetto di legittimazione a stare in giudizio della errata attribuzione del concorso di colpa e falsa Controparte_6
attribuzione di valutazioni al CTU, errata valutazione del danno, violazione del D.M. N.
Pagina 2 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 147 del 13/08/2022 errata quantificazione delle spese di lite - chiedeva,
preliminarmente l'estromissione dalla HDI Assicurazioni S.p.A. dal giudizio e nel merito di dichiarare l'esclusiva responsabilità di condannando, dunque, in Controparte_3
solido, il predetto e la al pagamento in favore dell'appellante di Controparte_2
euro 3.674,28 (considerando la somma dovuta di euro 5.600,00 e detratto l'importo di euro 1925,72 già liquidato in giudizio) o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché la condanna, in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio HDI ASSICURAZIONI S.P.A. N.Q. DI GESTIONARIA E RAPP.TE
PROC. DI chiedendo preliminarmente di ritenere ammissibile il Controparte_1
proprio intervento nella qualità di gestionaria e, nel merito, il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
All'udienza del 17 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali
Tanto premesso in fatto, deve anzitutto dichiararsi la contumacia della
[...]
di e della CP_2 Controparte_3 Controparte_4
che non si sono costituiti in giudizio, nonostante siano stati
[...]
regolarmente citati.
In merito alla richiesta estromissione dal presente giudizio della HDI ASSICURAZIONI
S.P.A. essa va accolta per i motivi meglio di seguito specificati.
La convenuta è la compagnia assicuratrice per la R.c.A. veicolo Controparte_1
Mercedes targato DD 379 KN di proprietà della convenuta contumace Controparte_2
e condotto dal convenuto contumace mentre
[...] Controparte_3 CP_6
è la compagnia assicuratrice della Fiat Punto tg. CZ799ML, condotta da
[...] Per_1
e di proprietà di la quale ha ceduto il proprio credito
[...] Controparte_5
all'odierna attrice.
Pagina 3 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile La richiesta di estromissione, già esplicitata in primo grado e disattesa dal Giudice di
Pace, si basa sull'assunto che ad essere stata citata è la Controparte_4
ma è stata la HDI ASSICURAZIONI S.P.A. a costituirsi nel giudizio di
[...]
primo grado così come nel grado che ci occupa, e ciò nella di lei qualità di GESTIONARIA
E RAPP.TE PROC. DI Controparte_1
La costituzione della HDI, a dire di quest'ultima, troverebbe il proprio fondamento nell'ammissibilità della costituzione della Compagnia assicurativa del danneggiato in luogo di quella del danneggiante, anche nei giudizi promossi ex art. 144 e 148 cod. ass.,
dovendosi fare riferimento al sinistro da gestire;
se un sinistro astrattamente potrebbe essere gestito con la procedura del risarcimento diretto il mandato operante tra le due compagnie sarà valevole.
La tesi sostenuta da parte convenuta non si sposa con l'orientamento di questo
Tribunale, seguito dallo scrivente, secondo il quale i principi suesposti non sarebbero applicabili.
Ed infatti come già sostenuto “... il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di estromissione e, più in generale, sulla ritualità dell'intervento in giudizio di (compagnia assicuratrice del danneggiato), quale Controparte_7
mandataria d (compagnia assicuratrice del danneggiante). Controparte_1
Orbene, non può ritenersi, in forza della convenzione CARD, né che
[...]
sia fornita del potere di rappresentare processualment Controparte_7 Controparte_1
e, quindi, partecipare al giudizio "in nome e per conto" della stessa, né che essa
[...]
possa spiegare intervento volontario in proprio. Ed invero, la convenzione CARD è un negozio di diritto privato, fonte di obbligazioni solo tra le parti stipulanti ed inopponibile all'assicurato che abbia scelto, ai sensi dell'art. 144 d. lgs. n. 209/2005, di esercitare
(come nel caso di specie) l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del responsabile, anziché quella prevista dalla procedura di indennizzo diretto. Ciò anche avuto riguardo alla circostanza che l'art. 149 d. lgs. n. 209/2005 prevede esclusivamente
Pagina 4 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile il potere d'intervento in giudizio dell'impresa assicuratrice del responsabile, nella diversa ipotesi in cui il danneggiato abbia scelto di agire giudizialmente nei confronti del proprio assi-curatore (cfr. sul punto Trib. Cassino, 19 luglio 2016: <
vige l'assoluta libertà di scelta da parte del danneggiato, in fase stragiudiziale, in termini di concorrenza, di ri-volgere le proprie pretese risarcitone nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici ed in fase giudiziale, in termini di alternati-vità, nei confronti dell'una o dell'altra. L'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore e l'azione ordinaria di responsabilità civile sono tra loro alternative ma non escludenti, sì da non violare i principi costituzionali in materia di diritto alla difesa e di giusto processo. Ne
deriva che il danneggiato, pur rivolgendo l'originaria richiesta di risarcimento alla propria assicurazione, in caso di fallimento della trattativa stragiudiziale, è libero di introdurre il giudizio con la procedura che valuta più proficua al raggiungimento del suo scopo risarcitorio, ovvero verso il solo danneggiante, ex art. 2043 c.c.; verso il proprio assicuratore, ex art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005, ovvero mediante la vocatio in ius del danneggiante e del di lui assicuratore ex art. 144 del citato D.Lgs. n. 209 del 2005. In
quest'ultimo caso l'intervento volontario in causa della compagnia assicurativa del danneggiato risulta inammissibile>>). L'intervento di , Controparte_7
quale mandataria di va pertanto dichiarato inammissibile;
per Controparte_1
l'effetto, va accolta l'istanza di estromissione della compagnia formulata dall'appellante.”
(cfr. Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 9/2022 pubbl. il 11/01/2022).
3. Merito della lite.
Quanto agli ulteriori motivi di appello, questi risultano infondati.
Invero, il ctu nominato nel primo grado di giudizio, dopo aver attestato la compatibilità
dei danni all'evento, aver quantificato i danni, e valutato l'antieconomicità della riparazione ha, in merito alla valutazione sulla condotta dei conducenti in occasione dell'evento, accertato che “ Le immagini prodotte in atti ci informano che il mezzo collidente ha urtato il veicolo attoreo nell'effettuazione di una manovra di svolta a destra
Pagina 5 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile in modo coerente con la dinamica dichiarata da parte attrice” precisando, quando alla condotta della sig.ra , proprietaria del mezzo attoreo, che la stessa dichiarava di CP_5
trovarsi “in fermata provvisoria” e che il mezzo al momento del sinistro risultasse “fuori dagli stalli di sosta regolari” sebbene posto in posizione visibile rispetto la direzione di marcia del mezzo collidente. (vd. pag. 11 C.t.u. del 06.06.2022).
Ed ancora nell'integrazione datata 28.06.2022 in riscontro alle osservazioni sollevate dal consulente di parte convenuta e relative al valore del mezzo ed alla asserita possibile responsabilità del mezzo attoreo nella causazione del sinistro, perché occupante un tratto di carreggiata destinato alla circolazione il Ctu ha asserito che : “Sotto un profilo di concorsualità, già nella relazione preliminare di Ctu si è dato atto che il veicolo era parcato in posizione irregolare tuttavia si è anche evidenziato come lo stesso fosse ben visibile per i veicoli in marcia regolare.” (vd. pag. 2 integrazione c.t.u.).
Dalle riproduzioni fotografiche in atti, ritraenti i veicoli al momento dell'incidente,
risulta infatti che il veicolo attoreo si trovaste in sosta sulle strisce pedonali ed in doppia fila.
Nel caso di specie – come correttamente ritenuto dal primo giudice – è possibile affermare una responsabilità concorsuale della sig.ra nella misura del 60% CP_5
atteso che, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato il mezzo si trovasse in una zona di sosta vietata ai sensi dell'art. 158, c) e g) del codice della strada.
Le considerazioni del giudice di prime cure sono altresì confermate dall'entità del danno al mezzo, così come liquidato in sentenza.
Le considerazioni appena svolte superano tutti gli altri motivi di censura, di natura meramente formale e comunque non risolutivi.
3.Spese di lite.
Dal rigetto degli altri motivi di impugnazione e dal complessivo esito del giudizio discende pure il rigetto della conseguenziale censura relativa alla statuizione sulle spese,
Pagina 6 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile le quali risultano congrue in ragione dell'importo effettivamente liquidato in sentenza
(“decisum”), nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Nel rapporto processuale tra l'appellante ed HDI Assicurazioni, le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno, invece, dichiarate interamente compensate.
Stante la contumacia delle altre parti convenute nel presente giudizio, nulla va disposto sulle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento parziale dell'appello così provvede:
-DISPONE l'estromissione di HDI ASSICURAZIONI S.P.A. N.Q. DI GESTIONARIA E
RAPP.TE PROC. DI dal giudizio;
Controparte_1
-DICHIARA interamente compensata le spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'appellante ed HDI ASSICURAZIONI S.P.A. N.Q. DI GESTIONARIA E RAPP.TE PROC. DI
; Controparte_1
-CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza.
-NULLA sulle spese di lite delle convenute contumaci Controparte_2
[...] Controparte_3 Controparte_4
Così deciso in Termini Imerese il 16.7.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 7 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1166 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA MANDRICELLI, N. 1
[...]
NT ZZ presso lo studio dell'avv. BARRALE GAETANA RITA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. N.Q. DI GESTIONARIA E RAPP.TE PROC. DI
[...]
elettivamente domiciliati in VIA CICERONE, N. 4 92100 AGRIGENTO, CP_1 presso lo studio dell'avv. LA ROCCA ANTONIO che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E
in persona del suo l.r.p.t., con sede in Palermo, Controparte_2 nella Via Granatelli, n.36
CONVENUTA CONTUMACE
residente in [...]
Giovanni XXIII n. 136/a
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del suo Controparte_4
l.r.p.t., con sede in 31021 Mogliano Veneto (tv), nella via Marocchessa n.14;
CONVENUTA CONTUMACE
Pagina 1 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile OGGETTO: solo danni a cose.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17/06/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha ad oggetto l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. Parte_1
536/2022 emessa in data 14.10.2022 e depositata il 19.10.2022, con la quale il Giudice
di Pace di Termini Imerese ha accolto parzialmente la domanda dell'odierna appellante.
Con atto di appello ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio la e la Controparte_2 Controparte_3 [...]
impugnando la sentenza sopra indicata, con cui il Controparte_4
Giudice di Pace di Termini Imerese aveva accolto parzialmente la domanda attorea relativa alla richiesta per il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Fiat Punto
targata CZ 799 ML, di proprietà di e condotta da , in Controparte_5 Persona_1
conseguenza del sinistro verificatosi in Palermo il 03.05.2021; la causazione del sinistro veniva imputata da parte attrice alla Mercedes targata DD 379 KN di proprietà della convenuta condotta da Controparte_2 Controparte_3
Con la sentenza appellata il giudice di pace aveva accolto parzialmente la domanda attorea condannando in solido HDI S.p.a. e la al risarcimento del Controparte_2
danno in favore di nella misura di € 1.925,72 iva compresa, Parte_1
ed al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 800,00 con distrazione e delle spese di CTU, riconoscendo un concorso di colpa imputato alla parte attrice nella misura del 60%.
L'appellante, sulla base di molteplici motivi - difetto di legittimazione a stare in giudizio della errata attribuzione del concorso di colpa e falsa Controparte_6
attribuzione di valutazioni al CTU, errata valutazione del danno, violazione del D.M. N.
Pagina 2 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 147 del 13/08/2022 errata quantificazione delle spese di lite - chiedeva,
preliminarmente l'estromissione dalla HDI Assicurazioni S.p.A. dal giudizio e nel merito di dichiarare l'esclusiva responsabilità di condannando, dunque, in Controparte_3
solido, il predetto e la al pagamento in favore dell'appellante di Controparte_2
euro 3.674,28 (considerando la somma dovuta di euro 5.600,00 e detratto l'importo di euro 1925,72 già liquidato in giudizio) o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché la condanna, in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio HDI ASSICURAZIONI S.P.A. N.Q. DI GESTIONARIA E RAPP.TE
PROC. DI chiedendo preliminarmente di ritenere ammissibile il Controparte_1
proprio intervento nella qualità di gestionaria e, nel merito, il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
All'udienza del 17 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali
Tanto premesso in fatto, deve anzitutto dichiararsi la contumacia della
[...]
di e della CP_2 Controparte_3 Controparte_4
che non si sono costituiti in giudizio, nonostante siano stati
[...]
regolarmente citati.
In merito alla richiesta estromissione dal presente giudizio della HDI ASSICURAZIONI
S.P.A. essa va accolta per i motivi meglio di seguito specificati.
La convenuta è la compagnia assicuratrice per la R.c.A. veicolo Controparte_1
Mercedes targato DD 379 KN di proprietà della convenuta contumace Controparte_2
e condotto dal convenuto contumace mentre
[...] Controparte_3 CP_6
è la compagnia assicuratrice della Fiat Punto tg. CZ799ML, condotta da
[...] Per_1
e di proprietà di la quale ha ceduto il proprio credito
[...] Controparte_5
all'odierna attrice.
Pagina 3 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile La richiesta di estromissione, già esplicitata in primo grado e disattesa dal Giudice di
Pace, si basa sull'assunto che ad essere stata citata è la Controparte_4
ma è stata la HDI ASSICURAZIONI S.P.A. a costituirsi nel giudizio di
[...]
primo grado così come nel grado che ci occupa, e ciò nella di lei qualità di GESTIONARIA
E RAPP.TE PROC. DI Controparte_1
La costituzione della HDI, a dire di quest'ultima, troverebbe il proprio fondamento nell'ammissibilità della costituzione della Compagnia assicurativa del danneggiato in luogo di quella del danneggiante, anche nei giudizi promossi ex art. 144 e 148 cod. ass.,
dovendosi fare riferimento al sinistro da gestire;
se un sinistro astrattamente potrebbe essere gestito con la procedura del risarcimento diretto il mandato operante tra le due compagnie sarà valevole.
La tesi sostenuta da parte convenuta non si sposa con l'orientamento di questo
Tribunale, seguito dallo scrivente, secondo il quale i principi suesposti non sarebbero applicabili.
Ed infatti come già sostenuto “... il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di estromissione e, più in generale, sulla ritualità dell'intervento in giudizio di (compagnia assicuratrice del danneggiato), quale Controparte_7
mandataria d (compagnia assicuratrice del danneggiante). Controparte_1
Orbene, non può ritenersi, in forza della convenzione CARD, né che
[...]
sia fornita del potere di rappresentare processualment Controparte_7 Controparte_1
e, quindi, partecipare al giudizio "in nome e per conto" della stessa, né che essa
[...]
possa spiegare intervento volontario in proprio. Ed invero, la convenzione CARD è un negozio di diritto privato, fonte di obbligazioni solo tra le parti stipulanti ed inopponibile all'assicurato che abbia scelto, ai sensi dell'art. 144 d. lgs. n. 209/2005, di esercitare
(come nel caso di specie) l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del responsabile, anziché quella prevista dalla procedura di indennizzo diretto. Ciò anche avuto riguardo alla circostanza che l'art. 149 d. lgs. n. 209/2005 prevede esclusivamente
Pagina 4 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile il potere d'intervento in giudizio dell'impresa assicuratrice del responsabile, nella diversa ipotesi in cui il danneggiato abbia scelto di agire giudizialmente nei confronti del proprio assi-curatore (cfr. sul punto Trib. Cassino, 19 luglio 2016: <
vige l'assoluta libertà di scelta da parte del danneggiato, in fase stragiudiziale, in termini di concorrenza, di ri-volgere le proprie pretese risarcitone nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici ed in fase giudiziale, in termini di alternati-vità, nei confronti dell'una o dell'altra. L'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore e l'azione ordinaria di responsabilità civile sono tra loro alternative ma non escludenti, sì da non violare i principi costituzionali in materia di diritto alla difesa e di giusto processo. Ne
deriva che il danneggiato, pur rivolgendo l'originaria richiesta di risarcimento alla propria assicurazione, in caso di fallimento della trattativa stragiudiziale, è libero di introdurre il giudizio con la procedura che valuta più proficua al raggiungimento del suo scopo risarcitorio, ovvero verso il solo danneggiante, ex art. 2043 c.c.; verso il proprio assicuratore, ex art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005, ovvero mediante la vocatio in ius del danneggiante e del di lui assicuratore ex art. 144 del citato D.Lgs. n. 209 del 2005. In
quest'ultimo caso l'intervento volontario in causa della compagnia assicurativa del danneggiato risulta inammissibile>>). L'intervento di , Controparte_7
quale mandataria di va pertanto dichiarato inammissibile;
per Controparte_1
l'effetto, va accolta l'istanza di estromissione della compagnia formulata dall'appellante.”
(cfr. Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 9/2022 pubbl. il 11/01/2022).
3. Merito della lite.
Quanto agli ulteriori motivi di appello, questi risultano infondati.
Invero, il ctu nominato nel primo grado di giudizio, dopo aver attestato la compatibilità
dei danni all'evento, aver quantificato i danni, e valutato l'antieconomicità della riparazione ha, in merito alla valutazione sulla condotta dei conducenti in occasione dell'evento, accertato che “ Le immagini prodotte in atti ci informano che il mezzo collidente ha urtato il veicolo attoreo nell'effettuazione di una manovra di svolta a destra
Pagina 5 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile in modo coerente con la dinamica dichiarata da parte attrice” precisando, quando alla condotta della sig.ra , proprietaria del mezzo attoreo, che la stessa dichiarava di CP_5
trovarsi “in fermata provvisoria” e che il mezzo al momento del sinistro risultasse “fuori dagli stalli di sosta regolari” sebbene posto in posizione visibile rispetto la direzione di marcia del mezzo collidente. (vd. pag. 11 C.t.u. del 06.06.2022).
Ed ancora nell'integrazione datata 28.06.2022 in riscontro alle osservazioni sollevate dal consulente di parte convenuta e relative al valore del mezzo ed alla asserita possibile responsabilità del mezzo attoreo nella causazione del sinistro, perché occupante un tratto di carreggiata destinato alla circolazione il Ctu ha asserito che : “Sotto un profilo di concorsualità, già nella relazione preliminare di Ctu si è dato atto che il veicolo era parcato in posizione irregolare tuttavia si è anche evidenziato come lo stesso fosse ben visibile per i veicoli in marcia regolare.” (vd. pag. 2 integrazione c.t.u.).
Dalle riproduzioni fotografiche in atti, ritraenti i veicoli al momento dell'incidente,
risulta infatti che il veicolo attoreo si trovaste in sosta sulle strisce pedonali ed in doppia fila.
Nel caso di specie – come correttamente ritenuto dal primo giudice – è possibile affermare una responsabilità concorsuale della sig.ra nella misura del 60% CP_5
atteso che, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato il mezzo si trovasse in una zona di sosta vietata ai sensi dell'art. 158, c) e g) del codice della strada.
Le considerazioni del giudice di prime cure sono altresì confermate dall'entità del danno al mezzo, così come liquidato in sentenza.
Le considerazioni appena svolte superano tutti gli altri motivi di censura, di natura meramente formale e comunque non risolutivi.
3.Spese di lite.
Dal rigetto degli altri motivi di impugnazione e dal complessivo esito del giudizio discende pure il rigetto della conseguenziale censura relativa alla statuizione sulle spese,
Pagina 6 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile le quali risultano congrue in ragione dell'importo effettivamente liquidato in sentenza
(“decisum”), nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Nel rapporto processuale tra l'appellante ed HDI Assicurazioni, le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno, invece, dichiarate interamente compensate.
Stante la contumacia delle altre parti convenute nel presente giudizio, nulla va disposto sulle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento parziale dell'appello così provvede:
-DISPONE l'estromissione di HDI ASSICURAZIONI S.P.A. N.Q. DI GESTIONARIA E
RAPP.TE PROC. DI dal giudizio;
Controparte_1
-DICHIARA interamente compensata le spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'appellante ed HDI ASSICURAZIONI S.P.A. N.Q. DI GESTIONARIA E RAPP.TE PROC. DI
; Controparte_1
-CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza.
-NULLA sulle spese di lite delle convenute contumaci Controparte_2
[...] Controparte_3 Controparte_4
Così deciso in Termini Imerese il 16.7.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 7 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile