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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 27618/2021
Allegato al verbale di udienza del 6/2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, con l'Avv. Andrea Ruocco Parte_1
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. con l'avv. Maria Rosaria Fascia Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: Estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto - ripetizione dei costi up front e recurring
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, riassumeva il Parte_1
giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Roma, rubricato al numero Rg. 37413/2020, per il quale lo stesso si dichiarava incompetente per valore, e conveniva, innanzi a questo Tribunale in giudizio in persona del l.r.p.t. rinnovando le domande già formulate in tale sede. Controparte_1
1
Chiedeva l'attore, accogliere la domanda, per gli effetti, condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 1.381,55, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per l'effetto dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 451978, stipulato in data
21.05.12, per l'erogazione della somma di € 28.920,00, da restituire in n. 120 rate di € 241,00 ciascuna (cfr. doc.1).
L'attore deduceva di aver estinto anticipatamente il contratto in data 31.10.17 (cfr. doc.1), quando residuavano n.58 rate alla sua scadenza naturale e che, per l'effetto della interpretazione dell'art 125 sexies T.U.B. (D.lgs. n. 141/2010),in modo conforme ai principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (in causa C-383/18 Lexitor) dell'11.09.2019, che ha interpretato l'art 16 della Direttiva 2008/48/CE, aveva diritto alla restituzione dei costi anticipatamente corrisposti in un'unica soluzione, senza alcuna distinzione tra quelli up-front e recurring, calcolati con il metodo pro rata temporis.
Deduceva che:
• dopo aver attivato la procedura stragiudiziale dinanzi l'Arbitro Bancario e Finanziario
(ABF), riceveva il minor importo di € 794,53 (cfr.3 decisione ABF del 27.06.19);
• quindi, la somma ancora dovuta dall'Intermediario già decurtata della somma restituita a seguito di procedura stragiudiziale di € 794,53 era pari ad € 1.381,55 oltre rivalutazione ed interessi (cfr.doc 2 conteggi . CP_2
In via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU contabile al fine di determinare l'esatto ammontare delle spese dovute dall'intermediario. contestava, inoltre, l'avversa Parte_1
eccezione di carenza di legittimazione passiva alla pretesa restitutoria delle spese di intermediazione, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del T.U.B.
Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., che in via pregiudiziale e Controparte_1
preliminare chiedeva fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta con riferimento agli oneri di intermediazione.
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Deduceva, infatti, che il contratto in oggetto veniva intermediato dal mediatore creditizio,
che ha pattuito con il richiedente attore il pagamento, a carico di quest'ultimo, Controparte_3
di una provvigione pari all'8,5% sul capitale lordo mutuato relativo al finanziamento concesso, con autorizzazione al finanziatore concedente il finanziamento, a trattenere direttamente le provvigioni, al momento della sua erogazione, e da quest'ultimo versate all'intermediario; inoltre che le provvigioni maturavano all'atto del conferimento dell'incarico e non erano ripetibili in caso di estinzione anticipata del contratto (cfr. doc 3 art 2 e 6, doc.4).
Nel merito, riteneva che la sentenza della CGEU, non fosse applicabile CP_4
all'ordinamento italiano, in via self executing, in particolare alle domande di ripetizione dell'indebito per gli oneri non maturati del contratto di cessione del quinto. Di conseguenza, le domande di parte attrice (formulate sulla base dell'applicazione della suddetta sentenza e della
Direttiva UE 2008/48 self executing) volte alla ripetizione sia dei costi up front che recurring dovevano essere respinte in quanto infondate in fatto e in diritto. Da ciò ne faceva conseguire la legittimità delle clausole del contratto sottoscritto dalle parti in causa e, nello specifico dell'art. 3.2, con necessario rigetto delle avverse domande.
Per l'effetto chiedeva, che fosse accertata e dichiarata la correttezza della quantificazione effettuata dalla dell'importo dovuto a saldo pari ad € 1.005,91, e quindi l'inesistenza di CP_1
alcun diritto di credito dell'attore nei confronti della convenuta per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento o per altra ragione dalla stessa addotta;
- che fosse accertato e dichiarato, altresì, che ha versato al Sig. l'ulteriore importo di € Controparte_1 Parte_1
794,53, con assegno Unicredit n. 7404038346-03 del 31/07/2019 (cfr. doc.8) in adempimento della decisione del Collegio ABF di Roma n. 17030 del 11/07/2019 (cfr. doc 7); per l'effetto, che fosse accertato e dichiarato che dette somme, di cui al punto precedente, non sono dovute a parte attrice per le ragioni esposte e, pertanto, IN VIA RICONVENZIONALE, chiedeva la condanna di a restituire a l'importo di € 794,53, oltre agli interessi legali dal Parte_1 CP_1
Co 31/07/2019 al saldo effettivo;
in subordine, che fosse accertato e dichiarato che ha già corrisposto al Sig. , oltre all'importo di € 1.005,91, in sede di estinzione anticipata, Parte_1
anche l'ulteriore importo di € 794,53, versato con assegno Unicredit n. 7404038346-03 del
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31/07/2019, di cui si dovrà tener conto nella determinazione del quantum. Si opponeva alla richiesta di CTU.
A seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 8/3/2023, pronunciata in seguito al regolamento di competenza sollevato d'ufficio in data 16/6/2022 ai sensi dell'art 45 c.p.c., in relazione alla declaratoria di incompetenza ex art 10 c.p.c. del Giudice di Pace di Roma, il giudizio veniva riassunto dall'attore e proseguiva dinnanzi a questo Tribunale.
Ritenuta non necessaria l'ammissione di mezzi istruttori, tra cui la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.02.2025, con termine per note finali (depositate solo dall'attore) sino a 10 giorni prima dell'udienza.
2. In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida e in attuazione degli artt. 24 e
111 Cost. è consentito al giudice sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.c., ben potendo il giudicante quindi anteporre la decisione su una questione di merito a quella su una questione preliminare o pregiudiziale.
In proposito la Suprema Corte ha stabilito che “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 28/05/2014, n. 12002).
Il principio è stato applicato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Tribunale
Roma, sez. V, 03/11/2017, n. 20620, Tribunale Roma, sez. VI, 28/06/2017, n. 13588, Tribunale
Roma, sez. VIII, 03/06/2017, n. 11238 relativamente all'incompetenza per territorio e alla legittimazione passiva).
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Passando quindi direttamente al merito, si subordina la motivazione relativa all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta sollevata in riferimento agli oneri di intermediazione, di cui si parlerà in seguito.
3. Nel merito, la domanda è fondata nei termini che seguono.
in data 21/05/2012, ha stipulato con il contratto di Parte_1 Controparte_1
mutuo n. 451978 rimborsabile con mandato a pagare su con cui Parte_2
gli è stata mutuata la somma di € 28.920,00 quale capitale lordo, corrispondente ad €
23.039,01 di capitale netto, da rimborsarsi mediante il pagamento di n. 120 rate mensili di
€ 241,00 ciascuna, con l'elencazione delle spese poste a carico del mutuatario a titolo, tra l'altro, di istruttoria della pratica, commissioni bancarie e spese di intermediazione, con la previsione, all'art.
3.2 delle condizioni generali di contratto, che, in caso di estinzione anticipata del contratto, non sarebbero state rimborsabili le spese di cui alle lettere A
(spese di istruttoria), B (commissioni bancarie), E (spese per rivalsa, oneri erariali, et similia)
e F (spese per intermediazione) qualora interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto (cfr. doc 1 attore e doc 2 convenuta – contratto)
La domanda attorea si fonda sulla nota distinzione tra i cosiddetti costi up front e recurring, rilevante ai fini della riduzione e conseguente restituzione al soggetto finanziato, dei costi relativi a contratti di finanziamento estinti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.
141/2010.
Secondo un primo orientamento di dottrina e giurisprudenza, anche sulla scorta del provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 - par. 5.2.1, lett q), nota 3, l'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) circoscriverebbe, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring), laddove è previsto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Al contrario, detta riduzione, e dunque l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di
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pagamento anticipato, non riguarderebbe gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito.
Tale interpretazione è stata confutata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza dell'11/9/2019, C-383/18, che ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella citata sentenza la Corte di giustizia ha affermato che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il mutuante potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (punto 32)”. In particolare, la Corte di giustizia ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front).
Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008.
Non può, pertanto, escludersi la portata applicativa della pronuncia de qua al caso di specie, sull'erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia sarebbe l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125-sexies TUB, norma sostanzialmente diversa dalla prima, in base al rilievo per cui, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing e non trasposta nell'ordinamento interno. Al contrario, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, poiché entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore
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deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
L'art. 125-sexies TUB è norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti,
“lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone, dunque, un'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza (Lexitor), rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di giustizia abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2468 del 08/02/2016).
Non osta all'accoglimento della domanda il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, poiché estendere l'applicabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, ai rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (cfr. Corte di giustizia C-91/92 del 14/7/1994).
Nella specie, all'affermazione del diritto del consumatore alla restituzione delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del contratto si perviene non per effetto della disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/48/CE, ma attraverso l'interpretazione del diritto interno conforme della citata direttiva di cui costituisce l'attuazione in ambito nazionale, secondo l'analisi ermeneutica elaborata dalla
Corte di giustizia.
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Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggior tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla sentenza ha correttamente interpretato l'art. 125-sexies TUB CP_4
conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 (Lexitor), trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo
VI).
Va disattesa quindi l'eccezione sollevata da parte convenuta sulla inapplicabilità della pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019 e quindi la richiesta di un secondo rinvio pregiudiziale per chiarimenti, nonché l'eccezione sulla inefficacia retroattiva della predetta pronuncia ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB).
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In particolare sull'ultima questione si evidenzia che, il Tribunale Ordinario di Torino, con ordinanza del 5/11/2021, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 11- octies, comma 2 del D.lgs n.73/21 che ha modificato l'art 125 sexies TUB - per violazione degli artt. 11 e 117, co. I, Cost. (in quanto contrasterebbe con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della
Corte di Giustizia) e dell'art. 3 Cost. (in quanto la disposizione comporterebbe una disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra i contratti conclusi anteriormente e successivamente la data del 25 luglio 2021) , nella parte in cui prevedeva che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB) continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies
TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, nonché laddove consentiva l'applicazione dei principi contenuti alla sentenza solo limitatamente ai contratti CP_4
sottoscritti successivamente al 25/7/2021.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. II, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia”. Il Giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto che l'art. 11-octies, co. II, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25/7/2021, prevedendo, invece, per quelli conclusi anteriormente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
La Corte, dopo aver ribadito che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri up-front
e recurring si trovava esplicitata, aveva inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della
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sentenza della Corte di giustizia ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria.
Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato conformemente ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 “Lexitor”, è applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi, come quello per cui è causa, anteriormente al 25/7/2021.
In tale contesto si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza
“Lexitor”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale norma prevedeva che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla
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riduzione del costo totale del credito non includesse gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”), precisando che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata, con riferimento ai soli oneri recurring , con il criterio del c.d. costo ammortizzato.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che, nonostante l'inciso inziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”, ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro- unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma
2, del D.L. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione.
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In questa seconda versione sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore,
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escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n.
263/2022.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n.
732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 non era contenuta nel
D.L. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11 agosto 2023 (cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa) e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analoga (ma diversa) modifica dell'art. 11-octies ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato, con riferimento a tale vicenda, proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal Parlamento.
Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno ius superveniens tra le due norme.
Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 103/2023 di conversione del D.L. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.
Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore dei due provvedimenti appena indicati, la
Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, statuendo che i principi affermati dalla sentenza “Lexitor” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la
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precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti
i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. n. 25997 del 6/9/2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. La Suprema Corte ha, altresì, affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005”.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve predicarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25/7/2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies
TUB, sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Dunque, applicando gli esposti principi al caso di specie, anche le spese di attivazione, gli oneri assicurativi e la commissione di intermediazione rientrano nell'ambito della rimborsabilità prevista dall'art. 125-sexies, a nulla valendo la diversa previsione contenuta nella contestata clausola n.
3.2 del contratto concluso tre le parti, la quale è nulla per contrasto con la testé citata norma imperativa;
le obiezioni della convenuta, in merito alla non rimborsabilità dei costi di intermediazione, eccependo la carenza di legittimazione passiva, vanno disattese dal momento che nel concetto di costo totale del credito cui fa riferimento l'art. 125-sexies cit. sono ricompresi, in virtù di quanto stabilito dal precedente art. 121, anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, e nella
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specie non può dubitarsi che l'attività di intermediazione creditizia costituisca un servizio di tale natura.
Chiarito che sono dovuti dall'Intermediario tutti i costi (recurring e up front),
l'eccezione preliminare sul difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, la società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali,
a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del T.U.B.
Lo stesso dicasi per i costi relativi agli oneri assicurativi. In senso conforme il Tribunale di Torino che, con ordinanza del 22.9.20 nel rigettare le contestazioni dell' Parte_3
secondo cui la sentenza non riguarderebbe le componenti del costo totale del CP_4
credito rappresentate da oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi, come le provvigioni all'intermediario o i premi assicurativi, statuisce che “Infatti, è consuetudine che la Banca preveda un pagamento in una soluzione, all'inizio del rapporto, di detti oneri, concedendo al finanziato un finanziamento già decurtato degli stessi, per cui l'onere degli associati ABI di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduta in caso di estinzione anticipata, per esempio, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell'intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente” ( in tal senso,
Tribunale Torino 21/3/2020; Trib. Napoli 7/2/2020 n. 1340/20)”. Del resto i premi assicurativi sono stati pagati direttamente al mutuante e la domanda di ripetizione, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 cc., è giustificata dalla circostanza che la loro ritenzione da parte dell'Intermediario è priva di causa per il periodo in cui la copertura assicurativa non ha avuto effetto, per l'avvenuta estinzione anticipata del contratto. Sul punto la Suprema Corte ha statuito il principio secondo cui “La ripetizione di indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il “solvens” ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante”
(Cass. Civ. n. 7871/11). Quest'obbligo non può, infine, essere efficacemente escluso da una
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clausola contrattuale, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (ex art. 127 TUB).
Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di giustizia del 9/2/2023 – causa C-555/21 Unicredit Bank Austria, riferendosi tale pronuncia a fattispecie differente, regolata dalla direttiva 2014/17/UE, avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e quindi estendere la portata agli altri contratti di finanziamento, come quello in oggetto, appartenente alla tipologia dei contratti di credito con la cessione di parte della retribuzione, cui è, invece, applicabile la disciplina nazionale attuativa della direttiva 2008/48/CE, interpretata alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, nella causa C-383/18 (Lexitor).
Alle considerazioni sopra esposte consegue l'assorbimento della eccepita inefficacia della clausola n.
3.2 del contratto inter partes per violazione della disciplina consumeristica.
Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore convenuto (sia recurring che up front), occorre ora soffermarsi sul criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi da restituire al consumatore: a tale riguardo va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto “pro rata temporis”, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ciò soprattutto a fronte dell'immediata abrogazione dell'art. 1-bis del D.L. n.
69/2023, aggiunto dalla legge di conversione n. 103/2023, che prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato, ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023. Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo, poiché l'art.
3.2 del contratto prevede, in ordine ai costi recurring, il diritto del
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mutuatario che receda anticipatamente dal contratto al rimborso della “quota non maturata”, criterio assimilabile a quello pro rata temporis.
Diversamente opinando sarebbe preclusa al mutuatario la corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Va, altresì, osservato che sia l'art. 125-sexies TUB sia l'art. 16 della Direttiva de qua, interpretati conformemente alla citata sentenza della Corte di giustizia, nel riferirsi alla
“vita residua del contratto”, intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi, quello proporzionale. Tale criterio meglio garantisce il rispetto della predetta proporzionalità poiché divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Deve, quindi, applicarsi quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front) quello proporzionale puro pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dal diritto eurounitario e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
In conclusione, previo accertamento della nullità dell'art.
3.2 delle condizioni generali di contratto in quanto contrastante con l'art. 125-sexies del TUB e dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza, nella parte in cui esclude la ripetibilità dei costi up front, comprensivi dei costi di intermediazione, determinati secondo il criterio proporzionale pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata del contratto, in accoglimento della domanda e ritenuto che la quantificazione operata dall'attore secondo il criterio di proporzionalità pro rata temporis sia dunque corretta, la deve essere condannata al Controparte_5
pagamento in favore di della somma di € 1.381,55, somma già decurtata degli Parte_1
importi già corrisposti in favore dell'attore dall'intermediario, in fase stragiudiziale.
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Su tale importo, trattandosi di credito di valuta derivante dal pagamento dell'indebito, decorrono i soli interessi come per legge dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova del maggior danno di cui al capoverso dell'art. 1224 c.c..
La decorrenza degli interessi, trattandosi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., coincide con la data della domanda giudiziale, in mancanza di allegazione e prova della mala fede della convenuta.
Non può essere accolta, perché infondata per i motivi suddetti, la domanda riconvenzionale della convenuta Controparte_1
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, secondo i parametri medi cui al d.m. n.
55/14 dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 1.381,55,
[...]
oltre interessi come precisati in motivazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da per i motivi Controparte_1
esposti in motivazione;
- condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di Controparte_1
giudizio sostenute da che liquida in complessivi € 1.278,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre € 98,00 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Ruocco dichiaratosi antistatario.
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Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio dell'udienza del 6 febbraio 2025, alle ore 13:30.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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