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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa NG AR, all'udienza del giorno 12.12.2025, tenuta ai sensi dell' art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al nr 6825 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
Foggia. in persona del Ministro pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici ope legis domicilia,
opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminia Stefanino Controparte_1
opposto- contumace
Fatto e diritto
1.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, le parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio formalizzata da parte opposta e prodotta da parte opponente in allegato alle note di trattazione scritta del 5.12.2025.
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
2.Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
Ne consegue, inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo nr. 187/2025, emesso in data 9 maggio 2025.
3.Si stima equo ed opportuno, stanti le modalità di definizione del procedimento e la qualità delle parti, compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo nr 187/2025, emesso in data 9 maggio 2025;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NG AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa NG AR, all'udienza del giorno 12.12.2025, tenuta ai sensi dell' art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al nr 6825 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
Foggia. in persona del Ministro pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici ope legis domicilia,
opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminia Stefanino Controparte_1
opposto- contumace
Fatto e diritto
1.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, le parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio formalizzata da parte opposta e prodotta da parte opponente in allegato alle note di trattazione scritta del 5.12.2025.
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
2.Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
Ne consegue, inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo nr. 187/2025, emesso in data 9 maggio 2025.
3.Si stima equo ed opportuno, stanti le modalità di definizione del procedimento e la qualità delle parti, compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo nr 187/2025, emesso in data 9 maggio 2025;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NG AR