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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2182 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Via Giovanni Boccaccio n. 39, Milano, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cafagna che la rappresenta, assiste e difende giusta procura speciale allegata
Ricorrente
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
(C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea P.IVA_1
OL e dall'Avv. Alessandro Funari, per procura generale alle liti del 22\3\24
Rep. 37875\7313 a rogito del Notaio Dr. di Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Pisa, Piazza Guerrazzi n 17, presso la sede provinciale dell' . CP_2
Ricorrente precisazione delle conclusioni: all'udienza del 3.12.2015 le parti hanno precisato come nei rispettivi atti introduttivi, e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Ha agito con ricorso ai sensi dell'art. 9 comma 2 L. 898 del 1970 di Parte_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'erogazione della pensione di reversibilità del sig. deceduto in data 23.1.2025 a Persona_2
Milano; nel merito della controversia ha dedotto che:
1. La ricorrente aveva contratto matrimonio con il sig. in data Per_2
28.09.1972,
2. Con sentenza n. 2456 del 1997 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed è stato posta a carico del sig. la Per_2 corresponsione di un assegno divorzile, a favore della ricorrente di £
3.000.000,00
3. Successivamente a tale sentenza il sig. ha cominciato a beneficiare Per_2
del trattamento pensionistico,
4. Dopo il divorzio il sig. ha contratto nuove nozze, Per_2
5. Fino ad ora l' ha corrisposto l'assegno interamente a favore della CP_2
nonostante le parti avessero trovato un accordo in ragione della CP_1 durate dei rispettivi matrimoni.
Si è regolarmente costituito l' chiedendo di riconoscere il diritto fatto valere CP_2 dalla ricorrente, se ne sussistono i requisiti, e di disporre in merito con provvedimenti avente efficacia esecutiva e non retroattiva.
Pur regolarmente citata parte è rimasta contumace. CP_1
All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno discusso la causa e insistito come dai rispettivi atti di costituzione e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
In via preliminare si osserva che ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. 898/1970 “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato
a nuove nozze”.
Nel merito risulta per tabulas che parte ricorrente fosse titolare di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della già citata, in forza della sentenza n. 2456 del 1997 emessa dal
Tribunale di Pisa;
risulta invece non contestato che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico fosse anteriore alla sentenza e che la ricorrente non abbia contratto nuove nozze.
In ragione di quanto sopra sono integrati i presupposti per riconoscere all'ex coniuge una quota di pensione di reversibilità, da dividere unitamente al coniuge superstite e la figlia ancora studentessa universitaria.
Accertato il diritto della parte ricorrente, in punto di quantum si osserva che le parti hanno trovato un accordo in sede stragiudiziale – depositato nel presente giudizio – in ragione del quale – sulla base della durata dei rispettivi matrimoni – alla ricorrente spetta il 47,56% della pensione di reversibilità divisibile tra le parti. Tale accordo essendo il frutto di un mero calcolo aritmetico, sulla base della durata di ciascun matrimonio, risulta meritevole di condivisione, salvo prevedere un arrotondamento per eccesso, determinando a favore della ricorrente il diritto a percepire il 48% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge.
Circa la decorrenza del diritto sopra riconosciuto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cassazione civile sentenza n. 22250 del 2013), con conseguente efficacia ex tunc della presente pronuncia avente efficacia costitutiva.
La natura del contenzioso e le difese delle parti giustificano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G
2181/2025,
1. Attribuisce a la quota del 48% della pensione di Parte_1
reversibilità di Persona_2
2. Ordina all' di corrispondere la quota come sopra determinata, a far data CP_2 dalla maturazione del diritto, con ogni conseguenza di legge,
3. Spese compensate
Si comunichi
Pisa, 15.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefana Curadi
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2182 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Via Giovanni Boccaccio n. 39, Milano, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cafagna che la rappresenta, assiste e difende giusta procura speciale allegata
Ricorrente
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
(C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea P.IVA_1
OL e dall'Avv. Alessandro Funari, per procura generale alle liti del 22\3\24
Rep. 37875\7313 a rogito del Notaio Dr. di Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Pisa, Piazza Guerrazzi n 17, presso la sede provinciale dell' . CP_2
Ricorrente precisazione delle conclusioni: all'udienza del 3.12.2015 le parti hanno precisato come nei rispettivi atti introduttivi, e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Ha agito con ricorso ai sensi dell'art. 9 comma 2 L. 898 del 1970 di Parte_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'erogazione della pensione di reversibilità del sig. deceduto in data 23.1.2025 a Persona_2
Milano; nel merito della controversia ha dedotto che:
1. La ricorrente aveva contratto matrimonio con il sig. in data Per_2
28.09.1972,
2. Con sentenza n. 2456 del 1997 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed è stato posta a carico del sig. la Per_2 corresponsione di un assegno divorzile, a favore della ricorrente di £
3.000.000,00
3. Successivamente a tale sentenza il sig. ha cominciato a beneficiare Per_2
del trattamento pensionistico,
4. Dopo il divorzio il sig. ha contratto nuove nozze, Per_2
5. Fino ad ora l' ha corrisposto l'assegno interamente a favore della CP_2
nonostante le parti avessero trovato un accordo in ragione della CP_1 durate dei rispettivi matrimoni.
Si è regolarmente costituito l' chiedendo di riconoscere il diritto fatto valere CP_2 dalla ricorrente, se ne sussistono i requisiti, e di disporre in merito con provvedimenti avente efficacia esecutiva e non retroattiva.
Pur regolarmente citata parte è rimasta contumace. CP_1
All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno discusso la causa e insistito come dai rispettivi atti di costituzione e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
In via preliminare si osserva che ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. 898/1970 “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato
a nuove nozze”.
Nel merito risulta per tabulas che parte ricorrente fosse titolare di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della già citata, in forza della sentenza n. 2456 del 1997 emessa dal
Tribunale di Pisa;
risulta invece non contestato che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico fosse anteriore alla sentenza e che la ricorrente non abbia contratto nuove nozze.
In ragione di quanto sopra sono integrati i presupposti per riconoscere all'ex coniuge una quota di pensione di reversibilità, da dividere unitamente al coniuge superstite e la figlia ancora studentessa universitaria.
Accertato il diritto della parte ricorrente, in punto di quantum si osserva che le parti hanno trovato un accordo in sede stragiudiziale – depositato nel presente giudizio – in ragione del quale – sulla base della durata dei rispettivi matrimoni – alla ricorrente spetta il 47,56% della pensione di reversibilità divisibile tra le parti. Tale accordo essendo il frutto di un mero calcolo aritmetico, sulla base della durata di ciascun matrimonio, risulta meritevole di condivisione, salvo prevedere un arrotondamento per eccesso, determinando a favore della ricorrente il diritto a percepire il 48% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge.
Circa la decorrenza del diritto sopra riconosciuto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cassazione civile sentenza n. 22250 del 2013), con conseguente efficacia ex tunc della presente pronuncia avente efficacia costitutiva.
La natura del contenzioso e le difese delle parti giustificano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G
2181/2025,
1. Attribuisce a la quota del 48% della pensione di Parte_1
reversibilità di Persona_2
2. Ordina all' di corrispondere la quota come sopra determinata, a far data CP_2 dalla maturazione del diritto, con ogni conseguenza di legge,
3. Spese compensate
Si comunichi
Pisa, 15.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefana Curadi