Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 16/03/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2824 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Amaddeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento n.-OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, a seguito di procedura di transito nei ruoli civili, ha assegnato il ricorrente alla sede di servizio del Comando Marittimo Sicilia (MARISICILIA) di-OMISSIS-, con il profilo professionale di -OMISSIS-;
-nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già 2° Capo della Marina Militare, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, a seguito di procedura di transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, lo ha assegnato alla sede di servizio del Comando Marittimo Sicilia (MARISICILIA) di -OMISSIS- (SR), con inquadramento nel profilo di “Assistente tecnico per la cartografia e la grafica” (cod. FT48).
Espone il ricorrente di essere stato giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina, con verbale del 16 giugno 2025, “non idoneo permanentemente al servizio militare marittimo incondizionato in modo assoluto” ma “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’AD, ai sensi dell’art. 930, Dlgs 66/2010 ”.
Con istanza del 17 giugno 2025, l’interessato chiedeva il transito nei ruoli civili, indicando quale sede di preferenza Messina e rappresentando le proprie particolari condizioni personali e familiari, quali lo status di caregiver ai sensi della L. n. 104/1992 per-OMISSIS- allegando relativa documentazione sanitaria.
Con il provvedimento impugnato n.-OMISSIS-, la Direzione Generale per il Personale Civile, nel disporre il transito, assegnava il ricorrente alla sede di -OMISSIS- (SR), motivando la scelta sulla base delle esigenze funzionali della Forza Armata e delle risultanze istruttorie.
1.1. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
Lamenta, in particolare, che l’Amministrazione:
-non avrebbe tenuto in debita considerazione lo stato di salute del ricorrente e le serie motivazioni personali e familiari documentate, omettendo ogni valutazione sulla possibilità di assegnazione a sedi più prossime alla residenza del nucleo familiare, come Messina;
-avrebbe erroneamente inquadrato il ricorrente nel profilo FT48, mentre, per le mansioni svolte, avrebbe dovuto optare per l’attribuzione di altro profilo, quale l'FT54, che avrebbe consentito di conciliare le esigenze di servizio con quelle personali, stante l’asserita carenza tabellare per tale profilo nella sede di Messina.
Il ricorrente ha altresì formulato istanza istruttoria e domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025, il Presidente ha dato avviso alle parti, che nulla hanno osservato, della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quindi, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. In via generale, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 930 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) disciplina il transito del personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Le modalità attuative sono definite dal D.M. 18 aprile 2002.
In data 25.07.2023, la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha emanato la circolare n. M_D A0582CC REG2023 0051229, che stabilisce i criteri per la determinazione della sede di prima assegnazione. Per il personale della Marina Militare, l’Annesso n. 2 della circolare prevede che la determinazione della sede debba tenere conto in via prioritaria delle “esigenze funzionali di Forza Armata”, al fine di “ripianare le carenze organiche afferenti al profilo professionale assegnato al personale transitato”.
Lo stesso Annesso prevede che, fatte salve tali esigenze prioritarie, lo Stato Maggiore della Marina “ può ” tener conto di alcune possibilità di deroga, tra cui i casi di “ documentate e gravi situazioni sanitarie personali ” e le “ particolari esigenze di ‘elevata protezione sociale ”. Tali deroghe, qualificate come eccezionali, sono rimesse alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione e non costituiscono un diritto soggettivo del militare.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, sebbene l'Amministrazione debba motivare le proprie scelte, specie a fronte di specifiche e documentate esigenze personali del dipendente, la valutazione delle esigenze organizzative e di servizio costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
4.2. Venendo all’esame del caso di specie, il ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, la violazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, asserendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le sue gravi esigenze personali e sanitarie.
La censura è infondata.
Alla luce dei principi sopra richiamati, il Collegio ritiene infatti che il provvedimento impugnato rechi una motivazione idonea e sufficiente a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.
In esso si dà atto: a) dei criteri generali applicati, contenuti nella circolare del 25 luglio 2023; b) degli elementi valutati, quali l’esperienza professionale ventennale del ricorrente, il suo titolo di studio e le limitazioni d’impiego; c) dello status di caregiver e della richiesta di assegnazione a Messina, elementi che hanno consentito di attivare la procedura di deroga ai criteri generali; d) della scopertura totale (100%) di organico nel profilo FT48 presso la sede di MARISICILIA – -OMISSIS-; e) dell’impossibilità di impiegare il ricorrente presso le Capitanerie di Porto, in quanto appartenenti ai ruoli di altro Ministero.
L’Amministrazione ha, dunque, dimostrato di aver preso in considerazione le condizioni familiari e sanitarie del ricorrente, tanto da aver attivato la valutazione in deroga. Tuttavia, all'esito di una ponderazione comparativa, ha ritenuto prevalente, con una scelta che non appare né illogica né arbitraria, l'interesse pubblico a coprire una posizione integralmente vacante.
Come emerge dalla nota M_D AD2D0C9 RG25 0097007 del 29.10.2025, richiamata nel provvedimento, la motivazione risiede nell'analisi delle concrete possibilità di impiego in Sicilia. L'organo programmatore ha spiegato che “ si assegna al Sig. […] il profilo professionale di “Assistente tecnico per la cartografia e la grafica” da svolgersi presso il Comando Marittimo Sicilia (MARISICILIA) di -OMISSIS- (SR), che al momento dell’assegnazione presentava, nel profilo assegnato, una carenza del 100%. [...] si evidenzia che l’unico altro Ente M.M. della Sicilia con posizioni vacanti, nel profilo in esame, al momento in cui è stata discussa l’assegnazione del dipendente, era AR -OMISSIS- (con una carenza pari al 33%). Si rappresenta, infine, che non è stato possibile prendere in esame un eventuale impiego presso uno dei diversi Uffici delle Capitanerie di Porto dislocati lungo la costa, nell’ottica di venire incontro alle legittime esigenze di tutela del dipendente, poiché le posizioni organiche da dipendenti civili ivi presenti non rientrano nella competenza dell’Amministrazione Difesa, ma in quella del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la possibilità di assegnazione temporanea presso tali Enti, contemplata nella Circolare “transiti” 2023, necessita obbligatoriamente della disponibilità all’impiego da parte del predetto Dicastero, che però non si è manifestata” .
Tale motivazione dimostra che l'Amministrazione ha svolto un'istruttoria completa, verificando non solo la sede richiesta (Messina, ove non vi erano posizioni disponibili nella Marina Militare per quel profilo), ma anche tutte le altre sedi in Sicilia. La scelta è caduta sull'ente con la maggiore scopertura organica, in piena coerenza con il criterio prioritario delle " esigenze funzionali di Forza Armata ". La preferenza espressa dal ricorrente, peraltro, non può trasformarsi in una pretesa giuridicamente tutelata all'assegnazione in una specifica sede, a fronte di precise e documentate esigenze organizzative che deponevano in senso contrario (sul punto la Sezione si è già espressa con sentenza del 6.11.2025, n. 3134).
4.3. Sotto altro profilo, parte ricorrente lamenta che, in considerazione della sua particolare situazione sanitaria e personale, l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuirgli la qualifica FT54 (a suo dire parimenti possibile) anziché la FT48.
Anche tale doglianza è infondata.
La procedura di transito nei ruoli civili prevede, infatti, una sequenza procedimentale in applicazione della quale l’Amministrazione, in primo luogo, procede all’individuazione del profilo professionale più congruo, sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale che tiene conto del percorso formativo e dell’esperienza maturata dal militare, e solo in una seconda fase, una volta definito il profilo, essa ricerca la sede di servizio, contemperando le esigenze organizzative con, ove possibile, le preferenze e le situazioni personali del dipendente.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha ritenuto, con valutazione che non appare manifestamente illogica o irragionevole, il profilo di “Assistente tecnico per la cartografia e la grafica” (FT48) coerente con il bagaglio professionale del ricorrente, privilegiando l'esperienza ventennale come "Specialista operativo nel Sistema di combattimento per telecomunicazioni" rispetto al diploma di perito industriale conseguito oltre 20 anni prima.
Il ricorrente, d'altra parte, non ha contestato l’erroneità della scelta, né ha dimostrato l'esistenza di un posto vacante nel profilo preteso (FT54) presso la sede di Messina, che fosse al contempo riconducibile ai ruoli della Marina Militare e compatibile con le sue limitazioni sanitarie.
La motivazione dell'Amministrazione, fondata sulla scopertura organica del 100% nel profilo FT48 ad -OMISSIS-, risulta pertanto adeguata e sufficiente a sorreggere la decisione.
5. Dal rigetto della domanda di annullamento discende, quale logica conseguenza, l’infondatezza della domanda risarcitoria. Quest’ultima, infatti, presuppone l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, presupposto che, per le ragioni sopra esposte, difetta nel caso di specie.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in tutte le sue domande.
7. Le spese di lite, tuttavia, possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda che involge profili di natura sanitaria e familiare di particolare delicatezza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
RI VE, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI VE | RA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.