Articolo 17 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 16Articolo 18
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20 luglio 1962
Art. 17. Tracciamento e verifica delle marche di bordo libero.

Le marche di bordo libero devono essere tracciate sotto il controllo dell'ente tecnico e devono rimanere inalterate.
La posizione delle marche deve essere rettificata ogni qualvolta risulti una modificazione degli elementi che interessano la determinazione del bordo libero.
Durante le visite periodiche deve essere verificata la posizione delle marche.
Indipendentemente dal controlli periodici l'autorita' marittima puo' disporre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'effettuazione di verifiche straordinarie.
Entrata in vigore il 20 luglio 1962