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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/04/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri Prima - Famiglia
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Parte_1 C.F._1
Farina RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Lucia Salis
RESISTENTE Nonché contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Montani CP_2 C.F._3
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: come da verbale d'udienza del 16.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.6.2024, ha chiesto la revoca dell'assegno mensile di euro Parte_1
400,00, posto a suo carico dal Tribunale di Velletri con decreto del 22.11.2021 (r.g. n. 6291/19) per il mantenimento della figlia (nata il [...]), sul presupposto che la figlia, ormai maggiorenne, CP_2 abbia terminato il proprio percorso formativo (senza ricercare una occupazione) ed abbia formato un proprio nucleo familiare.
Le resistenti si sono costituite in giudizio opponendosi alle domande del ricorrente. Depositate le memorie integrative, all'udienza del 16.12.2024 le parti hanno raggiunto un accordo concordando sulla revoca del contributo mensile posto a carico del per il mantenimento della Pt_1 figlia a fronte del riconoscimento da parte del ricorrente in favore della figlia di un assegno CP_2 mensile di euro 100,00, da corrispondersi entro il giorno 11 di ogni mese, per la durata di sei mesi a decorrere da dicembre 2024.
Il Collegio, ritenuto di ratificare il suddetto accordo, dispone in conformità.
La definizione concordata del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dispone la revoca dell'assegno mensile posto a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia alle condizioni concordate e sopra riportate in parte motiva. CP_2
- Spese compensate.
pagina 1 di 2 Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri Prima - Famiglia
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Parte_1 C.F._1
Farina RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Lucia Salis
RESISTENTE Nonché contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Montani CP_2 C.F._3
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: come da verbale d'udienza del 16.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.6.2024, ha chiesto la revoca dell'assegno mensile di euro Parte_1
400,00, posto a suo carico dal Tribunale di Velletri con decreto del 22.11.2021 (r.g. n. 6291/19) per il mantenimento della figlia (nata il [...]), sul presupposto che la figlia, ormai maggiorenne, CP_2 abbia terminato il proprio percorso formativo (senza ricercare una occupazione) ed abbia formato un proprio nucleo familiare.
Le resistenti si sono costituite in giudizio opponendosi alle domande del ricorrente. Depositate le memorie integrative, all'udienza del 16.12.2024 le parti hanno raggiunto un accordo concordando sulla revoca del contributo mensile posto a carico del per il mantenimento della Pt_1 figlia a fronte del riconoscimento da parte del ricorrente in favore della figlia di un assegno CP_2 mensile di euro 100,00, da corrispondersi entro il giorno 11 di ogni mese, per la durata di sei mesi a decorrere da dicembre 2024.
Il Collegio, ritenuto di ratificare il suddetto accordo, dispone in conformità.
La definizione concordata del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dispone la revoca dell'assegno mensile posto a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia alle condizioni concordate e sopra riportate in parte motiva. CP_2
- Spese compensate.
pagina 1 di 2 Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
pagina 2 di 2