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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3670 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 19/09/2025 e vertente
TRA
già c.f. ) in Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dagli avv.ti
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Milano, Corso Italia n. 13;
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
APPELLATO- CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 19/2023 emessa nel giudizio rubricato al n. 5805/2020 R.G., pubblicata in data
10/01/2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con citazione ritualmente notificata, in qualità di cessionaria dei crediti, Parte_2
conveniva in giudizio il per ottenerne la Controparte_1
condanna al pagamento delle fatture indicate nell'atto introduttivo in forza delle prestazioni in esse specificate. Nessuno si costituiva per il che restava contumace. All'odierna udienza, Controparte_1
svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 19/2023 così statuiva: << in accoglimento della domanda, preso atto del tardivo pagamento in favore di della somma in linea capitale dovuta dal Parte_2
a titolo di corrispettivo per le forniture di cui Controparte_1
alle fatture azionate dalla società citante, condanna il convenuto CP_1
all'ulteriore pagamento di: interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 d. lgs.
n. 231/02, calcolati a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna fattura;
interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione, a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
importo di € 40,00 per ciascuna fattura azionata, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del d. lgs. n. 231/02; condanna il convenuto Controparte_2
[...] alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese di lite, che
[...]
liquida in € 280,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta>>.
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava: << Tanto premesso, la domanda attrice è fondata e va accolta. Anzitutto, va ribadito, applicati i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che il creditore deve dare la prova dell'esistenza del contratto e della scadenza del termine eventualmente previsto e limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo poi onere del debitore dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi e estintivi della pretesa attorea. Orbene, nel caso di specie, la morosità del cliente è circostanza indubbia (cfr. documento 3 prodotto dall'attrice) e la documentazione in atti comprova la legittimazione attiva della società citante (cfr. documenti 10 prodotti dall'attrice). D'altra parte, i fatti illustrati non sono stati contestati dal convenuto Controparte_1
con una mancata partecipazione al processo che - pur non
[...]
rilevante ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c. - determina la possibilità di apprezzare le suddette circostanze di fatto. Inoltre, va ricordato che: “La fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di appalto per la realizzazione di una scala all'interno di un immobile) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto"
(Cass. 15832/11). Viepiù, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ha precisato: "... La fondatezza della pretesa Parte_2
Parte azionata da è dimostrata dal fatto che, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, il ha provveduto a pagare CP_1
3 l'importo in linea capitale di tutte le fatture azionate. Si producono, a riprova: A) mandato di pagamento 1708 del 14 ottobre 2020 a saldo delle fatture Lob S.r.l. n. 22/01/6 del 9 gennaio 2020 e n. 59/01/6 del 3 febbraio
2020 (doc. 11); b) mandato di pagamento 1864 del 25 novembre 2020 a saldo della fattura Eni Gas e Luce n. E196006447 del 25 giugno 2019 (doc. 12). Il tardivo adempimento, da parte del dell'obbligo di pagare le fatture CP_1
Parte in questione non fa venire meno il diritto di agli interessi di mora maturati, alle spese di recupero del credito ex art. 6, D. Lgs n. 231/02, agli interessi di mora per ritardato pagamento di altre fatture, portati dalle Note
Debito Interessi (docc. 05.01-05. 03), e alle spese legali. Con riferimento, in particolare, alla quantificazione dei costi di recupero ex art. 6 D. Lgs. n.
231/02 si ribadisce che la Commissione Europea interpreta la Direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (di cui il D. Lgs.
n. 231/02 costituisce attuazione nell'ordinamento italiano) nel senso che l'importo forfettario di€ 40,00 dovuto per ciascuna fattura impagata (o tardivamente pagata). Pertanto, essendo stato estinto il debito in linea capitale, va affrontata la questione della applicabilità al caso di specie del
Decreto Legislativo n. 231/02, emanato in attuazione della Direttiva
Comunitaria 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. All'art. 1, esso stabilisce che le disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. All'art. 2 del decreto sopramenzionato vengono definite transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o le prestazioni di sevizi, contro il pagamento di un prezzo”, ritenendosi quindi necessario e sufficiente la presenza di accordo tra due soggetti che preveda la consegna di merci o la prestazione di servizi verso un corrispettivo. Va ricordato che, ai fini dell'esegesi della norma interna adottata in attuazione degli obblighi
4 internazionali, va sempre preferita l'interpretazione idonea ad assicurare la legittimità costituzionale della norma stessa e che risulti più aderente al significato originario della regola sovranazionale (in tal senso, C. Cost. n.
311/09); andrà, quindi, tenuto presente il tenore letterale della disposizione, le varie versioni linguistiche e lo scopo della normativa comunitaria, quale emerge anche dai suoi considerando. Ora il termine "transazione commerciale” va inteso, sulla base dei criteri sopra menzionati in una accezione molto ampia che ricomprende tutte le operazioni di carattere economico in cui vi sia un nesso di corrispettività tra prestazione e compenso;
infatti, il termine utilizzato nelle varie lingue è volutamente ampio e non si fa riferimento al termine tecnico di "contratto". Che tale sia stata l'intenzione del legislatore comunitario si evince anche dal considerando n. 13, che precisa: "La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non disciplina i contratti tra consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti ...". Si è quindi voluto estendere detta disciplina a tutti i tipi di operazioni commerciali, anche quelli in cui sia parte una Pubblica
Amministrazione, purché riguardino prestazioni corrispettive. Peraltro, tale interpretazione appare supportata anche dalle finalità eseguite con l'introduzione della direttiva 2000/35/CE del 29.6.2000, ovvero evitare eccessivi ritardi nel pagamento dei corrispettivi con conseguenti oneri amministrativi e finanziari delle imprese, specie di medie e piccole dimensioni, nonché di stabile dei termini di pagamento omogenei all'interno della Comunità per garantire il buon funzionamento del mercato interno.
L'ampia applicabilità della normativa comunitaria certamente porta ad una più efficace attuazione della finalità da essa perseguita. Dato quindi per pacifico che la normativa di specie possa applicarsi anche per contratti conclusi dalla P.A. con imprenditori, ad avviso di questo Tribunale il rapporto intercorrente attualmente tra convenuto e società citante CP_1
5 può allora ricondursi nel concetto, così come sopra definito, di "transazione commerciale". La domanda svolta può quindi trovare accoglimento;
dunque, sull'importo dovuto dal a titolo di corrispettivo Controparte_1
per le forniture di cui alle fatture azionate da Parte_2
devono essere calcolati gli interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento indicato nelle singole fatture. Devono, altresì, essere riconosciuti, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, anche gli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione. Va poi affrontata la questione dei costi di recupero ex art.6 D. Lgs. n. 231/02, che prevede come il creditore abbia diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte laddove il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione per causa lui non imputabile. Seguendo questa ratio normativa che si applica alle transazioni commerciali, si denota una linea di pensiero non premiante verso il debitore che decide consapevolmente (come nel caso di specie) di non adempiere alla obbligazione;
pertanto, se il debitore si rende inadempiente non potrà poi giovarsi di questo suo comportamento nei confronti del creditore. Ne discende che all'attrice deve essere riconosciuto l'importo di €
40,00 per ciascuna delle fatture azionate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, d. lgs. 231/2002, come modificato dal d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192, (introdotto per l'integrale recepimento della direttiva dell'Unione Europea 2011/7/UE), trattandosi di danno da considerarsi sostanzialmente presunto. Le spese di lite seguono la soccombenza del ex art. 91, comma 1, c.p.c. e Controparte_1
si liquidano, applicati i parametri tariffari minimi, in dispositivo in favore di ai sensi del D.M. 55/2014.>> Parte_2
6 § 4. – Ha proposto appello parziale già Pt_1 Parte_2
formulando un motivo di gravame, di seguito illustrato;
rassegnava le
[...]
seguenti conclusioni: < ogni contraria istanza, in parziale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, per le Parte ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del
[...]
oltre agli importi riconosciuti dalla Sentenza impugnata, CP_1
dei seguenti importi: 1. € 3.944,63 a titolo di interessi di mora, portati dalle Parte fatture (cd. Note Debito Interessi) prodotte quali doc. 05 primo grado Parte ed indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado, maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del della sorte capitale CP_1
delle fatture specificamente indicate nell'allegato a ciascuna Nota Debito
Interessi;
2. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente n. 1, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
3. € 960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell convenuto CP_3
ha generato gli interessi di cui al precedente n. 1; o dei diversi importi che saranno ritenuti dovuti, e conseguentemente condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo
[...]
Parte pagamento in favore di In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.>>
§ 4.1– Il non si costituiva e la Corte all'udienza Controparte_1
di prima comparizione del 12 dicembre 2023 ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa all'udienza collegiale del 19.09.2025 ore 11.30 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
7 cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 30 giorni prima dell'udienza. Ha depositato note il difensore di parte appellante.
§ 4.2– All'odierna udienza il difensore di parte appellante precisava le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello parziale contiene un solo motivo con il quale censura la Pt_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciare sui capi di domanda contrassegnati dalle lettere e), f), e g) avendo pronunciato sui soli capi a), b), c) e d). Evidenziava che tra i crediti di cui Parte si era resa cessionaria vi erano anche quelli per interessi di mora portati dalle fatture denominate Note Debito Interessi, prodotte quale doc 05 che riproducevano il dettaglio delle fatture pagate per sorte capitale in ritardo
(elenco corredato, per ciascuna fattura tardivamente pagata: del nominativo della società fornitrice, l'importo, la data di emissione e la data di scadenza del termine di pagamento, la data di inizio della decorrenza degli interessi di mora, la data di fine calcolo degli interessi di mora, il totale dei giorni di ritardo, il tasso di interesse di mora applicato, l'importo maturato a titolo di interessi dato dalla moltiplicazione dei giorni di ritardo per il tasso di interesse suddetto). Evidenziava che il non si era costituito e non aveva CP_1
contestato la suddetta documentazione e le puntuali e dettagliate informazioni sicché, applicandosi i medesimi criteri considerati dal primo giudice per l'accoglimento dei capi di domanda a), b), c) e d), anche la domanda relativa al credito per interessi andava accolta. Ha chiesto a questa Corte di integrare la pronuncia emessa dal primo giudice.
8 § 6 – L'analisi del motivo
§ 6.1 – il motivo è fondato.
Giova osservare che il tribunale, con statuizione trascorsa in giudicato, ha qualificato il rapporto inter partes quale transazione commerciale ed ha sancito l'applicabilità del D. Lgs n. 231/2002 sia con riguardo agli artt. 4 e 5
(interessi di mora) che dell'art. 6 (costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte pari ad € 40,00 per ciascuna fattura azionata).
È rimasta altresì incontestata la tardività dei pagamenti della sorte capitale.
Tanto premesso, osserva la Corte che in applicazione dei medesimi principi ormai incontestati nella fattispecie in esame, sussiste il credito per interessi di mora indicati nelle fatture prodotte quale docc. nn. 4 e 5 non esaminate dal primo giudice di importo pari ad € 3.944,63 [capo e) delle conclusioni di primo grado]. Inoltre, risultando accertata la riconducibilità del rapporto a transazione commerciale e l'applicabilità del D.Lgs n. 231/2002, va accolta altresì la domanda di cui al capo f) delle conclusioni di primo grado, volta ad ottenere sulle fatture di cui al capo e) la corresponsione degli ulteriori interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs n. 231/2002 con la decorrenza richiesta dalla parte attrice dalla notificazione dell'atto di citazione. Infine, va accolta la domanda di cui al capo g) relativa ai costi di recupero ex art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231/2002, pari ad € 40,00 per ciascuna fattura azionata al capo e) e così complessivamente € 960,00.
§ 7. – In ragione dell'accoglimento dell'appello parziale anche le spese del primo grado di giudizio vanno rimodulate essendo il valore complessivo della domanda accolta pari ad € 7.140,23 che rientra nello scaglione di valore sino a € 26.000,00 (in luogo dello scaglione di valore di € 5.200,00 applicato in prime cure). Esse seguono, per entrambi i gradi, la soccombenza del appellato e vengono liquidate in favore di parte appellante in CP_1
9 dispositivo seguendo i valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria del presente grado che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si applicano i valori medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello parziale proposto da già nei confronti del Pt_1 Parte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale Controparte_1
di Velletri n. 19/2023 pubblicata in data 10/01/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello parziale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1
appellante degli ulteriori importi di € 3.944,63 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/2002 con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado;
condanna altresì il al pagamento in favore di parte Controparte_1
appellante dell' ulteriore importo di € 960,00 per la causale di cui in motivazione;
2. Condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante che ridetermina, per il primo grado, in € 5.077,00 per compensi (in luogo di € 2.780,00 liquidati dal primo giudice) oltre € 280,00 per spese, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che liquida, per il presente grado, in € 174,00 per spese ed € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3670 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 19/09/2025 e vertente
TRA
già c.f. ) in Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dagli avv.ti
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Milano, Corso Italia n. 13;
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
APPELLATO- CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 19/2023 emessa nel giudizio rubricato al n. 5805/2020 R.G., pubblicata in data
10/01/2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con citazione ritualmente notificata, in qualità di cessionaria dei crediti, Parte_2
conveniva in giudizio il per ottenerne la Controparte_1
condanna al pagamento delle fatture indicate nell'atto introduttivo in forza delle prestazioni in esse specificate. Nessuno si costituiva per il che restava contumace. All'odierna udienza, Controparte_1
svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 19/2023 così statuiva: << in accoglimento della domanda, preso atto del tardivo pagamento in favore di della somma in linea capitale dovuta dal Parte_2
a titolo di corrispettivo per le forniture di cui Controparte_1
alle fatture azionate dalla società citante, condanna il convenuto CP_1
all'ulteriore pagamento di: interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 d. lgs.
n. 231/02, calcolati a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna fattura;
interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione, a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
importo di € 40,00 per ciascuna fattura azionata, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del d. lgs. n. 231/02; condanna il convenuto Controparte_2
[...] alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese di lite, che
[...]
liquida in € 280,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta>>.
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava: << Tanto premesso, la domanda attrice è fondata e va accolta. Anzitutto, va ribadito, applicati i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che il creditore deve dare la prova dell'esistenza del contratto e della scadenza del termine eventualmente previsto e limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo poi onere del debitore dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi e estintivi della pretesa attorea. Orbene, nel caso di specie, la morosità del cliente è circostanza indubbia (cfr. documento 3 prodotto dall'attrice) e la documentazione in atti comprova la legittimazione attiva della società citante (cfr. documenti 10 prodotti dall'attrice). D'altra parte, i fatti illustrati non sono stati contestati dal convenuto Controparte_1
con una mancata partecipazione al processo che - pur non
[...]
rilevante ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c. - determina la possibilità di apprezzare le suddette circostanze di fatto. Inoltre, va ricordato che: “La fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di appalto per la realizzazione di una scala all'interno di un immobile) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto"
(Cass. 15832/11). Viepiù, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ha precisato: "... La fondatezza della pretesa Parte_2
Parte azionata da è dimostrata dal fatto che, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, il ha provveduto a pagare CP_1
3 l'importo in linea capitale di tutte le fatture azionate. Si producono, a riprova: A) mandato di pagamento 1708 del 14 ottobre 2020 a saldo delle fatture Lob S.r.l. n. 22/01/6 del 9 gennaio 2020 e n. 59/01/6 del 3 febbraio
2020 (doc. 11); b) mandato di pagamento 1864 del 25 novembre 2020 a saldo della fattura Eni Gas e Luce n. E196006447 del 25 giugno 2019 (doc. 12). Il tardivo adempimento, da parte del dell'obbligo di pagare le fatture CP_1
Parte in questione non fa venire meno il diritto di agli interessi di mora maturati, alle spese di recupero del credito ex art. 6, D. Lgs n. 231/02, agli interessi di mora per ritardato pagamento di altre fatture, portati dalle Note
Debito Interessi (docc. 05.01-05. 03), e alle spese legali. Con riferimento, in particolare, alla quantificazione dei costi di recupero ex art. 6 D. Lgs. n.
231/02 si ribadisce che la Commissione Europea interpreta la Direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (di cui il D. Lgs.
n. 231/02 costituisce attuazione nell'ordinamento italiano) nel senso che l'importo forfettario di€ 40,00 dovuto per ciascuna fattura impagata (o tardivamente pagata). Pertanto, essendo stato estinto il debito in linea capitale, va affrontata la questione della applicabilità al caso di specie del
Decreto Legislativo n. 231/02, emanato in attuazione della Direttiva
Comunitaria 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. All'art. 1, esso stabilisce che le disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. All'art. 2 del decreto sopramenzionato vengono definite transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o le prestazioni di sevizi, contro il pagamento di un prezzo”, ritenendosi quindi necessario e sufficiente la presenza di accordo tra due soggetti che preveda la consegna di merci o la prestazione di servizi verso un corrispettivo. Va ricordato che, ai fini dell'esegesi della norma interna adottata in attuazione degli obblighi
4 internazionali, va sempre preferita l'interpretazione idonea ad assicurare la legittimità costituzionale della norma stessa e che risulti più aderente al significato originario della regola sovranazionale (in tal senso, C. Cost. n.
311/09); andrà, quindi, tenuto presente il tenore letterale della disposizione, le varie versioni linguistiche e lo scopo della normativa comunitaria, quale emerge anche dai suoi considerando. Ora il termine "transazione commerciale” va inteso, sulla base dei criteri sopra menzionati in una accezione molto ampia che ricomprende tutte le operazioni di carattere economico in cui vi sia un nesso di corrispettività tra prestazione e compenso;
infatti, il termine utilizzato nelle varie lingue è volutamente ampio e non si fa riferimento al termine tecnico di "contratto". Che tale sia stata l'intenzione del legislatore comunitario si evince anche dal considerando n. 13, che precisa: "La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non disciplina i contratti tra consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti ...". Si è quindi voluto estendere detta disciplina a tutti i tipi di operazioni commerciali, anche quelli in cui sia parte una Pubblica
Amministrazione, purché riguardino prestazioni corrispettive. Peraltro, tale interpretazione appare supportata anche dalle finalità eseguite con l'introduzione della direttiva 2000/35/CE del 29.6.2000, ovvero evitare eccessivi ritardi nel pagamento dei corrispettivi con conseguenti oneri amministrativi e finanziari delle imprese, specie di medie e piccole dimensioni, nonché di stabile dei termini di pagamento omogenei all'interno della Comunità per garantire il buon funzionamento del mercato interno.
L'ampia applicabilità della normativa comunitaria certamente porta ad una più efficace attuazione della finalità da essa perseguita. Dato quindi per pacifico che la normativa di specie possa applicarsi anche per contratti conclusi dalla P.A. con imprenditori, ad avviso di questo Tribunale il rapporto intercorrente attualmente tra convenuto e società citante CP_1
5 può allora ricondursi nel concetto, così come sopra definito, di "transazione commerciale". La domanda svolta può quindi trovare accoglimento;
dunque, sull'importo dovuto dal a titolo di corrispettivo Controparte_1
per le forniture di cui alle fatture azionate da Parte_2
devono essere calcolati gli interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento indicato nelle singole fatture. Devono, altresì, essere riconosciuti, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, anche gli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione. Va poi affrontata la questione dei costi di recupero ex art.6 D. Lgs. n. 231/02, che prevede come il creditore abbia diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte laddove il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione per causa lui non imputabile. Seguendo questa ratio normativa che si applica alle transazioni commerciali, si denota una linea di pensiero non premiante verso il debitore che decide consapevolmente (come nel caso di specie) di non adempiere alla obbligazione;
pertanto, se il debitore si rende inadempiente non potrà poi giovarsi di questo suo comportamento nei confronti del creditore. Ne discende che all'attrice deve essere riconosciuto l'importo di €
40,00 per ciascuna delle fatture azionate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, d. lgs. 231/2002, come modificato dal d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192, (introdotto per l'integrale recepimento della direttiva dell'Unione Europea 2011/7/UE), trattandosi di danno da considerarsi sostanzialmente presunto. Le spese di lite seguono la soccombenza del ex art. 91, comma 1, c.p.c. e Controparte_1
si liquidano, applicati i parametri tariffari minimi, in dispositivo in favore di ai sensi del D.M. 55/2014.>> Parte_2
6 § 4. – Ha proposto appello parziale già Pt_1 Parte_2
formulando un motivo di gravame, di seguito illustrato;
rassegnava le
[...]
seguenti conclusioni: < ogni contraria istanza, in parziale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, per le Parte ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del
[...]
oltre agli importi riconosciuti dalla Sentenza impugnata, CP_1
dei seguenti importi: 1. € 3.944,63 a titolo di interessi di mora, portati dalle Parte fatture (cd. Note Debito Interessi) prodotte quali doc. 05 primo grado Parte ed indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado, maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del della sorte capitale CP_1
delle fatture specificamente indicate nell'allegato a ciascuna Nota Debito
Interessi;
2. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente n. 1, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
3. € 960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell convenuto CP_3
ha generato gli interessi di cui al precedente n. 1; o dei diversi importi che saranno ritenuti dovuti, e conseguentemente condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo
[...]
Parte pagamento in favore di In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.>>
§ 4.1– Il non si costituiva e la Corte all'udienza Controparte_1
di prima comparizione del 12 dicembre 2023 ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa all'udienza collegiale del 19.09.2025 ore 11.30 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
7 cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 30 giorni prima dell'udienza. Ha depositato note il difensore di parte appellante.
§ 4.2– All'odierna udienza il difensore di parte appellante precisava le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello parziale contiene un solo motivo con il quale censura la Pt_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciare sui capi di domanda contrassegnati dalle lettere e), f), e g) avendo pronunciato sui soli capi a), b), c) e d). Evidenziava che tra i crediti di cui Parte si era resa cessionaria vi erano anche quelli per interessi di mora portati dalle fatture denominate Note Debito Interessi, prodotte quale doc 05 che riproducevano il dettaglio delle fatture pagate per sorte capitale in ritardo
(elenco corredato, per ciascuna fattura tardivamente pagata: del nominativo della società fornitrice, l'importo, la data di emissione e la data di scadenza del termine di pagamento, la data di inizio della decorrenza degli interessi di mora, la data di fine calcolo degli interessi di mora, il totale dei giorni di ritardo, il tasso di interesse di mora applicato, l'importo maturato a titolo di interessi dato dalla moltiplicazione dei giorni di ritardo per il tasso di interesse suddetto). Evidenziava che il non si era costituito e non aveva CP_1
contestato la suddetta documentazione e le puntuali e dettagliate informazioni sicché, applicandosi i medesimi criteri considerati dal primo giudice per l'accoglimento dei capi di domanda a), b), c) e d), anche la domanda relativa al credito per interessi andava accolta. Ha chiesto a questa Corte di integrare la pronuncia emessa dal primo giudice.
8 § 6 – L'analisi del motivo
§ 6.1 – il motivo è fondato.
Giova osservare che il tribunale, con statuizione trascorsa in giudicato, ha qualificato il rapporto inter partes quale transazione commerciale ed ha sancito l'applicabilità del D. Lgs n. 231/2002 sia con riguardo agli artt. 4 e 5
(interessi di mora) che dell'art. 6 (costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte pari ad € 40,00 per ciascuna fattura azionata).
È rimasta altresì incontestata la tardività dei pagamenti della sorte capitale.
Tanto premesso, osserva la Corte che in applicazione dei medesimi principi ormai incontestati nella fattispecie in esame, sussiste il credito per interessi di mora indicati nelle fatture prodotte quale docc. nn. 4 e 5 non esaminate dal primo giudice di importo pari ad € 3.944,63 [capo e) delle conclusioni di primo grado]. Inoltre, risultando accertata la riconducibilità del rapporto a transazione commerciale e l'applicabilità del D.Lgs n. 231/2002, va accolta altresì la domanda di cui al capo f) delle conclusioni di primo grado, volta ad ottenere sulle fatture di cui al capo e) la corresponsione degli ulteriori interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs n. 231/2002 con la decorrenza richiesta dalla parte attrice dalla notificazione dell'atto di citazione. Infine, va accolta la domanda di cui al capo g) relativa ai costi di recupero ex art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231/2002, pari ad € 40,00 per ciascuna fattura azionata al capo e) e così complessivamente € 960,00.
§ 7. – In ragione dell'accoglimento dell'appello parziale anche le spese del primo grado di giudizio vanno rimodulate essendo il valore complessivo della domanda accolta pari ad € 7.140,23 che rientra nello scaglione di valore sino a € 26.000,00 (in luogo dello scaglione di valore di € 5.200,00 applicato in prime cure). Esse seguono, per entrambi i gradi, la soccombenza del appellato e vengono liquidate in favore di parte appellante in CP_1
9 dispositivo seguendo i valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria del presente grado che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si applicano i valori medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello parziale proposto da già nei confronti del Pt_1 Parte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale Controparte_1
di Velletri n. 19/2023 pubblicata in data 10/01/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello parziale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1
appellante degli ulteriori importi di € 3.944,63 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/2002 con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado;
condanna altresì il al pagamento in favore di parte Controparte_1
appellante dell' ulteriore importo di € 960,00 per la causale di cui in motivazione;
2. Condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante che ridetermina, per il primo grado, in € 5.077,00 per compensi (in luogo di € 2.780,00 liquidati dal primo giudice) oltre € 280,00 per spese, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che liquida, per il presente grado, in € 174,00 per spese ed € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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