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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/03/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Conticelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv.ti Anna Ronchi e Micaela Carzaniga presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 06/10/1983
(anno 1983, atto n. 0595, reg. 02, parte 1) pagina 1 di 3 separati con sentenza n. 819/2024 pubblicata il 28.06.2024 resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato su ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Il GN continuerà ad abitare nella casa coniugale di proprietà al 50% tra i Parte_1 sigg. e;
Parte_1 Parte_2
3) La GNa ed il GN continueranno ad essere proprietari indivisi per la quota del Pt_2 Pt_1
50% ciascuno dell'unità immobiliare sita in Milano – Via Brambilla n. 7, oltre al box e cantina di pertinenza e posto auto scoperto;
4) la sig.ra continuerà a mantenere la propria residenza presso la casa coniugale;
Parte_2
5) Ogni e qualsivoglia decisione inerente la casa coniugale, oltre alle pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi verrà presa in comune accordo tra gli stessi;
6) Poiché entrambi i coniugi sono autosufficienti dal punto di vista economico, non vi saranno obblighi contributivi reciproci al mantenimento;
7) La GNa in accordo con il GN , lascerà all'interno dell'abitazione coniugale una Pt_2 Pt_1 serie di oggetti/gioielli di sua esclusiva proprietà, così come da documento sottoscritto dalle parti;
la
GNa sarà libera, previo accordo con il GN , di recarsi presso la casa coniugale al fine Pt_2 Pt_1 di asportare gli oggetti di proprietà della stessa come meglio ritiene. Il GN non sarà Pt_1 responsabile di eventuali furti e/o danneggiamenti ai suddetti oggetti;
8) Ogni altra questione di carattere patrimoniale è già stata affrontata e risolta dai coniugi i quali dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere;
9) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano in data 06/10/1983 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.01.2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/03/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Conticelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv.ti Anna Ronchi e Micaela Carzaniga presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 06/10/1983
(anno 1983, atto n. 0595, reg. 02, parte 1) pagina 1 di 3 separati con sentenza n. 819/2024 pubblicata il 28.06.2024 resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato su ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Il GN continuerà ad abitare nella casa coniugale di proprietà al 50% tra i Parte_1 sigg. e;
Parte_1 Parte_2
3) La GNa ed il GN continueranno ad essere proprietari indivisi per la quota del Pt_2 Pt_1
50% ciascuno dell'unità immobiliare sita in Milano – Via Brambilla n. 7, oltre al box e cantina di pertinenza e posto auto scoperto;
4) la sig.ra continuerà a mantenere la propria residenza presso la casa coniugale;
Parte_2
5) Ogni e qualsivoglia decisione inerente la casa coniugale, oltre alle pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi verrà presa in comune accordo tra gli stessi;
6) Poiché entrambi i coniugi sono autosufficienti dal punto di vista economico, non vi saranno obblighi contributivi reciproci al mantenimento;
7) La GNa in accordo con il GN , lascerà all'interno dell'abitazione coniugale una Pt_2 Pt_1 serie di oggetti/gioielli di sua esclusiva proprietà, così come da documento sottoscritto dalle parti;
la
GNa sarà libera, previo accordo con il GN , di recarsi presso la casa coniugale al fine Pt_2 Pt_1 di asportare gli oggetti di proprietà della stessa come meglio ritiene. Il GN non sarà Pt_1 responsabile di eventuali furti e/o danneggiamenti ai suddetti oggetti;
8) Ogni altra questione di carattere patrimoniale è già stata affrontata e risolta dai coniugi i quali dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere;
9) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano in data 06/10/1983 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.01.2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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