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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 7996/2024
Oggi 18.2.2025 innanzi alla dott. Maria Teresa Latella si procede ad udienza virtuale
Il giudice lette le note di parte dichiara la contumacia dei convenuti e pronuncia sentenza come da pronuncia in calce al verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 7996/2024
Il giudice dott. Maria Teresa latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(cf ), sito in viale Brianza n. 106, 20093 Cologno Parte_1 P.IVA_1
Monzese (MI), in persona dell'Amministrazione p.t., (c.f./P.Iva ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede in 20900 Monza (MB), via Mentana n. 28, in persona del Rappresentante legale p.t.,
Dott. (c.f. .I. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1 P.IVA_3
Con l'avv. Alessandro Bongiovanni (c.f. del Foro di Monza C.F._2
CONTRO
(c.f. CP_3 C.F._3
(c.f. ) Controparte_4 C.F._4
(c.f. ) Controparte_5 C.F._5
contumaci
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ha chiesto accertarsi che a seguito del decesso del signor Parte_1 CP_6
(c.f. ) in data 07.08.2018 i i chiamati all'eredità , la moglie
[...] C.F._6
(c.f. ed i figli ( ) e CP_3 C.F._3 Controparte_4 CodiceFiscale_7
(c.f. ) hanno accettato tacitamente l'eredità del Controparte_5 C.F._5 medesimo.
In particolare parte attrice ha dedotto che i coniugi e ed i due CP_3 CP_6 figli e nel mese di Marzo dell'anno 2006, fissavano la loro Controparte_5 Controparte_4 residenza in Cologno Monzese, in V.le Brianza n. 106, avendo acquistato l'unità abitativa identificata al N.C.E.U. del Comune di Cologno Monzese al foglio 10, particella 48, subalterno
54, cat. A/3, in V.le Brianza n. 106, facente parte del complesso condominiale denominato
“ ”. Parte_1 Pt_1
Successivamente il signor decedeva in data 07.08.2018 e la moglie ed i due figli CP_6
e continuavano ad abitare nella casa coniugale ( a tutt'oggi vi abitano CP_5 Controparte_4 la signora ed il figlio ); il signor , invece, aveva ivi vissuto CP_3 CP_4 Controparte_5 sino al 10.05.23, quando si è trasferito a CO .
A causa delle morosità nel pagamento delle spese condominiali in data 17.04.2023 il otteneva il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. Parte_1
1338/2023 per la somma di Euro 17.228,53 a titolo di spese condominiali relative alla gestione
2021/2022 oltre accessori, a tutt'oggi non ottemperato, donde la necessità del Condominio di promuovere l'esecuzione.
In particolare parte attrice ha verificato che “ sebbene siano trascorsi più di 6 anni dalla morte del signor , i signori , e , chiamati CP_6 CP_3 Controparte_5 Controparte_4 all'eredità del defunto, non hanno ancora formalizzato l'accettazione e/ola rinuncia dell'eredità del loro congiunto… “ e non hanno neppure fatto l'inventario. Di qui l'odierno giudizio per accertare che i resistenti sono divenuti eredi puri e semplici del de cuius.
Nel corso del giudizio i convenuti sono rimasti contumaci e , integrata la documentazione, all'udienza odierna parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed insistito in domanda
---000---
Si osserva preliminarmente che è concreto l'interesse del ricorrente ad un Parte_1 accertamento della qualità di eredi dei convenuti , il superamento della vigente situazione di pag. 2/5 immobilità dell'eredità del defunto risultando necessaria per agire anche nei CP_6 confronti degli eredi del condominio moroso.
Effettivamente , secondo un consolidato orientamento della Cassazione in tal senso, per procedere alla vendita coattiva occorre che la qualità di erede sia accertata , in mancanza di particolari atti fidefacenti, con sentenza o altro provvedimento giudiziale (Cass.26.5.2014
n.11638)
È noto poi come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari.
La legge prevede poi una ulteriore e particolare forma di accettazione “pura e semplice” dell'eredità, che può addirittura prescindere dalla stessa volontà del chiamato di accettare l'eredità.
L'articolo 485 del Codice Civile impone al chiamato che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o da quando ha avuto conoscenza dell'offerta dell'eredità in suo favore. Trascorso tale termine (salva l'eventuale proroga autorizzata dal tribunale) senza che il chiamato all'eredità abbia redatto l'inventario, egli diviene “erede puro e semplice”.
Tale forma di accettazione “pura e semplice” ricorre anche quando il chiamato abbia redatto l'inventario, ma non abbia dichiarato nei successivi quaranta giorni se intende accettare o rinunciare all'eredità.
In sostanza, l'articolo 485 del Codice Civile prevede una modalità di acquisto dell'eredità di tipo “legale” o “presunta”, in quanto opera in via automatica al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, indipendentemente da (e talvolta anche contro) la volontà del chiamato.
Secondo la giurisprudenza tuttavia , per aversi accettazione presunta dell'eredità, non è sufficiente il mancato compimento, nei termini di legge, dell'inventario o della dichiarazione di accettazione o rinuncia dell'eredità. Occorre anche che il chiamato abbia il possesso dei beni ereditari, e cioè la disponibilità materiale anche di uno solo dei beni che compongono l'asse ereditario e che abbia la consapevolezza dell'appartenenza del bene all'asse ereditario oltre che della sua stessa qualità di “chiamato all'eredità” (cfr Cass n. 36080 del 2021)
Quanto al possesso dei beni e con riferimento alla moglie ed ai figli che dopo il decesso rimangano nell'abitazione coniugale la Cassazione con la sentenza n. 11018/2008 ha chiarito che in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art. 581 c.c. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui, in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, dell'abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di pag. 3/5 arredo ivi esistenti da parte della moglie e/o dei figli, si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione ex lege dell'eredità.
Ed infine quanto al possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. ancora ,la Cassazione lo ha delimitato in una relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè una semplice situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, a prescindere dal titolo giustificativo del possesso ed anche del compossesso (Cass. 25.7.1980 n. 4835 e Cass.
5.4.1977 n. 1301).
E ciò vale a prescindere da quanto tempo sia durato il possesso, avendo rilevanza solo la sussistenza, ma non la durata del medesimo, con la conseguenza che nessun effetto negativo sull'attribuzione della qualifica di erede può derivare dalla circostanza che, dopo avere posseduto anche per un solo giorno, i beni ereditari, il chiamato all'eredità perda tale possesso rimanendo sempre a carico del medesimo il compimento dell'inventario nell'arco di tre mesi
(Cass. 24.02.1984 n. 1317).
Nella fattispecie , dunque, risulta per tabulas – sulla base delle produzioni in atti - che i signori
, e , rispettivamente moglie e figli del debitore CP_3 Controparte_4 Controparte_5 defunto sig. , hanno continuato ad abitare per anni nella casa familiare, CP_6 omettendo di compiere l'inventario dei beni ereditari del loro congiunto decorsi tre mesi dalla sua morte. E dunque sulla base dei principi sopra richiamati i medesimi – in quanto nel possesso materiale anche solo di un bene ereditario, in mancanza di inventario sono divenuti eredi puri e semplici ex art 485 comma II c.c.,
Va dunque accertata e dichiarata la qualità di eredi dei medesimi e ordinate al Conservatore dei registri immobiliare le relative trascrizioni
La spese del giudizio,attesa la non opposizione possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Dichiara che
(c.f. CP_3 C.F._3
(c.f. ) Controparte_4 C.F._4
(c.f. ) Controparte_5 C.F._5
sono eredi puri e semplici di (c.f. ) deceduto il CP_6 C.F._6
7.8.20218 avendone accettato puramente e semplicemente l'eredità in quanto nel possesso pag. 4/5 dei beni senza aver redatto l'inventario nel termine di cui all'art.485 c.c.
ordina al Conservatore dei registri immobiliare le relative trascrizioni ed anotazioni nulla sulle spese
Così deciso in Monza il 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 5/5
Seconda Sezione
R.G. 7996/2024
Oggi 18.2.2025 innanzi alla dott. Maria Teresa Latella si procede ad udienza virtuale
Il giudice lette le note di parte dichiara la contumacia dei convenuti e pronuncia sentenza come da pronuncia in calce al verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 7996/2024
Il giudice dott. Maria Teresa latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(cf ), sito in viale Brianza n. 106, 20093 Cologno Parte_1 P.IVA_1
Monzese (MI), in persona dell'Amministrazione p.t., (c.f./P.Iva ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede in 20900 Monza (MB), via Mentana n. 28, in persona del Rappresentante legale p.t.,
Dott. (c.f. .I. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1 P.IVA_3
Con l'avv. Alessandro Bongiovanni (c.f. del Foro di Monza C.F._2
CONTRO
(c.f. CP_3 C.F._3
(c.f. ) Controparte_4 C.F._4
(c.f. ) Controparte_5 C.F._5
contumaci
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ha chiesto accertarsi che a seguito del decesso del signor Parte_1 CP_6
(c.f. ) in data 07.08.2018 i i chiamati all'eredità , la moglie
[...] C.F._6
(c.f. ed i figli ( ) e CP_3 C.F._3 Controparte_4 CodiceFiscale_7
(c.f. ) hanno accettato tacitamente l'eredità del Controparte_5 C.F._5 medesimo.
In particolare parte attrice ha dedotto che i coniugi e ed i due CP_3 CP_6 figli e nel mese di Marzo dell'anno 2006, fissavano la loro Controparte_5 Controparte_4 residenza in Cologno Monzese, in V.le Brianza n. 106, avendo acquistato l'unità abitativa identificata al N.C.E.U. del Comune di Cologno Monzese al foglio 10, particella 48, subalterno
54, cat. A/3, in V.le Brianza n. 106, facente parte del complesso condominiale denominato
“ ”. Parte_1 Pt_1
Successivamente il signor decedeva in data 07.08.2018 e la moglie ed i due figli CP_6
e continuavano ad abitare nella casa coniugale ( a tutt'oggi vi abitano CP_5 Controparte_4 la signora ed il figlio ); il signor , invece, aveva ivi vissuto CP_3 CP_4 Controparte_5 sino al 10.05.23, quando si è trasferito a CO .
A causa delle morosità nel pagamento delle spese condominiali in data 17.04.2023 il otteneva il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. Parte_1
1338/2023 per la somma di Euro 17.228,53 a titolo di spese condominiali relative alla gestione
2021/2022 oltre accessori, a tutt'oggi non ottemperato, donde la necessità del Condominio di promuovere l'esecuzione.
In particolare parte attrice ha verificato che “ sebbene siano trascorsi più di 6 anni dalla morte del signor , i signori , e , chiamati CP_6 CP_3 Controparte_5 Controparte_4 all'eredità del defunto, non hanno ancora formalizzato l'accettazione e/ola rinuncia dell'eredità del loro congiunto… “ e non hanno neppure fatto l'inventario. Di qui l'odierno giudizio per accertare che i resistenti sono divenuti eredi puri e semplici del de cuius.
Nel corso del giudizio i convenuti sono rimasti contumaci e , integrata la documentazione, all'udienza odierna parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed insistito in domanda
---000---
Si osserva preliminarmente che è concreto l'interesse del ricorrente ad un Parte_1 accertamento della qualità di eredi dei convenuti , il superamento della vigente situazione di pag. 2/5 immobilità dell'eredità del defunto risultando necessaria per agire anche nei CP_6 confronti degli eredi del condominio moroso.
Effettivamente , secondo un consolidato orientamento della Cassazione in tal senso, per procedere alla vendita coattiva occorre che la qualità di erede sia accertata , in mancanza di particolari atti fidefacenti, con sentenza o altro provvedimento giudiziale (Cass.26.5.2014
n.11638)
È noto poi come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari.
La legge prevede poi una ulteriore e particolare forma di accettazione “pura e semplice” dell'eredità, che può addirittura prescindere dalla stessa volontà del chiamato di accettare l'eredità.
L'articolo 485 del Codice Civile impone al chiamato che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o da quando ha avuto conoscenza dell'offerta dell'eredità in suo favore. Trascorso tale termine (salva l'eventuale proroga autorizzata dal tribunale) senza che il chiamato all'eredità abbia redatto l'inventario, egli diviene “erede puro e semplice”.
Tale forma di accettazione “pura e semplice” ricorre anche quando il chiamato abbia redatto l'inventario, ma non abbia dichiarato nei successivi quaranta giorni se intende accettare o rinunciare all'eredità.
In sostanza, l'articolo 485 del Codice Civile prevede una modalità di acquisto dell'eredità di tipo “legale” o “presunta”, in quanto opera in via automatica al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, indipendentemente da (e talvolta anche contro) la volontà del chiamato.
Secondo la giurisprudenza tuttavia , per aversi accettazione presunta dell'eredità, non è sufficiente il mancato compimento, nei termini di legge, dell'inventario o della dichiarazione di accettazione o rinuncia dell'eredità. Occorre anche che il chiamato abbia il possesso dei beni ereditari, e cioè la disponibilità materiale anche di uno solo dei beni che compongono l'asse ereditario e che abbia la consapevolezza dell'appartenenza del bene all'asse ereditario oltre che della sua stessa qualità di “chiamato all'eredità” (cfr Cass n. 36080 del 2021)
Quanto al possesso dei beni e con riferimento alla moglie ed ai figli che dopo il decesso rimangano nell'abitazione coniugale la Cassazione con la sentenza n. 11018/2008 ha chiarito che in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art. 581 c.c. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui, in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, dell'abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di pag. 3/5 arredo ivi esistenti da parte della moglie e/o dei figli, si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione ex lege dell'eredità.
Ed infine quanto al possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. ancora ,la Cassazione lo ha delimitato in una relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè una semplice situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, a prescindere dal titolo giustificativo del possesso ed anche del compossesso (Cass. 25.7.1980 n. 4835 e Cass.
5.4.1977 n. 1301).
E ciò vale a prescindere da quanto tempo sia durato il possesso, avendo rilevanza solo la sussistenza, ma non la durata del medesimo, con la conseguenza che nessun effetto negativo sull'attribuzione della qualifica di erede può derivare dalla circostanza che, dopo avere posseduto anche per un solo giorno, i beni ereditari, il chiamato all'eredità perda tale possesso rimanendo sempre a carico del medesimo il compimento dell'inventario nell'arco di tre mesi
(Cass. 24.02.1984 n. 1317).
Nella fattispecie , dunque, risulta per tabulas – sulla base delle produzioni in atti - che i signori
, e , rispettivamente moglie e figli del debitore CP_3 Controparte_4 Controparte_5 defunto sig. , hanno continuato ad abitare per anni nella casa familiare, CP_6 omettendo di compiere l'inventario dei beni ereditari del loro congiunto decorsi tre mesi dalla sua morte. E dunque sulla base dei principi sopra richiamati i medesimi – in quanto nel possesso materiale anche solo di un bene ereditario, in mancanza di inventario sono divenuti eredi puri e semplici ex art 485 comma II c.c.,
Va dunque accertata e dichiarata la qualità di eredi dei medesimi e ordinate al Conservatore dei registri immobiliare le relative trascrizioni
La spese del giudizio,attesa la non opposizione possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Dichiara che
(c.f. CP_3 C.F._3
(c.f. ) Controparte_4 C.F._4
(c.f. ) Controparte_5 C.F._5
sono eredi puri e semplici di (c.f. ) deceduto il CP_6 C.F._6
7.8.20218 avendone accettato puramente e semplicemente l'eredità in quanto nel possesso pag. 4/5 dei beni senza aver redatto l'inventario nel termine di cui all'art.485 c.c.
ordina al Conservatore dei registri immobiliare le relative trascrizioni ed anotazioni nulla sulle spese
Così deciso in Monza il 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 5/5