Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15354/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.DIBITONTO MARCO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1
LOTITO GIUSEPPINA giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: compenso individuale accessorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 18.12.2024, la ricorrente, premesso di aver effettuato supplenze temporanee negli a.ss. 20/21 e 21/22, lamentava l'omesso pagamento da parte dell'amministrazione convenuta della somma a lui spettante a titolo di compenso individuale accessorio.
Concludeva chiedendo la condanna del ministero al pagamento di quanto dovuto a tale titolo per una somma pari a €1.161,83.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente che contestava gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e la domanda va accolta per i motivi che seguono.
La questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dal Tribunale e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con decisioni tutte conformi alla tesi attorea (cfr. sentenze allegate al ricorso introduttivo).
La ricorrente si duole, in questa sede, di non avere ricevuto negli emolumenti percepiti nel periodo di lavoro indicato in ricorso la quota relativa al compenso individuale accessorio prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav.
n.20015/18; Cass. Sez. Lav. n. 33140/19 e n. 34546/19) che di merito, le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
L'art. 7 del del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" e aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999".
La previsione per il personale ATA del “compenso individuale accessorio”
(CIA) è stata poi ribadita dal CCNL 2006/2009.
L'art. 82 del CCNL 2006/2009 recita “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3
[..]. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. [..] Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio [..]”.
Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto Cass. 17773/17).
Pertanto, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018, ha emesso il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docente
a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Orbene, tali considerazioni sono pienamente condivisibili e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia, invero, ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea.
In assenza di elementi che dimostrino che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, non ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta a escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare adesione.
Infine, si rileva che la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento ed il suddetto principio di diritto è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020 che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
l'interpretazione in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla
"retribuzione professionale docenti, secondo cui la stessa non consente di escludere, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente CP_1 temporaneo.
La Suprema Corte in detta pronuncia, infatti, ha testualmente affermato che "il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio"".
Sulla base di tale indirizzo interpretativo - applicabile per identità di ratio anche alle ipotesi di supplenze brevi svolte dal personale ATA – la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio in relazione al servizio (supplenze brevi) svolto.
In ultimo e per quanto genericamente dedotto dal sulla CP_1 circostanza dello scomputo dei giorni di assenza e malattia, occorre evidenziare che dallo stato matricolare risultano assenze per malattia ecc che in quanto tali non danno diritto al compenso individuale accessorio per tali giorni di assenza.
Alla luce di quanto innanzi ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per gli incarichi di supplenza prestati, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore della ricorrente della somma spettante a titolo di compenso individuale accessorio nel periodo per cui è in ricorso in relazione ai giorni di effettiva presenza, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario in ragione del valore della controversia e tenuto conto della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto CO PT
, nei confronti , così
[...] Controparte_2 provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio;
2. condanna il al pagamento della somma nei termini di cui in CP_1 motivazione, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
3. Condanna la parte resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, oltre rimborso spese forfettarie
15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari,26/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi