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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.8040/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Cavaliere;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Ottavio Basso;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2022, esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società presso l'Hotel “Montestella” di Salerno con mansioni Controparte_1 di addetta alla pulizia delle camere a decorrere dal 23.5.2021; che l'assunzione era tuttavia stata formalizzata, con inquadramento al Livello VI del CCNL settore terziario, solo dall'1.3.2022 con la stipulazione di contratto a termine ad orario part time, poi prorogato ed infine trasformato in contratto a tempo indeterminato, con cessazione del rapporto di lavoro al 30.7.2022; deduceva di aver lavorato per sei giorni a settimana con un giorno di riposo non coincidente con la domenica, e di aver sempre lavorato nei giorni festivi;
di aver osservato turni giornalieri di 6,40 ore dal 23.5.2021 al 30.6.2021 e di 5 ore dall'1.7.2021 al 28.2.2022 ricevendo la retribuzione mensile di euro 800,00; che dall'1.3.2022 al 31.5.2022 aveva osservato turni di 6 ore al giorno e di 4 ore giornaliere dall'1.6.2022 al 30.7.2022 venendo retribuita come da busta paga;
deduceva altresì di non aver ricevuto la indennità per ferie non godute, la 13^ mensilità così come il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro. Concludeva pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di euro
11.130,90 per differenze retributive, altri emolumenti e trattamento di fine rapporto, oltre contributi omessi, accessori di legge e spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la società resistente con riferimento al periodo 23.5.2021-28.2.2022 eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto privo delle necessarie allegazioni in punto di subordinazione;
evidenziava che la ricorrente aveva lavorato alle proprie dipendenze solo per il periodo e per il numero di ore e giorni risultanti dalle buste paga, mentre prima dell'1.3.2022 aveva reso esclusivamente prestazioni saltuarie ed occasionali, su base volontaria e senza vincolo di subordinazione. Con riferimento al periodo di lavoro regolarizzato da contratto, deduceva la infondatezza della domanda in quanto la ricorrente era stata retribuita per le ore di lavoro svolte così come risultante dalle buste paga e dai bonifici prodotti. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo transattivo alle condizioni proposte dal giudicante all'udienza del 31.1.2024 e ritenuta la superfluità della prova orale, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Innanzitutto la domanda attorea va esaminata tenendo distinti i due periodi di lavoro dedotti in ricorso ovvero quello che si sarebbe svolto “a nero” dal 23.5.2021 al 28.2.2022 e quello formalizzato decorrente dalla assunzione del 1.3.2022.
Per quanto concerne il primo dei suddetti periodi si evidenzia che il mancato assolvimento da parte della ricorrente dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – stante la contestazione della parte convenuta in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo anteriore alla assunzione– impone una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
Ed invero l'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione
(cfr. ex multis Cass. nn. 7966/2006, 7171/2003, 14664/2001, 4036/2000, 14248/1999,
326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Nella fattispecie di causa la parte attrice ha genericamente dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta nel periodo (non formalmente risultante) decorrente dal
23.5.2021 al 28.2.2022 ed è di immediata evidenza che siffatta generica allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda appare del tutto inidonea, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto formulate dalla parte resistente, a fondare l'accertamento della natura subordinata della collaborazione eventualmente intercorsa tra le parti nel predetto periodo, mancando nell'atto introduttivo qualsiasi indicazione in ordine alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ovvero in ordine a circostanze che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il semplice richiamo ad un concetto di "dipendenza", non può ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria.
Le affermazioni riportate in ricorso, invero, appaiono, tautologiche ed apodittiche, non essendo concretizzate da alcun elemento fattuale utilizzabile.
Viceversa, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare, per il dedotto periodo di lavoro “a nero” dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato del datore di lavoro, alle sue direttive ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio, necessità di giustificare le assenze e così via dicendo.
Gli unici elementi di fatto allegati in ricorso con sufficiente specificità sono il periodo e i giorni di lavoro (non invece l'orario di lavoro che, come in seguito si vedrà, è stato solo genericamente dedotto): trattasi, evidentemente, di circostanze che, così come dedotte, si configurano quali elementi “neutri”, del tutto insufficienti –a fronte delle specifiche contestazioni della parte convenuta e della documentazione prodotta- a fondare l'accertamento richiesto ed una eventuale qualificazione in termini di subordinazione del dedotto rapporto lavorativo per il periodo in questione.
La genericità delle allegazioni contenute in ricorso in ordine alle concrete modalità della dedotta collaborazione lavorativa si è riverberata sui capitoli della prova testimoniale che non
è stata ammessa in quanto, rimandando alla narrativa dell'atto introduttivo, non avrebbe evidentemente consentito, per le ragioni finora esposte, di fornire la prova dei, non dedotti, elementi costitutivi di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Il difetto di specifiche allegazioni in ordine all'essenziale elemento della subordinazione conduce quindi, in coerente applicazione delle premesse di diritto prima sviluppate, al rigetto della domanda proposta in relazione al periodo decorrente dal 23.5.2021 al 28.2.2022.
Per quanto concerne il periodo successivo, rispetto al quale risulta la formalizzazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata con decorrenza dal 1.3.2022, si osserva preliminarmente in punto di diritto che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità
(mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Ebbene nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta la instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato con decorrenza dal 1.3.2022 al 31.3.2022, poi prorogato al 30.4.2022 e infine trasformato in rapporto a tempo indeterminato;
risulta altresì l'inquadramento della ricorrente nel livello 6 del CCNL Alberghi
Imprese Confcommercio con mansioni di “domestica” e orario a tempo parziale al 60% (24 ore settimanali) salvo che per i mesi di aprile e maggio 2022 in cui risulta un orario a tempo parziale al 90% (36 ore settimanali); risulta altresì che il rapporto è cessato il 22.8.2022 con licenziamento per giusta causa (v. contratti di lavoro, buste paga, estratto contributivo, modelli UNILAV).
Ciò posto la parte ricorrente ha chiesto genericamente -anche con riferimento al periodo regolarizzato- “differenze retributive” senza tuttavia specificamente allegare i presupposti fattuali a fondamento di tale domanda. Non si specifica in ricorso se tali differenze sarebbero in ipotesi dovute alla applicazione di una retribuzione non conforme ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicato al rapporto oppure all'espletamento di una prestazione lavorativa superiore, in termini di orario, rispetto a quella formalizzata in contratto ed emergente dalle buste paga. Volendo presumere che la richiesta in esame sia riconnessa allo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello formalmente risultante dalle buste paga
(e per il quale è provato, mediante bonifici, che la ricorrente è stata conformemente retribuita), vi è da rilevare che la genericità delle allegazioni contenute in ricorso proprio in ordine all'orario di lavoro non ha consentito di accertare tale (non specificamente dedotta) circostanza. Nel ricorso invero sotto tale profilo è stato genericamente dedotto e chiesto di provare che la ricorrente avrebbe svolto ora turni di “6 ore e 40” ora turni di “5 ore” ora turni di “6 ore giornaliere” ora ancora turni di “4 ore giornaliere” senza tuttavia la necessaria specificazione della effettiva articolazione oraria della prestazione lavorativa. Ne è derivata la non ammissione, per superfluità, della prova testimoniale proprio in quanto non articolata su un capitolo avente ad oggetto circostanza specifica in ordine all'orario di lavoro da eventualmente confermare da parte dei testimoni.
Ed invero, come ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice. (Cass. 3708/2019, Cass. 2201/2007).
Né a tale genericità si sarebbe potuto sopperire con mezzi istruttori disposti d'ufficio dal giudicante dal momento che l'uso di tali poteri non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.
Le stesse considerazioni finora svolte valgono con riferimento alla domanda avente ad oggetto la indennità per ferie non godute non avendo la parte ricorrente specificamente allegato (e chiesto di provare) i giorni di ferie di cui non avrebbe goduto, tenuto altresì conto che dalle buste paga in atti (non contestate dalla ricorrente) emerge la fruizione di ore di ferie nel periodo di lavoro in esame.
In virtù di quanto finora affermato, deve ritenersi esclusivamente provato il rapporto di lavoro con le modalità formalmente emergenti dalla documentazione in atti e pertanto un rapporto di lavoro intercorso dal 1.3.2022 al 22.8.2022 con inquadramento della ricorrente nel livello 6 del CCNL Alberghi Confcommercio ed orario a tempo parziale.
Riguardo a tale rapporto e nei limiti in cui esso risulta documentalmente provato, va quindi riconosciuta in favore della ricorrente la retribuzione invocata in ricorso a titolo di ratei tredicesima mensilità (6) e trattamento di fine rapporto essendovi con riferimento ad essa la prova dei relativi fatti costitutivi e non avendo, viceversa, la parte convenuta, a tanto onerata, offerto la prova del pagamento di tali emolumenti. Per la quantificazione degli emolumenti in questione può farsi riferimento ai valori retributivi risultanti dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti potendo in base a tali documenti concludersi che l'odierna ricorrente risulta ancora creditrice nei confronti della società resistente, per il periodo di lavoro decorso dal 1.3.2022 al 22.8.2022, della complessiva somma di € 829,00 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 384,00 per ratei tredicesima (6) ed
€ 445,00 per trattamento di fine rapporto.
Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Si precisa infine che non è dovuta alla ricorrente la invocata contribuzione in quanto titolare della stessa è l'INPS, Ente Previdenziale destinatario delle somme da versare a tale titolo.
Le spese di lite, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, vengono poste a carico della parte convenuta secondo la regola della soccombenza tenuto conto, quanto al valore della controversia, del “decisum” (Cass. 9237/2022, Cass.
8449/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 829,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in € 321,00 oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio
Cavaliere.
Salerno, lì 19.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.8040/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Cavaliere;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Ottavio Basso;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2022, esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società presso l'Hotel “Montestella” di Salerno con mansioni Controparte_1 di addetta alla pulizia delle camere a decorrere dal 23.5.2021; che l'assunzione era tuttavia stata formalizzata, con inquadramento al Livello VI del CCNL settore terziario, solo dall'1.3.2022 con la stipulazione di contratto a termine ad orario part time, poi prorogato ed infine trasformato in contratto a tempo indeterminato, con cessazione del rapporto di lavoro al 30.7.2022; deduceva di aver lavorato per sei giorni a settimana con un giorno di riposo non coincidente con la domenica, e di aver sempre lavorato nei giorni festivi;
di aver osservato turni giornalieri di 6,40 ore dal 23.5.2021 al 30.6.2021 e di 5 ore dall'1.7.2021 al 28.2.2022 ricevendo la retribuzione mensile di euro 800,00; che dall'1.3.2022 al 31.5.2022 aveva osservato turni di 6 ore al giorno e di 4 ore giornaliere dall'1.6.2022 al 30.7.2022 venendo retribuita come da busta paga;
deduceva altresì di non aver ricevuto la indennità per ferie non godute, la 13^ mensilità così come il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro. Concludeva pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di euro
11.130,90 per differenze retributive, altri emolumenti e trattamento di fine rapporto, oltre contributi omessi, accessori di legge e spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la società resistente con riferimento al periodo 23.5.2021-28.2.2022 eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto privo delle necessarie allegazioni in punto di subordinazione;
evidenziava che la ricorrente aveva lavorato alle proprie dipendenze solo per il periodo e per il numero di ore e giorni risultanti dalle buste paga, mentre prima dell'1.3.2022 aveva reso esclusivamente prestazioni saltuarie ed occasionali, su base volontaria e senza vincolo di subordinazione. Con riferimento al periodo di lavoro regolarizzato da contratto, deduceva la infondatezza della domanda in quanto la ricorrente era stata retribuita per le ore di lavoro svolte così come risultante dalle buste paga e dai bonifici prodotti. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo transattivo alle condizioni proposte dal giudicante all'udienza del 31.1.2024 e ritenuta la superfluità della prova orale, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Innanzitutto la domanda attorea va esaminata tenendo distinti i due periodi di lavoro dedotti in ricorso ovvero quello che si sarebbe svolto “a nero” dal 23.5.2021 al 28.2.2022 e quello formalizzato decorrente dalla assunzione del 1.3.2022.
Per quanto concerne il primo dei suddetti periodi si evidenzia che il mancato assolvimento da parte della ricorrente dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – stante la contestazione della parte convenuta in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo anteriore alla assunzione– impone una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
Ed invero l'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione
(cfr. ex multis Cass. nn. 7966/2006, 7171/2003, 14664/2001, 4036/2000, 14248/1999,
326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Nella fattispecie di causa la parte attrice ha genericamente dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta nel periodo (non formalmente risultante) decorrente dal
23.5.2021 al 28.2.2022 ed è di immediata evidenza che siffatta generica allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda appare del tutto inidonea, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto formulate dalla parte resistente, a fondare l'accertamento della natura subordinata della collaborazione eventualmente intercorsa tra le parti nel predetto periodo, mancando nell'atto introduttivo qualsiasi indicazione in ordine alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ovvero in ordine a circostanze che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il semplice richiamo ad un concetto di "dipendenza", non può ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria.
Le affermazioni riportate in ricorso, invero, appaiono, tautologiche ed apodittiche, non essendo concretizzate da alcun elemento fattuale utilizzabile.
Viceversa, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare, per il dedotto periodo di lavoro “a nero” dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato del datore di lavoro, alle sue direttive ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio, necessità di giustificare le assenze e così via dicendo.
Gli unici elementi di fatto allegati in ricorso con sufficiente specificità sono il periodo e i giorni di lavoro (non invece l'orario di lavoro che, come in seguito si vedrà, è stato solo genericamente dedotto): trattasi, evidentemente, di circostanze che, così come dedotte, si configurano quali elementi “neutri”, del tutto insufficienti –a fronte delle specifiche contestazioni della parte convenuta e della documentazione prodotta- a fondare l'accertamento richiesto ed una eventuale qualificazione in termini di subordinazione del dedotto rapporto lavorativo per il periodo in questione.
La genericità delle allegazioni contenute in ricorso in ordine alle concrete modalità della dedotta collaborazione lavorativa si è riverberata sui capitoli della prova testimoniale che non
è stata ammessa in quanto, rimandando alla narrativa dell'atto introduttivo, non avrebbe evidentemente consentito, per le ragioni finora esposte, di fornire la prova dei, non dedotti, elementi costitutivi di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Il difetto di specifiche allegazioni in ordine all'essenziale elemento della subordinazione conduce quindi, in coerente applicazione delle premesse di diritto prima sviluppate, al rigetto della domanda proposta in relazione al periodo decorrente dal 23.5.2021 al 28.2.2022.
Per quanto concerne il periodo successivo, rispetto al quale risulta la formalizzazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata con decorrenza dal 1.3.2022, si osserva preliminarmente in punto di diritto che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità
(mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Ebbene nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta la instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato con decorrenza dal 1.3.2022 al 31.3.2022, poi prorogato al 30.4.2022 e infine trasformato in rapporto a tempo indeterminato;
risulta altresì l'inquadramento della ricorrente nel livello 6 del CCNL Alberghi
Imprese Confcommercio con mansioni di “domestica” e orario a tempo parziale al 60% (24 ore settimanali) salvo che per i mesi di aprile e maggio 2022 in cui risulta un orario a tempo parziale al 90% (36 ore settimanali); risulta altresì che il rapporto è cessato il 22.8.2022 con licenziamento per giusta causa (v. contratti di lavoro, buste paga, estratto contributivo, modelli UNILAV).
Ciò posto la parte ricorrente ha chiesto genericamente -anche con riferimento al periodo regolarizzato- “differenze retributive” senza tuttavia specificamente allegare i presupposti fattuali a fondamento di tale domanda. Non si specifica in ricorso se tali differenze sarebbero in ipotesi dovute alla applicazione di una retribuzione non conforme ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicato al rapporto oppure all'espletamento di una prestazione lavorativa superiore, in termini di orario, rispetto a quella formalizzata in contratto ed emergente dalle buste paga. Volendo presumere che la richiesta in esame sia riconnessa allo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello formalmente risultante dalle buste paga
(e per il quale è provato, mediante bonifici, che la ricorrente è stata conformemente retribuita), vi è da rilevare che la genericità delle allegazioni contenute in ricorso proprio in ordine all'orario di lavoro non ha consentito di accertare tale (non specificamente dedotta) circostanza. Nel ricorso invero sotto tale profilo è stato genericamente dedotto e chiesto di provare che la ricorrente avrebbe svolto ora turni di “6 ore e 40” ora turni di “5 ore” ora turni di “6 ore giornaliere” ora ancora turni di “4 ore giornaliere” senza tuttavia la necessaria specificazione della effettiva articolazione oraria della prestazione lavorativa. Ne è derivata la non ammissione, per superfluità, della prova testimoniale proprio in quanto non articolata su un capitolo avente ad oggetto circostanza specifica in ordine all'orario di lavoro da eventualmente confermare da parte dei testimoni.
Ed invero, come ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice. (Cass. 3708/2019, Cass. 2201/2007).
Né a tale genericità si sarebbe potuto sopperire con mezzi istruttori disposti d'ufficio dal giudicante dal momento che l'uso di tali poteri non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.
Le stesse considerazioni finora svolte valgono con riferimento alla domanda avente ad oggetto la indennità per ferie non godute non avendo la parte ricorrente specificamente allegato (e chiesto di provare) i giorni di ferie di cui non avrebbe goduto, tenuto altresì conto che dalle buste paga in atti (non contestate dalla ricorrente) emerge la fruizione di ore di ferie nel periodo di lavoro in esame.
In virtù di quanto finora affermato, deve ritenersi esclusivamente provato il rapporto di lavoro con le modalità formalmente emergenti dalla documentazione in atti e pertanto un rapporto di lavoro intercorso dal 1.3.2022 al 22.8.2022 con inquadramento della ricorrente nel livello 6 del CCNL Alberghi Confcommercio ed orario a tempo parziale.
Riguardo a tale rapporto e nei limiti in cui esso risulta documentalmente provato, va quindi riconosciuta in favore della ricorrente la retribuzione invocata in ricorso a titolo di ratei tredicesima mensilità (6) e trattamento di fine rapporto essendovi con riferimento ad essa la prova dei relativi fatti costitutivi e non avendo, viceversa, la parte convenuta, a tanto onerata, offerto la prova del pagamento di tali emolumenti. Per la quantificazione degli emolumenti in questione può farsi riferimento ai valori retributivi risultanti dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti potendo in base a tali documenti concludersi che l'odierna ricorrente risulta ancora creditrice nei confronti della società resistente, per il periodo di lavoro decorso dal 1.3.2022 al 22.8.2022, della complessiva somma di € 829,00 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 384,00 per ratei tredicesima (6) ed
€ 445,00 per trattamento di fine rapporto.
Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Si precisa infine che non è dovuta alla ricorrente la invocata contribuzione in quanto titolare della stessa è l'INPS, Ente Previdenziale destinatario delle somme da versare a tale titolo.
Le spese di lite, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, vengono poste a carico della parte convenuta secondo la regola della soccombenza tenuto conto, quanto al valore della controversia, del “decisum” (Cass. 9237/2022, Cass.
8449/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 829,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in € 321,00 oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio
Cavaliere.
Salerno, lì 19.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio