CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.8/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, rappr. e dif. da avv. De Felice Salvatore e Insalata Giulio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Certomà Francesco CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 5 gennaio 2021 impugnava Parte_1 la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 7 luglio 2020 con cui era stata rigettata la domanda di ricostituzione della pensione cat. Vo n. 13008715, in godimento con decorrenza dall'1.8.2012, previo computo degli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile relativa a periodi di contribuzione figurativa per collocamento in mobilità.
Si è costituito l' . CP_1
---§§ooo§§---
Con il ricorso introduttivo in primo grado l'appellante si doleva della circostanza che, titolare cat. Vo n. , in godimento con decorrenza dall'1.8.2012, allorchè risultava dipendente della Numer_1
“ILVA SPA” (giusta estratto contributivo) presentava periodi di inattività coperti da mobilità (dal 2002 al 2005): l' , nel calcolare la media dette retribuzioni settimanali percepite in costanza di CP_1 lavoro – al fine di determinare il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana idi periodi riconosciuti figurativamente – non aveva utilizzato la retribuzione globale percepita in costanza di lavoro, : l' aveva dunque verosimilmente scomputato gli emolumenti extramensili, in CP_1 applicazione della circolare n. 11/2013, assertivamente contra legem.
1 Va ancora premesso che il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo spirato il termine di decadenza triennale di cui appresso si dirà con la seguente motivazione:
“Trova allora applicazione, nella specie, la decadenza triennale di cui all'art. 47 u.c. d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111. Detta norma stabilisce infatti: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Ebbene, nel caso in esame il ricorso giudiziario è stato depositato in cancelleria solo in data 20.9.2019, e pertanto oltre il triennio successivo alla data (1.8.2012) dell'adempimento parziale. Conclusivamente, la domanda va dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza”.
---§§ooo§§---
Ritiene tuttavia questa Corte che la questione in rito sulla decadenza venga assorbita dai principi in merito elaborati di recente dalla Suprema Corte in materia di emolumenti extra-mensili, orientamento già seguìto da questo Collegio.
E' ben vero che vi è giurisprudenza che consente il computo degli elementi extramensili prima dell'entrata in vigore della legge n. 183/2010, ma è dato obiettivo che l'appellante, già i primo grado, non ha fornito il compendio documentale/contabile (es. buste-paga) idoneo a consentire l'accesso a CTU che, in presenza di tali carenze allegative, sarebbe una CTU meramente esplorativa, non consentita dalla legge.
Secondo il più recente orientamento della S.C. invero “L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale”. (Sez. L -
, Sentenza n. 33202 del 10/11/2021 (Rv. 662769 - 01)
Ogni questione sulla decadenza risulta pertanto assorbita dalla delibazione e decisione sul merito della causa.
2 L'appello va pertanto rigettato.
In difetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 Disp.Att. c.p.c. le spese seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . CP_1
p.t.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese di questo Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, rappr. e dif. da avv. De Felice Salvatore e Insalata Giulio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Certomà Francesco CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 5 gennaio 2021 impugnava Parte_1 la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 7 luglio 2020 con cui era stata rigettata la domanda di ricostituzione della pensione cat. Vo n. 13008715, in godimento con decorrenza dall'1.8.2012, previo computo degli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile relativa a periodi di contribuzione figurativa per collocamento in mobilità.
Si è costituito l' . CP_1
---§§ooo§§---
Con il ricorso introduttivo in primo grado l'appellante si doleva della circostanza che, titolare cat. Vo n. , in godimento con decorrenza dall'1.8.2012, allorchè risultava dipendente della Numer_1
“ILVA SPA” (giusta estratto contributivo) presentava periodi di inattività coperti da mobilità (dal 2002 al 2005): l' , nel calcolare la media dette retribuzioni settimanali percepite in costanza di CP_1 lavoro – al fine di determinare il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana idi periodi riconosciuti figurativamente – non aveva utilizzato la retribuzione globale percepita in costanza di lavoro, : l' aveva dunque verosimilmente scomputato gli emolumenti extramensili, in CP_1 applicazione della circolare n. 11/2013, assertivamente contra legem.
1 Va ancora premesso che il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo spirato il termine di decadenza triennale di cui appresso si dirà con la seguente motivazione:
“Trova allora applicazione, nella specie, la decadenza triennale di cui all'art. 47 u.c. d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111. Detta norma stabilisce infatti: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Ebbene, nel caso in esame il ricorso giudiziario è stato depositato in cancelleria solo in data 20.9.2019, e pertanto oltre il triennio successivo alla data (1.8.2012) dell'adempimento parziale. Conclusivamente, la domanda va dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza”.
---§§ooo§§---
Ritiene tuttavia questa Corte che la questione in rito sulla decadenza venga assorbita dai principi in merito elaborati di recente dalla Suprema Corte in materia di emolumenti extra-mensili, orientamento già seguìto da questo Collegio.
E' ben vero che vi è giurisprudenza che consente il computo degli elementi extramensili prima dell'entrata in vigore della legge n. 183/2010, ma è dato obiettivo che l'appellante, già i primo grado, non ha fornito il compendio documentale/contabile (es. buste-paga) idoneo a consentire l'accesso a CTU che, in presenza di tali carenze allegative, sarebbe una CTU meramente esplorativa, non consentita dalla legge.
Secondo il più recente orientamento della S.C. invero “L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale”. (Sez. L -
, Sentenza n. 33202 del 10/11/2021 (Rv. 662769 - 01)
Ogni questione sulla decadenza risulta pertanto assorbita dalla delibazione e decisione sul merito della causa.
2 L'appello va pertanto rigettato.
In difetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 Disp.Att. c.p.c. le spese seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . CP_1
p.t.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese di questo Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
3