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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3247/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Lucci Federico Parte_1 Parte_2 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/6/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile in Frosinone l'11/4/09; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 24/8/09 ); che nel tempo è venuta Per_1 meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico- patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, in modo che l'uno non possa interferire nella sfera privata dell'altro, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile presso il Comune di Frosinone (FR) l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2. I coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare l'uno nei Per_ confronti dell'altra a qualsiasi forma di mantenimento economico.
3. La figlia minore resta in affido condiviso a entrambi i genitori e con collocamento preferenziale presso la madre , Parte_1 stabilendo presso la casa coniugale nell'appartamento di proprietà dell' , all'indirizzo di Corso Lazio n. 18 Pt_3
– Scala A – Interno 1 la propria residenza abituale che resta, in definitiva, assegnata alla madre collocataria.
4. Il sig. pertanto, sarà libero di trasferire e stabilire la propria residenza ove riterrà più Parte_2 opportuno entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo, previo asporto dalla casa coniugale dei beni personali, suppellettili ed arredi di sua appartenenza.
5. A titolo di concorso al Per_ mantenimento ordinario della figlia minore , ancora studente, si conviene che il sig. versi in Parte_2 favore della stessa la somma di Euro 200,00 mensili, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese da corrispondersi a mezzo bonifico bancario/postale alle coordinate [...] intestate alla madre collocataria. La predetta somma è rivalutabile annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT-FOI.
Le parti convengono che gli obblighi del versamento debbano decorrere dal momento dell'effettivo allontanamento del padre dalla casa coniugale e dall'abbandono del nucleo familiare.
6. L'assegno unico universale mensile di cui al D.Lgs. nr. 230/2021 sarà integralmente percepito dalla madre collocataria.
7. Il Per_ padre contribuirà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia minore da ripartirsi secondo i criteri previsti dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Frosinone al quale i coniugi si riportano integralmente.
8. I genitori s'impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere della figlia ancora minorenne, seguendone le naturali inclinazioni, avendo cura acché la stessa conservi con ambo i genitori e le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto.
9. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente alle esigenze ed impegni della citata minore, i coniugi convengono che il Sig. Parte_2 potrà vedere e tenere con sé la figlia a week – end alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera e due volte nel corso della settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì al termine dell'attività scolastica sino alla sera dopo cena, salva la preferenza della minore di restare presso il padre per il pernotto. 10. Il padre potrà Per_ altresì, sempre compatibilmente agli impegni ed alle esigenze della figlia , vedere e tenere con sé la stessa per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con comunicazione alla madre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie. La madre dal canto suo, potrà a sua volta tenere con Per_ sé per 15 giorni anche non consecutivi durante il citato periodo di vacanze estive, con comunicazione al padre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie. 11. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia, ogni anno, alternativamente con la madre o con il padre, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente agli impegni ed esigenze della ragazza. 12. I coniugi reciprocamente danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere più null'altro a che da pretendere l'uno dall'altra. 13. Entrambi i ricorrenti sono proprietari di vettura ad uso personale di cui agli allegati sub n. 8 e 9 del ricorso. 14. I coniugi infine, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per la minore.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 3/7/25 disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine perentorio fino al 10/9/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate l'8/9/25 le parti dichiaravano di confermare le condizioni della loro separazione di cui al ricorso congiunto.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 15/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne . Persona_2
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
alle condizioni congiunte formulate dalle parti, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 8, Parte I, anno 2009, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 23/9/25.
Il Presidente
Il Giudice est. ( dr. Marcello Buscema )
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3247/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Lucci Federico Parte_1 Parte_2 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/6/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile in Frosinone l'11/4/09; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 24/8/09 ); che nel tempo è venuta Per_1 meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico- patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, in modo che l'uno non possa interferire nella sfera privata dell'altro, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile presso il Comune di Frosinone (FR) l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2. I coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare l'uno nei Per_ confronti dell'altra a qualsiasi forma di mantenimento economico.
3. La figlia minore resta in affido condiviso a entrambi i genitori e con collocamento preferenziale presso la madre , Parte_1 stabilendo presso la casa coniugale nell'appartamento di proprietà dell' , all'indirizzo di Corso Lazio n. 18 Pt_3
– Scala A – Interno 1 la propria residenza abituale che resta, in definitiva, assegnata alla madre collocataria.
4. Il sig. pertanto, sarà libero di trasferire e stabilire la propria residenza ove riterrà più Parte_2 opportuno entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo, previo asporto dalla casa coniugale dei beni personali, suppellettili ed arredi di sua appartenenza.
5. A titolo di concorso al Per_ mantenimento ordinario della figlia minore , ancora studente, si conviene che il sig. versi in Parte_2 favore della stessa la somma di Euro 200,00 mensili, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese da corrispondersi a mezzo bonifico bancario/postale alle coordinate [...] intestate alla madre collocataria. La predetta somma è rivalutabile annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT-FOI.
Le parti convengono che gli obblighi del versamento debbano decorrere dal momento dell'effettivo allontanamento del padre dalla casa coniugale e dall'abbandono del nucleo familiare.
6. L'assegno unico universale mensile di cui al D.Lgs. nr. 230/2021 sarà integralmente percepito dalla madre collocataria.
7. Il Per_ padre contribuirà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia minore da ripartirsi secondo i criteri previsti dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Frosinone al quale i coniugi si riportano integralmente.
8. I genitori s'impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere della figlia ancora minorenne, seguendone le naturali inclinazioni, avendo cura acché la stessa conservi con ambo i genitori e le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto.
9. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente alle esigenze ed impegni della citata minore, i coniugi convengono che il Sig. Parte_2 potrà vedere e tenere con sé la figlia a week – end alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera e due volte nel corso della settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì al termine dell'attività scolastica sino alla sera dopo cena, salva la preferenza della minore di restare presso il padre per il pernotto. 10. Il padre potrà Per_ altresì, sempre compatibilmente agli impegni ed alle esigenze della figlia , vedere e tenere con sé la stessa per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con comunicazione alla madre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie. La madre dal canto suo, potrà a sua volta tenere con Per_ sé per 15 giorni anche non consecutivi durante il citato periodo di vacanze estive, con comunicazione al padre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie. 11. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia, ogni anno, alternativamente con la madre o con il padre, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente agli impegni ed esigenze della ragazza. 12. I coniugi reciprocamente danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere più null'altro a che da pretendere l'uno dall'altra. 13. Entrambi i ricorrenti sono proprietari di vettura ad uso personale di cui agli allegati sub n. 8 e 9 del ricorso. 14. I coniugi infine, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per la minore.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 3/7/25 disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine perentorio fino al 10/9/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate l'8/9/25 le parti dichiaravano di confermare le condizioni della loro separazione di cui al ricorso congiunto.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 15/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne . Persona_2
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
alle condizioni congiunte formulate dalle parti, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 8, Parte I, anno 2009, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 23/9/25.
Il Presidente
Il Giudice est. ( dr. Marcello Buscema )
( dr. Fabrizio Fanfarillo )