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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 02/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato MAGGIO MICHELE, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentate in carica, resistente contumace
oggetto: contratto a termine e differenze retributive
1
Con ricorso depositato il 27/06/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha dedotto: - di essere stata assunta dalla società convenuta con mansioni di operatore socio sanitario presso la residenza per anziani sita in San Donaci con contratto a tempo determinato dal 17/06/2023 al 30.09.2023, ma di essere stata assicurata a far data dal 23/06/2023; - che il contratto è stato prorogato dal 23/06/2023 al 31/12/2023, come da certificato C2 storico rilasciato da ARPAL PU;
- di non avere, tuttavia, sottoscritto né ricevuto alcun contratto di lavoro recante l'indicazione del termine;
- di non avere ricevuto la retribuzione del mese di ottobre 2023 né il tfr. Tanto premesso, parte ricorrente ha concluso: in via principale per l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal 23/06/2023 e l'inefficacia del recesso datoriale del 31.12.2023, qualificandolo come licenziamento orale, con condanna del datore di lavoro alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno cagionato nella misura di € 1.590,22 per ogni mese intercorso dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata per la trasformazione del contratto di cui è causa a tempo indeterminato con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno pari ad una somma commisurata tra 2,5 e 12 mensilità dell'ammontare di € 1.590,22. Ha, altresì, chiesto la condanna della società al pagamento di € 2.566,11 a titolo di differenze retributive e tfr. La società ritualmente evocata in giudizio è rimasta contumace. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso risulta fondato nei limiti che seguono. Parte ricorrente, assunta dalla società convenuta con contratto a tempo determinato dal 23/06/2023 al 30/09/2023, prorogato sino al 31.12.2023, ha dedotto di non avere sottoscritto alcun contratto e di non avere ricevuto una copia dello stesso. Occorre rilevare che in tema di contratti a termine, l'art. 19 comma 4 del D. Lgs 81/2015 sancisce: “
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo
2 dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”. Il lavoratore incentra le proprie contestazioni sulla violazione degli articoli da 19 a 21 del Dlgvo 81/15, sostenendo che, in attuazione di tali disposizioni, il termine del rapporto di lavoro e la proroga devono risultare da atto scritto. Invero, ai sensi del richiamato art. 19 del D. Lgvo 81/2015, comma 4, l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato deve risultare da atto scritto e lo stesso deve essere consegnato al lavoratore. Ne discende che condicio sine qua non per la legittimità di un contratto a tempo determinato è il rispetto della forma scritta, la quale è richiesta ad substantiam, cioè ai fini della stessa efficacia della clausola di durata apposta al contratto e la violazione di tale requisito comporta la nullità del termine e la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. La previsione della forma scritta, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, “tende a realizzare un incremento del livello di forma del contratto che è strettamente funzionale alla qualità soggettiva del contraente prestatore di lavoro, il quale deve essere posto in grado di percepire con certezza quale sia la reale natura del rapporto e di controllare la effettiva sussistenza delle ragioni poste a base della sua instaurazione” (Cassazione n. 4418/2016). La forma scritta deve, inoltre, essere anteriore o contestuale all'effettivo inizio della prestazione di lavoro a termine e se il termine viene apposto al contratto successivamente all'inizio della prestazione deve considerarsi non apposto (Cassazione, 14 luglio 2011, n. 15494; Cassazione, 5 febbraio 2018, n. 2774). Questo significa, pertanto, che la clausola appositiva del termine presuppone la sottoscrizione del contratto stesso da parte del prestatore, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, senza che ciò possa essere provato con mezzi diversi dall'esibizione del documento scritto. Ne consegue che nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato, la mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore prima o contestualmente all'inizio del rapporto, non comportando alcuna accettazione della durata limitata del rapporto, determina la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La mancata stipulazione in forma scritta di un contratto di lavoro a tempo determinato, difatti, comporta che la clausola appositiva del termine deve considerarsi tamquat non esset, con la conseguenza che deve essere dichiarato sussistente ab origine tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Difatti, “ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato a norma dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile
3 di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) – della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto, non essendo neanche sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore (cfr. Cass. n. 2774 del 2018; Cass. n. 27974 del 2018) e non potendo, per la medesima ragione, considerarsi equipollente la produzione in giudizio del documento;
… …” (Cass., ordinanza, 08/06/2022, n. 18478) Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente sia stata assunta dal 23.06.2023 al 30.09.2023 e che il contratto sia stato prorogato sino al 31.12.2023, come emerge dal certificato storico C2 rilasciato da AL PU e dall'estratto contributivo depositati in atti (All. 1 e 2). Inoltre, a fronte della deduzione di parte ricorrente di non avere sottoscritto alcun contratto di lavoro con l'apposizione del termine, nessuna prova contraria è stata prodotta in giudizio, essendo la società rimasta contumace. Pertanto, in assenza di prova documentale, stante la nullità del contratto a termine, il rapporto di lavoro della ricorrente deve essere ricondotto ab origine ad un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, con riguardo al licenziamento che parte ricorrente sostiene essere affetto da nullità in quanto intimato oralmente, il Tribunale osserva che la mera cessazione dell'attività lavorativa non implica necessariamente estromissione dal luogo di lavoro non essendo indice di per sé di una volontà datoriale in tal senso ben potendo detta cessazione ricondursi anche ad una risoluzione consensuale del rapporto. Dal punto di vista strutturale, il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha quindi l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare, come nel caso di specie, contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". La Corte di Cassazione -con sentenza n. 3822/2019- ha operato una ricostruzione della fattispecie giuridica attraverso le diverse interpretazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità; ha, quindi, osservato che “a partire da Cass. n. 2853 del 1995, si è evidenziato che
4 nel sistema di regolazione dei licenziamenti individuali "il fatto costitutivo del diritto alla riassunzione e poi alla reintegrazione, secondo le variazioni della L. n. 300 del 1970, è un fatto - il licenziamento appunto - attribuibile alla sola iniziativa del datore di lavoro, alla quale non corrisponde una identica iniziativa del lavoratore". Da tale rilievo è scaturito l'assunto secondo cui: "la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel posto di lavoro è quella della estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione di un fatto che nega il licenziamento e collega la estromissione dal rapporto ad asserite dimissioni del lavoratore assume la valenza di una eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2". Di conseguenza, la Suprema Corte ha osservato che
“il principio tutto fondato sulla contrapposizione tra "prova della estromissione" gravante sul lavoratore e "prova delle dimissioni" quale eccezione in senso stretto di pertinenza datoriale è rifluito in numerose massime (tra le altre: Cass. n. 4717 del 2000; Cass. n. 14977 del 2000; n. 14082 del 2010; Cass. n. 21684 del 2011), senza che risulti sempre agevole decifrare a quale degli oneri probatori si debba dare priorità nella contesa processuale ovvero prevalenza in caso di incertezza (ciò emergendo talvolta dall'esame delle fattispecie concrete, come accade, ad esempio, in Cass. n. 610 del 2015 o in Cass. n. 25847 del 2018, dalle quali risulta la soccombenza del lavoratore che non aveva fornito la prova del licenziamento orale)”. Così delineato il quadro della giurisprudenza sul tema, la Cassazione, nella sentenza sopra richiamata, ha inteso dare continuità all'indirizzo secondo il quale la prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (Cass. n. 149/2021). Nello specifico, “Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa” (cfr. Cass, n. 26407/2022; n. 3822/2019; n. 9108/2021). Da ciò consegue che, non essendo stata articolata alcuna prova sul punto, parte ricorrente ha omesso di ottemperare all'onus probandi su di essa gravante non essendovi alcun elemento sulla base del quale poter ricondurre la cessazione del rapporto alla volontà datoriale, neppure manifestata per comportamenti concludenti. Non merita, pertanto, condivisione la tesi professata dalla difesa della ricorrente laddove essa afferma che - convertito il rapporto di lavoro
5 - la cessazione sarebbe conseguenza del licenziamento intimatole da parte datoriale. Non è stato dedotto né allegato alcunchè al fine di poter accertare che sia stato impedito alla lavoratrice di entrare nel luogo di lavoro e che la stessa sia stata allontanata essendo tale la volontà datoriale di recedere. Sarebbe, infatti, stato necessario che quest'ultima dimostrasse che, recatasi sul luogo di lavoro, le veniva impedito di entrare o, comunque, di prestare la propria attività lavorativa. Ne consegue che la domanda in parte qua non può che essere rigettata per difetto di prova. Dunque, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, deve disporsi la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato con conseguente riconoscimento in favore della ricorrente della tutela di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015 il quale dispone che “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 604/1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Tenuto conto della breve durata del rapporto, delle ristrette dimensioni dell'impresa, del comportamento tenuto dalle parti si reputa equo determinare tale indennità in misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR secondo quanto determinabile dalla retribuzione prevista per un dipendente con mansioni di operatore socio sanitario inquadrabile nel livello c2 del ccnl cooperative sociali ratione temporis applicabile In merito alle differenze retributive, infine, stante la contumacia del datore di lavoro che non ha fornito la prova della corresponsione di adeguata e giusta retribuzione ex art. 36 Cost., deve farsi riferimento ai minimi retributivi previsti dal contratto di categoria, con riferimento al livello C2, al quale sono riconducibili le mansioni di Operatrice socio sanitaria ricoperte dalla ricorrente. In sostanza, in tale ipotesi in cui non vi è prova che il datore di lavoro abbia aderito al CCNL di categoria, la contrattazione collettiva viene in evidenza come mero parametro esterno di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'art.36 Cost. Pertanto, non avendo il datore di lavoro fornito prova di avere versato la retribuzione del mese di Ottobre 2023, 13 e 14 mensilità e il tfr, quest'ultimo dovrà essere condannato al pagamento dell'importo di €
6 2.566,11, giusta conteggi allegati da parte ricorrente, conformi ai minimi contrattuali previsti dalla ccnl di settore. Nei suddetti limiti il ricorso deve essere accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 27/06/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la conversione del rapporto di lavoro intercorso tra Parte_1
e in Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato ordinando a parte datoriale la ricostituzione del rapporto;
per l'effetto, condanna
[...] al Controparte_1 risarcimento del danno quantificato in misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo;
- condanna Controparte_1
al pagamento di € 2.566,11 a titolo di differenze
[...] retributive e tfr, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 3.700,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 02/04/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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