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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dr. Vito
Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N. 1009/2024 R.G. promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Mazzetti Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam Iaia Controparte_1
OPPOSTA
avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 cpc, trattata e passata in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinques cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 10.04.2024, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 23.03.2024, dalla sig.ra
Controparte_1
Quali motivi di opposizione ha eccepito: 1) la nullità del precetto per assenza del titolo esecutivo;
2)
l'inefficacia dell'atto di precetto per assenza delle allegazioni del documento di spesa ed erronea ed inesatta individuazione del quantum debeatur.
1 Ha chiesto: In via principale accertare e dichiarare la nullità del precetto affetto dai vizi di cui ai motivi di opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta del 15.7.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra Controparte_1
ed ha impugnato per infondatezza l'opposizione de quo, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione a precetto spiegata e l'infondatezza nel merito.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto,
e la condanna dell'opponente alle spese e competenze di lite.
Con Decreto, reso inaudita altera parte del 23.7.2024, il G.I. non ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto e ha rinviato all'udienza di comparizione delle parti del
26.09.2024, nel corso della quale ha rigettato l'istanza di sospensione.
Con successivo provvedimento del 26.02.2025 il G.I. ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione ai fini dell'assegnazione al Gop.
Fissata l'udienza innanzi al Gop, la causa, in difetto di richieste istruttorie, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione, previo deposito di comparse conclusionali ex art 281 quinques cpc.
Così ricostruita la vicenda processuale, rileva il giudicante che l'opposizione, così come proposta, è
infondata e va rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'opponente ha eccepito la nullità del precetto a mente dell'art. 480 comma 2
c.p.c. per assenza del titolo esecutivo.
Il motivo è infondato.
Venendo al merito dell'opposizione va rilevato che, con l'opposizione al precetto, fondato su titoli di natura giudiziale, non sono stati rappresentati fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi,
2 successivi a titoli di formazione giudiziale (ordinanza di condanna a contributi di mantenimento prole), ma solo motivi che non risultano fondati alla luce della documentazione prodotta.
Emerge per tabulas che l'atto di precetto, notificato in data 23.03.2024, è fondato su due titoli esecutivi: 1) Omologa del 14.01.2021, resa nel giudizio iscritto al N. 2294/2020 R.G. avente ad oggetto separazione coniugi - notificata in data precedente, unitamente ad altro atto CP_1 Pt_1
precetto per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento;
2) Ordinanza del 12.02.2024 resa dal G.I. Dott. IS, notificata, unitamente all'atto di precetto, in data 23.03.2024.
Con provvedimento, reso dal G.I. in data 23.6.2024, ribadito con successivo provvedimento, reso in data 26.9.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto, il G.I. ha ritenuto infondati i motivi rappresentati dall'opponente, con la seguente motivazione ampia e condivisa dall'odierno giudicante: ” nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie del cd titolo complesso di formazione giudiziale ragione per cui l'ordinanza del collega IS deve ritenersi concorrente nella regolamentazione della fattispecie complessa” ed ancora” rilevato che il provvedimento regolativo dell'obbligo di mantenimento- peraltro rispondente anche ad una funzione alimentare- è sopravvenuto rispetto all'originaria regolamentazione di cui alla separazione omologata: a tal riguardo, in assenza di una precisione eventuale di retroattività degli effetti del suddetto provvedimento, lo stesso deve ritenersi operare pro futuro, ovvero dal momento del suo deposito e dunque senza che lo stesso possa interferire sul momento temporale pregresso del rapporto tra le parti”.
Il titolo esecutivo, costituito dall'Ordinanza del 12.02.2024 resa dal G.I. Dott. IS, risulta altresì
confermato nella Sentenza N. 1135/2024, resa nel procedimento R.G. 1958/2023 Tribunale di
Brindisi, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa.
Per tabulas risulta prodotto provvedimento del Giudice di Pace, Dott.ssa Erroi del 18.4.2024, con il quale, in altro giudizio di opposizione a precetto, pendente tra le stesse parti, è stata disposta la
3 revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, notificato in data 11.10.2023,
inizialmente concessa con decreto inaudita altera parte del 22.11.2023”.
Con il secondo motivo l'opponente ha eccepito l'inefficacia dell'atto di precetto per assenza delle allegazioni del documento di spesa ed erronea ed inesatta individuazione del quantum debeatur.
Anche questo ulteriore motivo risulta infondato.
Va rilevato al riguardo che, l'atto di precetto opposto attiene al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. fondato su provvedimento di omologa del Parte_1
14.01.2021 e ordinanza del 12.02.2024, e non già ad altre spese, ragion per cui non risultava necessario allegare alcun documento di spesa.
ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Controparte_1
La domanda è infondata.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento, sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto.
Venendo al caso di specie, tenuto conto di quanto sopra motivato non sembra sussistere l'elemento soggettivo di cui alla norma richiamata, cioè quello di aver agito con mala fede o colpa grave.
Difetta inoltre anche l'elemento oggettivo, tenuto conto che nessun danno è stato provato dalle parti,
quale conseguenza immediata e diretta dell'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. N. 55/2014 e successivo aggiornamento N. 37/2018
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. N. 55/2014 e successivo aggiornamento N. 37/2018.
PQM
4 Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, Dr. Vito Quarta, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto, notificatogli da Parte_1 CP_1
ogni altra domanda disattesa, così decide:
[...]
1) Rigetta l'opposizione.
2) In virtù del principio della soccombenza, condanna l'opponente al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio Controparte_1
liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori (Iva e Cap) come per legge.
Così deciso in Brindisi addì 24.11.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dr. Vito Quarta
5
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dr. Vito
Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N. 1009/2024 R.G. promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Mazzetti Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam Iaia Controparte_1
OPPOSTA
avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 cpc, trattata e passata in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinques cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 10.04.2024, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 23.03.2024, dalla sig.ra
Controparte_1
Quali motivi di opposizione ha eccepito: 1) la nullità del precetto per assenza del titolo esecutivo;
2)
l'inefficacia dell'atto di precetto per assenza delle allegazioni del documento di spesa ed erronea ed inesatta individuazione del quantum debeatur.
1 Ha chiesto: In via principale accertare e dichiarare la nullità del precetto affetto dai vizi di cui ai motivi di opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta del 15.7.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra Controparte_1
ed ha impugnato per infondatezza l'opposizione de quo, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione a precetto spiegata e l'infondatezza nel merito.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto,
e la condanna dell'opponente alle spese e competenze di lite.
Con Decreto, reso inaudita altera parte del 23.7.2024, il G.I. non ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto e ha rinviato all'udienza di comparizione delle parti del
26.09.2024, nel corso della quale ha rigettato l'istanza di sospensione.
Con successivo provvedimento del 26.02.2025 il G.I. ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione ai fini dell'assegnazione al Gop.
Fissata l'udienza innanzi al Gop, la causa, in difetto di richieste istruttorie, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione, previo deposito di comparse conclusionali ex art 281 quinques cpc.
Così ricostruita la vicenda processuale, rileva il giudicante che l'opposizione, così come proposta, è
infondata e va rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'opponente ha eccepito la nullità del precetto a mente dell'art. 480 comma 2
c.p.c. per assenza del titolo esecutivo.
Il motivo è infondato.
Venendo al merito dell'opposizione va rilevato che, con l'opposizione al precetto, fondato su titoli di natura giudiziale, non sono stati rappresentati fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi,
2 successivi a titoli di formazione giudiziale (ordinanza di condanna a contributi di mantenimento prole), ma solo motivi che non risultano fondati alla luce della documentazione prodotta.
Emerge per tabulas che l'atto di precetto, notificato in data 23.03.2024, è fondato su due titoli esecutivi: 1) Omologa del 14.01.2021, resa nel giudizio iscritto al N. 2294/2020 R.G. avente ad oggetto separazione coniugi - notificata in data precedente, unitamente ad altro atto CP_1 Pt_1
precetto per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento;
2) Ordinanza del 12.02.2024 resa dal G.I. Dott. IS, notificata, unitamente all'atto di precetto, in data 23.03.2024.
Con provvedimento, reso dal G.I. in data 23.6.2024, ribadito con successivo provvedimento, reso in data 26.9.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto, il G.I. ha ritenuto infondati i motivi rappresentati dall'opponente, con la seguente motivazione ampia e condivisa dall'odierno giudicante: ” nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie del cd titolo complesso di formazione giudiziale ragione per cui l'ordinanza del collega IS deve ritenersi concorrente nella regolamentazione della fattispecie complessa” ed ancora” rilevato che il provvedimento regolativo dell'obbligo di mantenimento- peraltro rispondente anche ad una funzione alimentare- è sopravvenuto rispetto all'originaria regolamentazione di cui alla separazione omologata: a tal riguardo, in assenza di una precisione eventuale di retroattività degli effetti del suddetto provvedimento, lo stesso deve ritenersi operare pro futuro, ovvero dal momento del suo deposito e dunque senza che lo stesso possa interferire sul momento temporale pregresso del rapporto tra le parti”.
Il titolo esecutivo, costituito dall'Ordinanza del 12.02.2024 resa dal G.I. Dott. IS, risulta altresì
confermato nella Sentenza N. 1135/2024, resa nel procedimento R.G. 1958/2023 Tribunale di
Brindisi, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa.
Per tabulas risulta prodotto provvedimento del Giudice di Pace, Dott.ssa Erroi del 18.4.2024, con il quale, in altro giudizio di opposizione a precetto, pendente tra le stesse parti, è stata disposta la
3 revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, notificato in data 11.10.2023,
inizialmente concessa con decreto inaudita altera parte del 22.11.2023”.
Con il secondo motivo l'opponente ha eccepito l'inefficacia dell'atto di precetto per assenza delle allegazioni del documento di spesa ed erronea ed inesatta individuazione del quantum debeatur.
Anche questo ulteriore motivo risulta infondato.
Va rilevato al riguardo che, l'atto di precetto opposto attiene al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. fondato su provvedimento di omologa del Parte_1
14.01.2021 e ordinanza del 12.02.2024, e non già ad altre spese, ragion per cui non risultava necessario allegare alcun documento di spesa.
ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Controparte_1
La domanda è infondata.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento, sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto.
Venendo al caso di specie, tenuto conto di quanto sopra motivato non sembra sussistere l'elemento soggettivo di cui alla norma richiamata, cioè quello di aver agito con mala fede o colpa grave.
Difetta inoltre anche l'elemento oggettivo, tenuto conto che nessun danno è stato provato dalle parti,
quale conseguenza immediata e diretta dell'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. N. 55/2014 e successivo aggiornamento N. 37/2018
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. N. 55/2014 e successivo aggiornamento N. 37/2018.
PQM
4 Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, Dr. Vito Quarta, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto, notificatogli da Parte_1 CP_1
ogni altra domanda disattesa, così decide:
[...]
1) Rigetta l'opposizione.
2) In virtù del principio della soccombenza, condanna l'opponente al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio Controparte_1
liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori (Iva e Cap) come per legge.
Così deciso in Brindisi addì 24.11.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
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