Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 19/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7042 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Piazza, Giuseppe Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizi e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell'ingiunzione per recupero debito di € 34.637,82 relativa a emolumenti corrisposti e non dovuti sulla partita stipendiale n. -OMISSIS- emesso dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta prot. n. -OMISSIS- notificata al destinatario il 20.11.2025 in uno ad ogni atto preordinato connesso e conseguente ed in particolare la nota, richiamata nell'ingiunzione qui impugnata, n.-OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di recupero di credito erariale nonché, l'atto di Avvio del Procedimento Amministrativo Prot. N. -OMISSIS- AD OGGETTO: “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di recupero di credito erariale. partita stipendiale di spesa n.-OMISSIS- chiusa per dispensa dal 19/02/2025”;
nonché tutti gli atti della procedura ancorché non conosciuti dal presente ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - Il presente ricorso ad oggetto la legittimità della richiesta di restituzione dell'importo di euro 34.637,82 che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta - Settore Stipendi - ha notificato all'odierno ricorrente in data 20/11/2025. Nell'atto si fa riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di recupero di credito erariale inoltrata il 24/3/2023.
1.1 Avverso la sua indicata ingiunzione il ricorrente, in quiescenza dal 19/2/2025 con il grado di Vice Sovrintendente, ha formulato le censure di seguito sintetizzate:
intervenuta decadenza dell'Amministrazione rispetto al potere di recupero di somme indebitamente corrisposte; assenza totale di motivazione sulle cause che hanno determinato l'ingiunzione, anche con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento tenuto conto che nessun emolumento diverso dalla pensione INPS viene percepito dal ricorrente a far data dal suo pensionamento; gli emolumenti percepiti durante il periodo di sospensione facoltativa dal servizio (dicembre 2021 - agosto 2023) non sono passibili di ripetizione: con sentenza 4471/2025 l’adito Tribunale, nel dichiarare cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di annullamento del decreto di sospensione facoltativa dal servizio a tempo indeterminato, ha ritenuto non adeguatamente motivato il suddetto decreto; neppure dalla comunicazione di avvio del procedimento emergono le ragioni che legittimano il recupero delle somme; l’Amministrazione non ha spiegato perché le osservazioni presentate dal ricorrente non sono accoglibili; l'Amministrazione ha continuativamente erogato le somme spettanti al ricorrente senza riservarsene la ripetizione, così ingenerando il legittimo affidamento circa la definitività dei pagamenti.
2 - Si sono costituiti in resistenza il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia, chiedendo respingersi il ricorso.
3 - Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato assunto in decisione previo avviso alle parti della possibile definizione ai sensi dell'articolo 60 C.P.A.
4 – Il gravame è fondato.
4.1 - La giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione, atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’art. 2033 cod. civ. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati.
In tal caso, infatti, l’interesse pubblico è in re ipsa e non è richiesta neppure una specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l’atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l’Amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8).
Pur tuttavia, non è revocabile in dubbio che il provvedimento con il quale l’Amministrazione ingiunge al dipendente la restituzione di una data somma, deve essere intelligibile – in primis - con riferimento alla base giuridica che fonda la richiesta, nonché ai criteri di calcolo applicati.
4.1 - Nel caso di specie, nessuna delle comunicazioni inoltrate al ricorrente consente di comprendere le ragioni della richiesta: non l’ingiunzione di pagamento e neppure la comunicazione di avvio del procedimento che (in disparte il riferimento ad “e molumenti corrisposti e non dovuti a seguito di cessazione della partita stipendiale N. -OMISSIS- ”, che parte ricorrente nega di aver ricevuto e parte resistente non afferma di aver corrisposto) è corredata da un prospetto contabile “ che evidenzia la natura e la quantificazione delle somme corrisposte e non dovute ”, ma che, invece, non specifica il periodo cui si riferiscono gli arretrati a debito ivi indicati, né le voci che compongono la somma finale richiesta.
4.1.1 - Peraltro, all’esito dell’interlocuzione con il ricorrente avviata ex art. 7 l. n. 241/90, la competente RT ha chiesto al DAP chiarimenti circa il trattamento economico da riconoscere - ex aliis - per il periodo di sospensione dal servizio. Risulta, infatti, dagli atti di causa che
il ricorrente è stato dapprima sospeso dal servizio in via obbligatoria dal 28/6/2021 al 29/11/2021 (in connessione con il procedimento penale instauratosi per presunti pestaggi ai detenuti avvenuti nel carcere Santa RI Capua Vetere il 6/4/2020) e, poi, in via facoltativa dal 20/12/2021 al 16/8/2023, data di reintegra in servizio.
Non vi è, però, traccia in atti del riscontro del DAP alla richiesta della RT. Ciò nonostante e senza prendere posizione sulle osservazioni del ricorrente, la RT ha, da ultimo, emesso la gravata ingiunzione.
Sic stantibus rebus , l’Amministrazione non ha consentito al ricorrente, prima, e a questo Giudice, poi, di verificare la base giuridica e la correttezza del conteggio.
Come noto, la carenza di motivazione non può certamente essere colmata dalle argomentazioni addotte dalla difesa erariale nella presente sede, che si basano sulla legittimità della disposta sospensione facoltativa e della ripetibilità delle somme corrisposte per il periodo corrispondente: si tratta evidentemente di elementi del tutto assenti nel provvedimento gravato e costituenti motivazione postuma dello stesso, come tale inammissibile ( ex multis Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2023, n. 5592).
Per le suesposte ragioni, l’ingiunzione di pagamento emessa dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta prot. n. -OMISSIS- va annullata.
5 - Solo per completezza ed in chiave conformativa della futura eventuale attività amministrativa, tenuto conto delle diverse posizioni assunte dalle parti in corso di causa sul punto, giova osservare che:
- la legittimità del provvedimento di sospensione facoltativa è stata oggetto della recente pronuncia n. 4471/25, in cui questo Tribunale – nel dichiarare cessata la materia del contendere – ha precisato ai fini del governo delle spese: “ il ricorso così come incardinato appare fondato, dovendosi evidenziare, in particolare, il contegno perplesso assunto dall’Amministrazione resistente, che, da un lato, ha emanato un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato a carico del -OMISSIS- per poi concludere, anche dopo il rinvio a giudizio e con il processo in corso, che non erano sussistenti i requisiti per la sospensione dal servizio del medesimo, disponendone il reintegro in servizio dal 14.08.2023 con Decreto del Capo del DAP prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-/DS08 ”;
- diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, quella emessa è una pronuncia di merito: “ la sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l'attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio … ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 2025, n. 1218);
- allo stato, la pronuncia di primo grado, benché appellata, è pienamente esecutiva siccome non sospesa.
6 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ingiunzione di pagamento emessa dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta prot. n. -OMISSIS-.
Condanna le Amministrazioni resistenti in solido alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RA AL, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
IA LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LE | RI RA AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.