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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6452/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6452/2022
All'udienza del 7 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Pisciella Giuseppe ha depositato le note sostitutive di Parte_1
udienza in data 4.1.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6452/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mastrobattista Giulio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Piazza G. De Santis n. 6, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(P. IVA ), già in Parte_1 P.IVA_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difese dall'avv. Pisciella Giuseppe ed elettivamente domiciliata in Latina, viale dello Statuto 19 presso lo studio dell'avv. Michele
Iazzetta, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la società Parte_2 [...]
esponendo che: 1) le era stato notificato atto di pignoramento presso terzi, ad Controparte_2
istanza della società con cui erano state sottoposte a pignoramento le Controparte_2
somme asseritamente dovute dalla società alla società 2) invitata a Parte_2 Parte_3
rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., nella procedura di pignoramento presso terzi pagina 2 di 9 innanzi al Tribunale di Latina, intrapresa dalla società contro la società Controparte_2
e nei confronti della società quale terza pignorata, testualmente Parte_3 Parte_2
dichiarava: “Di non avere debiti nei confronti della società e di essere creditrice Parte_3
nei confronti della società come risulta dall'atto di cessione di credito che ivi si Parte_3 allega”; 3) nella dichiarazione di terzo trasmessa a mezzo pec la società espressamente Pt_2
dichiarava di essere elettivamente “domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Giulio
Mastrobattista in Fondi, Piazza G. De Santis n. 6, n. di telefax 0771512343, indirizzo mail certificata ; 4) nonostante la dichiarazione negativa e Email_1
l'allegata prova documentale pre costituita che la sosteneva, con inaspettata ordinanza di assegnazione delle somme Rep. N.606/2022, mai notificata al procuratore domiciliatario, il
Giudice del Tribunale di Latina, dottor Antonio Gabrielli, disattendendo la dichiarazione di terzo trasmessa dalla società aveva illegittimamente e/o ingiustamente assegnato “anche la Pt_2
residua somma precettata 10.904,55 in favore del creditore procedente Controparte_2
a titolo di pagamento a totale soddisfo della sorte oltre interessi al tasso legale od a
[...]
quello riportato sul titolo esecutivo, interessi scalari sulla sorte decorrenti dalla data del precetto al soddisfo;
oltre le spese di procedura che liquida in complessive euro 2.400,00
(1.200,00 a carico del solo debitore esecutato ed e 1.200,00 a carico in solido trai terzi CP_3
e oltre 15% SPESE FORF, CPA e IVA se dovute, oltre spese vive
[...] Parte_2
documentate per euro 334,00 oltre le spese successive, somme tutte accertate come dovute dai terzi e Ordina ai terzi pignorati il pagamento a favore del creditore CP_3 Parte_2
procedente degli importi di cui sopra entro gg 20 dalla notifica della presente ordinanza.”; 5) con pec del 1 luglio 2022, il procuratore della società procedente con atto formale chiedeva a il pagamento della somma di euro 9852,32, e quest'ultima, salvo il diritto di Pt_2
impugnazione dell'ordinanza e restituzione delle somme ed al solo fine di evitare una procedura esecutiva a suo carico, pagava quanto a lei ingiustamente ordinato;
6) con inaspettata lettera del
12.07.2022 la società a mezzo del suo procuratore, rappresentava “che la società Controparte_2
ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, CP_3
chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva, adducendo di aver pagato la società debitrice esecutata e chiesto alla società il pagamento dei residui euro 8.101,38” ; 7) in Pt_2
data 16.11.2022 era stato notificato alla società atto di precetto in forza del quale la Parte_2
pagina 3 di 9 società le intimava il pagamento della residua somma di € 8.101,38 in forza ed Controparte_2
esecuzione dell'ordinanza di assegnazione delle somme Rep. N.606/2022.
Quindi, deduceva che il titolo esecutivo richiamato nell'atto di precetto, vale a dire l'ordinanza di assegnazione, oltre ad essere viziata per non essere stata mai notificata al procuratore domiciliatario, era ingiusta e/o errata e/o illegittima nel suo contenuto non avendo la società alcun debito nei confronti della società Parte_2 Parte_3
L'opponente, infatti, conformemente a quanto espressamente previsto dall'art. 547 c.p.c., con dichiarazione di terzo pignorato aveva espressamente dichiarato di non avere alcun debito nei confronti della società e precisato di essere creditrice nei confronti della Parte_3
medesima.
Pertanto, non sussisteva il credito solo presuntivamente ritenuto esistente dal G.E. con motivazione illogica ed apodittica il quale, peraltro, non avrebbe neanche dovuto disporre degli accertamenti non potendo sorgere alcuna contestazione sulla dichiarazione di terzo trasmessa da che era a sua volta portatrice di un credito nei confronti del debitore. Inoltre, l'ordinanza Pt_2
di assegnazione è intervenuta senza alcun approfondimento istruttorio, necessario vista la dichiarazione negativa del credito. Rappresentava, ancora, che le somme oggetto dell'atto di precetto erano di competenza della società e che, avendo pagato la somma CP_3 Pt_2
richiesta con pec del 1 luglio 2022, sul creditore procedente incombeva l'onere di preventiva escussione del patrimonio dell'altro terzo esecutato, posto che in difetto alla non Pt_2
sarebbero residuate azioni per recuperare gli importi anticipati per conto del terzo obbligato
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni CP_3
contraria istanza, ragione e deduzione: in via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto;
nel merito -accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare
l'atto di precetto opposto, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
- accertare l'inesistenza del debito della società nei confronti della società Pt_2
e per l'effetto accertare l'inesistenza del debito della società nei confronti Parte_3 Pt_2
della società Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad Controparte_2
I.v.a., C.p.a. e rimborso forfetario, come per legge”.
Si costituiva in giudizio la - nuova denominazione sociale della Parte_1 [...]
– eccependo l'inammissibilità dell'odierna opposizione a precetto in quanto Controparte_2
fondata su ragioni del tutto identiche a quelle poste a sostegno della precedente opposizione ex pagina 4 di 9 art. 617 c.p.c. all'ordinanza di assegnazione, proposta dalla stessa e dichiarata Parte_2
inammissibile dal Tribunale di Latina perché tardivamente esperita. Deduceva quindi l'impossibilità per la di rimettere in discussione la validità ed efficacia – ormai Parte_2
irretrattabili tra le parti – delle statuizioni contenute nell'ordinanza di assegnazione del 6/5/2022, che costituiva il titolo esecutivo su cui si fondava l'atto di precetto notificato il 15/11/2022.
Eccepiva altresì l'inopponibilità alla creditrice procedente, della presunta cessione di credito prodotta in allegato alle dichiarazioni di terzo della ex art. 547 c.p.c., in quanto priva di Pt_2
data certa, soggiungendo che il G.E., nell'ordinanza di assegnazione divenuta irretrattabile tra le odierne contendenti, aveva precisato “che il credito per le forniture sia quantomeno pari all'importo pignorato” e aveva assegnato all'odierna opposta “la residua somma precettata di €
10.904,55 a totale soddisfo della sorte oltre interessi al tasso riportato sul titolo esecutivo, interessi scalari sulla sorte decorrenti dalla data del precetto al soddisfo;
oltre le spese di procedura che liquida in complessivi € 2.400,00 (1.200,00 a carico del solo debitore esecutato e
€ 1.200 a carico in solido tra i terzi e oltre 15% spese forf., CPA e CP_3 Parte_2
IVA se dovute, oltre spese vive documentate per euro 334,00 oltre le spese successive, somme tutte accertate come dovute dai terzi e . CP_3 Parte_2
Quindi, il totale dovuto dall'esecutata al 30/06/2022 ammontava ad € 19.101,46, Parte_3
somma alla quale andavano detratti complessivi € 2.898,70 pagati dagli altri terzi pignorati
AD s.r.l (quanto ad € 960,27) e AU S.r.l. (quanto ai residui € 1.938,43), giungendosi quindi alla differenza di € 16.202,76.
Né poteva dubitarsi che la creditrice procedente (odierna opposta) potesse chiedere a ciascun terzo pignorato, in via solidale, il pagamento dell'intero importo di € 16.202,76.
Parimenti non era affatto vero che “alla non residuerebbero azioni per recuperare gli Pt_2
importi anticipati per conto del terzo obbligato , poiché l'art. 1299 comma 1 c.c. CP_3
avrebbe consentito comunque alla di ripetere da la metà dell'importo Parte_2 CP_3
complessivo pagato alla creditrice procedente (odierna opposta).
L'opposta concludeva, dunque, chiedendo “che il Tribunale adìto, dopo aver disatteso - per mancanza dei gravi motivi di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. - la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'ordinanza di assegnazione Rep. n.
606 emessa dal G.E. del Tribunale di Latina il 6/5/2022, voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare – perché infondata in fatto ed in diritto – l'opposizione avanzata da Pt_2
pagina 5 di 9 avverso l'atto di precetto notificatole il 15/11/2022 ad istanza dell'odierna opposta. Con il Pt_2 favore dei compensi di lite nella misura di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 7.1.2025.
Ciò posto, l'opposizione spiegata, da qualificarsi all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo il debitore contestato il diritto del creditore di agire in executivis per l'importo contenuto nell'atto di precetto, è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va precisato, innanzitutto, che nel caso di specie il precetto opposto trova il suo fondamento su di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, rappresentato dall'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Latina nella procedura esecutiva presso terzi n. 91/2020 R.G.E in data 6.5.2022.
Ne consegue l'applicazione della regola generale per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne avessero determinato l'inesistenza giuridica, “in quanto gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione potevano essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo
è stato emesso, spettando alla cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.2.2015, n. 3277) oppure su sopravvenuti (ovvero successivi alla formazione del titolo esecutivo) fatti impeditivi od estintivi del diritto alla esecuzione ma non su fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti.
Con specifico riferimento all'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito dall'ordinanza di assegnazione, poi, è stato precisato che “In tema di espropriazione presso terzi, avverso
l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con
l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad
pagina 6 di 9 esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Civ., sez. III, 6.6.2023,
n. 15822).
Ed infatti, in caso di opposizione all'esecuzione avverso atto di precetto intimato sulla base di una precedente ordinanza di assegnazione, devono ritenersi estranee all'oggetto del giudizio tutte le considerazioni relative alla legittimità dell'ordinanza di assegnazione posta a base dell'atto di precetto opposto, dovendosi esclusivamente accertare se, sulla base del titolo esecutivo fatto valere con l'atto di precetto opposto, sussista il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata ed in quali limiti.
Come noto, invero, tutte le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, ossia entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della suddetta ordinanza, ex art. 617 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 23.4.2019, n. 11191).
In particolare, è stato chiarito che una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso (Cass. Civ., sez. III, 21.4.2022,
n.12690).
Ne deriva che l'odierna opponente non è legittimata a far valere presunti vizi del procedimento di assegnazione. Nei pignoramenti presso terzi, infatti, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all' art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto, tra cui l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ed anche “l'eventualità che il giudice dell'esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione nonostante il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione negativa costituisce un vizio da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in mancanza della quale resta sanato” (Cass. Civ., sez. III, 12.6.2020, n. 11287).
In definitiva, allora, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione e qualora questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al pagina 7 di 9 terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.
Sul punto, va rilevato che, in seguito all'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - debitore - pignorato, sicché da quel momento il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore esecutante. L'ordinanza di assegnazione realizza, cioè, una cessio pro - solvendo in favore dell'assegnatario e gli trasferisce, quindi, la titolarità del credito, subentrando egli, dal momento della emissione da parte del giudice dell'esecuzione del provvedimento di assegnazione, nel rapporto creditorio e divenendo l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dall'assegnato debitor debitoris (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 1, 26.10.1983, n. 6317, nonché, più di recente, Cass. Civ., Sez. 6 - 3, 4.7.2018, n. 17441).
Il terzo, dunque, come detto, in seguito all'assegnazione è tenuto ad adempiere, tanto che, dal momento dell'assegnazione, il ritardo nell'adempimento dà diritto al creditore esecutante di pretendere dal terzo sia gli interessi, sia l'eventuale ulteriore risarcimento, a norma dell'art. 1224
c.c. (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, 11.3.2019, n. 6957). Pertanto, in mancanza di opposizione, l'ordinanza di assegnazione è irretrattabile e, nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti.
Facendo applicazione dei suesposti principi, le doglianze addotte dalla a Parte_2
fondamento dell'opposizione non possono trovare ingresso nel presente giudizio. L'opponente, infatti, ha denunciato vizi di natura sostanziale, tesi a far valere l'ingiustizia dell'ordinanza di assegnazione, in quanto emessa in spregio alla dichiarazione negativa di terzo resa ex art. 547
c.p.c., e nonostante la sussistenza in capo alla stessa di un diritto di credito a sua volta vantato nei confronti della debitrice esecutata ( . Ebbene, è di tutta evidenza come siffatti Parte_3
vizi avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotti dal terzo pignorato mediante la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel termine decadenziale di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Al contrario, è pacifico che la abbia proposto tardivamente la ridetta opposizione, Pt_2
dichiarata inammissibile dal G.E., il che evidentemente esclude che l'opponente possa essere ammessa a far valere, in questa sede, doglianze non tempestivamente e ritualmente introdotte pagina 8 di 9 attraverso l'esperimento del rimedio (l'opposizione ex art. 617 c.p.c.) all'uopo predisposto dall'ordinamento.
Infine, neppure può reputarsi sussistente un onere di preventiva escussione, da parte del creditore procedente, del co-obbligato atteso che l'ordinanza di assegnazione, nell'assegnare CP_3
a favore dei l'importo di € 10.904,55, oltre spese di procedura, spese vive e Controparte_4
spese successive, “tutte accertate come dovute dai terzi e , ha posto il CP_3 Parte_2
pagamento in via solidale in capo ad entrambi i terzi pignorati.
Nel quantum, infine, parte opponente non ha minimamente contestato la correttezza del calcolo indicato dalla con la nota di riepilogo di cui al doc. n. 5 del fascicolo di parte Controparte_4
opposta.
Alla luce di quanto esposto e considerato, si impone il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori medi.
Si ritiene tuttavia che non sussistano i presupposti per la condanna della ex art. 96 Parte_2
c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_2
delle spese di lite in favore della già che Parte_1 Controparte_2 liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 7 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6452/2022
All'udienza del 7 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Pisciella Giuseppe ha depositato le note sostitutive di Parte_1
udienza in data 4.1.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6452/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mastrobattista Giulio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Piazza G. De Santis n. 6, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(P. IVA ), già in Parte_1 P.IVA_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difese dall'avv. Pisciella Giuseppe ed elettivamente domiciliata in Latina, viale dello Statuto 19 presso lo studio dell'avv. Michele
Iazzetta, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la società Parte_2 [...]
esponendo che: 1) le era stato notificato atto di pignoramento presso terzi, ad Controparte_2
istanza della società con cui erano state sottoposte a pignoramento le Controparte_2
somme asseritamente dovute dalla società alla società 2) invitata a Parte_2 Parte_3
rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., nella procedura di pignoramento presso terzi pagina 2 di 9 innanzi al Tribunale di Latina, intrapresa dalla società contro la società Controparte_2
e nei confronti della società quale terza pignorata, testualmente Parte_3 Parte_2
dichiarava: “Di non avere debiti nei confronti della società e di essere creditrice Parte_3
nei confronti della società come risulta dall'atto di cessione di credito che ivi si Parte_3 allega”; 3) nella dichiarazione di terzo trasmessa a mezzo pec la società espressamente Pt_2
dichiarava di essere elettivamente “domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Giulio
Mastrobattista in Fondi, Piazza G. De Santis n. 6, n. di telefax 0771512343, indirizzo mail certificata ; 4) nonostante la dichiarazione negativa e Email_1
l'allegata prova documentale pre costituita che la sosteneva, con inaspettata ordinanza di assegnazione delle somme Rep. N.606/2022, mai notificata al procuratore domiciliatario, il
Giudice del Tribunale di Latina, dottor Antonio Gabrielli, disattendendo la dichiarazione di terzo trasmessa dalla società aveva illegittimamente e/o ingiustamente assegnato “anche la Pt_2
residua somma precettata 10.904,55 in favore del creditore procedente Controparte_2
a titolo di pagamento a totale soddisfo della sorte oltre interessi al tasso legale od a
[...]
quello riportato sul titolo esecutivo, interessi scalari sulla sorte decorrenti dalla data del precetto al soddisfo;
oltre le spese di procedura che liquida in complessive euro 2.400,00
(1.200,00 a carico del solo debitore esecutato ed e 1.200,00 a carico in solido trai terzi CP_3
e oltre 15% SPESE FORF, CPA e IVA se dovute, oltre spese vive
[...] Parte_2
documentate per euro 334,00 oltre le spese successive, somme tutte accertate come dovute dai terzi e Ordina ai terzi pignorati il pagamento a favore del creditore CP_3 Parte_2
procedente degli importi di cui sopra entro gg 20 dalla notifica della presente ordinanza.”; 5) con pec del 1 luglio 2022, il procuratore della società procedente con atto formale chiedeva a il pagamento della somma di euro 9852,32, e quest'ultima, salvo il diritto di Pt_2
impugnazione dell'ordinanza e restituzione delle somme ed al solo fine di evitare una procedura esecutiva a suo carico, pagava quanto a lei ingiustamente ordinato;
6) con inaspettata lettera del
12.07.2022 la società a mezzo del suo procuratore, rappresentava “che la società Controparte_2
ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, CP_3
chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva, adducendo di aver pagato la società debitrice esecutata e chiesto alla società il pagamento dei residui euro 8.101,38” ; 7) in Pt_2
data 16.11.2022 era stato notificato alla società atto di precetto in forza del quale la Parte_2
pagina 3 di 9 società le intimava il pagamento della residua somma di € 8.101,38 in forza ed Controparte_2
esecuzione dell'ordinanza di assegnazione delle somme Rep. N.606/2022.
Quindi, deduceva che il titolo esecutivo richiamato nell'atto di precetto, vale a dire l'ordinanza di assegnazione, oltre ad essere viziata per non essere stata mai notificata al procuratore domiciliatario, era ingiusta e/o errata e/o illegittima nel suo contenuto non avendo la società alcun debito nei confronti della società Parte_2 Parte_3
L'opponente, infatti, conformemente a quanto espressamente previsto dall'art. 547 c.p.c., con dichiarazione di terzo pignorato aveva espressamente dichiarato di non avere alcun debito nei confronti della società e precisato di essere creditrice nei confronti della Parte_3
medesima.
Pertanto, non sussisteva il credito solo presuntivamente ritenuto esistente dal G.E. con motivazione illogica ed apodittica il quale, peraltro, non avrebbe neanche dovuto disporre degli accertamenti non potendo sorgere alcuna contestazione sulla dichiarazione di terzo trasmessa da che era a sua volta portatrice di un credito nei confronti del debitore. Inoltre, l'ordinanza Pt_2
di assegnazione è intervenuta senza alcun approfondimento istruttorio, necessario vista la dichiarazione negativa del credito. Rappresentava, ancora, che le somme oggetto dell'atto di precetto erano di competenza della società e che, avendo pagato la somma CP_3 Pt_2
richiesta con pec del 1 luglio 2022, sul creditore procedente incombeva l'onere di preventiva escussione del patrimonio dell'altro terzo esecutato, posto che in difetto alla non Pt_2
sarebbero residuate azioni per recuperare gli importi anticipati per conto del terzo obbligato
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni CP_3
contraria istanza, ragione e deduzione: in via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto;
nel merito -accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare
l'atto di precetto opposto, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
- accertare l'inesistenza del debito della società nei confronti della società Pt_2
e per l'effetto accertare l'inesistenza del debito della società nei confronti Parte_3 Pt_2
della società Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad Controparte_2
I.v.a., C.p.a. e rimborso forfetario, come per legge”.
Si costituiva in giudizio la - nuova denominazione sociale della Parte_1 [...]
– eccependo l'inammissibilità dell'odierna opposizione a precetto in quanto Controparte_2
fondata su ragioni del tutto identiche a quelle poste a sostegno della precedente opposizione ex pagina 4 di 9 art. 617 c.p.c. all'ordinanza di assegnazione, proposta dalla stessa e dichiarata Parte_2
inammissibile dal Tribunale di Latina perché tardivamente esperita. Deduceva quindi l'impossibilità per la di rimettere in discussione la validità ed efficacia – ormai Parte_2
irretrattabili tra le parti – delle statuizioni contenute nell'ordinanza di assegnazione del 6/5/2022, che costituiva il titolo esecutivo su cui si fondava l'atto di precetto notificato il 15/11/2022.
Eccepiva altresì l'inopponibilità alla creditrice procedente, della presunta cessione di credito prodotta in allegato alle dichiarazioni di terzo della ex art. 547 c.p.c., in quanto priva di Pt_2
data certa, soggiungendo che il G.E., nell'ordinanza di assegnazione divenuta irretrattabile tra le odierne contendenti, aveva precisato “che il credito per le forniture sia quantomeno pari all'importo pignorato” e aveva assegnato all'odierna opposta “la residua somma precettata di €
10.904,55 a totale soddisfo della sorte oltre interessi al tasso riportato sul titolo esecutivo, interessi scalari sulla sorte decorrenti dalla data del precetto al soddisfo;
oltre le spese di procedura che liquida in complessivi € 2.400,00 (1.200,00 a carico del solo debitore esecutato e
€ 1.200 a carico in solido tra i terzi e oltre 15% spese forf., CPA e CP_3 Parte_2
IVA se dovute, oltre spese vive documentate per euro 334,00 oltre le spese successive, somme tutte accertate come dovute dai terzi e . CP_3 Parte_2
Quindi, il totale dovuto dall'esecutata al 30/06/2022 ammontava ad € 19.101,46, Parte_3
somma alla quale andavano detratti complessivi € 2.898,70 pagati dagli altri terzi pignorati
AD s.r.l (quanto ad € 960,27) e AU S.r.l. (quanto ai residui € 1.938,43), giungendosi quindi alla differenza di € 16.202,76.
Né poteva dubitarsi che la creditrice procedente (odierna opposta) potesse chiedere a ciascun terzo pignorato, in via solidale, il pagamento dell'intero importo di € 16.202,76.
Parimenti non era affatto vero che “alla non residuerebbero azioni per recuperare gli Pt_2
importi anticipati per conto del terzo obbligato , poiché l'art. 1299 comma 1 c.c. CP_3
avrebbe consentito comunque alla di ripetere da la metà dell'importo Parte_2 CP_3
complessivo pagato alla creditrice procedente (odierna opposta).
L'opposta concludeva, dunque, chiedendo “che il Tribunale adìto, dopo aver disatteso - per mancanza dei gravi motivi di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. - la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'ordinanza di assegnazione Rep. n.
606 emessa dal G.E. del Tribunale di Latina il 6/5/2022, voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare – perché infondata in fatto ed in diritto – l'opposizione avanzata da Pt_2
pagina 5 di 9 avverso l'atto di precetto notificatole il 15/11/2022 ad istanza dell'odierna opposta. Con il Pt_2 favore dei compensi di lite nella misura di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 7.1.2025.
Ciò posto, l'opposizione spiegata, da qualificarsi all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo il debitore contestato il diritto del creditore di agire in executivis per l'importo contenuto nell'atto di precetto, è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va precisato, innanzitutto, che nel caso di specie il precetto opposto trova il suo fondamento su di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, rappresentato dall'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Latina nella procedura esecutiva presso terzi n. 91/2020 R.G.E in data 6.5.2022.
Ne consegue l'applicazione della regola generale per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne avessero determinato l'inesistenza giuridica, “in quanto gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione potevano essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo
è stato emesso, spettando alla cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.2.2015, n. 3277) oppure su sopravvenuti (ovvero successivi alla formazione del titolo esecutivo) fatti impeditivi od estintivi del diritto alla esecuzione ma non su fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti.
Con specifico riferimento all'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito dall'ordinanza di assegnazione, poi, è stato precisato che “In tema di espropriazione presso terzi, avverso
l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con
l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad
pagina 6 di 9 esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Civ., sez. III, 6.6.2023,
n. 15822).
Ed infatti, in caso di opposizione all'esecuzione avverso atto di precetto intimato sulla base di una precedente ordinanza di assegnazione, devono ritenersi estranee all'oggetto del giudizio tutte le considerazioni relative alla legittimità dell'ordinanza di assegnazione posta a base dell'atto di precetto opposto, dovendosi esclusivamente accertare se, sulla base del titolo esecutivo fatto valere con l'atto di precetto opposto, sussista il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata ed in quali limiti.
Come noto, invero, tutte le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, ossia entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della suddetta ordinanza, ex art. 617 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 23.4.2019, n. 11191).
In particolare, è stato chiarito che una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso (Cass. Civ., sez. III, 21.4.2022,
n.12690).
Ne deriva che l'odierna opponente non è legittimata a far valere presunti vizi del procedimento di assegnazione. Nei pignoramenti presso terzi, infatti, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all' art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto, tra cui l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ed anche “l'eventualità che il giudice dell'esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione nonostante il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione negativa costituisce un vizio da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in mancanza della quale resta sanato” (Cass. Civ., sez. III, 12.6.2020, n. 11287).
In definitiva, allora, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione e qualora questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al pagina 7 di 9 terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.
Sul punto, va rilevato che, in seguito all'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - debitore - pignorato, sicché da quel momento il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore esecutante. L'ordinanza di assegnazione realizza, cioè, una cessio pro - solvendo in favore dell'assegnatario e gli trasferisce, quindi, la titolarità del credito, subentrando egli, dal momento della emissione da parte del giudice dell'esecuzione del provvedimento di assegnazione, nel rapporto creditorio e divenendo l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dall'assegnato debitor debitoris (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 1, 26.10.1983, n. 6317, nonché, più di recente, Cass. Civ., Sez. 6 - 3, 4.7.2018, n. 17441).
Il terzo, dunque, come detto, in seguito all'assegnazione è tenuto ad adempiere, tanto che, dal momento dell'assegnazione, il ritardo nell'adempimento dà diritto al creditore esecutante di pretendere dal terzo sia gli interessi, sia l'eventuale ulteriore risarcimento, a norma dell'art. 1224
c.c. (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, 11.3.2019, n. 6957). Pertanto, in mancanza di opposizione, l'ordinanza di assegnazione è irretrattabile e, nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti.
Facendo applicazione dei suesposti principi, le doglianze addotte dalla a Parte_2
fondamento dell'opposizione non possono trovare ingresso nel presente giudizio. L'opponente, infatti, ha denunciato vizi di natura sostanziale, tesi a far valere l'ingiustizia dell'ordinanza di assegnazione, in quanto emessa in spregio alla dichiarazione negativa di terzo resa ex art. 547
c.p.c., e nonostante la sussistenza in capo alla stessa di un diritto di credito a sua volta vantato nei confronti della debitrice esecutata ( . Ebbene, è di tutta evidenza come siffatti Parte_3
vizi avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotti dal terzo pignorato mediante la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel termine decadenziale di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Al contrario, è pacifico che la abbia proposto tardivamente la ridetta opposizione, Pt_2
dichiarata inammissibile dal G.E., il che evidentemente esclude che l'opponente possa essere ammessa a far valere, in questa sede, doglianze non tempestivamente e ritualmente introdotte pagina 8 di 9 attraverso l'esperimento del rimedio (l'opposizione ex art. 617 c.p.c.) all'uopo predisposto dall'ordinamento.
Infine, neppure può reputarsi sussistente un onere di preventiva escussione, da parte del creditore procedente, del co-obbligato atteso che l'ordinanza di assegnazione, nell'assegnare CP_3
a favore dei l'importo di € 10.904,55, oltre spese di procedura, spese vive e Controparte_4
spese successive, “tutte accertate come dovute dai terzi e , ha posto il CP_3 Parte_2
pagamento in via solidale in capo ad entrambi i terzi pignorati.
Nel quantum, infine, parte opponente non ha minimamente contestato la correttezza del calcolo indicato dalla con la nota di riepilogo di cui al doc. n. 5 del fascicolo di parte Controparte_4
opposta.
Alla luce di quanto esposto e considerato, si impone il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori medi.
Si ritiene tuttavia che non sussistano i presupposti per la condanna della ex art. 96 Parte_2
c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_2
delle spese di lite in favore della già che Parte_1 Controparte_2 liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 7 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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