TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 1187/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Antonella Sirico
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Alessandra Papa- Mirco Pesce
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 2.4.25, depositate in data 28.3.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà della moglie e in comunione tra i coniugi, sita in Roma, Via Alessandro Nelli, n. 87, verrà assegnata alla IG.ra , che vi abiterà Parte_2 unitamente alla figlia I mobili e le suppellettili resteranno nella casa coniugale;
3) La figlia CP_1 viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la madre;
4) Il IG. Parte_1 tenente colonello presso l'Esercito Italiano con uno stipendio medio pari ad € 2.393,00, al quale vanno aggiunte maggiorazioni in caso di trasferimento all'estero o in caso di missioni, (ovvero incarichi fuori sede con un tempo prestabilito) ha dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i redditi di seguito indicati: - redditi: Anno 2020 Euro 63.887,89; Anno 2021 Euro 84.051; Anno 2022 Euro
92.747,04. Si precisa che i redditi di tali annualità sono alti in quanto afferiscono alle annualità in cui il IG.
è stato in missione in Libano e successivamente a Bruxelles;
5) Il marito non ha proprietà Pt_1 immobiliari, né mobiliare fatta eccezione per il conto corrente in Che Banca, di cui si allega estratto conto 2 degli ultimi tre anni;
6) La moglie è proprietaria, in comunione con il marito, dell'unità immobiliare sita in
Roma, Via Alessandro Nelli, n. 87, del bene mobile registrato, ed intestatario del conto corrente, come da documentazione allegata;
7) Il IG. dunque, percepisce una diversa retribuzione a seconda del Pt_1 luogo in cui svolge il proprio compito e proprio in virtù di tale differente retribuzione ed in virtù dell'adeguamento del mantenimento della minore ad essa, il IG. verserà alla IG.ra quale Pt_1 Pt_2 contributo per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della figlia, la somma di € 850,00
(ottocentocinquanta/00) mensili oltre spese straordinarie nella misura del 100% quando si troverà in Italia,
e quindi percepirà la retribuzione prevista per la sua qualifica in Italia, ovvero Euro 2.393,00; mentre, verserà la somma di € 1.300,00 (milletrecento/00) mensili oltre spese straordinarie nella misura del 100% quando si troverà all'estero per trasferimento o in virtù di missioni. L'importo previsto sarà versato entro il giorno 1° (primo) di ogni mese, tramite bonifico su un conto corrente, le cui coordinate verranno poi comunicate dalla IG.ra al IG. 8) I coniugi stabiliscono espressamente che le spese Pt_2 Pt_1 straordinarie, come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma, saranno a carico del IG.
nella misura del 100%, fatta eccezione per le spese mediche e chirurgiche coperte dal SSN;
9) Le Pt_1 spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate tra i coniugi, per iscritto, con diritto da parte della IG.ra se dovesse anticiparle integralmente, di ottenerne la ripetizione dal IG. Pt_2
Laddove si trattasse di una spesa urgente a tal punto da non potersi aspettare il consenso dell'altro Pt_1 genitore, il genitore anticipatorio potrà richiedere la somma spettante all'altro anche se non era stata concordata.Tali spese saranno rimborsate al coniuge anticipatario, laddove avesse avuto l'esigenza di anticiparle, entro e non oltre il giorno 1° (primo) del mese successivo a quello della richiesta e contestuale consegna del relativo documento di spesa (fattura o scontrino). Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche e sportive, se non preventivamente concordate e autorizzate cadranno ad esclusivo carico di chi le ha assunte;
10) Ad integrazione e specifica di quanto indicato nei precedenti punti 8) e 9), si precisa che la piccola ad oggi, frequenta la V elementare presso la scuola privata denominata CP_1
Istituto San Francesco, in Roma, Via Casilina, n. 1602, e il padre provvederà al pagamento delle spese scolastiche nella misura del 100 % anche per i successivi anni di istruzione scolastica della figlia;
il padre si farà altresì totalmente carico delle spese sportive extra - scolastiche e dei corsi di lingua inglese frequentati dalla figlia minore, che unitamente avranno concordato;
11) Qualsiasi futura modifica della suddetta modalità di pagamento dovrà essere preventivamente convenuta tra le parti, e qualsiasi futura modifica delle coordinate bancarie dovrà essere tempestivamente comunicata tra le parti;
12) La sig.ra Parte_2
ha da pochi mesi intrapreso un'attività lavorativa, ad oggi come stagista;
13) Le utenze della casa
[...] coniugale, nonché le spese ordinarie verranno sostenute dalla sig.ra in qualità di proprietaria e Pt_2 assegnataria, mentre le spese straordinarie dell'immobile saranno ripartite tra le parti in ragione dell'esistente comunione legale nella misura del 50%; 14) I coniugi hanno già risolto tutte le altre questioni patrimoniali. In merito alla prole 15) La figlia in virtù delle disposizioni introdotte dalla L. CP_1
n.54/2006 e s.m., viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con preferenza di residenza presso la madre in Roma alla Via Alessandro Nelli, n. 87; 16) In merito all'educazione della stessa, entrambi i genitori, secondo quanto disposto dall'art. 155 c.c. novellato, eserciteranno insieme la 3 responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative alla istruzione, educazione, salute e attività ludiche, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, come indicato nel comma terzo del citato articolo 155 c.c. queste verranno assunte e coordinate dal genitore presso il quale, in quel momento, permane la minore;
17) Le parti s'impegnano a garantire il rapporto della prole con la famiglia paterna e materna, favorendo e sostenendo il rapporto con i nonni e dichiarando di non ostacolare tale rapporto per il benessere della minore;
18) Le parti s'impegnano e si obbligano a comunicarsi entro il termine di 15 gg. eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
19) Sebbene
l'affidamento sia congiunto, il lavoro del IG. non consente, al momento, di prevedere un Pt_1 calendario di visite o di giorni prestabiliti in cui lo stesso potrà prelevare la minore, né potrà tenerla a week end alterni. Pertanto, si stabilisce che, fintanto che resterà in Belgio, vedrà la figlia CP_1 attraverso videochiamate e/o chiamate ogni giorno, compatibilmente con gli orari di lavoro e di studio della minore e la terrà con sé due week end al mese, ove possibile tenuto conto della possibilità dei suoi spostamenti e delle esigenze di studio o ludiche della bambina;
20) I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che laddove ed ogni volta in cui il IG. riuscisse a concedersi ferie o giorni di permesso Pt_1 per rientrare in Italia e precisamente a Roma, potrà tenere la bambina dall'uscita della scuola fino alle ore
21,30, senza pernotto durante i giorni infrasettimanali, e dal venerdì alla domenica con pernotto.
Ovviamente, dovrà tener conto delle esigenze scolastiche e/o sportive della figlia e dovrà previamente avvisare la IG.ra nei 2 giorni precedenti del suo rientro in Italia e dei giorni che terrà la bambina, Pt_2 in modo da consentire a quest'ultima la possibilità di organizzarsi. 21.a) In riferimento a quando il IG. rientrerà in Italia: Il padre potrà tenere con sé la piccola due pomeriggi a settimana, Pt_1 CP_1 nelle giornate che verranno calendarizzate tra i coniugi di volta in volta sempre compatibilmente con il lavoro del IG. Ovviamente, il padre aiuterà la minore in tutte le attività che dovrà svolgere in quei Pt_1 pomeriggi, ovvero compiti o sport. Qualora il padre non potesse tenere con sé la figlia nei due giorni infrasettimanali concordati con la madre, lo stesso si farà carico delle spese di baby sitter ove necessario:
21. b) Le vacanze natalizie, vengono disciplinate in riferimento al periodo in cui il IG. rientrerà in Pt_1
Italia, non potendo fare, al momento, un calendario dettagliato data la natura straordinaria del suo dislocamento in Belgio;
Dunque: i periodi dal pomeriggio del 24 Dicembre al 26 Dicembre del primo anno verranno trascorsi con la madre e poi alternativamente per gli anni a seguire, con il padre. Il periodo dal pomeriggio del 31 Dicembre al 01 Gennaio verrà trascorso con il padre e poi alternativamente per gli anni a seguire, con la madre. Il pomeriggio del giorno dell'Epifania sarà trascorso con il padre, mentre la mattina con la madre. Resta inteso che tali date ed orari sono puramente indicativi e potranno essere modificati in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
21.c) Le vacanze pasquali vengono così disciplinate, più precisamente dal venerdì prima di Pasqua fino al Lunedì dell'Angelo verranno trascorse con la madre per il primo anno e poi alternativamente per gli anni a seguire;
21.d) Per le ferie estive, salva l'ipotesi in cui i genitori, di comune accordo, decidano di regolarsi diversamente e/o di trascorrere insieme le vacanze, vale la seguente regola: “quindici giorni consecutivi, con pernottamento per genitore, nel mese di giugno/luglio/agosto/settembre, in dipendenza delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, degli 4 impegni scolastici della minore e, comunque, sempre previa comunicazione”. In detto arco temporale è sospeso il diritto di visita, salvo che i genitori, di comune accordo, decidano diversamente. 21.e) Con riguardo al periodo delle ferie estive, entro il 31 maggio precedente, i coniugi dovranno stabilire il periodo che ognuno trascorrerà con la figlia. In tale periodo, sia il padre che la madre potranno portare la minore presso la propria abitazione o in un'altra località, comunicando all'altro coniuge gli eventuali spostamenti e restando sempre reperibili: 21.f) I coniugi precisano che in caso d'impedimento o di malattia della figlia nei giorni concordati, i genitori potranno sempre far visita alla prole presso la casa in cui si trova, previo accordo telefonico e le visite verranno spostate nei giorni seguenti;
21.g) La figlia trascorrerà con il padre la giornata dedicata alla Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del padre e il proprio compleanno ed onomastico ad anni alterni. Si stabilisce di comune accordo che, tendenzialmente e conformemente alle volontà manifestate dalla figlia di caso in caso, gli eventuali riti e/o festeggiamenti per il 18° compleanno, per l'assunzione di sacramenti (cresima, matrimonio ecc) et similia dovranno essere trascorsi tutti insieme e cioè alla presenza di entrambi i genitori e con il loro comune contributo economico;
22) I coniugi si informeranno reciprocamente e periodicamente su condizioni di salute e andamento scolastico della figlia, comunicandosi quant'altro da concordarsi per il suo sereno e sano sviluppo e discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali,ortodontiche. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
23) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della prole (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere ecc.) verranno prese concordemente e preventivamente da entrambi i genitori. In caso di situazioni oggettivamente necessarie ed urgenti prenderà la decisione il genitore collocatario;
24) Ogni genitore deve garantire che la minore abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. 25) Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare la figlia minore agli eventuali rispettivi partner occasionali. Si precisa e si ripete che tutte le date e gli orari potranno essere modificati previo accordo tra i coniugi” ed i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità;
ritenuto che
nulla è da provvedere sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
18.11.1978 e , nata a [...] il [...], alle condizioni come Parte_2
integralmente riportate in parte motiva;
5 2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San Felice a Cancello (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n.51 parte 2, serie A;
3) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 2.4.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi