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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Nella causa civile iscritta al n°202 R. G. anno 2024 promosse in grado di appello
DA
, in persona del Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,
[...] pressoi cui uffici, in Palermo, Via Mariano Stabile n.182 è domiciliato per legge. appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Picone, presso il cui CP_1 studio sito in Agrigento via Esseneto n. 65 elegge domicilio, nonché dall'Avv.
Simona Grazia Fulco.
Appellato
All'udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 125/2024 del 30.01.2024 il Tribunale G.L. di Agrigento ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il 31 agosto CP_1
2023, condannando il a corrispondere al Parte_1 ricorrente il bonus di cui all'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (c.d. carta docente), pari a € 500,00 per ogni anno di servizio svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2018/19 all'a.s. 2020/2021, oltre interessi legali;
richiamando i principi espressi in argomento dalla giurisprudenza amministrativa (CdS n. 1842 del 16.03.2022) ed eurounitaria (CGEU ord.
18.05.2022), ne ha condiviso l'orientamento, nel senso che: <la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente – che viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato
1 presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, Parte_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti Parte_1 professionali a distanza” - rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, devono essere assicurate agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”>>; pertanto, in assenza di alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della Carta elettronica agli insegnanti titolari di supplenze, ha ritenuto che la stessa vada riconosciuta anche a questi ultimi.
Ha dichiarato prescritto il credito per le annualità 2015/16, 2016/17 e 2017/18
e compensato per metà le spese, regolate per il resto secondo soccombenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1
, con ricorso dell'1 marzo 2024, lamentando che il Tribunale, “omettendo di
[...] pronunciare sull'eccezione ritualmente sollevata dall'Amministrazione, ha ingiustamente dichiarato il diritto di parte appellata all'assegnazione della Carta Docente anche per l'anno 2018/2019, sull'erroneo presupposto che il Sig. abbia CP_1 svolto attività di docenza presso istituzioni scolastiche pubbliche anche nell'anno scolastico in questione”. Precisa il che l Parte_1 Controparte_2
aveva specificamente eccepito che “dallo Stato Matricolare del ricorrente
[...]
(allegato) non risultano servizi annuali per l'a.s.2016/17 né per l'a.s.2018/19, che pertanto non possono essere compresi”; difatti, da detto stato matricolare prodotto in atti – v. pag.
4 - risultava evidente che il nell'a.s. 2018/2019, “ha prestato CP_1 attività di docenza esclusivamente presso “scuole pareggiate” ossia presso un'istituzione scolastica privata.. e, dunque, non presso scuole statali”. Risulterebbe violato, a dire dell'appellante, anche l'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale ha riconosciuto il diritto alla c.d. Carta del docente ai soli
“docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” e, dunque, al di là della natura a tempo determinato o indeterminato dell'impiego, evidentemente ai soli docenti in servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche;
che nello stesso senso, depone l'esame delle fonti regolamentari in subiecta materia.
Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 122, l. 107/2015, i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta del docente sono definiti da apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
2 E, a mente dell'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Tale interpretazione, peraltro, oltre che suffragata dalla lettera e dalla ratio della disposizione menzionata, appare, secondo l'appellante, anche l'unica compatibile con il dettato costituzionale che, all'art. 33, comma terzo, stabilisce:
“Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. Sollecita, quindi, l'Amministrazione la riforma parziale della sentenza con il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto all'assegnazione della Carta Docente per l'a.s. 2018/2019.
costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, eccependone CP_1
l'inammissibilità e chiedendone il rigetto per non avere il preso in Parte_1 considerazione l'allegato contratto di cui al documento n. 4 attestante il servizio reso presso la scuola PUBBLICA “Cascio” di Enna, gestita da ente pubblico, regione Contr Siciliana, nell'ambito della autonomia rilasciata dal .
Richiama la legge n.62 del 2000 che stabilisce (al comma 7 dell'articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie;
che le Scuole paritarie, tra cui quelle regionali, svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione, tanto che per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione;
che il riconoscimento della parità garantisce: l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti;
l'equiparazione dei diritti e dei doveri dei docenti;
le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato;
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.
All'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
***
L'appello è fondato.
La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della carta docenti ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa nella sua formulazione originaria (art. 1 comma 121° Legge 107/2015) ha conosciuto nel tempo l'intervento
3 conformativo di plurime istanze giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e
CGEU del 18/5/2022) che hanno stigmatizzato, in quanto discriminatoria,
l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termine.
In tale solco si è posta da ultimo la Corte di Cassazione con la pronuncia n.
29661/2023 la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Ha quindi affermato che:
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Parte_1
4
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, va dato anzitutto atto del passaggio in giudicato del riconoscimento, in capo all'appellato, del diritto alla percezione del beneficio in argomento- per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 - senza che sia risultata minimamente contestata la circostanza della attualità dell'inserimento dello stesso nel circuito scolastico, (il risulta immesso in ruolo nell'a.s. CP_1
2021/2022) condizione che, sulla scorta dei menzionati principi, legittimava una domanda di adempimento in forma specifica, qual è quella nella specie avanzata dal docente.
5 Venendo, in particolare, al motivo di appello, deve senz'altro convenirsi con il sulla obiettiva circostanza che il Tribunale abbia accordato il diritto Parte_1 all'assegnazione del bonus anche per l'annualità 2018/19 in cui il non ha CP_1 prestato servizio presso Istituzioni scolastiche statali, come previsto dalla norma regolamentare su richiamata (D.P.C.M. 28/11/2016), diretta a definire i criteri e le modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta del Docente , come previsto dall'art.1 comma 122 L.n.107/2015. Per tale annualità il docente ha, difatti, sottoscritto un contratto a tempo determinato per il conferimento di supplenza annuale sino al termine delle attività didattiche (30/06/2019) – con decorrenza giuridica dal 1°/09/2018 ed economica dal
20/09/2018 - con il Dirigente Scolastico del Controparte_5
di Enna. (v. doc n.4 produzione di parte).
[...]
Si tratta di una scuola c.d. pareggiata, (che ha, cioè ottenuto lo status di
“pareggiamento” divenendo a tutti gli effetti scuola pubblica regionale identica a quella statale), ossia quella che ha un modello gestionale identico a quello statale, rilascia un titolo di studio con valore legale, è gestita da un ente pubblico territoriale
(regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico ed è a totale carico dell'Ente gestore (la Regione Siciliana) - come previsto dall'art.358 T.U. - sia per quanto concerne le spese di funzionamento didattico, che per quanto riguarda le spese di personale che viene reclutato ed amministrato dal Dipartimento dell'Istruzione, che si avvale dell' , secondo norme del tutto analoghe a Controparte_2 quelle in vigore per il corrispondente personale direttivo, docente e non docente degli istituti statali. (v. art.355 e 356 T.U. comparto scuola D.Lgs 16.04.1994 n.297 e l. n.
62 del 2000, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”). Ciò posto, è evidente che nonostante il riconoscimento legale, gli oneri che derivano dalla gestione dell'istituto scolastico regionale presso cui il ha svolto CP_1 il servizio nell'a.s. 2018/19, rimangono a carico della Regione che ne ha l'esclusiva gestione, pur nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, e dell'impegno a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico. Deve escludersi, quindi, che possa essere assegnato al il Bonus che la CP_1 legge n.107/2015 e il D.P.C.M. 28/11/2016 hanno espressamente previsto per i soli docenti delle Istituzioni scolastiche statali.
In parziale riforma della sentenza appellata, occorre pertanto rigettare la domanda relativa all'assegnazione della Carta docente per l'a.s. 2018/2019.
Trattandosi di questione interpretativa della norma statale e regolamentare rispetto alla quale l'arresto nomofilattico della S.C. – rilevante per la soluzione – è
6 pervenuto soltanto successivamente alla instaurazione del giudizio, e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, sussistono giustificati motivi per pronunciare l'integrale compensazione delle spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.125/2024 emessa il 30 gennaio 2024 dal Tribunale
G.L. di Agrigento respinge la domanda di volta ad ottenere CP_1
l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 anche per l'anno scolastico 2018/2019. Conferma nel resto la sentenza.
Compensa le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, in data 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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