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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 16/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 3917 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. COLELLA NICOLA;
Ricorrente
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2023 titolare di pensione di reversibilità n. Parte_1 CP_1
20089852 cat. SO, quale coniuge superstite di , con ricorso depositato in data 31.03.2023 Persona_1 ha proposto azione di accertamento negativo dell'indebito di euro 7.252,21, la cui restituzione le era stata richiesta dall' con nota del 19.10.2021. CP_1
Con la suddetta nota l' le comunicava la revoca della prestazione in godimento, come percepita nell'intero CP_1 anno 2019, per non avere, in violazione dell'art. 35, co. 10 bis, d.l. n. 217/2008, come conv. in l. n. 14/2009, comunicato all'Istituto la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018.
Resisteva l' ribadendo che, essendo la pensione di reversibilità una prestazione collegata al reddito, la CP_1
avrebbe dovuto presentare il modello RED 2019 relativo ai redditi percepiti nell'anno 2018, che Pt_1 andavano comunicati improrogabilmente entro il 15.09.2021.
Quindi alla odierna udienza, senza necessità di attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
1 -----------
La domanda è fondata.
Alcuna violazione dell'art. 35, co. 10 bis, d.l. n. 217/2008, come conv. in l. n. 14/2009, ha commesso la ricorrente.
L'art. 35 comma 10 bis, D.L. 207/2008 recita: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
In attuazione di detta disciplina ed al fine, ivi espressamente previsto, di determinare i tempi e le modalità per la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano le prestazioni, l' ha emanato la CP_1 circolare n. 195/2015, individuando analiticamente i soggetti in relazione ai quali rileva l'obbligo di comunicazione e le tipologie di reddito da comunicare rispetto a ciascuna provvidenza corrisposta dall' . CP_2
Ai sensi della richiamata circolare, “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all , nonché quella del coniuge o dei CP_2 familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario CP_2
Centrale dei pensionati).”.
Al punto 2.2 della circolare, intitolato “Modalità di dichiarazione all'Istituto dei dati reddituali – Modello
RED” è previsto che “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all i titolari di CP_2 prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati
2 dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.”
Nel prosieguo, la circolare dispone che devono formare oggetto di comunicazione all' le “Prestazioni CP_1 assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali ed altre prestazioni presenti nel Casellario)...”.
Al punto 3.3 della circolare, intitolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni”, è espressamente previsto che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel CP_2
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna CP_1 dichiarazione reddituale all' ”. CP_2
Alla luce della regolamentazione sopra richiamata lo stesso istituto previdenziale ha escluso dal novero dei redditi che devono formare oggetto di comunicazione annuale all' da parte del pensionato quelli, CP_1 personali e del coniuge, derivanti dalla percezione di trattamenti pensionistici erogati dallo stesso istituto che, essendo destinati a confluire nel casellario Centrale dei Pensionati, sono già conosciuti dall' . CP_1
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Orbene, nella specie, la ricorrente ha documentato che per l'anno 2018 l'unico reddito percepito era quello di cui alla Certificazione Unica rilasciata dall' , dato che trova riscontro nella attestazione della Agenzia CP_1 delle Entrate e dalla Certificazione Unica redditi 2018 emessa dall' (vd. doc. nn. 4 e 5 allegati al fascicolo CP_1 telematico di parte ricorrente); sicché, evidentemente, la non era tenuta ad alcuna comunicazione Pt_1 del suddetto modello RED.
D'altronde l' – pur trattandosi in questo caso di indebito previdenziale – alcuna altra ragione, se non la CP_1 violazione dell'art. 35, co. 10 bis, d.l. n. 217/2008, ha posto a fondamento della ripetizione dell'indebito.
La domanda, quindi, va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che la ricorrente non è tenuta alla restituzione all' dell'importo di euro 7.252,21 di cui alla nota del 19.10.2021. CP_1
Rimane assorbita la questione relativa alla sollevata eccezione di decadenza.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di IN Parte_1 CP_1
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, con ricorso depositato il 31/03/2023, così provvede:
- accoglie la domanda di accertamento negativo e, per l'effetto, dichiara che non è Parte_1 tenuta alla restituzione all dell'importo di euro 7.252,21 di cui alla nota del 19.10.2021. CP_1
- condanna l al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che liquida in euro 1.865,00 oltre CP_1
3 accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 16/04/2025
4
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli