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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/02/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8281/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8281 dell'anno 2016 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extra contrattuale e risarcimento danni;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Piacentino Giuseppe elettivamente Parte_1
domiciliato in San Giovanni Rotondo presso lo studio di quest'ultimo;
ATTORE
E
(Contumace) Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza ex art. 127 ter cpc del 05.12.24, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni del procuratore dell'attore riportate al verbale telematico, che ivi deve ritenersi integralmente trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1
innanzi il Tribunale di Foggia, il sig. chiedendo di accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità per aver acquistato o ricevuto con la consapevolezza della provenienza illecita pagina 1 di 4 il ciclomotore Yamaha R1 tg BH 54222, provento di furto commesso ai danni dello stesso e conseguente condannarlo al risarcimento dei danni che da tale violazione Parte_1
sarebbero derivate all'attore.
Il convenuto restava contumace. Controparte_1
L'attore, rinunziando all'istruttoria essendo i fatti già accertati da sentenza penale passata in giudicato, chiedeva che il Tribunale decidesse la causa sulla scorta della documentazione allegata e, dopo alcuni rinvii interlocutori, il G.I. all'udienza del 05.12.2024, si riservava per la decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
I fatti, dunque, sono quelli definitivamente accertati dalla sentenza n. 3662/2014 R.G.
Sentenze del 10.12.2014 di questo Tribunale che ha condannato il alla pena detentiva CP_1
di mesi 8 di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile nonché al pagamento delle spese processuali in favore di quest'ultima.
L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato, oggi convenuto.
E' consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, dopo aver accertato l'esistenza del reato, abbia pronunciato condanna definitiva dello stesso imputato al generico risarcimento dei danni in favore della parte civile spiega, in sede civile, effetto vincolante ferma restando la necessità dell'accertamento in detta sede dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto dannoso e del nesso di causalità tra questo ed i pregiudizi lamentati dal danneggiato ( Cass. ord. n.
8477/2020).
Pertanto, il danneggiato dal reato, accertato da sentenza penale passata in giudicato, deve comunque in sede civile fornire la prova effettiva dei pregiudizi subiti nonché la causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire la prova dell'accadimento dell'evento lesivo, coperto da giudicato.
A riguardo va ricordato che il giudice deve provvedere alla liquidazione dell'intero ammontare del danno e nel caso, come quello odierno, in cui questo non possa essere pagina 2 di 4 determinato con precisione, vi provvederà, sulla scorta di nozioni di comune esperienza, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Dall'esame della documentazione in atti è senz'altro ravvisabile l'esistenza del danno patrimoniale richiesto dall'attore, nonché il nesso di causalità tra la condotta illecita del ed il danno patito: indubbiamente la sottrazione e la detenzione del bene Controparte_1
per quattro anni prima del ritrovamento e quindi la svalutazione del mezzo per l'usura dello stesso ha comportato un danno risarcibile che può essere determinato, in via equitativa, in base alla differenza del valore del mezzo al momento del furto rispetto a quello del momento del rientro in possesso da parte dell'attore.
Pertanto, la richiesta di € 2000,00= a titolo di risarcimento del danno da usura e degrado del mezzo rubato e ritrovato dopo quattro anni, risulta congrua e fondata.
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno morale, inteso quale << ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche patema d'animo o stato di angoscia transeunte generato dall'illecito>> (Cass. 10393/2002), in assenza di prova specifica, può, sempre in via equitativa, essere riconosciuto, attesa < della sofferenza contingente>> e liquidato nella complessiva somma di € 600,00=.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base di quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di , reietta Parte_1 Controparte_1
ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente, come meglio specificato in motivazione, la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna il convenuto a risarcire il danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale come meglio accertato in motivazione e complessivamente determinato in complessivi € 2.600,00=;
pagina 3 di 4 2) Conseguentemente, condanna il sig. alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1
favore dell'avv. Piacentino Giuseppe, anticipatario, che quantifica in complessivi € 2.596,00= di cui € 166,00= per spese, oltre IVA se dovuta, CAP e rimborso forfetario.
Foggia, lì 27.02.2025 Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8281 dell'anno 2016 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extra contrattuale e risarcimento danni;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Piacentino Giuseppe elettivamente Parte_1
domiciliato in San Giovanni Rotondo presso lo studio di quest'ultimo;
ATTORE
E
(Contumace) Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza ex art. 127 ter cpc del 05.12.24, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni del procuratore dell'attore riportate al verbale telematico, che ivi deve ritenersi integralmente trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1
innanzi il Tribunale di Foggia, il sig. chiedendo di accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità per aver acquistato o ricevuto con la consapevolezza della provenienza illecita pagina 1 di 4 il ciclomotore Yamaha R1 tg BH 54222, provento di furto commesso ai danni dello stesso e conseguente condannarlo al risarcimento dei danni che da tale violazione Parte_1
sarebbero derivate all'attore.
Il convenuto restava contumace. Controparte_1
L'attore, rinunziando all'istruttoria essendo i fatti già accertati da sentenza penale passata in giudicato, chiedeva che il Tribunale decidesse la causa sulla scorta della documentazione allegata e, dopo alcuni rinvii interlocutori, il G.I. all'udienza del 05.12.2024, si riservava per la decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
I fatti, dunque, sono quelli definitivamente accertati dalla sentenza n. 3662/2014 R.G.
Sentenze del 10.12.2014 di questo Tribunale che ha condannato il alla pena detentiva CP_1
di mesi 8 di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile nonché al pagamento delle spese processuali in favore di quest'ultima.
L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato, oggi convenuto.
E' consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, dopo aver accertato l'esistenza del reato, abbia pronunciato condanna definitiva dello stesso imputato al generico risarcimento dei danni in favore della parte civile spiega, in sede civile, effetto vincolante ferma restando la necessità dell'accertamento in detta sede dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto dannoso e del nesso di causalità tra questo ed i pregiudizi lamentati dal danneggiato ( Cass. ord. n.
8477/2020).
Pertanto, il danneggiato dal reato, accertato da sentenza penale passata in giudicato, deve comunque in sede civile fornire la prova effettiva dei pregiudizi subiti nonché la causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire la prova dell'accadimento dell'evento lesivo, coperto da giudicato.
A riguardo va ricordato che il giudice deve provvedere alla liquidazione dell'intero ammontare del danno e nel caso, come quello odierno, in cui questo non possa essere pagina 2 di 4 determinato con precisione, vi provvederà, sulla scorta di nozioni di comune esperienza, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Dall'esame della documentazione in atti è senz'altro ravvisabile l'esistenza del danno patrimoniale richiesto dall'attore, nonché il nesso di causalità tra la condotta illecita del ed il danno patito: indubbiamente la sottrazione e la detenzione del bene Controparte_1
per quattro anni prima del ritrovamento e quindi la svalutazione del mezzo per l'usura dello stesso ha comportato un danno risarcibile che può essere determinato, in via equitativa, in base alla differenza del valore del mezzo al momento del furto rispetto a quello del momento del rientro in possesso da parte dell'attore.
Pertanto, la richiesta di € 2000,00= a titolo di risarcimento del danno da usura e degrado del mezzo rubato e ritrovato dopo quattro anni, risulta congrua e fondata.
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno morale, inteso quale << ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche patema d'animo o stato di angoscia transeunte generato dall'illecito>> (Cass. 10393/2002), in assenza di prova specifica, può, sempre in via equitativa, essere riconosciuto, attesa < della sofferenza contingente>> e liquidato nella complessiva somma di € 600,00=.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base di quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di , reietta Parte_1 Controparte_1
ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente, come meglio specificato in motivazione, la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna il convenuto a risarcire il danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale come meglio accertato in motivazione e complessivamente determinato in complessivi € 2.600,00=;
pagina 3 di 4 2) Conseguentemente, condanna il sig. alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1
favore dell'avv. Piacentino Giuseppe, anticipatario, che quantifica in complessivi € 2.596,00= di cui € 166,00= per spese, oltre IVA se dovuta, CAP e rimborso forfetario.
Foggia, lì 27.02.2025 Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
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