Sentenza breve 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 16/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2025, proposto da
AO CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, v.le G. D'Annunzio n. 142;
contro
Comune di Chieti, Comune di Chieti, V Settore, Ingegneria del Territorio, 5˚ Servizio Verde Pubblico, Opere e Servizi Cimiteriali, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva e/o concessione di idonea misura cautelare
- della nota prot. n. 29491 del 29 aprile 2025
(in doc. n. 1), a firma congiunta del Funzionario contabile e del Dirigente
ad interim del V Settore del Comune di Chieti, con cui “in riscontro alla diffida dell'avv. CA dell'1.4.2025 per l'adozione di un provvedimento espresso di autorizzazione all'ampliamento della concessione cimiteriale n. 2356 del 5.9.2006”:
a) si è ritenuto di non poterla accogliere per gli stessi motivi indicati nel provvedimento di diniego prot. n. 20895 dell'1.4.2025 (successivamente rettificato con l'indicazione “nel provvedimento comunale prot. n. 20895 dell'1.4.2022”);
b) si è ritenuto, allo stesso tempo, di dovercisi astenere dall'adottare il provvedimento richiesto con la diffida dell'avv. CA dell'1.4.2025, in quanto in data del 28.4.2025 si sarebbe richiesto un parere al Segretario generale in merito alla legittimità della modifica apportata al Regolamento di polizia cimiteriale dalla deliberazione consiliare n. 405/2024”;
- della nota del V Settore del Comune di Chieti, prot. n. 29744 del 29.4.2025, con cui si afferma che le ragioni del mancato accoglimento della domanda del ricorrente sono indicate nel provvedimento comunale prot. n. 20895 dell'1.4.2022 e non in quello prot. n. 20895 dell'1.4.2025;
- della nota del V Settore del Comune di Chieti del 14.5.2025 con cui si comunica al Difensore Civico Regionale che l'Amministrazione ha, con note prot. n. 29491 del 29.4.2025 e prot. n. 29744 del 29.4.2025, respinto espressamente la richiesta dell'avv. CA di ampliamento della concessione cimiteriale con determinazione del canone per la costruzione della cappella in tipologia “C”;
- della nota del 12.6.2025, a firma congiunta del Funzionario amministrativo contabile e del Dirigente
ad interim del V Settore del Comune di Chieti come inviata via P.e.c. all'avvocato Giulio Cerceo, con cui in riscontro all'ultima diffida inoltrata nell'interesse dell'odierno ricorrente si comunica che “la pratica in questione è ancora in fase istruttoria”;
- nonché per l'annullamento di ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso anche se allo stato non conosciuto e per quanto di interesse e occorrer possa della nota, prot. n. 51101 del 23.7.2024, del V Settore del Comune di Chieti contenente parere negativo alla modifica del Regolamento di polizia cimiteriale e mortuaria, del medesimo Regolamento laddove è stato erroneamente interpretato dall'Amministrazione per riscontrare negativamente l'istanza del ricorrente e di ogni atto formale del V Settore del Comune di Chieti di richiesta di parere al Segretario Generale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 il dott. MI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
-come rilevato dallo stesso ricorrente nella memoria del 27 ottobre 2025, la pretesa azionata con il ricorso ha trovato soddisfacimento in corso di causa, a ragione di provvedimenti satisfattori successivamente adottati dall’Amministrazione, e quindi è cessata la materia del contendere;
-la condotta dell’Amministrazione, conforme all’interesse di parte ricorrente, benché posta in essere dopo la proposizione del ricorso, rileva sia sul piano della soccombenza virtuale sia, anche, su quello della causalità della lite, pur non nella genesi ma nella continuazione del contenzioso;
-le spese di lite, pertanto, liquidate in favore di parte ricorrente nella misura di euro 3.000, sono poste a carico della medesima Amministrazione solo nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione comunale al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 1.500, oltre contributo unificato e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA PA, Presidente
MI LL, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI LL | PA PA |
IL SEGRETARIO