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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 184/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.ta Rita Pisanu, per Pt_1 P.IVA_1
procura generale alle liti appellante
CONTRO
P.IVA. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dalle avv.te Cristina Bartolotta e Daniela Crivelli, per procura in atti appellata ed appellante incidentale
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato in data 26.6.24.
Per l'appellataed appellante incidentale: come da note depositate in data
8.1.25.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 29.11.23 la società Controparte_1 ha convenuto in giudizio l , impugnando l'avviso di
[...] Pt_1 addebito notificatogli il 22.10.23, ed allegando innanzitutto che i propri dipendenti, nello svolgimento delle loro attività lavorativa, anche per il periodo di cui all'accertamento, erano chiamati a recarsi in trasferta, ricevendo di conseguenza la relativa indennità di trasferta. La Società ha poi esposto di essere stata oggetto di verifica ispettiva e di aver successivamente ricevuto l'impugnato avviso di addebito, con il quale l' aveva richiesto Pt_1 il pagamento della somma complessiva di € 40.101,60, asseritamente dovuta per evasione contributiva connessa alle trasferte effettuate dai dipendenti negli anni 2017/2020, aggiungendo che in sede ispettiva non erano state disconosciute le trasferte, ma era stato contestato l'importo dei trattamenti di trasferta diversificati riconosciuti, all'esito della verifica gli ispettori avevano, infatti, provveduto al “disconoscimento del trattamento di trasferta non imponibile oltre la misura di € 15,49”; secondo la Società non vi era, però, alcuna ragione per applicare l'indennità di trasferta solo nel minimo ex lege garantito, disconoscendo il diritto del datore di lavoro di auto determinarsi nella quantificazione del rimborso trasferta da riconoscere ai propri dipendenti, entro il maggiore limite di € 46,48 al giorno.
Si è costituito in giudizio , chiedendo di respingere il ricorso Pt_1
Con sentenza n. 160 del 2024, il Tribunale di Savona ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dall'avviso di addebito per la somma eccedente €
1.133,03, compensando integralmente le spese di lite.
Nella relativa motivazione, il Giudice di primo grado ha innanzitutto confermato che gli “verbalizzanti non hanno escluso integralmente CP_2
le trasferte (che, comunque, erano state confermate dai lavoratori nel corso delle audizioni), ma hanno disconosciuto gli importi liquidati a titolo di indennità di trasferta per l'importo eccedente € 15,49 previsto dal citato art. 51 (1/3 di € 46,48) ...”.
Il Giudice di primo grado ha poi rilevato che “le trasferte oggetto di contestazione erano tutte di durata giornaliera e non richiedevano il pernottamento dei dipendenti fuori sede...”, di conseguenza potendosi
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ragionevolmente escludere che la Società ricorrente, datrice di lavoro, avesse rimborsato o comunque sostenuto spese di alloggio, ha ritenuto “più corretto applicare al caso di specie la riduzione di 1/3 del limite di € 46,48 prevista dal sopra citato art. 51 TUIR”.
L' ha proposto appello, in via principale lamentando l'erronea Pt_1 applicazione dell'art. 51 T.U.I.R. nella parte in cui si determina la riduzione della somma di euro 46,48 nella misura di un terzo, in quanto tale riduzione, correlata al caso in cui sia corrisposto al dipendente il rimborso del vitto, è stata però effettuata dal Giudice di primo grado senza che agli atti risultasse alcuna idonea documentazione.
In via subordinata, l' appellante ha contestato la misura della predetta Pt_2
riduzione, ritenendo che il Giudice di primo grado l'abbia effettuata “in modalità matematicamente erronea”.
Si è costituita la Società chiedendo di respingere l'appello dell' e Pt_1
proponendo appello incidentale.
Con il primo motivo si denuncia la “Violazione dell'art. 112 cpc per aver il
Giudice di prime cure pronunciato ultra petita”, in quanto ha motivato la propria decisione in relazione al rimborso di vitto e alloggio, senza che gli
Ispettori avessero svolto alcuna contestazione al riguardo. Pt_1
Con il secondo motivo si lamenta la “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 115 cpc”, contestando la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che il vitto venisse fornito gratuitamente o rimborsato ai dipendenti e che tale rimborso risultasse dalle dichiarazioni rese dai dipendenti agli
Ispettori.
Secondo la Società il Giudice di primo grado ha violato l'art. 115 c.p.c. in quanto non ha preso atto che l'assenza di rimborso o comunque di fornitura del vitto era una circostanza incontestata da parte di e come tale Pt_1
doveva intendersi provata.
Con il terzo motivo si contesta l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
La Società in via principale evidenzia che l'accoglimento dei motivi di
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appello incidentale determinerebbe la riforma della sentenza anche in punto spese, in via subordinata, in caso di conferma della sentenza di primo grado, sottolinea che comunque la sentenza dovrà essere sul punto riformata, ricordando che l'iniziale pretesa era di € 40.101,60, mentre in primo Pt_1 grado la pretesa contributiva è stata riconosciuta in € 810,11, quindi Pt_1
“le reciproche soccombenze sono del tutto imparagonabili tra di loro”.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 14.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che entrambi gli appelli debbano essere respinti.
In ordine all'appello formulato dall' , quanto alla doglianza proposta Pt_1
“in via principale”, la stessa risulta del tutto irrilevante, avendo la sentenza impugnata già escluso il rimborso delle spese di vitto da parte della Società ricorrente, mentre la stessa sentenza ha ritenuto l'insussistenza del pernottamento, nelle relative trasferte, tutte svolte nell'arco di una giornata, ma sul rimborso delle spese di alloggio l' non propone alcuna Pt_1
contestazione.
In questo senso, si deve confermare che la sentenza di primo grado ha applicato la diminuzione di un terzo della esenzione contributiva prevista dall'art. 51 TUIR per le trasferte, in riferimento alle spese di alloggio, non in riferimento alle spese di vitto, di cui alla doglianza proposta dall' . Pt_1
Di conseguenza, rispetto alla predetta misura massima prevista in euro
46,48, il Giudice di primo grado ha correttamente deciso che la Società ricorrente potesse fruire della esenzione di euro 30,99, cioè con la riduzione di un terzo, accogliendo così parzialmente il ricorso.
Altrettanto infondata la doglianza dell' proposta in via subordinata, in Pt_1
quanto i conteggi per l'applicazione della predetta diminuzione sono stati fatti dallo stesso Istituto, quindi con la “modalità matematica” scelta da
, dovendosi aggiungere che tali conteggi, come giustamente osservato Pt_1
dalla Società, anche sotto il profilo meramente numerico, sono pacifici e non contestati, essendo stato, si ripete, lo stesso ad elaborarli, Istituto, Pt_1
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tra l'altro, che alla prima udienza successiva al deposito degli stessi conteggi non ha formulato alcun rilievo o precisazione sul punto.
Deve essere respinto anche l'appello incidentale proposto dalla Società.
Infondato il primo motivo, relativo alla “Violazione dell'art. 112 cpc per aver il Giudice di prime cure pronunciato ultra petita”, essendosi lo stesso
Giudice riferito al rimborso di vitto ed alloggio.
In realtà, proprio dal Verbale unico di accertamento dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Savona, risulta chiaramente che gli Ispettori abbiano riscontrato l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 51 TUIR per la modifica della misura dell'esenzione contributiva per le trasferte, in riferimento al rimborso delle spese di alloggio e di vitto.
Gli stessi ispettori hanno infatti proceduto al “disconoscimento del trattamento di trasferta non imponibile oltre la misura di € 15,49”, proprio per l'assenza di documentazione, da parte della Società, relativamente al rimborso delle spese di alloggio e di vitto.
Il secondo motivo dell'appello incidentale si deve considerare del tutto inconferente e comunque irrilevante, avendo, come già detto, il Giudice di primo grado escluso il rimborso delle spese di vitto da parte della Società.
Infine, infondato anche il terzo motivo relativo alla integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non solo rispetto alla doglianza principale, avendo ritenuto infondati i motivi di appello incidentale, ma anche per la doglianza proposta in via subordinata, cioè nel caso di conferma nel merito della sentenza impugnata.
Il fatto che l'opposizione all'avviso di addebito sia stata in gran parte accolta, avendo il Giudice di primo grado diminuito in notevole misura la somma di cui all'avviso di addebito, non significa tuttavia che l' debba Pt_1
considerarsi anche solo parzialmente soccombente.
Si deve infatti applicare al riguardo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione (tra le tante, Cass. sentenza del 12 maggio 2015, n. 9587 e altre conformi) secondo cui l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo (al quale va equiparato qualsiasi altra imposizione di
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pagamento), sebbene implichi la revoca dello stesso e la condanna dell'opposto alla restituzione dell'eccedenza, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese delle varie fasi di giudizio, le quali vanno invece poste a carico del debitore, nei limiti della somma definitivamente accertata a favore del creditore. In altri termini il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte minima, rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato, neppure in parte, alle spese di giudizio.
Questo è il principio-guida che dev'essere seguito nella corretta regolazione delle spese processuali nella presente controversia, in cui l' non è la Pt_1
parte soccombente, essendosi accertata la debenza, seppure solo in parte, dei contributi portati nell'avviso di addebito impugnato.
Al contrario è la Società contribuente che è risultata, seppur in minima parte, soccombente, essendo comunque stata riconosciuta come debitrice di una parte dei contributi richiesti dall' . Pt_1
Una volta accertata la parziale soccombenza della Società, attuale appellante incidentale, la pretesa della stessa, volta ad ottenere la condanna di Pt_1
alla rifusione delle spese di lite dalla stessa sostenute, non può essere accolta.
La decisione più favorevole, in punto spese, per la stessa Società, in questo, caso non poteva che essere quella della integrale compensazione delle stesse spese, come deciso dal Giudice di primo grado.
In questo senso, sussistono in effetti i requisiti previsti dall' art. 92 comma 2
c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, proprio in considerazione della notevole riduzione del credito accertato che, come sancito dalla giurisprudenza sopra richiamata (v. anche, in tal senso, Cass. 2 agosto 2002 n. 11537), di per sé può costituire un valido motivo di addivenire ad una simile pronunzia.
Anche le spese di questo secondo grado possono essere integralmente compensate, essendo stati respinti sia l'appello principale che quello
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incidentale.
Infine, al rigetto degli stessi appelli consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18,
L. 228/2012), la dichiarazione che sia l'appellante principale che quello incidentale sono tenuti all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello principale e l'appello incidentale.
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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