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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 01/04/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. ANGELA CANNELLA, la quale discute oralmente Parte_1 la causa riportandosi all'atto introduttivo, precisa le conclusioni come ivi rassegnate e insiste in tutte le difese spiegate, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate e in particolare di quella relativa alla carenza di legittimazione attiva;
precisa che le risultanze istruttorie hanno evidenziato che le somme chieste all'opponente sono state corrisposte ad altro soggetto e che quelle (diverse) versate all'opponente sono relative a spese di quest'ultimo, per come affermato dai testi escussi;
per ed l'avv. Controparte_1 Controparte_2
GIUSEPPE LEONE, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di risposta;
insiste in tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, riportandosi alle note conclusive già depositate;
chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1798/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANGELA CANNELLA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Acate, via Roma n. 70;
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_2 C.F._3
LEONE, elettivamente domiciliate nel suo studio in Acate, via Mameli n. 76;
CONVENUTE-OPPOSTE
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18/5/2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 449/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 2-4/4/2022, con il quale era stato ingiunto a il pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
e di , della somma di euro 35.974,00 (oltre interessi e
[...] Controparte_2 spese).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 22/11/2022 CP_1
ed chiedevano:
[...] CP_2 Controparte_2
- in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione. Con ordinanza del 10/1/2023 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 13/11/2023 veniva ordinata l'esibizione di un estratto del conto corrente di e veniva disposta prova testimoniale. Parte_1
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 22/10/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto dell'8/11/2024 veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo le opposte ed Controparte_1 [...]
(sorelle dell'opponente ) hanno dedotto: CP_2 Parte_1
- di essere proprietarie, in uno all'opponente, di fondi agricoli siti nel territorio di Chiaramonte
Gulfi e di Acate;
- di aver intentato causa all'Assessorato Ambiente della Regione Siciliana per i danni subiti nel
2012 a seguito dell'esondazione del fiume Dirillo;
- che il contenzioso, iscritto al n. 1117/2013 R.G. dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, si era concluso con la sentenza n. 2523/2018, che aveva riconosciuto ai germani un Parte_1 risarcimento di complessivi euro 58.969,00;
- che l'intero risarcimento era stato incamerato dall'opponente, mediante un bonifico di euro
53.960,00 ricevuto in data 9/4/2020 con la causale “risarcimento danno esondazione 2012”;
- di essere quindi creditrici dell'opponente per la complessiva somma di euro 35.974,00, pari a due terzi del risarcimento incassato.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo:
- che i fondi in questione erano stati concessi in comodato alla soc. coop. Agricoltori Riuniti, la quale aveva percepito le somme di ristoro dei danni causati dall'esondazione in quanto, in forza del contratto di comodato, era stata la predetta società a subire i danni;
- che, pertanto, ogni domanda doveva essere rivolta alla soc. coop. Agricoltori Riuniti.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che:
- i fondi in questione erano quasi tutti di esclusiva proprietà dell'opponente e solo in parte in comproprietà con le opposte;
- più precisamente, in base alla CTU del giudizio di risarcimento, i fondi di proprietà dell'opponente si estendevano per Ha 4.59.40, mentre i fondi in comproprietà si estendevano per Ha
1.10.23.
L'opposizione è parzialmente fondata, per le seguenti ragioni. Va anzitutto evidenziato che con sentenza n. 2523/2018 della Corte di Appello di Palermo del
24/10/2018-17/12/2018 (all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo) l'Assessorato Ambiente della
Regione Siciliana è stato condannato al pagamento, in favore dell'opponente, delle opposte e della della somma di “complessivi” euro 58.968,00 (oltre Parte_2 interessi, rivalutazione e spese processuali), a titolo di risarcimento dei danni subiti per l'esondazione del fiume Dirillo del 10/3/2012.
Dalla lettura della sentenza e, in particolare, dall'utilizzo dell'espressione “complessivi”, si desume, dunque, che a seguito della predetta sentenza l'opponente, le opposte e la Parte_2 sono divenuti concreditori solidali dell'Assessorato Ambiente della Regione
[...]
Siciliana, per la complessiva somma di euro 58.968,00 (oltre interessi, rivalutazione e spese processuali).
Orbene, le opposte hanno prodotto due distinte di bonifico (all. 2 alla comparsa di risposta) dalle quali si evince:
- che in data 6/4/2020 l'avv. Luigi Maria Cinquerrui (difensore dell'opponente, dell'opposta e della nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo) ha Parte_2 versato alla la somma di euro 5.000,00 con la causale Parte_2
“Risarcimento Danni Esondazione 2012 – , e + Parte_1 CP_3 CP_1
– primo acconto”; Parte_2
- che in data 8/4/2020 è stata versata alla la somma di euro Parte_2
60.848,03 con la causale “secondo storno somme risarcimento danni esondazione 2012”.
Inoltre, all'udienza del 12/4/2024 l'avv. Luigi Maria Cinquerrui, escusso quale teste, ha dichiarato
“è vero” con riguardo all'articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. delle opposte (“vero è che ho trasferito alla la complessiva somma di € 65.848,03 Parte_2 tramite n. 2 bonifici che la S.V. mi esibisce, inoltrati rispettivamente in data 6/4/2020 e 8/4/2020”).
Ne segue che la ha ricevuto la somma di euro 65.848,03 Parte_2 quale risarcimento riconosciuto, in relazione ai danni per l'esondazione del fiume Dirillo del
10/3/2012, dalla predetta sentenza della Corte di Appello di Palermo.
Le opposte hanno poi prodotto una distinta di bonifico del 9/4/2020, avente ad oggetto il versamento, da parte della della somma di euro 53.960,00 Parte_2 in favore dell'opponente con la causale “risarcimento danno esondazione 2012” (cfr. all. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo).
L'accredito di tale somma (in data 14/4/2020) sul conto corrente dell'opponente risulta confermato dall'estratto conto depositato (a seguito di ordine di esibizione) in data 21/12/2023. Del resto, pure l'opponente, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 15/3/2024 ha riconosciuto di aver ricevuto l'importo di euro 53.960,00 (cfr. risposta all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. delle opposte).
Ed ancora, (legale rappresentante della Testimone_1 Parte_2
, escusso quale teste all'udienza del 12/4/2024, ha dichiarato “è vero” con riguardo
[...] all'articolato 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. delle opposte (“vero è che ho effettuato il bonifico del 9/4/2020 che la S.V. mi esibisce, con il quale ho trasferito a Parte_1
53.960,00 euro”).
[...] Ma soprattutto, il teste ha dichiarato: Testimone_1
- “è vero” con riguardo all'articolato 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. delle opposte
(“vero è che ho ricevuto dette somme dalla Regione Siciliana in pagamento della sentenza n. 2523/2018 della Corte d'Appello di Palermo del 17/12/2018”), precisando che “le somme non coincidono, in quanto le somme ricevute in forza della sentenza erano un importo maggiore”;
- “è vero” con riguardo all'articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. delle opposte
(“vero è che dette somme mi sono state trasferite tramite n. 2 bonifici che la S.V. mi esibisce, inoltrati dall'Avv. Luigi Maria Cinquerrui, in data 6/4/2020 e 8/4/2020, per complessivi € 65.848,03”).
Dunque, dalle esaustive e attendibili dichiarazioni del teste (avente diretta Testimone_1 conoscenza dei fatti riferiti) risulta che la ha versato Parte_2 all'opponente una parte significativa (pari a euro 53.960,00) della complessiva somma (pari a euro 65.848,03) ricevuta a titolo di risarcimento dei danni per l'esondazione del fiume Dirillo del
10/3/2012.
È vero che all'udienza del 12/4/2024 il teste ha altresì confermato (in risposta Testimone_1 agli articolati 1-2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. dell'opponente) che la
Cooperativa Agricola Agricoltori Riuniti aveva corrisposto all'opponente somme a titolo di rimborso per danneggiamento di una trattrice agricola, di una fresa e di un cinque punte, di rimborso di spese legali e di rimborso di spese “sostenute per il ripristino di strutture danneggiate dall'alluvione”.
Tuttavia, il teste non ha affermato che la corresponsione di tali somme (il cui Testimone_1 ammontare non è stato peraltro precisato) era avvenuta proprio mediante il predetto bonifico di euro
53.960,00. Ed anzi, ciò risulta escluso dalla causale del bonifico (“risarcimento danno esondazione 2012”), dalla quale si desume che il bonifico è stato eseguito per attribuire all'opponente una parte significativa delle somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni per l'esondazione del 2012, cioè delle somme riconosciute con la sentenza n. 2523/2018 della Corte di Appello di Palermo del
24/10/2018-17/12/2018.
Alla luce di quanto sopra, può perciò affermarsi che:
- la ha trattenuto, a titolo di risarcimento dei danni per Parte_2
l'esondazione del fiume Dirillo del 10/3/2012, la somma di euro 11.888,03 (pari alla differenza tra l'importo ricevuto di euro 65.848,03 e l'importo versato all'opponente di euro 53.960,00);
- l'opponente ha ricevuto, a titolo di risarcimento dei danni per l'esondazione del fiume Dirillo del
10/3/2012, la somma di euro 53.960,00;
- per contro, le opposte non hanno incassato alcuna somma a titolo di risarcimento dei danni per l'esondazione del fiume Dirillo del 10/3/2012, sebbene l'Assessorato Ambiente della Regione
Siciliana sia stato condannato al pagamento della somma di euro 58.968,00 (oltre interessi, rivalutazione e spese processuali) non solo in favore dell'opponente e della Parte_2
ma anche delle opposte (quali concreditrici solidali).
[...]
Deve quindi notarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non è stata soltanto la a percepire le somme riconosciute a titolo di risarcimento Parte_2 dei danni causati dall'esondazione del fiume Dirillo del 10/3/2012, ma è stato anche (e soprattutto) l'opponente a ricevere tali somme, per l'importo di euro 53.960,00.
Da ciò deriva l'infondatezza del primo motivo di opposizione (concernente il preteso difetto di legittimazione passiva dell'opponente), in quanto:
- l'opponente ha ricevuto, a titolo di risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume
Dirillo del 10/3/2012, la somma di euro 53.960,00, con riguardo alla quale erano concreditrici anche le opposte;
- pertanto, le opposte ben potevano, mediante esercizio dell'azione di regresso, richiedere all'opponente la quota spettante alle opposte;
- del resto, sebbene il codice civile disciplini espressamente solo l'azione di regresso tra condebitori
(cfr. art. 1299 c.c.), l'azione di regresso tra concreditori risulta comunque ammissibile, poiché il creditore che ha riscosso il credito deve poi versare la somma agli altri, in proporzione alla loro parte.
Orbene, in base all'art. 1298 c.c.:
- nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi (comma 1);
- le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (comma 2).
Nel caso di specie, con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha sostenuto che la propria parte fosse maggiore, in quanto i fondi in questione erano quasi tutti di esclusiva proprietà dell'opponente (per Ha 4.59.40) e solo in parte (per Ha 1.10.23) in comproprietà con le opposte.
Sul punto, va evidenziato che:
- la sentenza n. 2523/2018 della Corte di Appello di Palermo del 24/10/2018-17/12/2018 ha riconosciuto all'opponente, alle opposte e alla la Parte_2 Parte_2 complessiva somma di euro 58.968,00 (oltre interessi, rivalutazione e spese processuali), a titolo di risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume Dirillo del 10/3/2012, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso di quel giudizio;
- nella relazione dei consulenti tecnici d'ufficio (allegata all'atto di citazione) sono state indicate le particelle di proprietà esclusiva dell'opponente, per complessivi Ha 4.59.40, e le particelle in comproprietà fra l'opponente e le opposte, per complessivi Ha 1.10.23 (cfr. p. 88);
- successivamente, nella relazione è stato evidenziato che l'azienda agricola era composta da due appezzamenti coltivati a vigneto e da un appezzamento coltivato ad agrumeto (cfr. pp. 88-89-90-
91);
- con la relazione sono stati quantificati, infine, “danni al vigneto per uva da tavola” per euro
19.419,00 e “danni all'agrumeto” per euro 39.550,00 (cfr. pp. 172-173).
Dunque, è vero che nella relazione non è stato precisato: a) quali fossero le particelle nelle quali si trovavano gli appezzamenti coltivati a vigneto;
b) quali fossero le particelle nelle quali si trovavano gli appezzamenti coltivati ad agrumeto;
c) quale fosse, conseguentemente, il danno subito con riguardo a ciascuna particella. Ad ogni modo, dalla relazione si desume che il fondo era diviso in appezzamenti interamente coltivati, per cui può presumersi (in mancanza di elementi istruttori in senso diverso) che i danni in questione abbiano riguardato tutte le particelle del fondo (per la rispettiva estensione di ciascuna particella).
Ne segue che, fermo restando l'importo già trattenuto dalla Parte_2
(con riguardo al quale non vi è contestazione), la somma spettante alle opposte in sede di
[...] regresso deve essere calcolata in proporzione all'estensione delle particelle delle quali le opposte sono proprietarie (atteso che, altrimenti, le opposte otterrebbero un'indebita locupletazione).
Poiché le particelle in comproprietà fra l'opponente e le due opposte hanno un'estensione di Ha
1.10.23, la quota riferibile a ciascuna delle opposte (pari a un terzo di Ha 1.10.23) è di Ha 0.36.74.
Inoltre, poiché l'estensione complessiva del fondo è pari a Ha 5.69.63 (Ha 4.59.40 + Ha 1.10.23), la quota dell'intero fondo riferibile a ciascuna delle opposte è pari al 6,45% (Ha 0.36.74 / Ha 5.69.63 x
100).
Ne segue che a ciascuna delle opposte spetta il 6,45% della somma incassata dall'opponente (euro
53.960,00), cioè euro 3.480,42.
Poiché, in sede di regresso, ciascun concreditore solidale può ottenere solo la propria quota, deve ritenersi che all'opposta spetti la somma di euro 3.480,42 e che Controparte_1 all'opposta spetti la somma di euro 3.480,42. Controparte_2
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto (emesso per la maggior somma di euro 36.974,00 in favore di entrambe le opposte), con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di euro 3.480,42 in favore dell'opposta e di euro 3.480,42 in favore Controparte_1 dell'opposta , oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda (cioè Controparte_2 dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto: 19/4/2022).
Quanto alle spese processuali, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un.
32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura ridotta (complessivi euro
6.960,84 anziché euro 36.974,00). Dunque, dovendo escludersi una reciproca soccombenza in base alla giurisprudenza citata, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dato dal complessivo importo della condanna, nonché dell'attività processuale svolta), con distrazione in favore del difensore delle opposte, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. comparsa di risposta, p. 5).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1798/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 449/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 2-4/4/2022;
2) condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 3.480,42, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
3) condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_2 somma di euro 3.480,42, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
4) condanna al pagamento, in favore del difensore distrattario (avv. Parte_1
Giuseppe Leone) di e di , delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 1 aprile 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 01/04/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. ANGELA CANNELLA, la quale discute oralmente Parte_1 la causa riportandosi all'atto introduttivo, precisa le conclusioni come ivi rassegnate e insiste in tutte le difese spiegate, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate e in particolare di quella relativa alla carenza di legittimazione attiva;
precisa che le risultanze istruttorie hanno evidenziato che le somme chieste all'opponente sono state corrisposte ad altro soggetto e che quelle (diverse) versate all'opponente sono relative a spese di quest'ultimo, per come affermato dai testi escussi;
per ed l'avv. Controparte_1 Controparte_2
GIUSEPPE LEONE, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di risposta;
insiste in tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, riportandosi alle note conclusive già depositate;
chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1798/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANGELA CANNELLA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Acate, via Roma n. 70;
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_2 C.F._3
LEONE, elettivamente domiciliate nel suo studio in Acate, via Mameli n. 76;
CONVENUTE-OPPOSTE
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18/5/2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 449/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 2-4/4/2022, con il quale era stato ingiunto a il pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
e di , della somma di euro 35.974,00 (oltre interessi e
[...] Controparte_2 spese).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 22/11/2022 CP_1
ed chiedevano:
[...] CP_2 Controparte_2
- in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione. Con ordinanza del 10/1/2023 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 13/11/2023 veniva ordinata l'esibizione di un estratto del conto corrente di e veniva disposta prova testimoniale. Parte_1
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 22/10/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto dell'8/11/2024 veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo le opposte ed Controparte_1 [...]
(sorelle dell'opponente ) hanno dedotto: CP_2 Parte_1
- di essere proprietarie, in uno all'opponente, di fondi agricoli siti nel territorio di Chiaramonte
Gulfi e di Acate;
- di aver intentato causa all'Assessorato Ambiente della Regione Siciliana per i danni subiti nel
2012 a seguito dell'esondazione del fiume Dirillo;
- che il contenzioso, iscritto al n. 1117/2013 R.G. dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, si era concluso con la sentenza n. 2523/2018, che aveva riconosciuto ai germani un Parte_1 risarcimento di complessivi euro 58.969,00;
- che l'intero risarcimento era stato incamerato dall'opponente, mediante un bonifico di euro
53.960,00 ricevuto in data 9/4/2020 con la causale “risarcimento danno esondazione 2012”;
- di essere quindi creditrici dell'opponente per la complessiva somma di euro 35.974,00, pari a due terzi del risarcimento incassato.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo:
- che i fondi in questione erano stati concessi in comodato alla soc. coop. Agricoltori Riuniti, la quale aveva percepito le somme di ristoro dei danni causati dall'esondazione in quanto, in forza del contratto di comodato, era stata la predetta società a subire i danni;
- che, pertanto, ogni domanda doveva essere rivolta alla soc. coop. Agricoltori Riuniti.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che:
- i fondi in questione erano quasi tutti di esclusiva proprietà dell'opponente e solo in parte in comproprietà con le opposte;
- più precisamente, in base alla CTU del giudizio di risarcimento, i fondi di proprietà dell'opponente si estendevano per Ha 4.59.40, mentre i fondi in comproprietà si estendevano per Ha
1.10.23.
L'opposizione è parzialmente fondata, per le seguenti ragioni. Va anzitutto evidenziato che con sentenza n. 2523/2018 della Corte di Appello di Palermo del
24/10/2018-17/12/2018 (all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo) l'Assessorato Ambiente della
Regione Siciliana è stato condannato al pagamento, in favore dell'opponente, delle opposte e della della somma di “complessivi” euro 58.968,00 (oltre Parte_2 interessi, rivalutazione e spese processuali), a titolo di risarcimento dei danni subiti per l'esondazione del fiume Dirillo del 10/3/2012.
Dalla lettura della sentenza e, in particolare, dall'utilizzo dell'espressione “complessivi”, si desume, dunque, che a seguito della predetta sentenza l'opponente, le opposte e la Parte_2 sono divenuti concreditori solidali dell'Assessorato Ambiente della Regione
[...]
Siciliana, per la complessiva somma di euro 58.968,00 (oltre interessi, rivalutazione e spese processuali).
Orbene, le opposte hanno prodotto due distinte di bonifico (all. 2 alla comparsa di risposta) dalle quali si evince:
- che in data 6/4/2020 l'avv. Luigi Maria Cinquerrui (difensore dell'opponente, dell'opposta e della nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo) ha Parte_2 versato alla la somma di euro 5.000,00 con la causale Parte_2
“Risarcimento Danni Esondazione 2012 – , e + Parte_1 CP_3 CP_1
– primo acconto”; Parte_2
- che in data 8/4/2020 è stata versata alla la somma di euro Parte_2
60.848,03 con la causale “secondo storno somme risarcimento danni esondazione 2012”.
Inoltre, all'udienza del 12/4/2024 l'avv. Luigi Maria Cinquerrui, escusso quale teste, ha dichiarato
“è vero” con riguardo all'articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. delle opposte (“vero è che ho trasferito alla la complessiva somma di € 65.848,03 Parte_2 tramite n. 2 bonifici che la S.V. mi esibisce, inoltrati rispettivamente in data 6/4/2020 e 8/4/2020”).
Ne segue che la ha ricevuto la somma di euro 65.848,03 Parte_2 quale risarcimento riconosciuto, in relazione ai danni per l'esondazione del fiume Dirillo del
10/3/2012, dalla predetta sentenza della Corte di Appello di Palermo.
Le opposte hanno poi prodotto una distinta di bonifico del 9/4/2020, avente ad oggetto il versamento, da parte della della somma di euro 53.960,00 Parte_2 in favore dell'opponente con la causale “risarcimento danno esondazione 2012” (cfr. all. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo).
L'accredito di tale somma (in data 14/4/2020) sul conto corrente dell'opponente risulta confermato dall'estratto conto depositato (a seguito di ordine di esibizione) in data 21/12/2023. Del resto, pure l'opponente, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 15/3/2024 ha riconosciuto di aver ricevuto l'importo di euro 53.960,00 (cfr. risposta all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. delle opposte).
Ed ancora, (legale rappresentante della Testimone_1 Parte_2
, escusso quale teste all'udienza del 12/4/2024, ha dichiarato “è vero” con riguardo
[...] all'articolato 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. delle opposte (“vero è che ho effettuato il bonifico del 9/4/2020 che la S.V. mi esibisce, con il quale ho trasferito a Parte_1
53.960,00 euro”).
[...] Ma soprattutto, il teste ha dichiarato: Testimone_1
- “è vero” con riguardo all'articolato 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. delle opposte
(“vero è che ho ricevuto dette somme dalla Regione Siciliana in pagamento della sentenza n. 2523/2018 della Corte d'Appello di Palermo del 17/12/2018”), precisando che “le somme non coincidono, in quanto le somme ricevute in forza della sentenza erano un importo maggiore”;
- “è vero” con riguardo all'articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. delle opposte
(“vero è che dette somme mi sono state trasferite tramite n. 2 bonifici che la S.V. mi esibisce, inoltrati dall'Avv. Luigi Maria Cinquerrui, in data 6/4/2020 e 8/4/2020, per complessivi € 65.848,03”).
Dunque, dalle esaustive e attendibili dichiarazioni del teste (avente diretta Testimone_1 conoscenza dei fatti riferiti) risulta che la ha versato Parte_2 all'opponente una parte significativa (pari a euro 53.960,00) della complessiva somma (pari a euro 65.848,03) ricevuta a titolo di risarcimento dei danni per l'esondazione del fiume Dirillo del
10/3/2012.
È vero che all'udienza del 12/4/2024 il teste ha altresì confermato (in risposta Testimone_1 agli articolati 1-2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. dell'opponente) che la
Cooperativa Agricola Agricoltori Riuniti aveva corrisposto all'opponente somme a titolo di rimborso per danneggiamento di una trattrice agricola, di una fresa e di un cinque punte, di rimborso di spese legali e di rimborso di spese “sostenute per il ripristino di strutture danneggiate dall'alluvione”.
Tuttavia, il teste non ha affermato che la corresponsione di tali somme (il cui Testimone_1 ammontare non è stato peraltro precisato) era avvenuta proprio mediante il predetto bonifico di euro
53.960,00. Ed anzi, ciò risulta escluso dalla causale del bonifico (“risarcimento danno esondazione 2012”), dalla quale si desume che il bonifico è stato eseguito per attribuire all'opponente una parte significativa delle somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni per l'esondazione del 2012, cioè delle somme riconosciute con la sentenza n. 2523/2018 della Corte di Appello di Palermo del
24/10/2018-17/12/2018.
Alla luce di quanto sopra, può perciò affermarsi che:
- la ha trattenuto, a titolo di risarcimento dei danni per Parte_2
l'esondazione del fiume Dirillo del 10/3/2012, la somma di euro 11.888,03 (pari alla differenza tra l'importo ricevuto di euro 65.848,03 e l'importo versato all'opponente di euro 53.960,00);
- l'opponente ha ricevuto, a titolo di risarcimento dei danni per l'esondazione del fiume Dirillo del
10/3/2012, la somma di euro 53.960,00;
- per contro, le opposte non hanno incassato alcuna somma a titolo di risarcimento dei danni per l'esondazione del fiume Dirillo del 10/3/2012, sebbene l'Assessorato Ambiente della Regione
Siciliana sia stato condannato al pagamento della somma di euro 58.968,00 (oltre interessi, rivalutazione e spese processuali) non solo in favore dell'opponente e della Parte_2
ma anche delle opposte (quali concreditrici solidali).
[...]
Deve quindi notarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non è stata soltanto la a percepire le somme riconosciute a titolo di risarcimento Parte_2 dei danni causati dall'esondazione del fiume Dirillo del 10/3/2012, ma è stato anche (e soprattutto) l'opponente a ricevere tali somme, per l'importo di euro 53.960,00.
Da ciò deriva l'infondatezza del primo motivo di opposizione (concernente il preteso difetto di legittimazione passiva dell'opponente), in quanto:
- l'opponente ha ricevuto, a titolo di risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume
Dirillo del 10/3/2012, la somma di euro 53.960,00, con riguardo alla quale erano concreditrici anche le opposte;
- pertanto, le opposte ben potevano, mediante esercizio dell'azione di regresso, richiedere all'opponente la quota spettante alle opposte;
- del resto, sebbene il codice civile disciplini espressamente solo l'azione di regresso tra condebitori
(cfr. art. 1299 c.c.), l'azione di regresso tra concreditori risulta comunque ammissibile, poiché il creditore che ha riscosso il credito deve poi versare la somma agli altri, in proporzione alla loro parte.
Orbene, in base all'art. 1298 c.c.:
- nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi (comma 1);
- le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (comma 2).
Nel caso di specie, con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha sostenuto che la propria parte fosse maggiore, in quanto i fondi in questione erano quasi tutti di esclusiva proprietà dell'opponente (per Ha 4.59.40) e solo in parte (per Ha 1.10.23) in comproprietà con le opposte.
Sul punto, va evidenziato che:
- la sentenza n. 2523/2018 della Corte di Appello di Palermo del 24/10/2018-17/12/2018 ha riconosciuto all'opponente, alle opposte e alla la Parte_2 Parte_2 complessiva somma di euro 58.968,00 (oltre interessi, rivalutazione e spese processuali), a titolo di risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume Dirillo del 10/3/2012, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso di quel giudizio;
- nella relazione dei consulenti tecnici d'ufficio (allegata all'atto di citazione) sono state indicate le particelle di proprietà esclusiva dell'opponente, per complessivi Ha 4.59.40, e le particelle in comproprietà fra l'opponente e le opposte, per complessivi Ha 1.10.23 (cfr. p. 88);
- successivamente, nella relazione è stato evidenziato che l'azienda agricola era composta da due appezzamenti coltivati a vigneto e da un appezzamento coltivato ad agrumeto (cfr. pp. 88-89-90-
91);
- con la relazione sono stati quantificati, infine, “danni al vigneto per uva da tavola” per euro
19.419,00 e “danni all'agrumeto” per euro 39.550,00 (cfr. pp. 172-173).
Dunque, è vero che nella relazione non è stato precisato: a) quali fossero le particelle nelle quali si trovavano gli appezzamenti coltivati a vigneto;
b) quali fossero le particelle nelle quali si trovavano gli appezzamenti coltivati ad agrumeto;
c) quale fosse, conseguentemente, il danno subito con riguardo a ciascuna particella. Ad ogni modo, dalla relazione si desume che il fondo era diviso in appezzamenti interamente coltivati, per cui può presumersi (in mancanza di elementi istruttori in senso diverso) che i danni in questione abbiano riguardato tutte le particelle del fondo (per la rispettiva estensione di ciascuna particella).
Ne segue che, fermo restando l'importo già trattenuto dalla Parte_2
(con riguardo al quale non vi è contestazione), la somma spettante alle opposte in sede di
[...] regresso deve essere calcolata in proporzione all'estensione delle particelle delle quali le opposte sono proprietarie (atteso che, altrimenti, le opposte otterrebbero un'indebita locupletazione).
Poiché le particelle in comproprietà fra l'opponente e le due opposte hanno un'estensione di Ha
1.10.23, la quota riferibile a ciascuna delle opposte (pari a un terzo di Ha 1.10.23) è di Ha 0.36.74.
Inoltre, poiché l'estensione complessiva del fondo è pari a Ha 5.69.63 (Ha 4.59.40 + Ha 1.10.23), la quota dell'intero fondo riferibile a ciascuna delle opposte è pari al 6,45% (Ha 0.36.74 / Ha 5.69.63 x
100).
Ne segue che a ciascuna delle opposte spetta il 6,45% della somma incassata dall'opponente (euro
53.960,00), cioè euro 3.480,42.
Poiché, in sede di regresso, ciascun concreditore solidale può ottenere solo la propria quota, deve ritenersi che all'opposta spetti la somma di euro 3.480,42 e che Controparte_1 all'opposta spetti la somma di euro 3.480,42. Controparte_2
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto (emesso per la maggior somma di euro 36.974,00 in favore di entrambe le opposte), con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di euro 3.480,42 in favore dell'opposta e di euro 3.480,42 in favore Controparte_1 dell'opposta , oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda (cioè Controparte_2 dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto: 19/4/2022).
Quanto alle spese processuali, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un.
32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura ridotta (complessivi euro
6.960,84 anziché euro 36.974,00). Dunque, dovendo escludersi una reciproca soccombenza in base alla giurisprudenza citata, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dato dal complessivo importo della condanna, nonché dell'attività processuale svolta), con distrazione in favore del difensore delle opposte, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. comparsa di risposta, p. 5).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1798/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 449/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 2-4/4/2022;
2) condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 3.480,42, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
3) condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_2 somma di euro 3.480,42, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
4) condanna al pagamento, in favore del difensore distrattario (avv. Parte_1
Giuseppe Leone) di e di , delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 1 aprile 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo