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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3155/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ARTIOLI MARA presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv BERTACCHI STEFANIA e SERRA Controparte_1
CHIARA ALISA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 14.04.2025 e da parte resistente in data 30.04.2025.
Per il P.M.
Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MONCRIVELLO il 19/02/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCRIVELLO
(atto n.2, parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 07.07.2003 maggiorenne ma non autonoma Persona_1 economicamente;
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
12.05.2023 omologata dal Tribunale di Torino in data 15.05.2023.
Con ricorso depositato il 22/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
All'udienza del 19/03/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
il
Giudice formulava proposta transattiva;
le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, chiedevano un rinvio per valutare predetta proposta formulata dal Giudice.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, dichiarando di accettare la proposta transattiva di cui all'udienza del 19/03/2025.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCRIVELLO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
CONFERMA il contributo al mantenimento sia per la sig.ra sia per la figlia Controparte_1
da parte del sig. , come previsto dal verbale di Persona_1 Parte_1 separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino in data 15.05.2023, con rivalutazione
ISTAT delle predette somme decorrente dal mese di aprile 2025.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3155/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ARTIOLI MARA presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv BERTACCHI STEFANIA e SERRA Controparte_1
CHIARA ALISA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 14.04.2025 e da parte resistente in data 30.04.2025.
Per il P.M.
Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MONCRIVELLO il 19/02/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCRIVELLO
(atto n.2, parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 07.07.2003 maggiorenne ma non autonoma Persona_1 economicamente;
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
12.05.2023 omologata dal Tribunale di Torino in data 15.05.2023.
Con ricorso depositato il 22/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
All'udienza del 19/03/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
il
Giudice formulava proposta transattiva;
le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, chiedevano un rinvio per valutare predetta proposta formulata dal Giudice.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, dichiarando di accettare la proposta transattiva di cui all'udienza del 19/03/2025.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCRIVELLO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
CONFERMA il contributo al mantenimento sia per la sig.ra sia per la figlia Controparte_1
da parte del sig. , come previsto dal verbale di Persona_1 Parte_1 separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino in data 15.05.2023, con rivalutazione
ISTAT delle predette somme decorrente dal mese di aprile 2025.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.