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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1308 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. VINEIS Parte_1 C.F._1
LUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA SILVIO PELLICO N. 16 12037
SALUZZO;
- appellante contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA ARSENALE 21 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. GIANCARLO PETRINI ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in BIELLA, via Repubblica n. 41,
- parte appellata
Oggetto: Opposizione all'esecuzione immobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte, previa riunione del presente procedimento a quello portante il numero 569/22 RGCA, pendente innanzi alla I sez. civ. della Corte d'Appello di Torino, in riforma dell'impugnata sentenza 778/22 del Tribunale di Cuneo, accogliere, in via alternativa, le conclusioni tutte già formulate in primo grado dal sig. Pt_1
ossia:
[...]
Rigettata ogni avversa istanza, deduzione o eccezione,
- dichiarare improcedibile l'azione esecutiva e cessata la materia del contendere ex art. 76 co. 1 del DPR 602/73;
- previa declaratoria delle nullità delle ordinanze di assegnazione dei diritti immobiliari sul bene nonché delle somme, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare nulli gli atti procedimentali adottati, ed estinto il giudizio ex art 85 DPR 602/73, in particolare dichiarando ed accertando che il decreto di trasferimento 21.10.2020 del G.E. del Tribunale di Cuneo, prodotto in giudizio anche dall' sub doc n. 8, con memoria ex art. 183 Controparte_1
n. 2 Cpc, è affetto da nullità e/o inesistenza, anche ai sensi dell'art. 54 ter d.l. 18/2020,
- dichiarare in ogni caso prescritto il diritto del procedente;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'aggiudicazione, a seguito del pagamento del prezzo stabilito, abbia provocato il passaggio di proprietà del bene in capo all'aggiudicatario, dichiarare il difetto di legittimazione in capo all' Controparte_2
a chiedere ed ottenere il decreto di trasferimento del bene.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase sommaria e del reclamo, con distrazione di compensi e spese in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver ricevuto acconti e di aver anticipato le spese, e con condanna alla restituzione di quanto versato alle controparti in esecuzione della medesima;
2 solo nel denegato caso di rigetto dell'appello, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata : “Contrariis Rejectis;
CP_3
NEL MERITO:
Respingersi l'appello in quanto totalmente infondato con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado anche in punto spese;
Con condanna alle spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta”.
Per parte appellata : “Voglia Codesta Corte d'appello adita: Controparte_1
-Rigettare l'appello e confermare la sentenza resa sulla vicenda.
-Confermare la devoluzione dell'immobile di cui è causa alla . Controparte_1
-Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – Con pignoramento trascritto in data 2.02.2011, promuoveva CP_4
dinanzi al Tribunale di Saluzzo il procedimento esecutivo esattoriale r.g. 48/2011 contro per alcune cartelle esattoriali insolute, aggredendo il bene immobile di sua Parte_1
proprietà, sito in Saluzzo, in cui il debitore era residente con la moglie.
Il Tribunale di Saluzzo procedeva quindi alla vendita dell'alloggio con esperimento di tre incanti, andati tutti deserti;
la creditrice procedente chiedeva, perciò, CP_4
l'assegnazione del bene allo Stato a norma dell'art. 85, 3° co., D.P.R. 602/73, nel testo allora vigente.
Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Saluzzo disponeva l'assegnazione dell'immobile all ed al contempo il pagamento, da parte dell'Amministrazione Controparte_1 finanziaria, della somma di € 55.710,50, pari al credito vantato dal creditore procedente
(assegnazione-vendita).
All'udienza del 15.03.2012, fissata per l'assegnazione delle somme ai sensi dell'art. 510
c.p.c., compariva innanzi al G.E. il solo funzionario di , che chiedeva ed CP_4 otteneva l'assegnazione della somma pagata dall'Amministrazione del Demanio;
il G.E., dato atto, dichiarava l'estinzione del processo esecutivo (recte: il suo esaurimento) e mandava alla Cancelleria per l'emissione dei mandati.
3 1.2 - Il 30.01.2020, , sede di Cuneo, avvedutasi che Controparte_2 nel procedimento esecutivo non era stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile e non era stata disposta la cancellazione dei gravami, chiedeva al Tribunale di Cuneo di emettere il decreto.
Avverso tale richiesta ha proposto opposizione all'esecuzione, con Parte_1
contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con l , il G.E. ha Controparte_1 respinto l'istanza di sospensione, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Nelle more il ha reclamato al collegio il provvedimento del G.E., ma il Pt_1
reclamo veniva rigettato.
1.3 - In data 21.10.2020 il G.E. ha emesso, come richiesto da , il decreto di CP_3 trasferimento con il quale trasferiva al la proprietà dell'abitazione del al CP_1 Pt_1 prezzo di € 55.710,49; avverso tale decreto il a proposto, altresì, opposizione agli Pt_1
atti esecutivi.
1.4 – Nel termine assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., ha introdotto la fase Parte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione, fondata sui seguenti motivi:
(a) l'opponente invocava, anzitutto, l'improcedibilità del processo esecutivo a seguito della modifica normativa all'art. 76, co. 1, D.P.R. 602/1973, apportata dall'art. 52, co. 1, lett. g).
d.l. 21.06.2013, n. 69: in forza di tale previsione, l'Agente della Riscossione non può procedere all'espropriazione ove l'unico immobile sia destinato ad unità abitativa del debitore e se l'importo complessivo del credito per cui si procede sia inferiore ad € 120.000;
(b) l'opponente contestava, di seguito, l'avvenuta assegnazione dell'immobile al prezzo corrispondente all'importo del credito, in violazione di quanto statuito dalla sent. C. Cost.
28.10.2011, n. 281: con tale sentenza, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 85 del
D.P.R. 602/1973, nella parte in cui prevedeva che, in caso di esito negativo del terzo incanto,
l'assegnazione dell'immobile potesse aver luogo al minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procedeva, anziché per il prezzo base del terzo incanto;
ne sarebbe derivata una nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme e, di riflesso, anche del decreto di assegnazione dei diritti immobiliari;
(c) in subordine, l'attore in opposizione invocava la prescrizione del diritto di credito portato nelle cartelle esattoriali da cui aveva tratto origine la procedura esecutiva, non risultando atti
4 interruttivi sin dal momento della notifica dei ruoli, avvenuta il 9.12.2010 e tenendo conto del mancato raggiungimento dello scopo del processo esecutivo, per effetto della sua estinzione in assenza di decreto di trasferimento.
Il oncludeva chiedendo che in via preliminare fosse dichiarata l'improcedibilità della Pt_1
procedura esecutiva con contestuale declaratoria di cessazione della materia del contendere e la nullità delle ordinanze di assegnazione dei diritti immobiliari e delle somme;
in subordine, chiedeva che fosse accertata la prescrizione del diritto di credito e la carenza di legittimazione di a chiedere il decreto di trasferimento del bene. In sede di CP_3 precisazione delle conclusioni l'attore domandava, altresì, che venisse accertata e dichiarata la nullità del decreto di trasferimento a norma dell'art. 54 ter d.l. 17.03.2020
(“sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, causa Covid 19), modificato da ultimo dalla l. 27/2021, nonché sulla base della lettura della sent. n. 128/2021, con cui la
Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, c. 14, del d.l. 183/2020 di seconda proroga (dal 1°.01. al 30.06.2021) della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
1.5 – si è costituita invocando la definitività del provvedimento di assegnazione delle CP_3 somme a favore di e la conseguente intangibilità dell'assegnazione del bene al CP_4
chiedeva dunque che in via preliminare fosse accertata la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva e, nel merito, che fosse rigettata l'opposizione, con conferma dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione e dell'ordinanza di reiezione del reclamo.
1.6 - Anche l' si è costituita affermando la definitività del Controparte_1 provvedimento di estinzione (recte: di esaurimento a seguito dell'assegnazione delle somme ricavate) emesso dal Tribunale di Saluzzo nell'esec. r.g. 48/2011, con preclusione della proponibilità dell'opposizione, risultando la procedura esecutiva così conclusasi insensibile alle successive modifiche normative e alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 85 D.P.R. 602/1973.
1.7 – Con sent. n. 778/2022, pubblicata il 2.09.2022, il Tribunale di Cuneo ha respinto l'opposizione, sui seguenti rilievi:
- si richiamavano, in primo luogo, gli argomenti e le motivazioni già esposte dal giudice della fase cautelare e dal Tribunale in sede di reclamo quanto alla intangibilità e alla
5 definitività del provvedimento di aggiudicazione dell'immobile e di assegnazione delle somme;
- i provvedimenti di aggiudicazione dell'immobile e di assegnazione delle somme avevano assunto definitività, divenendo intangibili e insensibili alle vicende relative alle modifiche normative successivamente intervenute;
ciò anche ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., secondo cui in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restavano fermi gli effetti di tali atti nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, co.
2, c.p.c.;
- la riapertura del procedimento esecutivo ai soli fini dell'emanazione del decreto di trasferimento non produceva, quindi, alcun effetto sul precedente provvedimento di assegnazione del bene al in ragione della definitività e intangibilità acquisite da CP_1
tale provvedimento;
- le medesime considerazioni valevano a proposito della questione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 85 D.P.R. 602/1973, ad opera della C. Cost. n.
281/2011, successiva al provvedimento di assegnazione del 28.07.2011, e per l'eccezione di prescrizione.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo preliminarmente che Parte_1
il gravame venisse riunito con quello iscritto al r.g. n. 569/2022, avente ad oggetto la impugnazione della diversa sent. n. 857/2021, emessa sempre dal Tribunale di Cuneo ma sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dal ella medesima vicenda avverso il Pt_1
decreto di trasferimento del G.E. di Cuneo in data 21.10.2020.
La richiesta di riunione è stata respinta con ordinanza del 9.02.2023, sul rilievo che l'appello di cui si chiedeva la riunione riguardava un'altra sentenza resa su un'opposizione esecutiva diversa da quella oggetto di questa causa.
2.1 – Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che l'azione esecutiva sia improcedibile.
Innanzitutto, si rileva che il decreto di trasferimento è un atto della procedura che possiede efficacia espropriativa, e non solo finalità pubblicistiche;
di conseguenza, esso non poteva essere chiesto ed emesso nel 2020 perché, a quell'epoca, era ormai vigente l'art. 76 D.P.R.
602/1973, nella versione novellata dall'art. 52 d.l. 69/2013, che inibiva ed inibisce
6 l'espropriazione dell'immobile di proprietà quando si tratti di casa d'abitazione dell'esecutato ovvero quando l'ammontare della procedura sia inferiore alla soglia di € 120.000, ipotesi che ricorrevano entrambe nel caso di specie.
Il fatto che il decreto di trasferimento sia un atto del processo esecutivo che dà corso all'espropriazione dell'esecutato sarebbe confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è l'assegnazione ad espropriare l'esecutato, bensì il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., nonché dalla C. Cost. n. 128/2021, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, c. 14, d.l. 183/2020.
Ad avviso dell'appellante, nella procedura esecutiva in esame lo Stato è sia creditore procedente sia assegnatario, in quanto il Ministero delle Finanze (dunque lo Stato), pur rimanendo estraneo all'aspetto gestionale del rapporto tributario, è rimasto titolare dell'obbligazione d'imposta e, quindi, del credito tributario;
una volta emesso il decreto di trasferimento, il bene esecutato confluirebbe nel patrimonio immobiliare dello Stato, non in quello dell' (Ente deputato solo alla gestione, razionalizzazione e Controparte_1
valorizzazione del medesimo). Mancherebbe, dunque, nel caso di specie il requisito della terzietà dell'assegnatario rispetto al creditore procedente.
2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la nullità del decreto di assegnazione e trasferimento: il decreto di trasferimento sarebbe affetto da nullità derivata dal momento che nullo era già il decreto di assegnazione, in quanto il G.E. aveva assegnato il bene ad un prezzo non legale. Infatti, con sent. 2.11.2011, n. 281, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del D.P.R. 602/1973, nella parte in cui prevedeva che in caso di esito negativo del terzo incanto (come nel caso in esame), l'assegnazione dell'immobile allo Stato potesse “aver luogo per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procedeva, anziché per il prezzo base del terzo incanto”.
Dato che l'ordinanza di assegnazione è datata 28.07.2011 e che essa non ha esaurito i propri effetti nell'immediato, ma nei sei mesi successivi (termine previsto per il pagamento del prezzo, che infatti veniva versato il 24.01.2012), avrebbe dovuto applicarsi il principio stabilito dalla Consulta con la sentenza pubblicata il 2.11.2011, secondo cui l'aggiudicazione del bene doveva avvenire sulla base del prezzo del terzo esperimento d'asta (€ 89.411,28),
e non su quello corrispondente al valore per cui il Concessionario stava procedendo, vale a dire € 55.710,49. Di conseguenza, l'ordinanza di assegnazione dell'immobile del 28.7.2011,
i cui effetti si sono perfezionati solo dopo la pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale, poteva e doveva essere tempestivamente revocata o comunque modificata
7 in senso conforme a quanto statuito dal Giudice delle Leggi, a pena di nullità rilevabile d'ufficio sino (quantomeno) alla chiusura del processo esecutivo in cui si è consumata.
Anzi, la procedura si sarebbe dovuta estinguere ai sensi dell'art. 85, 3° co., D.P.R. 602/73 per non essere stato versato il “giusto prezzo”.
2.3 - Con il terzo motivo l'appellante deduce l'intervenuta prescrizione quinquennale del titolo azionato, da individuare nelle cartelle esattoriali che sarebbero state notificate all'esecutato nel dicembre del 2010: i ruoli sono stati notificati il 9.12.2010 con deposito presso la Casa Comunale (anche se sostiene che manchi agli atti la cartolina di ricevimento della raccomandata al destinatario) e l'avviso di vendita, che ha introdotto il procedimento esecutivo, è stato inviato a mezzo posta il 9.2.2011; e dal 9.12.2010, o al limite dal 9.2.2011, sino al momento dell'opposizione, non sono stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
Secondo la costante giurisprudenza di Cassazione i crediti portati nei ruoli/cartelle non opposti si prescrivono in cinque anni;
poiché non sono stati posti in essere atti interruttivi, sia computando la decorrenza della prescrizione dal 9.12.2010 (data delle notifiche delle cartelle), sia dal 15.3.2012 (data della declaratoria di estinzione del procedimento), il termine quinquennale risulta ampiamente decorso al momento della richiesta di emissione del decreto di trasferimento, e l'estinzione del diritto portato nelle cartelle ha esteso i suoi effetti anche alla garanzia in favore dell'aggiudicatario.
2.4 - Con il quarto motivo l'appellante sostiene che vi fosse una incapacità del Giudice dell'Esecuzione ad emettere il decreto di trasferimento: alla luce di quanto disposto dall'art
54 ter d.l. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 e di quanto affermato dalla Corte Cost. n. 128/2021, alla data del 21.10.2020 il decreto di trasferimento non poteva essere emanato dal G.E. perché, non trattandosi di sospensione di termini ma di sospensione del processo, al giudice (una volta verificata la circostanza che la procedura atteneva a bene adibito ad abitazione principale del debitore) era inibito emettere quell'atto processuale in quanto il processo era ex lege sospeso, e tale andava dichiarato. Si tratterebbe di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed insanabile in quanto scaturita dalla violazione di disposizioni relative alla potestas iudicandi, vale a dire alla legittimazione e capacità del Giudice ad emanare atti processuali esecutivi in quello specifico arco temporale.
8 2.5 - Con il quinto motivo l'appellante chiede che le spese di lite (sia relative al merito sia relative agli incidenti cautelari) siano poste a carico delle controparti;
o, in subordine, qualora dovesse risultare soccombente, l'appellante chiede che le spese vengano compensate a causa della novità delle questioni trattate e della sussistenza di giurisprudenza di legittimità
a lui favorevole.
Tale motivo verrà trattato al § 5, destinato alla regolazione delle spese del giudizio.
3. – Le difese di e di Controparte_2 Controparte_1
eccezioni preliminari.
3.1 - si è costituita chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile ex art. CP_3
348 bis c.p.c. e/o ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, venisse respinto con conferma della sentenza del Tribunale di Cuneo.
In via preliminare, si rileva come l'appello non avrebbe alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
sempre in via preliminare, l'appello sarebbe inammissibile ex art. 342 c.p.c. poiché l'appello non individua precisamente le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, si dice che il decreto di trasferimento a favore del emesso dal G.E. in CP_1
data 21.10.2020 è la naturale conseguenza del provvedimento datato 20.10.2020 emesso dal medesimo G.E. a chiusura della fase cautelare dell'opposizione, all'esito della quale è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata ex art. 624 c.p.c. con il ricorso di opposizione all'esecuzione datato 26.05.2020 (con il quale era stata eccepita l'improcedibilità dell'azione esecutiva immobiliare originata dalla vendita dell'immobile, poi assegnato allo Stato).
Il provvedimento di assegnazione delle somme del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Saluzzo del 15.03.2012 (con il quale sono state assegnate all'allora le CP_4 somme corrisposte dall ed è stata dichiarata l'estinzione della Controparte_1
procedura esecutiva) è un definitivo e non più impugnabile. Pertanto, tutte le questioni avanzate dall'appellante non sono esaminabili e riconsiderabili, come peraltro già sancito dal G.E. nell'ordinanza 20.10.2020, poi confermata in sede di reclamo.
3.2 – Anche l si è costituita chiedendo la reiezione dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza appellata.
L ricorda infatti che la procedura esecutiva oggetto di causa è Controparte_1
stata dichiarata estinta con il provvedimento emesso dal Tribunale di Saluzzo in data
9 15.03.2012, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013; di contro, tutti i rilievi proposti dal sono successivi al procedimento esecutivo esattoriale e, come Parte_1 tali, non possono trovare accoglimento. Ed infatti, l'art 136 Cost. stabilisce, con riguardo alle norme che vengono investite dalla pronuncia di incostituzionalità, che esse cessano di aver efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione;
dunque, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta la disapplicazione della stessa e la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale;
restano invece fermi gli atti e gli effetti anteriori alla pronunzia di incostituzionalità che abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti. Ciò significa che il decreto di trasferimento del bene, adottato ad efficacia ben prima della sentenza della Corte, resta validamente adottato.
3.3 – L'eccezione di inammissibilità, in riferimento all'art. 342 c.p.c., deve essere respinta in questa sede decisoria, mentre l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. risulta superata dalla mancata attivazione, alla prima udienza, del meccanismo della decisione con ordinanza previsto dall'art. 348 ter c.p.c., e non è stata comunque più riproposta nelle conclusioni definitive.
L'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede che l'appello debba essere motivato e che la motivazione debba obbligatoriamente contenere (a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare (da intendersi nel senso di parti in senso logico della motivazione della sentenza, contro cui rivolgere le censure e gli argomenti volti ad incrinarne il fondamento: App. Roma, 29.01.2013) e delle modifiche che vengono richieste nella ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice, e (b) la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge denunciata e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'esame dell'atto di appello va perciò condotto attraverso un raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto che contiene il gravame.
E a tale riguardo, la citazione in appello propone comunque degli elementi in chiave critica in grado di permettere a questo Giudice dell'impugnazione di rivedere la decisione sottoposta al suo esame, dato che alle dettagliate argomentazioni del Tribunale, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle difese, vengono comunque opposti dall'appellante degli
10 argomenti logico-giuridici che, a prescindere dalla loro fondatezza, consentirebbero in astratto di confutare l'impianto motivazionale del Giudicante di prime cure.
4. – L'esame dei motivi di impugnazione.
4.1 - L'appellante ripropone in questa sede decisoria l'istanza di riunione col proc. r.g.
569/2022, di impugnazione della diversa sentenza n. 857/2021, pronunciata dal Tribunale di Cuneo sull'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento emesso dal
G.E. in data 21.10.2020, nell'assunto che le questioni trattate siano identiche e della connessione soggettiva, le stesse essendo le parti in causa.
L'istanza è già stata del tutto correttamente rigettata in fase di trattazione, sul rilievo che il procedimento di cui si chiede la riunione riguarda un'altra sentenza (quindi si è al di fuori dei casi di riunione obbligatoria per identità dell'impugnazione) e che non sussistevano motivi di opportunità per ordinare una trattazione congiunta dei due procedimenti ai sensi dell'art. 274, 1° co., c.p.c. per identità di questioni (cfr. la norma cit.: “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice [qui, la stessa Sezione d'appello, dinanzi alla quale la trattazione è collegiale], questi … può disporne la riunione”).
L'istanza non è più riproponibile in questa fase processuale: l'art. 274 c.p.c. prevede infatti la possibilità di riunione di più cause tra loro connesse per connessione oggettiva, propria od impropria, pendenti dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario, ma l'esercizio di una tale facoltà, per il G.I. (o per la Sezione, se le cause sono in grado d'appello) o per il capo dell'Ufficio, deve ritenersi subordinato al fatto che le cause connesse siano tutte in fase istruttoria, mentre se si trovano già in fase decisoria la riunione non è più possibile.
4.2 – Nel merito, l'appello è destituito di fondamento.
4.2.1 – Occorre anzitutto premettere che l'assegnazione-vendita è stata disposta ai sensi dell'art. 85, co. 3, nel testo allora vigente del D.P.R. 602/73, con ordinanza in data
28.07.2011, e che, versato il prezzo da parte dell'Amministrazione del Demanio, il ricavato
è stato assegnato alla procedente con provvedimento del 15.03.2012, CP_4 che ha contestualmente dichiarato estinta (rectius: esaurita) l'esecuzione.
Il processo esecutivo esattoriale r.g. 48/2011 si era perciò concluso con l'assegnazione del ricavato in data 15.03.2012 e la emissione dei relativi mandati, e sia il provvedimento di assegnazione dell'immobile, sia il provvedimento di distribuzione-assegnazione delle somme ex art. 510 c.p.c. erano divenuti irrevocabili perché mai opposti o mai contestati nelle
11 forme dell'art. 512, 2° co. c.p.c. - con conseguente insensibilità di essi alle modifiche normative successivamente intervenute.
L'istanza di di emettere il decreto di trasferimento, che era stato per errore omesso CP_3 nell'originaria procedura esattoriale, definitivamente esaurita, non ha perciò in alcun modo determinato la “riapertura” di quella procedura esecutiva, ma si è trattato di una semplice integrazione di essa, non avendo il G.E. in allora, per mera dimenticanza, provveduto ad emettere il decreto che trasferiva il bene all , come soggetto Controparte_1 assegnatario nel caso di richiesta all'esito del terzo esperimento di vendita negativo nell'esecuzione esattoriale, secondo l'art. 85, co. 3, D.P.R. 602/73.
4.2.2 – La completa insensibilità alle modifiche normative intervenute dopo la formale conclusione della procedura esecutiva, con l'assegnazione del ricavato e l'emissione dei mandati da parte della Cancelleria, si argomenta agevolmente dal fatto che la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 prel. c.c.) e che la normativa sopravvenuta, anche se di carattere imperativo, non vale - salvo una diversa e specifica disposizione di diritto intertemporale, che qui manca del tutto - a modificare le situazioni consolidate col verificarsi di una decadenza per effetto della mancata impugnazione dell'atto emanato secondo la normativa previgente.
Rimane insensibile anche alle modifiche normative successive all'emissione dei mandati, immediatamente dopo l'udienza ex art. 510 c.p.c. del 15.03.2012, anche il decreto di trasferimento emesso solo il 21.10.2020, ad integrazione della procedura esecutiva conclusasi come sopra, posto che la dimenticanza del provvedimento traslativo in cui era incorso, in allora, in G.E. non impedisce che il processo esecutivo fosse ormai definito proprio con l'adozione dell'atto che segna il suo naturale compimento come esecuzione indiretta o per espropriazione, ossia con la distribuzione del ricavato all'(unico) creditore procedente.
4.2.3 – Ne consegue, anzitutto, che il decreto di trasferimento in esame, in quanto riferito ad un processo esecutivo conclusosi nel 2012, non può restare soggetto alla regola – sopravvenuta – della impossibilità per il Concessionario del Servizio esattoriale di agire esecutivamente sugli immobili prima casa, se non per crediti superiori ai 120.000 euro, sancita solo dall'art. 52, co. 1, lett. g). del d.l. 21.06.2013, n. 69.
Il primo motivo di impugnazione va, perciò, respinto.
12 4.2.4 – Consegue, in secondo luogo, che nessun problema di prescrizione si pone per i crediti portati dalla cartella di pagamento, che ha preceduto l'avvio del processo esecutivo esattoriale r.g. 48/2011, dal momento che quel processo esecutivo si era già esaurito con l'emissione dei mandati in favore di , in ottemperanza all'ordine di CP_4 assegnazione disposto dal G.E. all'esito dell'udienza ex art. 510 c.p.c.
Anche il terzo motivo di impugnazione va, dunque, rigettato.
4.2.5 – Anche la presunta invalidità derivata del decreto di trasferimento, in conseguenza della nullità del decreto che disponeva l'assegnazione ex art. 85, 3° co., D.P.R. 602/73 per effetto della C. Cost. 2.11.2011, n. 281 – che forma oggetto del secondo motivo di appello -
è, a ben vedere, infondata in nome del principio processuale tempus regit actum.
L'ordinanza di assegnazione è stata emessa in data 28.07.2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 85 del D.P.R. 602/1973, nella parte in cui prevedeva che in caso di esito negativo del terzo incanto (come nel caso in esame), l'assegnazione dell'immobile allo Stato potesse “aver luogo per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procedeva, anziché per il prezzo base del terzo incanto”, ma la sentenza è stata depositata il 2.11.2011, dunque dopo l'adozione del provvedimento che si assume essere divenuto invalido per effetto della citata pronuncia.
Notoriamente (per tutte, Cons. Stato, VI, 04/04/2022, n. 2441), la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina, a norma degli artt. 136 Cost. e. 30 l. 87/53, la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti per i quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante. Tuttavia, l'effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità trova un limite dei rapporti esauriti, in relazione ai quali sia divenuta irretrattabile la regula iuris del caso concreto, perché dettata da un giudicato formatosi nell'applicazione della disciplina precedente alla pronuncia di incostituzionalità ovvero perché cristallizzata per effetto dell'intervenuta decadenza processuale o sostanziale o dell'intervenuta prescrizione della situazione giuridica soggettiva concretamente rilevante.
E nel caso in esame, l'ordinanza di assegnazione, emessa il 28.07.2011, non è stata mai impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi, ed è perciò divenuta intangibile alla data in cui è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 Cost. e 30 l. 87/53, la sentenza della Consulta.
E' errato il ragionamento che fa l'appellante, per cui l'ordinanza di assegnazione, pur se emessa prima della pubblicazione della sentenza del Giudice delle leggi, avrebbe esaurito
13 i propri effetti solo nei sei mesi successivi, ossia allo scadere del termine previsto per il pagamento del prezzo - che infatti veniva versato il 24.01.2012: il provvedimento di aggiudicazione o di assegnazione-vendita è perfetto e produttivo di effetti fin da subito
(l'aggiudicatario e l'assegnatario sono immediatamente tenuti al versamento del prezzo, è solo il trasferimento della titolarità del diritto immobiliare che è differito all'adempimento degli obblighi assunti con la vendita forzata, attraverso un distinto e specifico atto), il termine per il versamento del prezzo non incide sulla sua efficacia né sul suo perfezionamento come atto del processo esecutivo, tant'è che la conseguenza del mancato versamento della somma è qualificato come decadenza dalla aggiudicazione o dalla assegnazione – e dunque, come la caducazione di un provvedimento già perfetto ed efficace.
4.2.5 – Quanto, infine, alla presunta violazione dell'art. 54 ter d.l. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 – che forma oggetto del quarto motivo di gravame - è da dire che con tale disposizione il legislatore ha previsto la sospensione in periodo Covid delle esecuzioni in corso (così, infatti, il testo della norma: “ Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”).
Ma nel caso di specie, richiamati i rilievi ai §§ 4.2.1 e 4.2.2, l'esecuzione esattoriale r.g.
48/2011 non era, allorchè fu emesso il 21.10.2020, ad integrazione di quanto omesso a suo tempo, il decreto di trasferimento, una esecuzione forzata in corso, da intendersi come pendente, dato che essa si era ormai esaurita con l'assegnazione del ricavato e l'emissione dei mandati di pagamento già nel 2012.
5. – Le spese.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sui medi tariffari a favore di entrambe le parti appellate, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, ed esclusi gli oneri accessori per l'Avvocatura dello Stato, in forza del disposto dell'art. 1, co. 208, l. 266/2005 (v. sul punto, App. Torino, Sez. lavoro, 7.09.2018, n. 422); va altresì esclusa, per la difesa di , la liquidazione della fase decisoria, non Controparte_1 avendo l'Avvocatura erariale depositato conclusionali e repliche.
Non sussistono le condizioni per una compensazione ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c. per mancanza di precedenti giurisprudenziali sui temi trattati: le tesi difensive sostenute dallo
14 appellato sono, invero, assolutamente eccentriche rispetto alle previsioni di legge invocate, sicchè non può dirsi che, in ragione dell'assenza di precedenti specifici, le questioni in diritto dibattute fossero di soluzione incerta all'epoca dell'introduzione della causa, così da giustificare una decisione compensativa sui costi di lite.
Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sent. n. 778/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo in Controparte_2
data 2.09.2022, con atto di citazione notificato in data 15.09.2022:
a) rigetta l'appello;
b) liquida le spese sostenute da in questo grado di Controparte_2 giudizio in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) liquida le spese sostenute da in questo grado di giudizio in Controparte_1 complessivi € 4.888;
d) condanna alla rifusione delle spese processuali di questo grado di Parte_1
giudizio in favore delle parti appellate, liquidate come ai punti precedenti;
e) distrae le spese a favore del legale di;
Controparte_2
f) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1308 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. VINEIS Parte_1 C.F._1
LUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA SILVIO PELLICO N. 16 12037
SALUZZO;
- appellante contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA ARSENALE 21 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. GIANCARLO PETRINI ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in BIELLA, via Repubblica n. 41,
- parte appellata
Oggetto: Opposizione all'esecuzione immobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte, previa riunione del presente procedimento a quello portante il numero 569/22 RGCA, pendente innanzi alla I sez. civ. della Corte d'Appello di Torino, in riforma dell'impugnata sentenza 778/22 del Tribunale di Cuneo, accogliere, in via alternativa, le conclusioni tutte già formulate in primo grado dal sig. Pt_1
ossia:
[...]
Rigettata ogni avversa istanza, deduzione o eccezione,
- dichiarare improcedibile l'azione esecutiva e cessata la materia del contendere ex art. 76 co. 1 del DPR 602/73;
- previa declaratoria delle nullità delle ordinanze di assegnazione dei diritti immobiliari sul bene nonché delle somme, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare nulli gli atti procedimentali adottati, ed estinto il giudizio ex art 85 DPR 602/73, in particolare dichiarando ed accertando che il decreto di trasferimento 21.10.2020 del G.E. del Tribunale di Cuneo, prodotto in giudizio anche dall' sub doc n. 8, con memoria ex art. 183 Controparte_1
n. 2 Cpc, è affetto da nullità e/o inesistenza, anche ai sensi dell'art. 54 ter d.l. 18/2020,
- dichiarare in ogni caso prescritto il diritto del procedente;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'aggiudicazione, a seguito del pagamento del prezzo stabilito, abbia provocato il passaggio di proprietà del bene in capo all'aggiudicatario, dichiarare il difetto di legittimazione in capo all' Controparte_2
a chiedere ed ottenere il decreto di trasferimento del bene.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase sommaria e del reclamo, con distrazione di compensi e spese in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver ricevuto acconti e di aver anticipato le spese, e con condanna alla restituzione di quanto versato alle controparti in esecuzione della medesima;
2 solo nel denegato caso di rigetto dell'appello, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata : “Contrariis Rejectis;
CP_3
NEL MERITO:
Respingersi l'appello in quanto totalmente infondato con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado anche in punto spese;
Con condanna alle spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta”.
Per parte appellata : “Voglia Codesta Corte d'appello adita: Controparte_1
-Rigettare l'appello e confermare la sentenza resa sulla vicenda.
-Confermare la devoluzione dell'immobile di cui è causa alla . Controparte_1
-Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – Con pignoramento trascritto in data 2.02.2011, promuoveva CP_4
dinanzi al Tribunale di Saluzzo il procedimento esecutivo esattoriale r.g. 48/2011 contro per alcune cartelle esattoriali insolute, aggredendo il bene immobile di sua Parte_1
proprietà, sito in Saluzzo, in cui il debitore era residente con la moglie.
Il Tribunale di Saluzzo procedeva quindi alla vendita dell'alloggio con esperimento di tre incanti, andati tutti deserti;
la creditrice procedente chiedeva, perciò, CP_4
l'assegnazione del bene allo Stato a norma dell'art. 85, 3° co., D.P.R. 602/73, nel testo allora vigente.
Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Saluzzo disponeva l'assegnazione dell'immobile all ed al contempo il pagamento, da parte dell'Amministrazione Controparte_1 finanziaria, della somma di € 55.710,50, pari al credito vantato dal creditore procedente
(assegnazione-vendita).
All'udienza del 15.03.2012, fissata per l'assegnazione delle somme ai sensi dell'art. 510
c.p.c., compariva innanzi al G.E. il solo funzionario di , che chiedeva ed CP_4 otteneva l'assegnazione della somma pagata dall'Amministrazione del Demanio;
il G.E., dato atto, dichiarava l'estinzione del processo esecutivo (recte: il suo esaurimento) e mandava alla Cancelleria per l'emissione dei mandati.
3 1.2 - Il 30.01.2020, , sede di Cuneo, avvedutasi che Controparte_2 nel procedimento esecutivo non era stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile e non era stata disposta la cancellazione dei gravami, chiedeva al Tribunale di Cuneo di emettere il decreto.
Avverso tale richiesta ha proposto opposizione all'esecuzione, con Parte_1
contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con l , il G.E. ha Controparte_1 respinto l'istanza di sospensione, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Nelle more il ha reclamato al collegio il provvedimento del G.E., ma il Pt_1
reclamo veniva rigettato.
1.3 - In data 21.10.2020 il G.E. ha emesso, come richiesto da , il decreto di CP_3 trasferimento con il quale trasferiva al la proprietà dell'abitazione del al CP_1 Pt_1 prezzo di € 55.710,49; avverso tale decreto il a proposto, altresì, opposizione agli Pt_1
atti esecutivi.
1.4 – Nel termine assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., ha introdotto la fase Parte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione, fondata sui seguenti motivi:
(a) l'opponente invocava, anzitutto, l'improcedibilità del processo esecutivo a seguito della modifica normativa all'art. 76, co. 1, D.P.R. 602/1973, apportata dall'art. 52, co. 1, lett. g).
d.l. 21.06.2013, n. 69: in forza di tale previsione, l'Agente della Riscossione non può procedere all'espropriazione ove l'unico immobile sia destinato ad unità abitativa del debitore e se l'importo complessivo del credito per cui si procede sia inferiore ad € 120.000;
(b) l'opponente contestava, di seguito, l'avvenuta assegnazione dell'immobile al prezzo corrispondente all'importo del credito, in violazione di quanto statuito dalla sent. C. Cost.
28.10.2011, n. 281: con tale sentenza, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 85 del
D.P.R. 602/1973, nella parte in cui prevedeva che, in caso di esito negativo del terzo incanto,
l'assegnazione dell'immobile potesse aver luogo al minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procedeva, anziché per il prezzo base del terzo incanto;
ne sarebbe derivata una nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme e, di riflesso, anche del decreto di assegnazione dei diritti immobiliari;
(c) in subordine, l'attore in opposizione invocava la prescrizione del diritto di credito portato nelle cartelle esattoriali da cui aveva tratto origine la procedura esecutiva, non risultando atti
4 interruttivi sin dal momento della notifica dei ruoli, avvenuta il 9.12.2010 e tenendo conto del mancato raggiungimento dello scopo del processo esecutivo, per effetto della sua estinzione in assenza di decreto di trasferimento.
Il oncludeva chiedendo che in via preliminare fosse dichiarata l'improcedibilità della Pt_1
procedura esecutiva con contestuale declaratoria di cessazione della materia del contendere e la nullità delle ordinanze di assegnazione dei diritti immobiliari e delle somme;
in subordine, chiedeva che fosse accertata la prescrizione del diritto di credito e la carenza di legittimazione di a chiedere il decreto di trasferimento del bene. In sede di CP_3 precisazione delle conclusioni l'attore domandava, altresì, che venisse accertata e dichiarata la nullità del decreto di trasferimento a norma dell'art. 54 ter d.l. 17.03.2020
(“sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, causa Covid 19), modificato da ultimo dalla l. 27/2021, nonché sulla base della lettura della sent. n. 128/2021, con cui la
Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, c. 14, del d.l. 183/2020 di seconda proroga (dal 1°.01. al 30.06.2021) della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
1.5 – si è costituita invocando la definitività del provvedimento di assegnazione delle CP_3 somme a favore di e la conseguente intangibilità dell'assegnazione del bene al CP_4
chiedeva dunque che in via preliminare fosse accertata la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva e, nel merito, che fosse rigettata l'opposizione, con conferma dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione e dell'ordinanza di reiezione del reclamo.
1.6 - Anche l' si è costituita affermando la definitività del Controparte_1 provvedimento di estinzione (recte: di esaurimento a seguito dell'assegnazione delle somme ricavate) emesso dal Tribunale di Saluzzo nell'esec. r.g. 48/2011, con preclusione della proponibilità dell'opposizione, risultando la procedura esecutiva così conclusasi insensibile alle successive modifiche normative e alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 85 D.P.R. 602/1973.
1.7 – Con sent. n. 778/2022, pubblicata il 2.09.2022, il Tribunale di Cuneo ha respinto l'opposizione, sui seguenti rilievi:
- si richiamavano, in primo luogo, gli argomenti e le motivazioni già esposte dal giudice della fase cautelare e dal Tribunale in sede di reclamo quanto alla intangibilità e alla
5 definitività del provvedimento di aggiudicazione dell'immobile e di assegnazione delle somme;
- i provvedimenti di aggiudicazione dell'immobile e di assegnazione delle somme avevano assunto definitività, divenendo intangibili e insensibili alle vicende relative alle modifiche normative successivamente intervenute;
ciò anche ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., secondo cui in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restavano fermi gli effetti di tali atti nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, co.
2, c.p.c.;
- la riapertura del procedimento esecutivo ai soli fini dell'emanazione del decreto di trasferimento non produceva, quindi, alcun effetto sul precedente provvedimento di assegnazione del bene al in ragione della definitività e intangibilità acquisite da CP_1
tale provvedimento;
- le medesime considerazioni valevano a proposito della questione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 85 D.P.R. 602/1973, ad opera della C. Cost. n.
281/2011, successiva al provvedimento di assegnazione del 28.07.2011, e per l'eccezione di prescrizione.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo preliminarmente che Parte_1
il gravame venisse riunito con quello iscritto al r.g. n. 569/2022, avente ad oggetto la impugnazione della diversa sent. n. 857/2021, emessa sempre dal Tribunale di Cuneo ma sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dal ella medesima vicenda avverso il Pt_1
decreto di trasferimento del G.E. di Cuneo in data 21.10.2020.
La richiesta di riunione è stata respinta con ordinanza del 9.02.2023, sul rilievo che l'appello di cui si chiedeva la riunione riguardava un'altra sentenza resa su un'opposizione esecutiva diversa da quella oggetto di questa causa.
2.1 – Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che l'azione esecutiva sia improcedibile.
Innanzitutto, si rileva che il decreto di trasferimento è un atto della procedura che possiede efficacia espropriativa, e non solo finalità pubblicistiche;
di conseguenza, esso non poteva essere chiesto ed emesso nel 2020 perché, a quell'epoca, era ormai vigente l'art. 76 D.P.R.
602/1973, nella versione novellata dall'art. 52 d.l. 69/2013, che inibiva ed inibisce
6 l'espropriazione dell'immobile di proprietà quando si tratti di casa d'abitazione dell'esecutato ovvero quando l'ammontare della procedura sia inferiore alla soglia di € 120.000, ipotesi che ricorrevano entrambe nel caso di specie.
Il fatto che il decreto di trasferimento sia un atto del processo esecutivo che dà corso all'espropriazione dell'esecutato sarebbe confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è l'assegnazione ad espropriare l'esecutato, bensì il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., nonché dalla C. Cost. n. 128/2021, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, c. 14, d.l. 183/2020.
Ad avviso dell'appellante, nella procedura esecutiva in esame lo Stato è sia creditore procedente sia assegnatario, in quanto il Ministero delle Finanze (dunque lo Stato), pur rimanendo estraneo all'aspetto gestionale del rapporto tributario, è rimasto titolare dell'obbligazione d'imposta e, quindi, del credito tributario;
una volta emesso il decreto di trasferimento, il bene esecutato confluirebbe nel patrimonio immobiliare dello Stato, non in quello dell' (Ente deputato solo alla gestione, razionalizzazione e Controparte_1
valorizzazione del medesimo). Mancherebbe, dunque, nel caso di specie il requisito della terzietà dell'assegnatario rispetto al creditore procedente.
2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la nullità del decreto di assegnazione e trasferimento: il decreto di trasferimento sarebbe affetto da nullità derivata dal momento che nullo era già il decreto di assegnazione, in quanto il G.E. aveva assegnato il bene ad un prezzo non legale. Infatti, con sent. 2.11.2011, n. 281, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del D.P.R. 602/1973, nella parte in cui prevedeva che in caso di esito negativo del terzo incanto (come nel caso in esame), l'assegnazione dell'immobile allo Stato potesse “aver luogo per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procedeva, anziché per il prezzo base del terzo incanto”.
Dato che l'ordinanza di assegnazione è datata 28.07.2011 e che essa non ha esaurito i propri effetti nell'immediato, ma nei sei mesi successivi (termine previsto per il pagamento del prezzo, che infatti veniva versato il 24.01.2012), avrebbe dovuto applicarsi il principio stabilito dalla Consulta con la sentenza pubblicata il 2.11.2011, secondo cui l'aggiudicazione del bene doveva avvenire sulla base del prezzo del terzo esperimento d'asta (€ 89.411,28),
e non su quello corrispondente al valore per cui il Concessionario stava procedendo, vale a dire € 55.710,49. Di conseguenza, l'ordinanza di assegnazione dell'immobile del 28.7.2011,
i cui effetti si sono perfezionati solo dopo la pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale, poteva e doveva essere tempestivamente revocata o comunque modificata
7 in senso conforme a quanto statuito dal Giudice delle Leggi, a pena di nullità rilevabile d'ufficio sino (quantomeno) alla chiusura del processo esecutivo in cui si è consumata.
Anzi, la procedura si sarebbe dovuta estinguere ai sensi dell'art. 85, 3° co., D.P.R. 602/73 per non essere stato versato il “giusto prezzo”.
2.3 - Con il terzo motivo l'appellante deduce l'intervenuta prescrizione quinquennale del titolo azionato, da individuare nelle cartelle esattoriali che sarebbero state notificate all'esecutato nel dicembre del 2010: i ruoli sono stati notificati il 9.12.2010 con deposito presso la Casa Comunale (anche se sostiene che manchi agli atti la cartolina di ricevimento della raccomandata al destinatario) e l'avviso di vendita, che ha introdotto il procedimento esecutivo, è stato inviato a mezzo posta il 9.2.2011; e dal 9.12.2010, o al limite dal 9.2.2011, sino al momento dell'opposizione, non sono stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
Secondo la costante giurisprudenza di Cassazione i crediti portati nei ruoli/cartelle non opposti si prescrivono in cinque anni;
poiché non sono stati posti in essere atti interruttivi, sia computando la decorrenza della prescrizione dal 9.12.2010 (data delle notifiche delle cartelle), sia dal 15.3.2012 (data della declaratoria di estinzione del procedimento), il termine quinquennale risulta ampiamente decorso al momento della richiesta di emissione del decreto di trasferimento, e l'estinzione del diritto portato nelle cartelle ha esteso i suoi effetti anche alla garanzia in favore dell'aggiudicatario.
2.4 - Con il quarto motivo l'appellante sostiene che vi fosse una incapacità del Giudice dell'Esecuzione ad emettere il decreto di trasferimento: alla luce di quanto disposto dall'art
54 ter d.l. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 e di quanto affermato dalla Corte Cost. n. 128/2021, alla data del 21.10.2020 il decreto di trasferimento non poteva essere emanato dal G.E. perché, non trattandosi di sospensione di termini ma di sospensione del processo, al giudice (una volta verificata la circostanza che la procedura atteneva a bene adibito ad abitazione principale del debitore) era inibito emettere quell'atto processuale in quanto il processo era ex lege sospeso, e tale andava dichiarato. Si tratterebbe di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed insanabile in quanto scaturita dalla violazione di disposizioni relative alla potestas iudicandi, vale a dire alla legittimazione e capacità del Giudice ad emanare atti processuali esecutivi in quello specifico arco temporale.
8 2.5 - Con il quinto motivo l'appellante chiede che le spese di lite (sia relative al merito sia relative agli incidenti cautelari) siano poste a carico delle controparti;
o, in subordine, qualora dovesse risultare soccombente, l'appellante chiede che le spese vengano compensate a causa della novità delle questioni trattate e della sussistenza di giurisprudenza di legittimità
a lui favorevole.
Tale motivo verrà trattato al § 5, destinato alla regolazione delle spese del giudizio.
3. – Le difese di e di Controparte_2 Controparte_1
eccezioni preliminari.
3.1 - si è costituita chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile ex art. CP_3
348 bis c.p.c. e/o ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, venisse respinto con conferma della sentenza del Tribunale di Cuneo.
In via preliminare, si rileva come l'appello non avrebbe alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
sempre in via preliminare, l'appello sarebbe inammissibile ex art. 342 c.p.c. poiché l'appello non individua precisamente le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, si dice che il decreto di trasferimento a favore del emesso dal G.E. in CP_1
data 21.10.2020 è la naturale conseguenza del provvedimento datato 20.10.2020 emesso dal medesimo G.E. a chiusura della fase cautelare dell'opposizione, all'esito della quale è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata ex art. 624 c.p.c. con il ricorso di opposizione all'esecuzione datato 26.05.2020 (con il quale era stata eccepita l'improcedibilità dell'azione esecutiva immobiliare originata dalla vendita dell'immobile, poi assegnato allo Stato).
Il provvedimento di assegnazione delle somme del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Saluzzo del 15.03.2012 (con il quale sono state assegnate all'allora le CP_4 somme corrisposte dall ed è stata dichiarata l'estinzione della Controparte_1
procedura esecutiva) è un definitivo e non più impugnabile. Pertanto, tutte le questioni avanzate dall'appellante non sono esaminabili e riconsiderabili, come peraltro già sancito dal G.E. nell'ordinanza 20.10.2020, poi confermata in sede di reclamo.
3.2 – Anche l si è costituita chiedendo la reiezione dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza appellata.
L ricorda infatti che la procedura esecutiva oggetto di causa è Controparte_1
stata dichiarata estinta con il provvedimento emesso dal Tribunale di Saluzzo in data
9 15.03.2012, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013; di contro, tutti i rilievi proposti dal sono successivi al procedimento esecutivo esattoriale e, come Parte_1 tali, non possono trovare accoglimento. Ed infatti, l'art 136 Cost. stabilisce, con riguardo alle norme che vengono investite dalla pronuncia di incostituzionalità, che esse cessano di aver efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione;
dunque, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta la disapplicazione della stessa e la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale;
restano invece fermi gli atti e gli effetti anteriori alla pronunzia di incostituzionalità che abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti. Ciò significa che il decreto di trasferimento del bene, adottato ad efficacia ben prima della sentenza della Corte, resta validamente adottato.
3.3 – L'eccezione di inammissibilità, in riferimento all'art. 342 c.p.c., deve essere respinta in questa sede decisoria, mentre l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. risulta superata dalla mancata attivazione, alla prima udienza, del meccanismo della decisione con ordinanza previsto dall'art. 348 ter c.p.c., e non è stata comunque più riproposta nelle conclusioni definitive.
L'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede che l'appello debba essere motivato e che la motivazione debba obbligatoriamente contenere (a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare (da intendersi nel senso di parti in senso logico della motivazione della sentenza, contro cui rivolgere le censure e gli argomenti volti ad incrinarne il fondamento: App. Roma, 29.01.2013) e delle modifiche che vengono richieste nella ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice, e (b) la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge denunciata e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'esame dell'atto di appello va perciò condotto attraverso un raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto che contiene il gravame.
E a tale riguardo, la citazione in appello propone comunque degli elementi in chiave critica in grado di permettere a questo Giudice dell'impugnazione di rivedere la decisione sottoposta al suo esame, dato che alle dettagliate argomentazioni del Tribunale, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle difese, vengono comunque opposti dall'appellante degli
10 argomenti logico-giuridici che, a prescindere dalla loro fondatezza, consentirebbero in astratto di confutare l'impianto motivazionale del Giudicante di prime cure.
4. – L'esame dei motivi di impugnazione.
4.1 - L'appellante ripropone in questa sede decisoria l'istanza di riunione col proc. r.g.
569/2022, di impugnazione della diversa sentenza n. 857/2021, pronunciata dal Tribunale di Cuneo sull'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento emesso dal
G.E. in data 21.10.2020, nell'assunto che le questioni trattate siano identiche e della connessione soggettiva, le stesse essendo le parti in causa.
L'istanza è già stata del tutto correttamente rigettata in fase di trattazione, sul rilievo che il procedimento di cui si chiede la riunione riguarda un'altra sentenza (quindi si è al di fuori dei casi di riunione obbligatoria per identità dell'impugnazione) e che non sussistevano motivi di opportunità per ordinare una trattazione congiunta dei due procedimenti ai sensi dell'art. 274, 1° co., c.p.c. per identità di questioni (cfr. la norma cit.: “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice [qui, la stessa Sezione d'appello, dinanzi alla quale la trattazione è collegiale], questi … può disporne la riunione”).
L'istanza non è più riproponibile in questa fase processuale: l'art. 274 c.p.c. prevede infatti la possibilità di riunione di più cause tra loro connesse per connessione oggettiva, propria od impropria, pendenti dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario, ma l'esercizio di una tale facoltà, per il G.I. (o per la Sezione, se le cause sono in grado d'appello) o per il capo dell'Ufficio, deve ritenersi subordinato al fatto che le cause connesse siano tutte in fase istruttoria, mentre se si trovano già in fase decisoria la riunione non è più possibile.
4.2 – Nel merito, l'appello è destituito di fondamento.
4.2.1 – Occorre anzitutto premettere che l'assegnazione-vendita è stata disposta ai sensi dell'art. 85, co. 3, nel testo allora vigente del D.P.R. 602/73, con ordinanza in data
28.07.2011, e che, versato il prezzo da parte dell'Amministrazione del Demanio, il ricavato
è stato assegnato alla procedente con provvedimento del 15.03.2012, CP_4 che ha contestualmente dichiarato estinta (rectius: esaurita) l'esecuzione.
Il processo esecutivo esattoriale r.g. 48/2011 si era perciò concluso con l'assegnazione del ricavato in data 15.03.2012 e la emissione dei relativi mandati, e sia il provvedimento di assegnazione dell'immobile, sia il provvedimento di distribuzione-assegnazione delle somme ex art. 510 c.p.c. erano divenuti irrevocabili perché mai opposti o mai contestati nelle
11 forme dell'art. 512, 2° co. c.p.c. - con conseguente insensibilità di essi alle modifiche normative successivamente intervenute.
L'istanza di di emettere il decreto di trasferimento, che era stato per errore omesso CP_3 nell'originaria procedura esattoriale, definitivamente esaurita, non ha perciò in alcun modo determinato la “riapertura” di quella procedura esecutiva, ma si è trattato di una semplice integrazione di essa, non avendo il G.E. in allora, per mera dimenticanza, provveduto ad emettere il decreto che trasferiva il bene all , come soggetto Controparte_1 assegnatario nel caso di richiesta all'esito del terzo esperimento di vendita negativo nell'esecuzione esattoriale, secondo l'art. 85, co. 3, D.P.R. 602/73.
4.2.2 – La completa insensibilità alle modifiche normative intervenute dopo la formale conclusione della procedura esecutiva, con l'assegnazione del ricavato e l'emissione dei mandati da parte della Cancelleria, si argomenta agevolmente dal fatto che la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 prel. c.c.) e che la normativa sopravvenuta, anche se di carattere imperativo, non vale - salvo una diversa e specifica disposizione di diritto intertemporale, che qui manca del tutto - a modificare le situazioni consolidate col verificarsi di una decadenza per effetto della mancata impugnazione dell'atto emanato secondo la normativa previgente.
Rimane insensibile anche alle modifiche normative successive all'emissione dei mandati, immediatamente dopo l'udienza ex art. 510 c.p.c. del 15.03.2012, anche il decreto di trasferimento emesso solo il 21.10.2020, ad integrazione della procedura esecutiva conclusasi come sopra, posto che la dimenticanza del provvedimento traslativo in cui era incorso, in allora, in G.E. non impedisce che il processo esecutivo fosse ormai definito proprio con l'adozione dell'atto che segna il suo naturale compimento come esecuzione indiretta o per espropriazione, ossia con la distribuzione del ricavato all'(unico) creditore procedente.
4.2.3 – Ne consegue, anzitutto, che il decreto di trasferimento in esame, in quanto riferito ad un processo esecutivo conclusosi nel 2012, non può restare soggetto alla regola – sopravvenuta – della impossibilità per il Concessionario del Servizio esattoriale di agire esecutivamente sugli immobili prima casa, se non per crediti superiori ai 120.000 euro, sancita solo dall'art. 52, co. 1, lett. g). del d.l. 21.06.2013, n. 69.
Il primo motivo di impugnazione va, perciò, respinto.
12 4.2.4 – Consegue, in secondo luogo, che nessun problema di prescrizione si pone per i crediti portati dalla cartella di pagamento, che ha preceduto l'avvio del processo esecutivo esattoriale r.g. 48/2011, dal momento che quel processo esecutivo si era già esaurito con l'emissione dei mandati in favore di , in ottemperanza all'ordine di CP_4 assegnazione disposto dal G.E. all'esito dell'udienza ex art. 510 c.p.c.
Anche il terzo motivo di impugnazione va, dunque, rigettato.
4.2.5 – Anche la presunta invalidità derivata del decreto di trasferimento, in conseguenza della nullità del decreto che disponeva l'assegnazione ex art. 85, 3° co., D.P.R. 602/73 per effetto della C. Cost. 2.11.2011, n. 281 – che forma oggetto del secondo motivo di appello -
è, a ben vedere, infondata in nome del principio processuale tempus regit actum.
L'ordinanza di assegnazione è stata emessa in data 28.07.2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 85 del D.P.R. 602/1973, nella parte in cui prevedeva che in caso di esito negativo del terzo incanto (come nel caso in esame), l'assegnazione dell'immobile allo Stato potesse “aver luogo per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procedeva, anziché per il prezzo base del terzo incanto”, ma la sentenza è stata depositata il 2.11.2011, dunque dopo l'adozione del provvedimento che si assume essere divenuto invalido per effetto della citata pronuncia.
Notoriamente (per tutte, Cons. Stato, VI, 04/04/2022, n. 2441), la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina, a norma degli artt. 136 Cost. e. 30 l. 87/53, la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti per i quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante. Tuttavia, l'effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità trova un limite dei rapporti esauriti, in relazione ai quali sia divenuta irretrattabile la regula iuris del caso concreto, perché dettata da un giudicato formatosi nell'applicazione della disciplina precedente alla pronuncia di incostituzionalità ovvero perché cristallizzata per effetto dell'intervenuta decadenza processuale o sostanziale o dell'intervenuta prescrizione della situazione giuridica soggettiva concretamente rilevante.
E nel caso in esame, l'ordinanza di assegnazione, emessa il 28.07.2011, non è stata mai impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi, ed è perciò divenuta intangibile alla data in cui è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 Cost. e 30 l. 87/53, la sentenza della Consulta.
E' errato il ragionamento che fa l'appellante, per cui l'ordinanza di assegnazione, pur se emessa prima della pubblicazione della sentenza del Giudice delle leggi, avrebbe esaurito
13 i propri effetti solo nei sei mesi successivi, ossia allo scadere del termine previsto per il pagamento del prezzo - che infatti veniva versato il 24.01.2012: il provvedimento di aggiudicazione o di assegnazione-vendita è perfetto e produttivo di effetti fin da subito
(l'aggiudicatario e l'assegnatario sono immediatamente tenuti al versamento del prezzo, è solo il trasferimento della titolarità del diritto immobiliare che è differito all'adempimento degli obblighi assunti con la vendita forzata, attraverso un distinto e specifico atto), il termine per il versamento del prezzo non incide sulla sua efficacia né sul suo perfezionamento come atto del processo esecutivo, tant'è che la conseguenza del mancato versamento della somma è qualificato come decadenza dalla aggiudicazione o dalla assegnazione – e dunque, come la caducazione di un provvedimento già perfetto ed efficace.
4.2.5 – Quanto, infine, alla presunta violazione dell'art. 54 ter d.l. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 – che forma oggetto del quarto motivo di gravame - è da dire che con tale disposizione il legislatore ha previsto la sospensione in periodo Covid delle esecuzioni in corso (così, infatti, il testo della norma: “ Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”).
Ma nel caso di specie, richiamati i rilievi ai §§ 4.2.1 e 4.2.2, l'esecuzione esattoriale r.g.
48/2011 non era, allorchè fu emesso il 21.10.2020, ad integrazione di quanto omesso a suo tempo, il decreto di trasferimento, una esecuzione forzata in corso, da intendersi come pendente, dato che essa si era ormai esaurita con l'assegnazione del ricavato e l'emissione dei mandati di pagamento già nel 2012.
5. – Le spese.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sui medi tariffari a favore di entrambe le parti appellate, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, ed esclusi gli oneri accessori per l'Avvocatura dello Stato, in forza del disposto dell'art. 1, co. 208, l. 266/2005 (v. sul punto, App. Torino, Sez. lavoro, 7.09.2018, n. 422); va altresì esclusa, per la difesa di , la liquidazione della fase decisoria, non Controparte_1 avendo l'Avvocatura erariale depositato conclusionali e repliche.
Non sussistono le condizioni per una compensazione ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c. per mancanza di precedenti giurisprudenziali sui temi trattati: le tesi difensive sostenute dallo
14 appellato sono, invero, assolutamente eccentriche rispetto alle previsioni di legge invocate, sicchè non può dirsi che, in ragione dell'assenza di precedenti specifici, le questioni in diritto dibattute fossero di soluzione incerta all'epoca dell'introduzione della causa, così da giustificare una decisione compensativa sui costi di lite.
Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sent. n. 778/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo in Controparte_2
data 2.09.2022, con atto di citazione notificato in data 15.09.2022:
a) rigetta l'appello;
b) liquida le spese sostenute da in questo grado di Controparte_2 giudizio in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) liquida le spese sostenute da in questo grado di giudizio in Controparte_1 complessivi € 4.888;
d) condanna alla rifusione delle spese processuali di questo grado di Parte_1
giudizio in favore delle parti appellate, liquidate come ai punti precedenti;
e) distrae le spese a favore del legale di;
Controparte_2
f) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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