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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del giorno 10.1.2025, tenuta ai sensi dell' art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 5071 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2023, vertente
TRA
con gli avv.ti Saverio Poppa, Lucia Martino e Tommaso Dimartino, Parte_1
- ricorrente-
E
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con l' Controparte_1
avv. Luidi De Nucci
- resistente-
in persona del legale rapp.te pro tempore, con l'avv. Chiara Contursi CP_2
- resistente-
Fatto e diritto
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, parte ricorrente e l'azienda resistente hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione dell' intervenuto adempimento delle obbligazioni di cui al verbale di conciliazione giudiziale versato in atti, chiedendo dunque di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
Nulla viene disposto in punto alle spese di lite fra parte ricorrente e l'azienda resistente, stante la pattuizione di cui al punto 8 dell'accordo intervenuto delle parti, del quale viene dedotto l'esatto adempimento.
CP_ Si stima equo ed opportuno compensare le spese di lite anche nei confronti dell' evocata in giudizio ai fini della richiesta regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese di lite fra parte ricorrente e l' azienda resistente;
CP_
- compensa le spese di lite nei confronti dell'
Foggia, 10.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli