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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 802/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia), in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 802/2023 R.G.A.L. e vertente
TRA in persona del l.r.p.t. Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giosafat Riganò e Vera D'Auria
E
Resistente Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Costantini e Adolfina Folliero
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accertata e dichiara la non proporzionalità della sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni applicata dalla società a con il provvedimento del 3.02.2023. Parte_1 Controparte_1
2. Per l'effetto, converte la predetta sanzione disciplinare nella sanzione conservativa meno grave di quattro ore di multa, ritenuta adeguata e pagina 1 di 12 proporzionata all'infrazione commessa dalla lavoratrice resistente il 14.12.2022, disponendo che la società datrice di lavoro adotti tutti i provvedimenti conseguenti per conguagliare la trattenuta operata sulla retribuzione della lavoratrice.
3. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.3.2023, ritualmente notificato, la conviene Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la IG.ra , dipendente della Controparte_1 società presso la sede di Pomezia, e chiede di “accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla IG , pari a cinque giorni di Controparte_1 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, con provvedimento datato 3 febbraio 2023.
In via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere la sanzione disciplinare non proporzionale alla mancanza posta in essere dalla IG CP
, convertire la sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione dal lavoro e
[...] dalla retribuzione con provvedimento datato 3 febbraio 2023, in una meno grave, ossia in quattro o tre o due o un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione o in quattro (o tre, due, una) ora di multa, oppure in rimprovero scritto oppure in rimprovero verbale”.
Premette di operare nel settore delle forniture per ufficio (abbigliamento da lavoro sicurezza, igiene, detergenza materiale utensile ed elettrico ecc.) e che la lavoratrice convenuta fa parte della struttura Business Unit Nuovi Mercati (composta dalle divisioni
BU Progetti Promozionali - Stampati personalizzati e BU Prodotti Emergenti) che cura settori per i quali assumono particolare rilievo le tempistiche nella lavorazione e nella consegna degli ordini. In particolare, la IG.ra si occupa della gestione dei solleciti CP ai fornitori, degli ordini dei clienti inevasi e dei ticket aperti sulla piattaforma di CRM per il supporto alla Rete di Vendita (fornendo informazioni sui prodotti e comunicazione sui tempi di consegna degli ordini), purtuttavia, giornalmente, tutti i dipendenti possono svolgere attività trasversali per entrambe le divisioni BU secondo le direttive fornite dal Responsabile della Unità Progetti Promozionali e Stampati
Personalizzati che distribuisce le attività. Precisa, infine, che la lavorazione di un ordine richiede circa 15/20 minuti e che i dipendenti devono evadere l'ordine in giornata, o spostare l'ordine, sotto la propria responsabilità, nelle prime ore del giorno successivo, senza necessità di ulteriori solleciti da parte del superiore gerarchico.
Tanto premesso, sostiene che la ricorrente si è resa responsabile di reiterati atti di insubordinazione, specificamente contestati nella lettera di addebito disciplinare del pagina 2 di 12 19.12.2022 consegnata a mani della dipendente il successivo 20.12.2022 (doc 3) per non aver eseguito un ordine impartitole dal Responsabile: “in data 14.12.2022, il suo responsabile IG. nell'ambito della pianificazione delle attività da gestire CP_2 nella giornata, le comunicava che, come prima attività lei avrebbe dovuto chiudere i ticket “info consegna” assegnati per un totale di n. 18 ticket;
quindi verificare il file
“presollecito” e aggiornare AS400 del date di conferma consegna merce ricevute dai fornitori, che avreste visionato insieme il file e stabilito le priorità, anticipandole però, nell'immediato, due urgenze da gestire per i art IC00257 (contattare il fornitore CP_3
) e art. PL7422 (contattare fornitore ). Quanto al primo ordine in caso di
[...] Parte_2 indisponibilità della quantità, spostare l'ordine da un altro fornitore, in quanto il
Tribunale di Palermo era in attesa del materiale”. La società sostiene, quindi, che la IG.ra “1) si è rifiutata di svolgere una specifica attività che le era stata assegnata CP dal suo responsabile per come riportata nel punto che precede, adducendo come giustificazione che dovesse essere svolta da altro collega di lavoro;
2) nonostante il suo superiore abbia ribadito l'indicazione di svolgere l'attività assegnatale, si è allontanata dalla postazione di lavoro, uscendo dalla stanza, per farvi rientro dopo 15 minuti;
3) alla presenza anche dell'Amministratore Delegato, a fronte dell'invito del Suo responsabile ad eseguire le attività assegnate, si è allontanata dalla postazione di lavoro, uscendo dalla stanza, affermando “non davanti agli altri” per farvi rientro dopo circa 15 minuti”.
Specifica che ciascuno degli addebiti mossi integra un gravissimo inadempimento degli obblighi lavorativi, anche in ragione della peculiarità delle mansioni a lei assegnate.
Nella lettera di addebito si contesta, altresì, la recidiva, avendo la società già inflitto due sanzioni disciplinari di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, con i provvedimenti del 19.07.2021 e del 31.03.2022 per avere svolto l'attività lavorativa con disattenzione e negligenza. All'esito dell'audizione del 23.01.2023, valutate le giustificazioni rese dalla IG.ra , la confermava l'addebito con CP Pt_1 provvedimento del 3.02.2023 irrogando la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di giorni cinque (dal 6 al 10 febbraio 2023), non avendo la dipendente fornito, a suo giudizio, elementi per escludere o attenuare la rilevanza disciplinare delle condotte alla stessa addebitate.
Conclude, pertanto, che la sanzione disciplinare applicata nei confronti della dipendente è legittima e proporzionata in quanto la resistente si è resa responsabile di atti di insubordinazione, in violazione degli obblighi di diligenza e obbedienza sanciti dall'art. 2104 c.c. in capo al lavoratore subordinato, tenuto conto delle circostanze, dell'intensità dell'elemento psicologico, della natura e qualità del vincolo contrattuale, della posizione delle parti ed il grado di affidamento richiesto dalle mansioni del dipendente. Allega documentazione.
pagina 3 di 12
La IG.ra si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso e la Controparte_1 conseguente declaratoria di illegittimità della sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. In subordine, chiede derubricarsi la sanzione a quella meno grave del biasimo scritto o della multa nella misura minima prevista dal CCNL, o in quella ritenuta di giustizia, con condanna della società alla restituzione degli importi decurtati dalla busta paga relativi ai 4 giorni effettivi di sospensione subiti, pari ad €
385,62. Contesta le circostanze di fatto che hanno dato corso all'applicazione della sanzione disciplinare affermando che: il Responsabile Badalamenti, intorno alle 10.15, la sollecitava ad alta voce di contattare il fornitore con riferimento al Controparte_3 codice art. IC00257, che riguardava il sapone mani “profumello” da 1 lt (e non anche di contattare il fornitore;
di avere risposto che se ne stava già occupando il Parte_2 collega non le veniva chiesto di spostare l'ordine su altro fornitore Testimone_1
(Inchipla) in caso di indisponibilità delle quantità da parte del fornitore anche CP_3 perché non si occupa dell'invio degli ordini ai fornitori;
l'attività richiesta non rivestiva carattere di urgenza considerato che, fino al 21 dicembre, l'ordine è rimasto in lavorazione (all 7); non si è allontanata ingiustificatamente dalla stanza ma si è allontanata per pochi minuti a causa di un forte mal di testa dovuto al fatto che non riusciva più a sostenere i metodi aggressivi e la pressione ormai quotidiana sul posto di lavoro;
una volta rientrata nella stanza il IG. si è avvicinato alla sua CP_2 postazione ed ha iniziato ad urlare davanti a tutti i presenti dicendole che non doveva proprio parlare ma solo eseguire gli ordini, per cui veniva colta da un attacco di panico e piangendo usciva dalla stanza per recarsi in bagno esclamando “sempre davanti a tutti”. In sintesi, afferma di non avere rifiutato di svolgere l'attività indicata dal
Responsabile ed in ogni caso contesta la legittimità della sanzione in quanto non proporzionata tenuto conto delle circostanze concrete dei fatti. Riferisce, infine, che dal
22.03.2022 il Responsabile le aveva assegnato un file con elenco di tutti i CP_2 fornitori e dei prodotti di cui occuparsi per il pre-sollecito, purtuttavia con il tempo e le assegnava ulteriori e più complesse attività (controllo delle conferme di ordini fatti dagli altri colleghi, inserimento dati all'interno del sistema AS400; la lavorazione dei ticket riguardanti le consegne anche tramite le mail che arrivano direttamente alla intera BU), per le quali non aveva ricevuto specifica formazione. Inoltre, era frequente che, nel corso della giornata lavorativa, le veniva repentinamente cambiato l'ordine delle priorità da evadere, rendendo molto difficile portare a compimento le attività assegnate, circostanze di cui aveva portato a conoscenza l'azienda nei mesi di settembre e ottobre 2022. A ciò si aggiunge che era vittima di reiterati comportamenti vessatori da parte del superiore gerarchico per cui l'ambiente di lavoro era diventato pagina 4 di 12 ostile. Riferisce, infine, che le sanzioni irrogate per gli addebiti del 19.07.2021 e del
31.03.2022 sono state entrambe impugnate innanzi al Tribunale di Velletri. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate ex art. 429 c.p.c. e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd
Correttivo alla riforma Cartabia), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In via preliminare osserva il giudicante che dai documenti in atti e dalla consultazione del sistema informatico risulta che la IG.ra ha impugnato dinanzi a questo Pt_3 CP
Tribunale entrambe le sanzioni disciplinari comminatele dalla società odierna ricorrente il 19.07.2021 e il 31.03.2022, e che il procedimento n. 93/2022 RG (avente ad oggetto la sanzione del 19.07.2021) è stato definito con la sentenza n. 1792/2024 del 14.12.2024 con cui il giudice adito ha dichiarato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione illegittima in quanto non proporzionata alla gravità dell'infrazione contestata alla dipendente, ed ha ritenuto i fatti punibili con la sanzione della multa. Il procedimento avente ad oggetto la sanzione disciplinare del
31.03.2022, iscritto al n. 3621/2024 RG, è, invece, ad oggi sub iudice. Inoltre, sempre per completezza, si evidenzia che la società ricorrente contesta l'allegazione di controparte secondo cui avrebbe adibito la IG.ra a compiti per i quali la CP dipendente non aveva ricevuto specifica formazione e, a sostegno della contestazione, ha prodotto una mail del 2020 in cui la lavoratrice dichiara di non avere nell'immediato necessità di ulteriori istruzioni sulle attività fino ad allora svolte. Si tratta, tuttavia, di un documento che non rileva ai fini della ricostruzione della vicenda in esame posto che la resistente si riferisce a fatti evidentemente risalenti ad un periodo successivo al mese di marzo 2022.
Così riassunti i fatti di causa, è bene ribadire che la società ricorrente afferma che la IG.ra il 14.12.2022 si è resa responsabile di una condotta integrante una grave CP insubordinazione sul luogo di lavoro, a norma del 2104 c.c., a norma del quale: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente
pagina 5 di 12 dipende”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nella materia disciplinare, il concetto di
“insubordinazione” va determinato anche alla stregua dell'accezione lessicale e del IGnificato del termine nel linguaggio giuridico ed in quello corrente. In particolare i
Supremi giudici hanno chiarito che la nozione di insubordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 3521 del 1984 e n.5804 del 1987 e, da ultimo, Cass. n. 7795 del 2017). Ed infatti, va privilegiata una nozione ampia di insubordinazione che non può essere ancorata, attraverso una lettura letterale, alla violazione dell'art. 2104, co. 2, c.c., ma implica necessariamente anche un quid pluiris, ossia la sussistenza di un ulteriore comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale (così Cass. 27 marzo 2017, n. 7795; Cass. 11 maggio 2016, n.
9635 e già Cass. 2 luglio 1987, n. 5804 nonché la più recente 19 aprile 2018, n. 9736, che, pur resa con riferimento ad un rapporto di lavoro pubblico, richiama il medesimo principio, e, da ultimo Cass. 22382/2018).
Ed ancora, sia pure con specifico riferimento alla fattispecie del licenziamento disciplinare, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che “.. ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta non solo a verificare se il fatto addebitato sia o meno riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, ma anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza” (v. Cass. 18195 del 2019. Cass n. 13411 del 01 luglio 2020).
Ciò posto, e chiarito che, come è noto, il potere disciplinare del datore di lavoro non è del tutto libero ma soggiace a limiti sia di natura sostanziale (ad es. principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., applicazione della recidiva, estensione massima della multa e della sospensione ecc.) sia di natura procedurale (ossia quelli stabiliti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalle disposizioni di alcuni contratti collettivi in materia di procedimento disciplinare), il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi applicato al rapporto di lavoro tra le parti, all'art. 238 (rubricato Provvedimenti disciplinari)
pagina 6 di 12 prevede, per quanto qui interessa, che:
“La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata. (…)”
Alla luce dei suesposti principi di diritto che costituiscono la cornice ermeneutica entro cui inquadrare i fatti di causa, rilevato che l'insubordinazione non rientra tra i comportamenti di rilievo disciplinare tipizzati dal CCNL applicato al rapporto di lavoro tra le parti, tenuto conto del riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., occorre, pertanto, verificare se l'istruttoria testimoniale ha confermato che la condotta della IG.ra di cui alla lettera di contestazione di addebito sia sussumibile nella CP fattispecie della insubordinazione, e se abbia assunto il carattere della insubordinazione connotata da gravità.
In primo luogo va evidenziato che tutti i testimoni escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato l'ordine impartito dal Responsabile il 14.12.2022 alla CP_2
pagina 7 di 12 IG.ra . CP
In particolare, Il ST , dipendente della società che occupa lo stesso Testimone_1 ufficio della IG.ra , ha confermato che il 14.12.2022 il ordinava alla CP CP_2
di occuparsi dei ticket aperti sulla piattaforma telematica. Seguiva un diverbio in CP quanto la resistente replicava che, in quel momento, non le spettava di svolgere l'attività richiesta, per cui il Responsabile le diceva di occuparsi almeno delle urgenze codici Art. IC00257 e PA7422, relativi a due fornitori, ma la collega non si mostrò disponibile neanche ad occuparsi delle due urgenze. Ha precisato che il tono utilizzato dal nel sollecitare la IG.ra fu perentorio e che si mostrò CP_2 CP CP non collaborativa, purtuttavia non è stato in grado di confermare che la stessa ha profferito l'espressione “allora non faccio niente”. Il Capo Ufficio le rinnovava, quindi, la direttiva in modo ancora più deciso al che la si allontanava dalla stanza piuttosto CP scossa, senza replicare alcunché e senza riferire dove sarebbe andata. Ha dichiarato, infine, che il ffidava a lui il lavoro che avrebbe dovuto svolgere la e CP_2 CP che provvedeva, quindi, ad evadere la richiesta del fornitore che avrebbe Controparte_3 dovuto consegnare con urgenza alcuni prodotti al Tribunale di Palermo. Il ST non è stato, invece, in grado di riferire sugli accadimenti successivi al rientro in ufficio della IG.ra , avvenuto dopo circa 15 muniti, in quanto impegnato ad evadere il ticket CP complicato e di massima urgenza. Ha confermato che, dopo circa 40 minuti, li ha raggiunti l'amministratore delegato a cui il iferiva l'episodio. A quel punto CP_2 la si allontanava nuovamente dalla stanza affermando “non davanti agli altri”. CP
, ST di parte ricorrente, dipendente della da circa 20 Testimone_2 Pt_1 anni, da ultimo quale uno dei Responsabili della divisione Business Unit Nuovi Mercati, ha confermato che il 14.12.2022 impartiva alla le Persona_1 CP disposizioni di lavoro descritte nel ricorso introduttivo del giudizio (capitolo 16) precisando che doveva dare priorità alle urgenze relative ai fornitori e Controparte_3
che andavano sollecitati. Le disse, quindi, di contattare il fornitore Parte_2
e, in caso di indisponibilità a fronteggiare l'ordine, di contattare altro fornitore CP_3 in quanto il Tribunale di Palermo aveva urgenza del prodotto. Ha confermato che si rifiutava di osservare la direttiva di lavoro dicendo che doveva CP occuparsene il collega benché l'attività di sollecito è un compito specifico di S_
. Ha confermato, inoltre, che il la invitava nuovamente a CP CP_2 compiere l'attività di sollecito al che lei rispose che a quel punto non avrebbe fatto più nulla, neanche le ordinarie attività della giornata. Il la sollecitava, quindi, CP_2 ulteriormente, ad evadere la direttiva di lavoro ricordandole che non era la prima volta che teneva un tale atteggiamento al che la si alzava dalla postazione di lavoro e si CP allontanava dalla stanza. Visto il comportamento della il hiedeva al CP CP_2
pagina 8 di 12 i procedere ai solleciti cosa che lui faceva. La ricorrente rientrava in stanza S_ dopo circa 15 minuti e a quel punto il Responsabile, in presenza del l.r. della società
che nel frattempo era sopraggiunto, la informava di avere assegnato il Parte_4 compito al collega dicendole che non trovava corretto il comportamento che S_ aveva tenuto poco prima. A quel punto la rispose non così davanti a tutti e si CP allontanava una seconda volta dalla stanza, facendovi ritorno dopo circa 15 minuti. Ha riferito inoltre di avere sentito il rispondere OK alla direttiva datagli dal S_
di averlo poi visto operare al PC anche se non ha potuto verificare, nello CP_2 specifico, cosa stava facendo. Ha riferito, infine, che, per quanto gli consta, i rimproveri, se necessari, vengono fatti davanti agli altri dipendenti e che la quando si è CP allontanata dalla stanza la seconda volta era agitata.
Il ST di parte ricorrente anch'esso dipendente della che Tes_3 Pt_1 occupa lo stesso ufficio della IG.ra , ha riferito testualmente: “Non ricordo se CP prima delle 10,15 del 14.12.2022 il capo ufficio mentre già Persona_1 stava operando sulla piattaforma CRM la pressava con continue richieste. Non ricordo se d un certo punto le disse ad alta voce di contattare il fornitore GOCCE Srl né che lei rispose che se ne stava occupando il collega eraltro da un paio giorni. Non so S_ dire con certezza ma ad un certo punto la è uscita dalla stanza forse dopo una CP discussione con Non ricordo le circostanze di cui ai capitoli 21 e 22. CP_2
Lavoriamo in 4 impiegati utilizzando un unico tavolo quadrato della lunghezza di circa 2 metri per lato suddiviso in quattro scrivanie, Io lavoro nella stessa isola della IG
il collega u un'altra postazione sempre da 4 impiegati distante dalla CP S_ nostra circa 6/7 metri. Il capo ufficio occupa una autonoma scrivania”.
Tanto premesso osserva il giudicante che, così come ricostruiti i fatti di causa, le accertate condotte poste in essere dalla odierna resistente si sono sostanziate nel rifiuto della lavoratrice di adempiere alla disposizione di servizio impartitale dal superiore gerarchico il 14.12.2022. Il rifiuto, inoltre, non può ritenersi CP_2 legittimo in quanto non conforme a buona fede, e ciò considerando le circostanze del caso concreto, in particolare l'urgenza di sollecitare il cliente GO ad evadere l'ordine trasmesso dalla per conto del Tribunale di Palermo (Cass. n. 10227/2023). Pt_1
Inoltre, la IG.ra non ha provato l'esistenza di valide ragioni per le quali abbia CP disatteso le direttive impartitele dal Responsabile del BU anche se, dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione in giudizio, risulta che la dipendente abbia sollecitato in precedenti occasioni il Responsabile CP_2 ad una maggior chiarezza circa le priorità nella gestione delle attività ordinariamente a lei assegnate rispetto alle ulteriori eventuali emergenze giornaliere. Purtuttavia ciò non pagina 9 di 12 toglie che il lavoratore subordinato non può entrare nel merito delle scelte aziendali aventi ad oggetto la priorità da dare all'esecuzione ad una o più attività non programmate rispetto alle altre ordinariamente assegnate al dipendente, in quanto l'organizzazione del lavoro aziendale è una prerogativa propria ed esclusiva del datore di lavoro e per lui dei superiori gerarchici del dipendente a cui viene impartita la direttiva.
Se ciò è vero è, tuttavia, altrettanto vero che la società odierna ricorrente non ha provato, ed invero neanche specificamente dedotto, che il rifiuto della di CP eseguire la predetta direttiva di lavoro, ancorché urgente, abbia creato un nocumento economico o un turbamento alla regolarità e continuità nell'organizzazione aziendale, posto che la direttiva è stata ritenuta fungibile ed immediatamente assegnata ad altro dipendente, né è stato accertato che il dovendosi occupare in via prioritaria ad S_ evadere il compito originariamente assegnato alla , abbia tralasciato di compiere CP attività parimenti urgenti a lui specificamente assegnate, così da arrecare un pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività lavorativa giornaliera.
In conclusione, a parere del giudicante, il fatto materiale commesso dalla lavoratrice il
14.12.2022 benché sussistente, non integra gli estremi della grave insubordinazione.
Infine, con riferimento alla sussistenza della contestata recidiva, va considerato che, come detto, la norma pattizia prevede l'applicazione della sanzione della sospensione nel caso in cui il lavoratore che “commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata”, circostanza che non ricorrente nel caso di specie in quanto nel periodo dicembre 2021/dicembre 2022 la società ha irrogato alla IG.ra una sola sanzione CP precedente a quella oggetto di causa, peraltro l'accertamento della cui legittimità ed ad oggi sub iudice.
Va, quindi, opportunamente considerato che l'art. 238 del CCNL citato prevede che la sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di n. 10 giorni si applica nei confronti del lavoratore che, dolosamente o colposamente, arreca danno alle cose ricevute in dotazione e in uso, oppure che si presenta a lavoro in stato di ubriachezza, oppure che sia recidivo, per la terza volta nell'anno solare precedente, rispetto a qualsiasi infrazione che abbia comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della multa. La medesima disposizione pattizia stabilisce, invece, che la sanzione disciplinare della multa si applica, tra l'altro, nei confronti del lavoratore che ritardi l'inizio del lavoro senza giustificazione oppure che esegua con negligenza il lavoro affidatogli.
Nel caso di specie, posto che la S.C., ha rammentato che nel caso in cui la condotta pagina 10 di 12 disciplinare non rientra tra la tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo spetta “al giudice di merito esaminare gli addebiti posti a fondamento del licenziamento … anche alla luce dell'etica comune e dei valori esistenti nella realtà sociale”, ritiene il giudicante che i fatti del 14.12.2022 appaiono sussumibili per identità di ratio nella fattispecie della esecuzione negligente e tardiva del lavoro affidato al dipendente, e sono, pertanto, passibili di essere puniti con la multa e non già con la sospensione dalla retribuzione e dal servizio, posto che, per quanto detto, non è in concreto applicabile la recidiva.
In conclusione, va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare applicata dalla parte ricorrente nei confronti della parte odierna convenuta, in quanto non proporzionata alla gravità dell'infrazione, e va accolta la domanda subordinata proposta dalla società (oltre che dalla stessa parte resistente). Parte_1
Per l'effetto, la sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata a con il provvedimento datato 3 febbraio 2023, Controparte_1 va convertita nella sanzione conservativa meno grave di quattro ora di multa.
Si precisa al riguardo che la Corte di legittimità ha, ancora di recente, ribadito il principio che "Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura…”, a meno che l'imprenditore abbia superato il massimo editale e la riduzione consista quindi soltanto in una riconduzione della sanzione a tale limite. Del pari è possibile per il giudice rideterminare la sanzione irrogata nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione… poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima"
(cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del 11/02/2019).
Ne deriva che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per consentire al giudicante la riduzione della sanzione applicata con una sanzione di minore gravità.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è, in parte, fondato e merita di essere accolto nei limiti e per i motivi innanzi esposti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese processuali,
pagina 11 di 12 ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia), in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 802/2023 R.G.A.L. e vertente
TRA in persona del l.r.p.t. Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giosafat Riganò e Vera D'Auria
E
Resistente Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Costantini e Adolfina Folliero
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accertata e dichiara la non proporzionalità della sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni applicata dalla società a con il provvedimento del 3.02.2023. Parte_1 Controparte_1
2. Per l'effetto, converte la predetta sanzione disciplinare nella sanzione conservativa meno grave di quattro ore di multa, ritenuta adeguata e pagina 1 di 12 proporzionata all'infrazione commessa dalla lavoratrice resistente il 14.12.2022, disponendo che la società datrice di lavoro adotti tutti i provvedimenti conseguenti per conguagliare la trattenuta operata sulla retribuzione della lavoratrice.
3. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.3.2023, ritualmente notificato, la conviene Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la IG.ra , dipendente della Controparte_1 società presso la sede di Pomezia, e chiede di “accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla IG , pari a cinque giorni di Controparte_1 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, con provvedimento datato 3 febbraio 2023.
In via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere la sanzione disciplinare non proporzionale alla mancanza posta in essere dalla IG CP
, convertire la sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione dal lavoro e
[...] dalla retribuzione con provvedimento datato 3 febbraio 2023, in una meno grave, ossia in quattro o tre o due o un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione o in quattro (o tre, due, una) ora di multa, oppure in rimprovero scritto oppure in rimprovero verbale”.
Premette di operare nel settore delle forniture per ufficio (abbigliamento da lavoro sicurezza, igiene, detergenza materiale utensile ed elettrico ecc.) e che la lavoratrice convenuta fa parte della struttura Business Unit Nuovi Mercati (composta dalle divisioni
BU Progetti Promozionali - Stampati personalizzati e BU Prodotti Emergenti) che cura settori per i quali assumono particolare rilievo le tempistiche nella lavorazione e nella consegna degli ordini. In particolare, la IG.ra si occupa della gestione dei solleciti CP ai fornitori, degli ordini dei clienti inevasi e dei ticket aperti sulla piattaforma di CRM per il supporto alla Rete di Vendita (fornendo informazioni sui prodotti e comunicazione sui tempi di consegna degli ordini), purtuttavia, giornalmente, tutti i dipendenti possono svolgere attività trasversali per entrambe le divisioni BU secondo le direttive fornite dal Responsabile della Unità Progetti Promozionali e Stampati
Personalizzati che distribuisce le attività. Precisa, infine, che la lavorazione di un ordine richiede circa 15/20 minuti e che i dipendenti devono evadere l'ordine in giornata, o spostare l'ordine, sotto la propria responsabilità, nelle prime ore del giorno successivo, senza necessità di ulteriori solleciti da parte del superiore gerarchico.
Tanto premesso, sostiene che la ricorrente si è resa responsabile di reiterati atti di insubordinazione, specificamente contestati nella lettera di addebito disciplinare del pagina 2 di 12 19.12.2022 consegnata a mani della dipendente il successivo 20.12.2022 (doc 3) per non aver eseguito un ordine impartitole dal Responsabile: “in data 14.12.2022, il suo responsabile IG. nell'ambito della pianificazione delle attività da gestire CP_2 nella giornata, le comunicava che, come prima attività lei avrebbe dovuto chiudere i ticket “info consegna” assegnati per un totale di n. 18 ticket;
quindi verificare il file
“presollecito” e aggiornare AS400 del date di conferma consegna merce ricevute dai fornitori, che avreste visionato insieme il file e stabilito le priorità, anticipandole però, nell'immediato, due urgenze da gestire per i art IC00257 (contattare il fornitore CP_3
) e art. PL7422 (contattare fornitore ). Quanto al primo ordine in caso di
[...] Parte_2 indisponibilità della quantità, spostare l'ordine da un altro fornitore, in quanto il
Tribunale di Palermo era in attesa del materiale”. La società sostiene, quindi, che la IG.ra “1) si è rifiutata di svolgere una specifica attività che le era stata assegnata CP dal suo responsabile per come riportata nel punto che precede, adducendo come giustificazione che dovesse essere svolta da altro collega di lavoro;
2) nonostante il suo superiore abbia ribadito l'indicazione di svolgere l'attività assegnatale, si è allontanata dalla postazione di lavoro, uscendo dalla stanza, per farvi rientro dopo 15 minuti;
3) alla presenza anche dell'Amministratore Delegato, a fronte dell'invito del Suo responsabile ad eseguire le attività assegnate, si è allontanata dalla postazione di lavoro, uscendo dalla stanza, affermando “non davanti agli altri” per farvi rientro dopo circa 15 minuti”.
Specifica che ciascuno degli addebiti mossi integra un gravissimo inadempimento degli obblighi lavorativi, anche in ragione della peculiarità delle mansioni a lei assegnate.
Nella lettera di addebito si contesta, altresì, la recidiva, avendo la società già inflitto due sanzioni disciplinari di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, con i provvedimenti del 19.07.2021 e del 31.03.2022 per avere svolto l'attività lavorativa con disattenzione e negligenza. All'esito dell'audizione del 23.01.2023, valutate le giustificazioni rese dalla IG.ra , la confermava l'addebito con CP Pt_1 provvedimento del 3.02.2023 irrogando la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di giorni cinque (dal 6 al 10 febbraio 2023), non avendo la dipendente fornito, a suo giudizio, elementi per escludere o attenuare la rilevanza disciplinare delle condotte alla stessa addebitate.
Conclude, pertanto, che la sanzione disciplinare applicata nei confronti della dipendente è legittima e proporzionata in quanto la resistente si è resa responsabile di atti di insubordinazione, in violazione degli obblighi di diligenza e obbedienza sanciti dall'art. 2104 c.c. in capo al lavoratore subordinato, tenuto conto delle circostanze, dell'intensità dell'elemento psicologico, della natura e qualità del vincolo contrattuale, della posizione delle parti ed il grado di affidamento richiesto dalle mansioni del dipendente. Allega documentazione.
pagina 3 di 12
La IG.ra si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso e la Controparte_1 conseguente declaratoria di illegittimità della sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. In subordine, chiede derubricarsi la sanzione a quella meno grave del biasimo scritto o della multa nella misura minima prevista dal CCNL, o in quella ritenuta di giustizia, con condanna della società alla restituzione degli importi decurtati dalla busta paga relativi ai 4 giorni effettivi di sospensione subiti, pari ad €
385,62. Contesta le circostanze di fatto che hanno dato corso all'applicazione della sanzione disciplinare affermando che: il Responsabile Badalamenti, intorno alle 10.15, la sollecitava ad alta voce di contattare il fornitore con riferimento al Controparte_3 codice art. IC00257, che riguardava il sapone mani “profumello” da 1 lt (e non anche di contattare il fornitore;
di avere risposto che se ne stava già occupando il Parte_2 collega non le veniva chiesto di spostare l'ordine su altro fornitore Testimone_1
(Inchipla) in caso di indisponibilità delle quantità da parte del fornitore anche CP_3 perché non si occupa dell'invio degli ordini ai fornitori;
l'attività richiesta non rivestiva carattere di urgenza considerato che, fino al 21 dicembre, l'ordine è rimasto in lavorazione (all 7); non si è allontanata ingiustificatamente dalla stanza ma si è allontanata per pochi minuti a causa di un forte mal di testa dovuto al fatto che non riusciva più a sostenere i metodi aggressivi e la pressione ormai quotidiana sul posto di lavoro;
una volta rientrata nella stanza il IG. si è avvicinato alla sua CP_2 postazione ed ha iniziato ad urlare davanti a tutti i presenti dicendole che non doveva proprio parlare ma solo eseguire gli ordini, per cui veniva colta da un attacco di panico e piangendo usciva dalla stanza per recarsi in bagno esclamando “sempre davanti a tutti”. In sintesi, afferma di non avere rifiutato di svolgere l'attività indicata dal
Responsabile ed in ogni caso contesta la legittimità della sanzione in quanto non proporzionata tenuto conto delle circostanze concrete dei fatti. Riferisce, infine, che dal
22.03.2022 il Responsabile le aveva assegnato un file con elenco di tutti i CP_2 fornitori e dei prodotti di cui occuparsi per il pre-sollecito, purtuttavia con il tempo e le assegnava ulteriori e più complesse attività (controllo delle conferme di ordini fatti dagli altri colleghi, inserimento dati all'interno del sistema AS400; la lavorazione dei ticket riguardanti le consegne anche tramite le mail che arrivano direttamente alla intera BU), per le quali non aveva ricevuto specifica formazione. Inoltre, era frequente che, nel corso della giornata lavorativa, le veniva repentinamente cambiato l'ordine delle priorità da evadere, rendendo molto difficile portare a compimento le attività assegnate, circostanze di cui aveva portato a conoscenza l'azienda nei mesi di settembre e ottobre 2022. A ciò si aggiunge che era vittima di reiterati comportamenti vessatori da parte del superiore gerarchico per cui l'ambiente di lavoro era diventato pagina 4 di 12 ostile. Riferisce, infine, che le sanzioni irrogate per gli addebiti del 19.07.2021 e del
31.03.2022 sono state entrambe impugnate innanzi al Tribunale di Velletri. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate ex art. 429 c.p.c. e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd
Correttivo alla riforma Cartabia), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In via preliminare osserva il giudicante che dai documenti in atti e dalla consultazione del sistema informatico risulta che la IG.ra ha impugnato dinanzi a questo Pt_3 CP
Tribunale entrambe le sanzioni disciplinari comminatele dalla società odierna ricorrente il 19.07.2021 e il 31.03.2022, e che il procedimento n. 93/2022 RG (avente ad oggetto la sanzione del 19.07.2021) è stato definito con la sentenza n. 1792/2024 del 14.12.2024 con cui il giudice adito ha dichiarato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione illegittima in quanto non proporzionata alla gravità dell'infrazione contestata alla dipendente, ed ha ritenuto i fatti punibili con la sanzione della multa. Il procedimento avente ad oggetto la sanzione disciplinare del
31.03.2022, iscritto al n. 3621/2024 RG, è, invece, ad oggi sub iudice. Inoltre, sempre per completezza, si evidenzia che la società ricorrente contesta l'allegazione di controparte secondo cui avrebbe adibito la IG.ra a compiti per i quali la CP dipendente non aveva ricevuto specifica formazione e, a sostegno della contestazione, ha prodotto una mail del 2020 in cui la lavoratrice dichiara di non avere nell'immediato necessità di ulteriori istruzioni sulle attività fino ad allora svolte. Si tratta, tuttavia, di un documento che non rileva ai fini della ricostruzione della vicenda in esame posto che la resistente si riferisce a fatti evidentemente risalenti ad un periodo successivo al mese di marzo 2022.
Così riassunti i fatti di causa, è bene ribadire che la società ricorrente afferma che la IG.ra il 14.12.2022 si è resa responsabile di una condotta integrante una grave CP insubordinazione sul luogo di lavoro, a norma del 2104 c.c., a norma del quale: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente
pagina 5 di 12 dipende”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nella materia disciplinare, il concetto di
“insubordinazione” va determinato anche alla stregua dell'accezione lessicale e del IGnificato del termine nel linguaggio giuridico ed in quello corrente. In particolare i
Supremi giudici hanno chiarito che la nozione di insubordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 3521 del 1984 e n.5804 del 1987 e, da ultimo, Cass. n. 7795 del 2017). Ed infatti, va privilegiata una nozione ampia di insubordinazione che non può essere ancorata, attraverso una lettura letterale, alla violazione dell'art. 2104, co. 2, c.c., ma implica necessariamente anche un quid pluiris, ossia la sussistenza di un ulteriore comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale (così Cass. 27 marzo 2017, n. 7795; Cass. 11 maggio 2016, n.
9635 e già Cass. 2 luglio 1987, n. 5804 nonché la più recente 19 aprile 2018, n. 9736, che, pur resa con riferimento ad un rapporto di lavoro pubblico, richiama il medesimo principio, e, da ultimo Cass. 22382/2018).
Ed ancora, sia pure con specifico riferimento alla fattispecie del licenziamento disciplinare, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che “.. ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta non solo a verificare se il fatto addebitato sia o meno riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, ma anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza” (v. Cass. 18195 del 2019. Cass n. 13411 del 01 luglio 2020).
Ciò posto, e chiarito che, come è noto, il potere disciplinare del datore di lavoro non è del tutto libero ma soggiace a limiti sia di natura sostanziale (ad es. principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., applicazione della recidiva, estensione massima della multa e della sospensione ecc.) sia di natura procedurale (ossia quelli stabiliti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalle disposizioni di alcuni contratti collettivi in materia di procedimento disciplinare), il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi applicato al rapporto di lavoro tra le parti, all'art. 238 (rubricato Provvedimenti disciplinari)
pagina 6 di 12 prevede, per quanto qui interessa, che:
“La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata. (…)”
Alla luce dei suesposti principi di diritto che costituiscono la cornice ermeneutica entro cui inquadrare i fatti di causa, rilevato che l'insubordinazione non rientra tra i comportamenti di rilievo disciplinare tipizzati dal CCNL applicato al rapporto di lavoro tra le parti, tenuto conto del riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., occorre, pertanto, verificare se l'istruttoria testimoniale ha confermato che la condotta della IG.ra di cui alla lettera di contestazione di addebito sia sussumibile nella CP fattispecie della insubordinazione, e se abbia assunto il carattere della insubordinazione connotata da gravità.
In primo luogo va evidenziato che tutti i testimoni escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato l'ordine impartito dal Responsabile il 14.12.2022 alla CP_2
pagina 7 di 12 IG.ra . CP
In particolare, Il ST , dipendente della società che occupa lo stesso Testimone_1 ufficio della IG.ra , ha confermato che il 14.12.2022 il ordinava alla CP CP_2
di occuparsi dei ticket aperti sulla piattaforma telematica. Seguiva un diverbio in CP quanto la resistente replicava che, in quel momento, non le spettava di svolgere l'attività richiesta, per cui il Responsabile le diceva di occuparsi almeno delle urgenze codici Art. IC00257 e PA7422, relativi a due fornitori, ma la collega non si mostrò disponibile neanche ad occuparsi delle due urgenze. Ha precisato che il tono utilizzato dal nel sollecitare la IG.ra fu perentorio e che si mostrò CP_2 CP CP non collaborativa, purtuttavia non è stato in grado di confermare che la stessa ha profferito l'espressione “allora non faccio niente”. Il Capo Ufficio le rinnovava, quindi, la direttiva in modo ancora più deciso al che la si allontanava dalla stanza piuttosto CP scossa, senza replicare alcunché e senza riferire dove sarebbe andata. Ha dichiarato, infine, che il ffidava a lui il lavoro che avrebbe dovuto svolgere la e CP_2 CP che provvedeva, quindi, ad evadere la richiesta del fornitore che avrebbe Controparte_3 dovuto consegnare con urgenza alcuni prodotti al Tribunale di Palermo. Il ST non è stato, invece, in grado di riferire sugli accadimenti successivi al rientro in ufficio della IG.ra , avvenuto dopo circa 15 muniti, in quanto impegnato ad evadere il ticket CP complicato e di massima urgenza. Ha confermato che, dopo circa 40 minuti, li ha raggiunti l'amministratore delegato a cui il iferiva l'episodio. A quel punto CP_2 la si allontanava nuovamente dalla stanza affermando “non davanti agli altri”. CP
, ST di parte ricorrente, dipendente della da circa 20 Testimone_2 Pt_1 anni, da ultimo quale uno dei Responsabili della divisione Business Unit Nuovi Mercati, ha confermato che il 14.12.2022 impartiva alla le Persona_1 CP disposizioni di lavoro descritte nel ricorso introduttivo del giudizio (capitolo 16) precisando che doveva dare priorità alle urgenze relative ai fornitori e Controparte_3
che andavano sollecitati. Le disse, quindi, di contattare il fornitore Parte_2
e, in caso di indisponibilità a fronteggiare l'ordine, di contattare altro fornitore CP_3 in quanto il Tribunale di Palermo aveva urgenza del prodotto. Ha confermato che si rifiutava di osservare la direttiva di lavoro dicendo che doveva CP occuparsene il collega benché l'attività di sollecito è un compito specifico di S_
. Ha confermato, inoltre, che il la invitava nuovamente a CP CP_2 compiere l'attività di sollecito al che lei rispose che a quel punto non avrebbe fatto più nulla, neanche le ordinarie attività della giornata. Il la sollecitava, quindi, CP_2 ulteriormente, ad evadere la direttiva di lavoro ricordandole che non era la prima volta che teneva un tale atteggiamento al che la si alzava dalla postazione di lavoro e si CP allontanava dalla stanza. Visto il comportamento della il hiedeva al CP CP_2
pagina 8 di 12 i procedere ai solleciti cosa che lui faceva. La ricorrente rientrava in stanza S_ dopo circa 15 minuti e a quel punto il Responsabile, in presenza del l.r. della società
che nel frattempo era sopraggiunto, la informava di avere assegnato il Parte_4 compito al collega dicendole che non trovava corretto il comportamento che S_ aveva tenuto poco prima. A quel punto la rispose non così davanti a tutti e si CP allontanava una seconda volta dalla stanza, facendovi ritorno dopo circa 15 minuti. Ha riferito inoltre di avere sentito il rispondere OK alla direttiva datagli dal S_
di averlo poi visto operare al PC anche se non ha potuto verificare, nello CP_2 specifico, cosa stava facendo. Ha riferito, infine, che, per quanto gli consta, i rimproveri, se necessari, vengono fatti davanti agli altri dipendenti e che la quando si è CP allontanata dalla stanza la seconda volta era agitata.
Il ST di parte ricorrente anch'esso dipendente della che Tes_3 Pt_1 occupa lo stesso ufficio della IG.ra , ha riferito testualmente: “Non ricordo se CP prima delle 10,15 del 14.12.2022 il capo ufficio mentre già Persona_1 stava operando sulla piattaforma CRM la pressava con continue richieste. Non ricordo se d un certo punto le disse ad alta voce di contattare il fornitore GOCCE Srl né che lei rispose che se ne stava occupando il collega eraltro da un paio giorni. Non so S_ dire con certezza ma ad un certo punto la è uscita dalla stanza forse dopo una CP discussione con Non ricordo le circostanze di cui ai capitoli 21 e 22. CP_2
Lavoriamo in 4 impiegati utilizzando un unico tavolo quadrato della lunghezza di circa 2 metri per lato suddiviso in quattro scrivanie, Io lavoro nella stessa isola della IG
il collega u un'altra postazione sempre da 4 impiegati distante dalla CP S_ nostra circa 6/7 metri. Il capo ufficio occupa una autonoma scrivania”.
Tanto premesso osserva il giudicante che, così come ricostruiti i fatti di causa, le accertate condotte poste in essere dalla odierna resistente si sono sostanziate nel rifiuto della lavoratrice di adempiere alla disposizione di servizio impartitale dal superiore gerarchico il 14.12.2022. Il rifiuto, inoltre, non può ritenersi CP_2 legittimo in quanto non conforme a buona fede, e ciò considerando le circostanze del caso concreto, in particolare l'urgenza di sollecitare il cliente GO ad evadere l'ordine trasmesso dalla per conto del Tribunale di Palermo (Cass. n. 10227/2023). Pt_1
Inoltre, la IG.ra non ha provato l'esistenza di valide ragioni per le quali abbia CP disatteso le direttive impartitele dal Responsabile del BU anche se, dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione in giudizio, risulta che la dipendente abbia sollecitato in precedenti occasioni il Responsabile CP_2 ad una maggior chiarezza circa le priorità nella gestione delle attività ordinariamente a lei assegnate rispetto alle ulteriori eventuali emergenze giornaliere. Purtuttavia ciò non pagina 9 di 12 toglie che il lavoratore subordinato non può entrare nel merito delle scelte aziendali aventi ad oggetto la priorità da dare all'esecuzione ad una o più attività non programmate rispetto alle altre ordinariamente assegnate al dipendente, in quanto l'organizzazione del lavoro aziendale è una prerogativa propria ed esclusiva del datore di lavoro e per lui dei superiori gerarchici del dipendente a cui viene impartita la direttiva.
Se ciò è vero è, tuttavia, altrettanto vero che la società odierna ricorrente non ha provato, ed invero neanche specificamente dedotto, che il rifiuto della di CP eseguire la predetta direttiva di lavoro, ancorché urgente, abbia creato un nocumento economico o un turbamento alla regolarità e continuità nell'organizzazione aziendale, posto che la direttiva è stata ritenuta fungibile ed immediatamente assegnata ad altro dipendente, né è stato accertato che il dovendosi occupare in via prioritaria ad S_ evadere il compito originariamente assegnato alla , abbia tralasciato di compiere CP attività parimenti urgenti a lui specificamente assegnate, così da arrecare un pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività lavorativa giornaliera.
In conclusione, a parere del giudicante, il fatto materiale commesso dalla lavoratrice il
14.12.2022 benché sussistente, non integra gli estremi della grave insubordinazione.
Infine, con riferimento alla sussistenza della contestata recidiva, va considerato che, come detto, la norma pattizia prevede l'applicazione della sanzione della sospensione nel caso in cui il lavoratore che “commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata”, circostanza che non ricorrente nel caso di specie in quanto nel periodo dicembre 2021/dicembre 2022 la società ha irrogato alla IG.ra una sola sanzione CP precedente a quella oggetto di causa, peraltro l'accertamento della cui legittimità ed ad oggi sub iudice.
Va, quindi, opportunamente considerato che l'art. 238 del CCNL citato prevede che la sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di n. 10 giorni si applica nei confronti del lavoratore che, dolosamente o colposamente, arreca danno alle cose ricevute in dotazione e in uso, oppure che si presenta a lavoro in stato di ubriachezza, oppure che sia recidivo, per la terza volta nell'anno solare precedente, rispetto a qualsiasi infrazione che abbia comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della multa. La medesima disposizione pattizia stabilisce, invece, che la sanzione disciplinare della multa si applica, tra l'altro, nei confronti del lavoratore che ritardi l'inizio del lavoro senza giustificazione oppure che esegua con negligenza il lavoro affidatogli.
Nel caso di specie, posto che la S.C., ha rammentato che nel caso in cui la condotta pagina 10 di 12 disciplinare non rientra tra la tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo spetta “al giudice di merito esaminare gli addebiti posti a fondamento del licenziamento … anche alla luce dell'etica comune e dei valori esistenti nella realtà sociale”, ritiene il giudicante che i fatti del 14.12.2022 appaiono sussumibili per identità di ratio nella fattispecie della esecuzione negligente e tardiva del lavoro affidato al dipendente, e sono, pertanto, passibili di essere puniti con la multa e non già con la sospensione dalla retribuzione e dal servizio, posto che, per quanto detto, non è in concreto applicabile la recidiva.
In conclusione, va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare applicata dalla parte ricorrente nei confronti della parte odierna convenuta, in quanto non proporzionata alla gravità dell'infrazione, e va accolta la domanda subordinata proposta dalla società (oltre che dalla stessa parte resistente). Parte_1
Per l'effetto, la sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata a con il provvedimento datato 3 febbraio 2023, Controparte_1 va convertita nella sanzione conservativa meno grave di quattro ora di multa.
Si precisa al riguardo che la Corte di legittimità ha, ancora di recente, ribadito il principio che "Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura…”, a meno che l'imprenditore abbia superato il massimo editale e la riduzione consista quindi soltanto in una riconduzione della sanzione a tale limite. Del pari è possibile per il giudice rideterminare la sanzione irrogata nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione… poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima"
(cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del 11/02/2019).
Ne deriva che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per consentire al giudicante la riduzione della sanzione applicata con una sanzione di minore gravità.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è, in parte, fondato e merita di essere accolto nei limiti e per i motivi innanzi esposti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese processuali,
pagina 11 di 12 ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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