Art. 32-quinquies. (( 1. E' istituita nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti, la Sezione speciale per la provincia di Bolzano. In detta sezione confluiscono, in sede di prima attuazione, tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 8 e 9. Successivamente saranno inseriti, ad istanza, i dirigenti che abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto.
2. Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sara' comunque garantita la facolta' di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'articolo 20.
3. Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalita' e bilinguismo, nonche' l'Ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornira' tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta. ))
2. Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sara' comunque garantita la facolta' di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'articolo 20.
3. Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalita' e bilinguismo, nonche' l'Ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornira' tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta. ))