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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14009/2024 promossa da:
(C.F. , in proprio ex art 86 cpc elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il proprio studio in Firenze, Via Maragliano 137
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PROCURA DELLA REPPUBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: Per l'opponente:
“Si insiste affinché la S.V. in accoglimento della presente opposizione ed in parziale modifica del decreto opposto disponga:
In tesi: la liquidazione degli onorari relativi alla fase di esame e studio, quantificati in euro 126,00
(euro 189,00 valore minimo – 1/3), la liquidazione degli onorari per la fase decisionale, quantificati in euro 220,67 (euro 331,00 valore minimo – 1/3), il riconoscimento e la liquidazione dell'aumento del
30% per la presenza di più imputati nella medesima posizione processuale pari ad euro 104,00 nonché delle spese generali nella misura del 15% pari ad euro 67,60, ovvero la liquidazione della diversa somma ritenuta di giustizia;
In ipotesi: la liquidazione degli onorari relativi alla fase di esame e studio, quantificati in euro 126,00
(euro 189,00 valore minimo – 1/3), la liquidazione degli onorari relativi alla fase decisionale
pagina 1 di 5 quantificati in euro 220,67 (euro 331,00 valore minimo – 1/3), oltre al riconoscimento e liquidazione delle spese generali nella misura del 15% ovvero la liquidazione della diversa somma ritenuta di giustizia;
In denegata ipotesi: la liquidazione degli onorari relativi alla fase di esame e studio, quantificati in euro 126,00 (euro 189,00 valore minimo – 1/3) nonché la liquidazione degli onorari relativi alla fase decisionale quantificati in euro 220,67 (euro 331,00 valore minimo – 1/3), ovvero la liquidazione della diversa somma ritenuta di giustizia;
In ulteriore denegata ipotesi: la liquidazione degli onorari per la fase decisionale quantificati in euro
220,67 (euro 331,00 valore minimo – 1/3) ovvero la liquidazione della diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data
4.12.2024, l'Avv. ha tempestivamente opposto il decreto emesso il 31.10.2023 e Parte_1
comunicato in data 4.11.2024 con cui il Giudice di Pace di Firenze ha liquidato i compensi per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente quale difensore d'ufficio di nato in [...] CP_2
l'1.1.1966, nato in [...] il [...], nato in [...] il [...] e CP_3 Per_1 Per_2
nato in [...] il [...], tutti irreperibili, imputati per il reato 10-bis d.Lvo 286/1998 nel procedimento penale n.71/2021 r.g.n.r GDP e 241/2018 RGNR 21 bis.
Con il provvedimento opposto, il Tribunale ha riconosciuto all'Avv. per l'attività Parte_1
professionale svolta la somma di € 100.00 oltre accessori di legge.
La ricorrente ha lamentato la violazione del D.P.R. 115/2002 e dell'art. 12 D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, per aver l'autorità giudiziaria liquidato i compensi senza riconoscere il rimborso delle spese forfettarie come per legge, senza riconoscere la fase di esame e studio, senza riconoscere la partecipazione all'udienza dell'8 giugno 2021, limitandosi a menzionare unicamente – ed erroneamente
- soltanto quella del 18.10.202, senza riconoscere l'aumento per la presenza di soggetti ulteriori rispetto al primo con medesima posizione processuale disciplinato dall'art. 12, comma 2, D.M. 55/2014, liquidando solo la fase decisoria al di sotto del minimo tariffario.
Parte ricorrente ha dedotto che il decreto opposto appare gravemente “viziato”, sia sotto il profilo della ricostruzione fattuale, sia sotto quello della corretta applicazione della normativa in materia di compensi professionali. Deduce in primo luogo, che il Giudice avrebbe omesso di riconoscere la fase di esame e studio, nonostante l'effettiva prestazione dell'attività sin dalla prima udienza dell'8.6.2021; attività che rientra pacificamente nelle previsioni del D.M. 55/2014 e costituisce elemento essenziale pagina 2 di 5 del mandato professionale, pubblico o privato che sia. In secondo luogo, deduce che la liquidazione della sola fase decisionale, peraltro al di sotto dei minimi tariffari vigenti all'epoca della conclusione del giudizio (ottobre 2023), configurerebbe una violazione dell'inderogabilità dei minimi come ribadito con continuità dalla Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 12531/2024, sia una violazione di legge. Anche sotto quest'ultimo profilo la Cassazione non ha mancato di precisare che <gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento (…) dell'incarico professionale>> (al riguardo cfr., tra le molte, Cass. Civ., Sez. II, 23.05.2013, sentenza n. 12822).
Inoltre, la ricorrente deduce il mancato riconoscimento dell'aumento per la difesa di più imputati nella medesima posizione processuale, disciplinato in modo chiaro dall'art. 12, comma 2, del D.M. 55/2014, nonché l'omissione della liquidazione delle spese generali nella misura del 15%, anch'esse dovute per legge.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 9.7.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificato l'avvenuto deposito di note scritte da parte della ricorrente, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc.
L'opposizione è fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Secondo l'art. 12 D.M. 55/2014, il giudice, nella liquidazione del compenso al difensore: "tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento". Al riguardo, si nota che tale inderogabilità della diminuzione dei parametri è stata inserita dall'art. 3 c.1 lett. a) n.2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 cosi disponendo: "All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni (...) 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
La ricorrente lamenta che il giudice penale abbia liquidato l'importo di € 100,00 per l'attività espletata quale difensore di ufficio di secondo una tariffa CP_2 CP_3 Per_1 Per_2
non più vigente al momento in cui l'opera complessiva del professionista è stata condotta a termine, senza considerare le spese generali e i compensi per la fase di studio (consistita secondo le argomentazioni di controparte, nello studio del fascicolo richiesto all'udienza stessa al P.M.) Sul punto,
pagina 3 di 5 si ritiene di aderire a quanto indicato dalla Suprema Corte secondo la quale gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento (...) dell'incarico professionale, tenendo presente quanto disposto nella prima parte dell'art. 12 sopra citato "Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche.
Dunque si ritiene che nella liquidazione dei compensi per l'attività prestata dall'avv. Parte_1
si debba far riferimento ai valori medi che in applicazione dei parametri generali possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% (si è trattato di una attività difensiva ridotta ai minimi termini in cui il Giudice ha nominato il suddetto difensore preannunciandogli la sentenza di prescrizione).
Pertanto, va liquidato l'importo per la sola fase decisionale pari a € 264,80 già aumentata del 20% per la presenza di più parti ex art 12 comma 2 e quindi ridotta di un terzo ex art 106 bis dpr 115/2002 oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente deve Controparte_1
essere rimborsata delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, senza il deposito di memorie scritte, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre € 70 ( 43 CU e 27 marca) per spese vive .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal Giudice di Pace di Firenze in data 31.10.2023 e comunicato in data 4.11.2024, per l'attività di difensore d'ufficio di irreperibili di fatto, nel CP_2 CP_3 Per_1 Per_2
procedimento penale n.71/2021 r.g.n.r GDP e 241/2018 RGNR 21 bis, e, in riforma del suddetto decreto, liquida all'Avv. le competenze pari a € 264,80 già ridotte di 1/3 ex art. Parte_1
106 bis DPR 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi.
- condanna il alla restituzione in favore della ricorrente delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
pagina 4 di 5 Così deciso in Firenze, 12 dicembre.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa ER TI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14009/2024 promossa da:
(C.F. , in proprio ex art 86 cpc elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il proprio studio in Firenze, Via Maragliano 137
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PROCURA DELLA REPPUBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: Per l'opponente:
“Si insiste affinché la S.V. in accoglimento della presente opposizione ed in parziale modifica del decreto opposto disponga:
In tesi: la liquidazione degli onorari relativi alla fase di esame e studio, quantificati in euro 126,00
(euro 189,00 valore minimo – 1/3), la liquidazione degli onorari per la fase decisionale, quantificati in euro 220,67 (euro 331,00 valore minimo – 1/3), il riconoscimento e la liquidazione dell'aumento del
30% per la presenza di più imputati nella medesima posizione processuale pari ad euro 104,00 nonché delle spese generali nella misura del 15% pari ad euro 67,60, ovvero la liquidazione della diversa somma ritenuta di giustizia;
In ipotesi: la liquidazione degli onorari relativi alla fase di esame e studio, quantificati in euro 126,00
(euro 189,00 valore minimo – 1/3), la liquidazione degli onorari relativi alla fase decisionale
pagina 1 di 5 quantificati in euro 220,67 (euro 331,00 valore minimo – 1/3), oltre al riconoscimento e liquidazione delle spese generali nella misura del 15% ovvero la liquidazione della diversa somma ritenuta di giustizia;
In denegata ipotesi: la liquidazione degli onorari relativi alla fase di esame e studio, quantificati in euro 126,00 (euro 189,00 valore minimo – 1/3) nonché la liquidazione degli onorari relativi alla fase decisionale quantificati in euro 220,67 (euro 331,00 valore minimo – 1/3), ovvero la liquidazione della diversa somma ritenuta di giustizia;
In ulteriore denegata ipotesi: la liquidazione degli onorari per la fase decisionale quantificati in euro
220,67 (euro 331,00 valore minimo – 1/3) ovvero la liquidazione della diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data
4.12.2024, l'Avv. ha tempestivamente opposto il decreto emesso il 31.10.2023 e Parte_1
comunicato in data 4.11.2024 con cui il Giudice di Pace di Firenze ha liquidato i compensi per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente quale difensore d'ufficio di nato in [...] CP_2
l'1.1.1966, nato in [...] il [...], nato in [...] il [...] e CP_3 Per_1 Per_2
nato in [...] il [...], tutti irreperibili, imputati per il reato 10-bis d.Lvo 286/1998 nel procedimento penale n.71/2021 r.g.n.r GDP e 241/2018 RGNR 21 bis.
Con il provvedimento opposto, il Tribunale ha riconosciuto all'Avv. per l'attività Parte_1
professionale svolta la somma di € 100.00 oltre accessori di legge.
La ricorrente ha lamentato la violazione del D.P.R. 115/2002 e dell'art. 12 D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, per aver l'autorità giudiziaria liquidato i compensi senza riconoscere il rimborso delle spese forfettarie come per legge, senza riconoscere la fase di esame e studio, senza riconoscere la partecipazione all'udienza dell'8 giugno 2021, limitandosi a menzionare unicamente – ed erroneamente
- soltanto quella del 18.10.202, senza riconoscere l'aumento per la presenza di soggetti ulteriori rispetto al primo con medesima posizione processuale disciplinato dall'art. 12, comma 2, D.M. 55/2014, liquidando solo la fase decisoria al di sotto del minimo tariffario.
Parte ricorrente ha dedotto che il decreto opposto appare gravemente “viziato”, sia sotto il profilo della ricostruzione fattuale, sia sotto quello della corretta applicazione della normativa in materia di compensi professionali. Deduce in primo luogo, che il Giudice avrebbe omesso di riconoscere la fase di esame e studio, nonostante l'effettiva prestazione dell'attività sin dalla prima udienza dell'8.6.2021; attività che rientra pacificamente nelle previsioni del D.M. 55/2014 e costituisce elemento essenziale pagina 2 di 5 del mandato professionale, pubblico o privato che sia. In secondo luogo, deduce che la liquidazione della sola fase decisionale, peraltro al di sotto dei minimi tariffari vigenti all'epoca della conclusione del giudizio (ottobre 2023), configurerebbe una violazione dell'inderogabilità dei minimi come ribadito con continuità dalla Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 12531/2024, sia una violazione di legge. Anche sotto quest'ultimo profilo la Cassazione non ha mancato di precisare che <gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento (…) dell'incarico professionale>> (al riguardo cfr., tra le molte, Cass. Civ., Sez. II, 23.05.2013, sentenza n. 12822).
Inoltre, la ricorrente deduce il mancato riconoscimento dell'aumento per la difesa di più imputati nella medesima posizione processuale, disciplinato in modo chiaro dall'art. 12, comma 2, del D.M. 55/2014, nonché l'omissione della liquidazione delle spese generali nella misura del 15%, anch'esse dovute per legge.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 9.7.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificato l'avvenuto deposito di note scritte da parte della ricorrente, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc.
L'opposizione è fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Secondo l'art. 12 D.M. 55/2014, il giudice, nella liquidazione del compenso al difensore: "tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento". Al riguardo, si nota che tale inderogabilità della diminuzione dei parametri è stata inserita dall'art. 3 c.1 lett. a) n.2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 cosi disponendo: "All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni (...) 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
La ricorrente lamenta che il giudice penale abbia liquidato l'importo di € 100,00 per l'attività espletata quale difensore di ufficio di secondo una tariffa CP_2 CP_3 Per_1 Per_2
non più vigente al momento in cui l'opera complessiva del professionista è stata condotta a termine, senza considerare le spese generali e i compensi per la fase di studio (consistita secondo le argomentazioni di controparte, nello studio del fascicolo richiesto all'udienza stessa al P.M.) Sul punto,
pagina 3 di 5 si ritiene di aderire a quanto indicato dalla Suprema Corte secondo la quale gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento (...) dell'incarico professionale, tenendo presente quanto disposto nella prima parte dell'art. 12 sopra citato "Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche.
Dunque si ritiene che nella liquidazione dei compensi per l'attività prestata dall'avv. Parte_1
si debba far riferimento ai valori medi che in applicazione dei parametri generali possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% (si è trattato di una attività difensiva ridotta ai minimi termini in cui il Giudice ha nominato il suddetto difensore preannunciandogli la sentenza di prescrizione).
Pertanto, va liquidato l'importo per la sola fase decisionale pari a € 264,80 già aumentata del 20% per la presenza di più parti ex art 12 comma 2 e quindi ridotta di un terzo ex art 106 bis dpr 115/2002 oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente deve Controparte_1
essere rimborsata delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, senza il deposito di memorie scritte, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre € 70 ( 43 CU e 27 marca) per spese vive .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal Giudice di Pace di Firenze in data 31.10.2023 e comunicato in data 4.11.2024, per l'attività di difensore d'ufficio di irreperibili di fatto, nel CP_2 CP_3 Per_1 Per_2
procedimento penale n.71/2021 r.g.n.r GDP e 241/2018 RGNR 21 bis, e, in riforma del suddetto decreto, liquida all'Avv. le competenze pari a € 264,80 già ridotte di 1/3 ex art. Parte_1
106 bis DPR 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi.
- condanna il alla restituzione in favore della ricorrente delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
pagina 4 di 5 Così deciso in Firenze, 12 dicembre.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa ER TI
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