Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/06/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5482 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 riservata in decisione, all'esito di discussione orale ex art. 352 cpc, all'udienza del 3.04.2025
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella ed elettivamente domiciliata presso lo suo studio dello stesso in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11;
APPELLANTE
E rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Pasquale Matera ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Vitali in Roma, al Viale delle Milizie n. 38;
APPELLATA
Nonché
(c.f. presso il cui studio in Cassino (FR), via Riccardo da San Controparte_2
Germano, 17 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis in data 29.6.2019 del
Tribunale Ordinario di Cassino depositata il 2.7.2019, comunicata il 2.7.2019, non notificata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, revocare e riformare l'Ordinanza del 29.6.2019 del Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile, depositata il 2.7.2019, comunicata il
1
2.7.2019 non notificata, resa a definizione del giudizio inter partes ex art. 702 bis c.p.c., recante R.G. n. 474/2019.
Per l'effetto, in accoglimento dell'appello principale, rigettare tutte le domande avversarie, perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate ex art. 2697 c.c..
Con vittoria di spese di lite e spese generali 15% ex D.M. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“la conferma della condanna di primo grado e la sua condanna al pagamento delle
[...] spese anche di questo grado, oltre oneri ed accessori di legge.”
Per l'appellato : “Piaccia all'Onorevole Corte adita: - accertare Controparte_2
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'istante in relazione al motivo di appello sulle spese e competenze, l'inammissibilità e la nullità dell'impugnazione per tutti i motivi sopra esposti e che dunque l'ordinanza impugnata è passata in giudicato;
- accertare e dichiarare che controparte ha fatto acquiescenza all'ordinanza di primo grado per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito, qualora venissero superati tutti i rilievi in rito sopra indicati, rigettare l'appello proposto e tutti i motivi fatti valere da controparte in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
- in ogni caso accogliere tutte le domande di merito ed istruttorie, tutte le eccezioni, argomentazioni e difese formulate dal Sig. nel giudizio di primo Controparte_2
grado e nella comparsa di costituzione e risposta datata 17-05-2019, che si reiterano e richiamano espressamente nella presente sede dovendosi intendere qui integralmente riportate e trascritte, e tutte quelle formulate nel presente atto ed in grado di appello per tutti i motivi esposti;
- condannare l'appellante a titolo di responsabilità per lite temeraria in appello a pagare la somma di euro 10.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia e da valutarsi in via equitativa per tutti i motivi sopra esposti;
- condannare l'appellante a rifondere le spese e le competenze del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la ordinanza in oggetto con la quale Parte_1
il Tribunale di Cassino, ha così deciso:
“I. accerta e dichiara inefficaci sin da ora ex art 44 l. fall. i pagamenti dovuti dal sig. in base alle cambiali di cui in parte motiva, in scadenza il Controparte_2
30.06.2019 (di euro 3.000,00), il 30.12.2019 (di euro 3.000,00), il 30.06.2020 (di euro
2 29.650,00) ed il 30.12.2020 (di euro 29.650,00), ad eccezione di quanto spettante al
Fallimento; II. inibisce al debitore cambiario sig. di pagare i titoli a Controparte_2
scadere ai relativi portatori;
III. ordina al di effettuare il Controparte_2
pagamento, alle scadenze, direttamente in favore al Controparte_1
IV. inibisce, altresì, alla banca domiciliataria –
[...] Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante di corrispondere ai portatori delle
[...]
cambiali di cui alla parte motiva, le somme che verranno pagate dal debitore cambiario alle scadenze;
V. compensa le spese di lite tra la ricorrente ed il sig. ; VI. CP_2
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore del Fallimento ricorrente, che liquida in euro 2.800,00 oltre spese generali, iva e cpa”.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha rilevato:
- che il aveva acquistato un immobile pagando il prezzo, in parte, CP_2
con una serie di cambiali in scadenza tra 30.06.2019;
- che la cambiale non è un mezzo diretto di pagamento, bensì uno strumento di finanziamento e che, pertanto, la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l'adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla (Cass. n.
510/1999);
- che, nel caso di specie, dal momento che le scadenze delle cambiali erano successive alla data del , ne conseguiva che lo strumento idoneo a tutelare la CP_1 par condicio creditorum era l'azione di inefficacia di ogni pagamento effettuato dal fallito ex art. 44 l. Fall., da potersi esercitare in via preventiva mediante inibizione dello stesso sia al debitore principale, sia alla banca domiciliataria di quest'ultimo;
- che, inoltre, il fallito non era il debitore principale ma un girante e considerato che la girata è la dichiarazione di volontà con cui il titolare (girante) ordina al debitore di eseguire la prestazione a favore di un nuovo titolare (giratario) ne consegue che con il pagamento da parte del debitore principale viene pagato anche un debito del fallito girante e pertanto, è come se pagasse anche il girante stesso, potendosi applicare pure a tale ipotesi l'art. 44 l.fall;
- che con l'inibitoria richiesta dalla Curatela si tutela la par condicio creditorum ma anche il debitore principale, il quale pagando le cambiali in favore della curatela, adempie alla propria obbligazione ed evita di dover compiere un doppio pagamento anche nei confronti del portatore del titolo;
3 - che le ragioni dei portatori dei titoli avrebbero potuto essere soddisfatte solo in sede fallimentare mediante insinuazione al passivo;
- che le doglianze della banca erano prive di pregio, in quanto eventuali diverse modalità di pagamento convenute tra il debitore principale ed il portatore del titolo non la tangono, né spetta alla stessa interessarsi dell'eventuale vulnus al contraddittorio di cui potrebbero risentire i portatori;
in ogni caso l'eventuale lesione del contraddittorio era da escludersi proprio per l'esistenza di ragioni superindividuali volte alla tutela della par condicio creditorum che prevarrebbero.
Con il gravame, l'appellante censura la decisione per violazione degli artt. 101,
163 e 702 bis c.p.c., (primo motivo di appello) laddove il Tribunale “… inibisce, altresì, alla banca domiciliataria – … di corrispondere ai portatori Controparte_3
delle cambiali di cui alla parte motiva, le somme che verranno pagate dal debitore cambiario alle scadenze” e per violazione dell'art. 91 c.p.c. (secondo motivo di appello), laddove il Tribunale ha condannato la banca al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. CP_1
Con il primo motivo di appello la banca aggredisce il Controparte_3 capo di sentenza con cui il Tribunale “… inibisce, altresì, alla banca domiciliataria –
… di corrispondere ai portatori delle cambiali di cui alla Controparte_3 parte motiva, le somme che verranno pagate dal debitore cambiario alle scadenze” ed inoltre il seguente passaggio della motivazione della sentenza:
“Prive di pregio risultano le doglianze della banca, in quanto eventuali diverse modalità di pagamento convenute tra il debitore principale ed il portatore del titolo non la tangono, né spetta alla stessa interessarsi dell'eventuale vulnus al contraddittorio di cui potrebbero risentire i portatori. Tale vulnus, peraltro, sembra doversi escludere dal momento che prevalgono ragioni superindividuali volte alla tutela della par condicio creditorum. Inoltre, ogni portatore del titolo può comunque tutelare le proprie ragioni mediante la sopra richiamata insinuazione al passivo. Da ultimo, deve ritenersi che il fallimento all'udienza del 29.05.2019 ha specificato di non aver avanzato alcuna pretesa di carattere acquisitivo nei confronti della banca, ferma restando la pretesa di carattere inibitorio. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna rinuncia nei confronti della stessa”.
Su tali punti, l'impugnante ribadisce la inammissibilità della domanda azionata dalla Curatela e tanto in relazione alla indeterminatezza dei soggetti destinatari, avendo la stessa parte chiesto al Tribunale di inibire alla banca domiciliataria di eseguire il
4 pagamento “ai portatori delle cambiali” non meglio identificati e terzi estranei al processo;
tale domanda “in bianco” comportava una violazione sia degli artt. 163 e 702 bis c.p.c, sia delle regole sul contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia della subita condanna alle spese, in violazione dell'art. 91 cp., attesa la più volte ribadita estraneità alla vicenda quale mera domiciliataria, così come anche ammesso da controparte. Sostiene di non essere tenuta ad alcun pagamento, che rimane atto di esclusiva titolarità dell'obbligato cambiario, né contribuirebbe in alcun modo all'atto estintivo del debito cambiario.
La Curatela del si è costituita in Controparte_1
giudizio rilevando come sarebbe, piuttosto, anomala la costituzione in giudizio della
, priva di interesse a contrastare il ricorso in assenza di alcuna domanda di CP_3 condanna formulata nei suoi confronti. L'appello, sotto questo profilo, si profilerebbe inammissibile per carenza di interesse, oltre che infondato. Ha inoltre dedotto, in ossequio alla ordinanza impugnata, che il vulnus al contraddittorio sarebbe da escludersi dal momento che prevalgono ragioni superindividuali volte alla tutela della par condicio creditorum e che ogni portatore del titolo avrebbe potuto comunque tutelare le proprie ragioni mediante l'insinuazione al passivo.
La Curatela sostiene che la condanna alle spese di giudizio in capo alla CP_3
(oggetto del secondo motivo di appello) sarebbe pertanto giustificata proprio da
[...]
tale superflua costituzione in giudizio e dalla scelta di opporsi alla domanda della
Curatela.
Il si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito di cui all'art. 342, n. 1 e n. 2,
c.p.c. ovvero per la mancata individuazione da parte dell'appellante delle singole modifiche da apportare alla ricostruzione in fatto contenuta nella decisione impugnata, nonchè delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
ha inoltre eccepito la inammissibilità e la nullità dell'appello nei suoi confronti in quanto il gravame conterrebbe solo contestazioni alla domanda della Curatela. Ha concluso come in epigrafe, chiedendo la condanna della al risarcimento del danno per lite temeraria. CP_3
L'appello è fondato.
I fatti oggetto di causa possono essere così sintetizzati.
A fronte dell'acquisto, in data 25.12.2017, di una unità immobiliare, l'acquirente
5 , emetteva n. 6 cambiali in favore della società venditrice, la Controparte_2
per il pagamento di una parte del prezzo totale Controparte_1
pattuito.
Gli effetti cambiari in questione, per l'importo complessivo di € 65.300,00 erano tutti domiciliati presso la . Controparte_3
La società era dichiarata fallita con sentenza del 26.06.2018. Controparte_1
Due delle sei cambiali, la cambiale di € 3.000,00 con scadenza al 30-06-2018 e la cambiale di € 3.000,00 con scadenza al 30-12-2018 sono rimaste nella disponibilità della curatela del fallimento.
Altri quattro titoli (di euro 3.000,00 con scadenza al 30-06-2019; di euro 3.000,00 con scadenza al 30-12-2019; di euro 29.650,00 con scadenza al 30-06-2020; di euro
29.650,00 con scadenza al 30-12-2020) sono state girate dalla società fallita a terzi portatori ignoti.
Con la sentenza di primo grado, la Curatela ha visto integralmente accolte le propria domande per:
- la declaratoria di inefficacia dei “pagamenti dovuti dal Sig. in base alle CP_2 cambiali…”
- di “inibitoria allo stesso debitore cambiario del pagamento dei titoli ai relativi portatori e comunque il loro pagamento direttamente alla Curatela;
- di inibitoria alla Banca domiciliataria di corrispondere ai portatori delle cambiali le somme pagate dal debitore cambiario alle scadenze.
L'appello è fondato.
Con il primo motivo, la parte censura funditus la stessa praticabilità dell'azione di inefficacia ex art. 44 LF intrapresa dalla Curatela ed accolta dal Tribunale.
In effetti, ad avviso del Collegio, per come strutturata, la pretesa azionata in primo grado si discosta patentemente dal paradigma dell'azione tipica, che prevede, per la sua stessa esperibilità, che sia stato eseguito un pagamento o comunque un atto che comporti uno spostamento patrimoniale da parte del fallito ai danni della procedura, dopo la dichiarazione di fallimento o nel periodo c.d. “sospetto”.
Viceversa, qui l'oggetto della domanda di inefficacia proposta dalla Curatela è stata rivolta a pagamenti “futuri” risolvendosi, di fatto, in una richiesta di inibitoria pro futuro del pagamento di quattro cambiali non ancora scadute.
Trattasi di una distorsione, dunque, dello schema normativo, laddove, in mancanza di un effettivo pagamento, la pronuncia di inefficacia non può concretamente convertirsi in
6 un ordine futuro di inibitoria.
Si è trascurata la peculiarità, in fatto, della vicenda, connotata dalla avvenuta circolazione di cambiali che, di per sé, costituisce un mezzo di pagamento per effetto della cessione del credito in esse incorporato;
con la conseguenza che, dal punto di vista della tutela esperibile, la domanda avrebbe dovuto appuntarsi sul primo atto effettivamente pregiudizievole rappresentato, a ben guardare, dalla effettuazione, da parte della società venditrice in bonis, della prima girata a terzi e così sulle girate successive.
Del resto, la cambiale è per sua natura un mero "strumento di credito" e non un "mezzo di pagamento", per cui la sua emissione o la sua girata da parte del soggetto poi fallito non produce ancora un'attuale diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica del traente stesso, la quale si verifica solo al momento dell'effettivo pagamento, ovvero alla scadenza del relativo titolo.
I rilievi che precedono conducono, previa riforma della prima sentenza, al rigetto della domanda azionata dalla in primo grado, con le dovute conseguenze in CP_1
tema spese del doppio grado di cui vanno onerate entrambe le parti appellate soccombenti, avendo il aderito integralmente alla difesa della Curatela in CP_2
entrambi i giudizi.
La liquidazione segue il valore della domanda.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Cassino ex art. 702 bis emessa in data 29.06.2019 nel procedimento RG 474/2019, in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
, così provvede: Controparte_3
- previa integrale riforma della ordinanza gravata, rigetta la domanda azionata in primo grado dalla Controparte_1
- condanna la e Controparte_1
al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in Controparte_2 complessivi € 10.200 (di cui € 5.000 per il primo grado) oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
7 Nicola Saracino
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