Art. 14-ter. (Impegni). 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni ((e previa consultazione degli operatori del mercato)) , puo', nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese ((. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude)) il procedimento senza accertare l'infrazione.
2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato ((totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14 della presente legge)) .
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica ((in modo determinante)) la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.
2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato ((totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14 della presente legge)) .
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica ((in modo determinante)) la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.