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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4466/2025 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRA Parte_1
CERSOSIMO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1 requisiti sanitari necessari ai fini di un riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione. Ha, quindi, concluso chiedendo un accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 della l. n. 18/80 e ss. mm. Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'intempestività del CP_1 ricorso, nel merito deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata. 1 Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 12.12.2025, l' in data 11.12.2025. CP_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il
2 giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023). Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, emesso e notificato il 17.09.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 01.10.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 30.10.2025. Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta. Nel caso di specie il CTU, dott.ssa (nominata in Persona_1 sede di ATPO) con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “carcinoma a cellule squamose del polmone pd-l1 positivo in terapia con pembrolizumab;
coxartrosi bilaterale;
ateromasia dell'arco aorto bisiliaco;
ipertrofia prostatica”. Tali patologie, ha precisato il CTU, pur nella loro gravità tale da determinare una invalidità complessiva pari al 100% ed una condizione rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.04.2024) non danno luogo, tuttavia, una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né all'impossibilità di deambulare, come rilevato anche nel corso della visita peritale, non essendo idonee ad incidere in maniera determinate sull'autonomia fisica e psichica del ricorrente. In particolare, l'Ausiliare, nel paragrafo relativo all'esame obiettivo ha rilevato che il ricorrente è “collaborante, discretamente orientato nel tempo e nello spazio”, con un “lieve rallentamento ideo motorio” e che passaggi posturali e la deambulazione sono autonomi. Rispondendo alle osservazioni della parte, il CTU ha correttamente posto in rilievo che “lo stato di handicap non può essere inglobato nell'invalidità e nell'accompagnamento”. Va disattesa la censura di contraddittorietà della CTU nei termini formulati dal ricorrente, atteso che il riconoscimento dell'handicap grave non dà
3 automaticamente diritto all'indennità di accompagnamento, essendo diverse le finalità ed i presupposti delle due fattispecie assistenziali. A riguardo vale la pena ricordare che la legge 104/1992 è volta a favorire: l'integrazione del disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella società: il raggiungimento della massima autonomia possibile nonché il recupero funzionale e sociale della persona;
il superamento degli stati di emarginazione. La ratio della legge 18/80 è, invece, quella di “sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale” (Cass. 11295/00). Altra differenza è che la legge 104/92 non richiede una specifica percentuale di invalidità e considera l'incidenza del quadro morboso complessivo nella sfera individuale e socio-relazionale della persona, che deve essere tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. La legge 18/80 richiede, invece, il 100% di invalidità e la sussistenza di una situazione di incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di incapacità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. In altri termini, la legge 104/92 guarda, in definitiva, alla capacità della persona di svolgere autonomamente il proprio ruolo normale nel contesto sociale di riferimento. La legge 18/80 guarda alla capacità della persona di sopravvivere da sola. Da quanto esposto si ricava che al riconoscimento dell'handicap non si accompagna necessariamente il diritto all'indennità di accompagnamento posto che il soggetto, a causa delle minorazioni, potrebbe avere difficoltà di tipo sociale o relazionale che, però, non incidono sulla capacità di sopravvivenza. Di contro, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento postula necessariamente il riconoscimento dell'handicap grave atteso che se il soggetto ha bisogno di assistenza continua negli atti elementari della vita a maggior ragione ha bisogno di assistenza continua nelle attività, nelle prestazioni, nei comportamenti più complessi che caratterizzano la vita individuale e di relazione. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO sono,
4 dunque, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e confermano il giudizio espresso in sede amministrativa, per cui meritano di essere condivise, non risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Le conclusioni del CTU sono, inoltre, conformi all'orientamento della S.C., secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Sez. L. n. 15882/2015). L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui il ricorrente è affetto, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione, non risultando da ulteriore documentazione un aggravamento tale da rendere “impossibile” la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita. La domanda, pertanto, deve essere respinta. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e dichiara che sussistono in capo al ricorrente i soli requisiti sanitari prescritti per fruire dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.04.2024. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 16/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRA Parte_1
CERSOSIMO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1 requisiti sanitari necessari ai fini di un riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione. Ha, quindi, concluso chiedendo un accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 della l. n. 18/80 e ss. mm. Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'intempestività del CP_1 ricorso, nel merito deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata. 1 Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 12.12.2025, l' in data 11.12.2025. CP_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il
2 giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023). Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, emesso e notificato il 17.09.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 01.10.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 30.10.2025. Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta. Nel caso di specie il CTU, dott.ssa (nominata in Persona_1 sede di ATPO) con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “carcinoma a cellule squamose del polmone pd-l1 positivo in terapia con pembrolizumab;
coxartrosi bilaterale;
ateromasia dell'arco aorto bisiliaco;
ipertrofia prostatica”. Tali patologie, ha precisato il CTU, pur nella loro gravità tale da determinare una invalidità complessiva pari al 100% ed una condizione rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.04.2024) non danno luogo, tuttavia, una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né all'impossibilità di deambulare, come rilevato anche nel corso della visita peritale, non essendo idonee ad incidere in maniera determinate sull'autonomia fisica e psichica del ricorrente. In particolare, l'Ausiliare, nel paragrafo relativo all'esame obiettivo ha rilevato che il ricorrente è “collaborante, discretamente orientato nel tempo e nello spazio”, con un “lieve rallentamento ideo motorio” e che passaggi posturali e la deambulazione sono autonomi. Rispondendo alle osservazioni della parte, il CTU ha correttamente posto in rilievo che “lo stato di handicap non può essere inglobato nell'invalidità e nell'accompagnamento”. Va disattesa la censura di contraddittorietà della CTU nei termini formulati dal ricorrente, atteso che il riconoscimento dell'handicap grave non dà
3 automaticamente diritto all'indennità di accompagnamento, essendo diverse le finalità ed i presupposti delle due fattispecie assistenziali. A riguardo vale la pena ricordare che la legge 104/1992 è volta a favorire: l'integrazione del disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella società: il raggiungimento della massima autonomia possibile nonché il recupero funzionale e sociale della persona;
il superamento degli stati di emarginazione. La ratio della legge 18/80 è, invece, quella di “sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale” (Cass. 11295/00). Altra differenza è che la legge 104/92 non richiede una specifica percentuale di invalidità e considera l'incidenza del quadro morboso complessivo nella sfera individuale e socio-relazionale della persona, che deve essere tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. La legge 18/80 richiede, invece, il 100% di invalidità e la sussistenza di una situazione di incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di incapacità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. In altri termini, la legge 104/92 guarda, in definitiva, alla capacità della persona di svolgere autonomamente il proprio ruolo normale nel contesto sociale di riferimento. La legge 18/80 guarda alla capacità della persona di sopravvivere da sola. Da quanto esposto si ricava che al riconoscimento dell'handicap non si accompagna necessariamente il diritto all'indennità di accompagnamento posto che il soggetto, a causa delle minorazioni, potrebbe avere difficoltà di tipo sociale o relazionale che, però, non incidono sulla capacità di sopravvivenza. Di contro, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento postula necessariamente il riconoscimento dell'handicap grave atteso che se il soggetto ha bisogno di assistenza continua negli atti elementari della vita a maggior ragione ha bisogno di assistenza continua nelle attività, nelle prestazioni, nei comportamenti più complessi che caratterizzano la vita individuale e di relazione. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO sono,
4 dunque, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e confermano il giudizio espresso in sede amministrativa, per cui meritano di essere condivise, non risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Le conclusioni del CTU sono, inoltre, conformi all'orientamento della S.C., secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Sez. L. n. 15882/2015). L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui il ricorrente è affetto, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione, non risultando da ulteriore documentazione un aggravamento tale da rendere “impossibile” la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita. La domanda, pertanto, deve essere respinta. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e dichiara che sussistono in capo al ricorrente i soli requisiti sanitari prescritti per fruire dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.04.2024. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 16/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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