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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/07/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio - 1^ Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile per separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio civile) iscritto al n. 3157/2025 R.G.V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
23.06.2025 da:
, nata a [...], il [...], cittadina italiana, C.F.: Parte_1
- Ricorrente C.F._1
Elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Via Marsala n. 17, presso lo Studio dell'Avv. Davide
Nicola, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e da nato a [...], il [...], cittadino italiano, C.F.: Parte_2
, qui rappresentato dall'Amministratore di Sostegno Avv. Stefano Gadda del C.F._2
Foro di Busto Arsizio – Ricorrente
Elettivamente domiciliato in Busto Arsizio, Largo Gaetano Giardino n. 1, presso lo Studio dell'Avv.
IA EL, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso i quali hanno contratto matrimonio civile in Turate il 12.01.2002 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Turate al n. 1, P I, anno 2002, nonché nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 115, P. II, Serie C, anno 2002, in separazione legali dei beni con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
, a Cittiglio (Va) il 20.07.2002, residente a [...](Co), in Largo Europa Unita CP_1
n. 5; codice fiscale: , cittadina italiana, C.F._3
1 , a Cittiglio (Va) il 17.11.2003, residente in [...]
Asiago n. 10; codice fiscale , cittadino italiano C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 23.06.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere con sentenza non definitiva la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi, nella considerazione della propria capacità economico-patrimoniale, dichiarano di rinunciare vicendevolmente alla corresponsione di un contributo al proprio mantenimento, nonché ad ogni e qualsiasi ulteriore richiesta di natura patrimoniale, dichiarandosi entrambi autonomi ed economicamente indipendenti ed autosufficienti;
3) I coniugi dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione o causa e di rinunciare a far valere ogni diversa pretesa;
4) gli istanti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto economico.
5) I coniugi chiedono l'omologazione.
6) I coniugi rinunciano all'appello dell'emananda sentenza.
I coniugi hanno, altresì, concordemente richiesto di dichiarare compensate le spese legali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., con successiva nota scritta congiunta depositata in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Veniva data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70, 71 e
473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia con sentenza non definitiva di omologa della separazione personale infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Deve disporsi la prosecuzione del giudizio, come da separato provvedimento, in funzione della decisione sulla domanda formulata dalle parti di scioglimento del matrimonio civile dalle Stesse contratto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I Civile, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando,
2 OMOLOGA, per ogni effetto di legge, la separazione personale in relazione al matrimonio contratto dai coniugi e in data 12.01.2002 in Turate (Co), con atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Turate al n. 1, P I, anno 2002, nonché nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 115, P. II, Serie C, anno 2002, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DICHIARA compensate le spese legali.
DA ATTO che i coniugi rinunciano all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA ALLA CANCELLERIA perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
DISPONE la prosecuzione del procedimento come da separato provvedimento.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ……16.7.2025……………….
Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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