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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/10/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4283 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PESTILLO IOLANDA. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LORENI LAURA e CIARELLI NN PAOLA.
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO MAIORANA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento negativo del debito contributivo riportato nella intimazione di pagamento n. 057 2023 90055798 53 000 notificata il 24.10.2023 sul presupposto della mancata notifica dell'avviso di addebito n. 35720170002466379000 (avente ad oggetto Contributivi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativamente all'anno 2010, oltre somme aggiuntive sui predetti contributi e spese di notifica), per un totale di € 1.117,14 e dell'intervenuta prescrizione del credito contributivo.
3. L'opponente contesta la sussistenza del credito contributivo riportato nella intimazione di pagamento oggetto di opposizione eccependone la prescrizione in ragione della mancata notifica del presupposto avviso di addebito n. 35720170002466379000. L'eccezione tuttavia risulta infondata. Come emerge chiaramente dalla produzione documentale allegata al fascicolo processuale dell' l'avviso di addebito n. 35720170002466379000 risulta CP_1 regolarmente notificato in data 22.12.2017 (giusta copia fotostatica dell'attestazione di consegna della raccomandata riconducibile all'avviso di addebito indicato, firmata dal ricorrente personalmente). Risulta altresì in atti prova della notifica dell'avviso bonario del 17.05.2016 ricevuto – come evincibile dalla copia dell'attestazione di conferma – dalla madre del ricevente.
4. È opportuno ricordare, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, che il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. 18145/2012; Cass. 21365/2010; Cass. 17978/2008; Cass. 4506/2007). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, relativa tra l'altro ad una materia sottratta alla disponibilità delle parti, la stessa è qualificabile quale presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, la cui verifica può essere compiuta d'ufficio dal giudice in base all'esame degli atti (arg. Cass. 8931/2011; Cass.
19366/2013; Cass. 3045/1999; Cass. 3404/2004; Cass. 10724/2000). Ne deriva che l'azione di accertamento negativo del credito risulta preclusa dalla sopravvenuta incontrovertibilità dello stesso decorsi i 40 giorni dalla regolare notifica della cartella esattoriale, con la conseguenza che ogni doglianza relativa ai crediti iscritti di cui alla cartella notificata e non opposta (ivi compresa la prescrizione) non può più essere fatta valere una volta spirato il detto termine.
2 Tuttavia, come noto, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
5. Nella fattispecie in esame, la parte opponente ha altresì contestato la sussistenza del credito contributivo riportato nella intimazione di pagamento oggetto di opposizione eccependone, oltre che la prescrizione antecedente, anche la prescrizione successiva ex art 615 c.p.c. (intervenuta pertanto successivamente alla asserita notifica dell'avviso di addebito) deducendo che tra la notifica dell'avviso di addebito e della intimazione di pagamento oggetto di opposizione, sono trascorsi oltre cinque anni, con conseguente intervenuta prescrizione del credito contributivo.
6. Nel costituirsi in giudizio l' non ha dedotto la Controparte_3 sussistenza di validi interruttivi intercorrenti tra la data della notifica dell'avviso di addebito n. 35720170002466379000 del 22.12.2017 e dell'opposta intimazione di pagamento n. 057 2023 90055798 53 000 notificata il 24.10.2023; ha tuttavia eccepito l'operatività della normativa emergenziale Covid.
7. Occorre, invero, tener conto delle disposizioni normative intervenute in occasione della pandemia degli anni 2020-2021 in relazione ai crediti contributivi, con cui sono stati individuati due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione. L'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, prevede che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
L'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
3 La disciplina così riportata è quella certamente applicabile nei casi di sospensione dei termini di prescrizione;
le disposizioni citate dall' , Controparte_2 invece, riguardano il diverso caso della sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
8. Nel caso di specie, a fronte dell'avviso di addebito n. 35720170002466379000 notificato in data 22.12.2017, il credito si sarebbe estinto per prescrizione alla data del 22.12.2022; tuttavia, come detto, a tale data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182 giorni, con la conseguenza che il termine prescrizionale si è consumato il 29 ottobre 2023; il primo atto interruttivo – e quindi l'intimazione di pagamento qui opposta – risulta tempestivamente notificato in data 24.10.2023, con la conseguenza che il credito contributivo portato dall'avviso di addebito presupposto non può ritenersi prescritto.
9. L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato
4 dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_4
(R.G. 4283/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte,
[...] così provvede:
- rigetta l'opposizione; CP_
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' e dell' che si liquidano in € 1.000 oltre accessori di legge in favore di Controparte_2 ciascun Ente e, per quanto riguarda l' , da distrarsi in Controparte_5 favore dell'avv. Maiorana che si è dichiarato anticipatario.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4283 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PESTILLO IOLANDA. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LORENI LAURA e CIARELLI NN PAOLA.
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO MAIORANA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento negativo del debito contributivo riportato nella intimazione di pagamento n. 057 2023 90055798 53 000 notificata il 24.10.2023 sul presupposto della mancata notifica dell'avviso di addebito n. 35720170002466379000 (avente ad oggetto Contributivi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativamente all'anno 2010, oltre somme aggiuntive sui predetti contributi e spese di notifica), per un totale di € 1.117,14 e dell'intervenuta prescrizione del credito contributivo.
3. L'opponente contesta la sussistenza del credito contributivo riportato nella intimazione di pagamento oggetto di opposizione eccependone la prescrizione in ragione della mancata notifica del presupposto avviso di addebito n. 35720170002466379000. L'eccezione tuttavia risulta infondata. Come emerge chiaramente dalla produzione documentale allegata al fascicolo processuale dell' l'avviso di addebito n. 35720170002466379000 risulta CP_1 regolarmente notificato in data 22.12.2017 (giusta copia fotostatica dell'attestazione di consegna della raccomandata riconducibile all'avviso di addebito indicato, firmata dal ricorrente personalmente). Risulta altresì in atti prova della notifica dell'avviso bonario del 17.05.2016 ricevuto – come evincibile dalla copia dell'attestazione di conferma – dalla madre del ricevente.
4. È opportuno ricordare, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, che il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. 18145/2012; Cass. 21365/2010; Cass. 17978/2008; Cass. 4506/2007). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, relativa tra l'altro ad una materia sottratta alla disponibilità delle parti, la stessa è qualificabile quale presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, la cui verifica può essere compiuta d'ufficio dal giudice in base all'esame degli atti (arg. Cass. 8931/2011; Cass.
19366/2013; Cass. 3045/1999; Cass. 3404/2004; Cass. 10724/2000). Ne deriva che l'azione di accertamento negativo del credito risulta preclusa dalla sopravvenuta incontrovertibilità dello stesso decorsi i 40 giorni dalla regolare notifica della cartella esattoriale, con la conseguenza che ogni doglianza relativa ai crediti iscritti di cui alla cartella notificata e non opposta (ivi compresa la prescrizione) non può più essere fatta valere una volta spirato il detto termine.
2 Tuttavia, come noto, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
5. Nella fattispecie in esame, la parte opponente ha altresì contestato la sussistenza del credito contributivo riportato nella intimazione di pagamento oggetto di opposizione eccependone, oltre che la prescrizione antecedente, anche la prescrizione successiva ex art 615 c.p.c. (intervenuta pertanto successivamente alla asserita notifica dell'avviso di addebito) deducendo che tra la notifica dell'avviso di addebito e della intimazione di pagamento oggetto di opposizione, sono trascorsi oltre cinque anni, con conseguente intervenuta prescrizione del credito contributivo.
6. Nel costituirsi in giudizio l' non ha dedotto la Controparte_3 sussistenza di validi interruttivi intercorrenti tra la data della notifica dell'avviso di addebito n. 35720170002466379000 del 22.12.2017 e dell'opposta intimazione di pagamento n. 057 2023 90055798 53 000 notificata il 24.10.2023; ha tuttavia eccepito l'operatività della normativa emergenziale Covid.
7. Occorre, invero, tener conto delle disposizioni normative intervenute in occasione della pandemia degli anni 2020-2021 in relazione ai crediti contributivi, con cui sono stati individuati due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione. L'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, prevede che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
L'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
3 La disciplina così riportata è quella certamente applicabile nei casi di sospensione dei termini di prescrizione;
le disposizioni citate dall' , Controparte_2 invece, riguardano il diverso caso della sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
8. Nel caso di specie, a fronte dell'avviso di addebito n. 35720170002466379000 notificato in data 22.12.2017, il credito si sarebbe estinto per prescrizione alla data del 22.12.2022; tuttavia, come detto, a tale data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182 giorni, con la conseguenza che il termine prescrizionale si è consumato il 29 ottobre 2023; il primo atto interruttivo – e quindi l'intimazione di pagamento qui opposta – risulta tempestivamente notificato in data 24.10.2023, con la conseguenza che il credito contributivo portato dall'avviso di addebito presupposto non può ritenersi prescritto.
9. L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato
4 dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_4
(R.G. 4283/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte,
[...] così provvede:
- rigetta l'opposizione; CP_
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' e dell' che si liquidano in € 1.000 oltre accessori di legge in favore di Controparte_2 ciascun Ente e, per quanto riguarda l' , da distrarsi in Controparte_5 favore dell'avv. Maiorana che si è dichiarato anticipatario.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5