Articolo 69 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 68Articolo 70
Versione
27 settembre 1941
Art. 69.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

In conformita' delle deliberazioni di cui al comma precedente il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il relativo decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto, l'interessato puo' presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941
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