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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12289 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12182/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
RU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado, introdotta da:
COD. FISC. , IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.PT, CON SEDE IN SESSA CP_1 P.IVA_1
AURUNCA FRAZIONE MAIANO (CE) ALLA VIA SP328 KM.26 22 Parte_1
DOMICILIATA AI FINI DEL PRESENTE ATTO DALL'AVV. RAFFAELE SPICCIARIELLO, COD.
FISC. , CON STUDIO IN SESSA AURUNCA AL CORSO LUCILIO 161, CHE LA C.F._1
RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., COroparte_2 P.IVA_2
NATA A NAPOLI IL 08/01/1953 (CF. ), COroparte_3 CodiceFiscale_2
DOMICILIATA PER LA CARICA PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ SITA IN NAPOLI AL
VIALE KENNEDY N. 5, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. LUCA MIGLIORE (C.F.
[...]
- PRESSO IL CUI C.F._3 Email_1
STUDIO IN NAPOLI ALLA VIA DUOMO N. 133 È ELETTIVAMENTE DOMICILIATA, CHE LA
RAPPRESENTA E DIFENDE IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO
CON DOMANDA RICONVENZIONALE
p. 1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Il procedimento trae origine dal ricorso proposto dalla per l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo n. 2699/2022, con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ingiunto alla il pagamento di € 21.045,00, oltre interessi e spese, a COroparte_2
titolo di corrispettivo per forniture fatturate con i documenti n. 75 del 26 maggio 2022,
n. 77 del 31 maggio 2022 e n. 126 del 31 luglio 2022.
Avverso il decreto monitorio, la proponeva, nei termini di legge, COroparte_2 formale opposizione, qualificando il rapporto come fornitura con posa in opera e fondando le proprie difese sull'ordine di fornitura n. 41/2022 del 29 marzo 2022. CO La eccepiva che in tale ordine le parti stabilivano, tra l'altro, che i pagamenti sarebbero stati eseguiti solo a seguito del controllo, da effettuarsi in contraddittorio, circa il regolare svolgimento delle prestazioni, oltre alla previsione di una penale per il ritardo e di una clausola derogatoria di competenza in favore del Foro di Napoli. CO Il contesto fattuale si inserisce nella commessa pubblica affidata alla dal
[...]
per la ristrutturazione del plesso scolastico di San Carlo. COroparte_4
La fase precontrattuale vide formulare un'offerta inizialmente più ampia, poi CP_1
rimodulata; per quanto qui rileva, l'ordine n. 41/2022 cristallizzava, secondo la prospettazione di , l'oggetto della prestazione nella realizzazione della CP_1 recinzione in grigliato zincato a caldo di circa 200 metri lineari e del parapetto per disabili di circa 33 metri lineari, per complessivi € 23.000,00 oltre IVA, importo non CO integralmente corrisposto dalla , essendo stato versato soltanto un acconto di €
7.015,00. CO La , per contro, deduceva l'inadempimento dell'appaltatore rispetto al termine del
30 aprile 2022 per il completamento delle opere, allegando ripetuti solleciti e, in particolare, la nota del 19 ottobre 2022 con cui si evidenziava la mancata ultimazione della recinzione di circa 200 metri lineari e dei parapetti di 33 metri lineari, nonché il fatto che non era “stata eseguita in contraddittorio la contabilità di avanzamento dei lavori per accertare il completamento degli stessi”; seguiva diffida del 2 novembre p. 2 2022 ad “a completare le opere affidare in termini di recinzioni perimetrali […] entro il giorno 15.11.2022”, con l'avvertimento di incaricare altra impresa e addebitare i danni in caso di perdurante inadempimento.
In data 9 novembre 2022 il committente pubblico constatava “la ultimazione dei lavori ad esclusione delle opere attinenti ai cancelli in ferro e parte della recinzione per i quali l'impresa ha comunicato di aver ordinate le lavorazioni e che le stesse sicuramente saranno realizzate in tempi brevi”, mentre la stazione appaltante applicava alla CFC una detrazione pari a € 8.711,07 in sede di conto finale. CO L'opposizione della era accompagnata da domanda riconvenzionale per l'applicazione della penale da ritardo prevista alla lettera G dell'ordine (“una penale pari ad €/g 150,00 oltre il maggior danno”), quantificata in € 28.200,00 sulla base di un ritardo di 188 giorni dal 1° maggio 2022 al 15 novembre 2022, e per il risarcimento di €
8.711,07 riferito alla detrazione operata dal Comune, per un totale riconvenzionale di
€ 36.911,07, oltre accessori e con richiesta di compensazione.
, costituitasi nel giudizio di opposizione, aderiva all'eccezione di incompetenza CP_1
CO territoriale sollevata da in virtù della clausola di foro esclusivo e contestava in fatto e in diritto la prospettazione avversaria, affermando l'esatto adempimento delle opere comprese nell'ordine n. 41/2022 e l'estraneità al contratto delle lavorazioni CO ulteriori che riferiva come mancanti.
Con ordinanza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava la propria incompetenza per territorio, individuando il Tribunale di Napoli quale giudice competente e revocando il decreto ingiuntivo.
riassumeva quindi il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, mantenendo la CP_1
CO domanda di condanna di al pagamento di € 21.045,00, oltre interessi moratori
“dalla data di presentazione del decreto ingiuntivo e fino all'effettivo soddisfo”, e CO spese, mentre ribadiva la richiesta di rigetto della domanda principale e la domanda riconvenzionale. CO Nel prosieguo, puntualizzava gli effetti della declaratoria di incompetenza e della riassunzione, richiamando l'orientamento per cui l'ordinanza che dichiara l'incompetenza per territorio comporta la revoca del decreto monitorio e la p. 3 prosecuzione del giudizio di merito nelle forme ordinarie, con conservazione degli effetti del processo originario;
ribadiva, inoltre, l'inammissibilità di domande nuove rispetto a quelle cristallizzate nel primo grado e, in particolare, contestava la richiesta di interessi moratori e di danni ulteriori formulata da nella comparsa di CP_1
riassunzione. CO Quanto al tema probatorio, la stessa sottolineava che, in cognizione piena, le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili non integrano prova legale dell'an e del quantum debeatur ove il rapporto sia contestato, e ribadiva l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. alla luce della clausola che subordina i pagamenti al collaudo “in contraddittorio”, richiamando, a sostegno della tesi, l'incompletezza delle opere come risultante dal certificato del 9 novembre 2022 e dalla corrispondenza intervenuta.
La , per converso, insisteva nell'avvenuto esatto adempimento, nell'irrilevanza CP_1 ai fini del saldo di lavorazioni non comprese nell'ordine n. 41/2022 e nella debenza del corrispettivo residuo per € 21.045,00.
In corso d'istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio affidata all'Ing.
Il CTU, previa disamina degli atti e sopralluogo, accertava che il “parapetto Per_1
per disabili” oggetto dell'ordine n. 41/2022 è stato eseguito secondo le previsioni;
la
“recinzione metallica” di contratto risulta posata per metri lineari 167,5 a fronte dei
200 contrattuali;
sono presenti in sito recinzioni di altezza inferiore, verosimilmente eseguite da terzi successivi;
permane un tratto privo di recinzione.
Il CTU rimodulava, quindi, il prezzo “a corpo” proporzionalmente al quantum effettivamente eseguito, determinando un controvalore di euro 20.237,50 oltre IVA;
quanto alla penale, riteneva sussistente il ritardo ma, in difetto di prova puntuale del dies a quo, ne individuava un massimale prudenziale pari a euro 24.300 (dal 1° giugno
2022 al 9 novembre 2022), mentre rideterminava il danno da detrazione della Stazione
PP imputabile alle sole recinzioni non eseguite in euro 1.887,33, escludendo dal computo i cancelli e altre opere in ferro non ricomprese nell'ordine n. 41/2022.
Successivamente la causa veniva trattenuta in decisione.
p. 4 Preliminarmente, va ribadito che la riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c. determina la prosecuzione del medesimo processo innanzi al giudice dichiarato competente, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio originario;
ne discende che le posizioni delle parti, le domande e le eccezioni restano cristallizzate rispetto al segmento definito, non essendo consentita l'introduzione di nuove domande eccedenti il petitum originario. Tale principio giurisprudenziale consolidato CO è stato opportunamente richiamato dalla convenuta nelle proprie difese, con specifico riferimento al carattere non “istitutivo” ex novo dell'atto di riassunzione (cfr.
Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2021, n. 41230; Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2021, n.
5542).
In questa cornice, le pretese di interessi moratori e di “danni” ulteriori avanzate da soltanto in sede di riassunzione devono reputarsi inammissibili quali domande CP_1
nuove rispetto al giudizio di opposizione originariamente introdotto.
Quanto al merito, sono decisive le risultanze peritali, le quali – con adeguato percorso metodologico e riscontri in sopralluogo – hanno accertato che l'ordine n. 41/2022 prevedeva la fornitura e posa di recinzioni metalliche per 200 metri lineari e di parapetto per disabili per 33 metri lineari, secondo specifiche tecniche;
che il
“parapetto” è stato integralmente eseguito a regola d'arte, circostanza peraltro verbalizzata dal CTP di CFC in sede di sopralluogo;
che la “recinzione” è stata posata per 167,5 metri lineari, residuando 32,5 metri non eseguiti (cfr. relazione peritale, pp.
6–12).
Tali accertamenti si saldano con la struttura del contratto, nel quale la clausola B subordina i pagamenti alla verifica in contraddittorio della perfetta esecuzione, alla constatazione del responsabile di cantiere e alla consegna delle certificazioni;
ne discende che il credito azionato da non è integralmente esigibile, in difetto di CP_1
perfezione dell'opera e delle condizioni sospensive pattuite.
Sul piano probatorio, giova ribadire che la fattura commerciale non integra prova legale della certezza e liquidità del credito nel giudizio di cognizione ove il rapporto causale sia contestato: essa rappresenta un atto a contenuto partecipativo meramente indiziario, non idoneo a dimostrare l'esatto adempimento né a invertire l'onere della p. 5 prova, come la giurisprudenza ha costantemente affermato (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2008, n. 8549; Trib. Napoli, sez. XI, 16 maggio 2019, n. 5110).
Ai fini della rideterminazione del corrispettivo, l'adozione del criterio proporzionale sul prezzo “a corpo” non viola la natura forfetaria del patto, giacché la clausola “a corpo” predetermina il costo dell'opera come complesso unitario nei limiti dell'oggetto contrattuale, ma non impone, in presenza di inadempimento quantitativo accertato, l'integrale corresponsione del prezzo senza tener conto dell'opera effettivamente eseguita. La CTU, con conteggio coerente al sinallagma e alle pattuizioni, ha fissato il controvalore delle opere a euro 20.237,50 oltre IVA, CP_1
somma che tiene conto per intero del parapetto e della parte di recinzione effettivamente installata (cfr. relazione peritale, p. 12 e pp. 28–30). Quanto alla detrazione subita dalla committente nell'appalto principale, l'importo originario di euro 8.711,07, calcolato “a misura” su plurime opere in ferro (tra cui cancelli), deve essere ridotto a euro 1.887,33, importo imputabile alle sole recinzioni non eseguite da come puntualmente ricalcolato dal CTU sulla base del peso unitario dei CP_1
pannelli, del numero di piantane, del prezzo €/kg d'appalto, degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e del ribasso d'asta (cfr. relazione peritale, pp. 15–21).
Non ricorre inoltre una duplicazione tra la riduzione del prezzo verso l'appaltatore e il danno da detrazione nel rapporto con la Stazione PP, insistendo le due poste su piani ontologicamente distinti.
La domanda riconvenzionale di penale di cui alla clausola G trova fondamento nell'accertato ritardo di ultimazione delle lavorazioni oggetto dell'ordine n. 41/2022, correlato al residuo di recinzione non eseguita e alla data di chiusura dell'appalto principale (9 novembre 2022). La quantificazione dell'importo penale dipende dal dies a quo del ritardo.
La consulenza, alle cui conclusioni l'intestato Tribunale ritiene di aderire in considerazione della coerenza metodologica degli accertamenti svolti, evidenzia una incertezza probatoria su tale dies, stante la mancata produzione della prova della data valuta del pagamento dell'acconto all'atto di sottoscrizione e dell'effettivo avvio delle attività di officina;
in tale quadro, la CTU individua un massimale prudenziale di euro p. 6 24.300, computato dal 1° giugno 2022 al 9 novembre 2022 (cfr. relazione peritale, pp.
13–16, 20–22, 29–31). La convenuta ha sostenuto la congruità dell'importo di euro
28.200, calcolato dal 1° maggio 2022 al 4 novembre 2022, valorizzando l'essenzialità dei termini di esecuzione (punto D dell'ordine) e l'autonomia della clausola penale rispetto ai tempi di pagamento;
nondimeno, in mancanza di prova rigorosa di un dies a quo anteriore, la quantificazione proposta dalla CTU rappresenta, nel caso in esame, il limite massimo attendibile.
Non ricorre, per converso, il presupposto della riduzione equitativa ex art. 1384 c.c., poiché l'importo determinato, pur prossimo al corrispettivo contrattuale imponibile, è proporzionato al ritardo e agli effetti pregiudizievoli sull'ultimazione di opere incidenti sulla sicurezza perimetrale del plesso scolastico, come emergente dagli atti e dal certificato di ultimazione lavori.
Quanto al trattamento di IVA e interessi, il controvalore delle opere eseguite da CP_1
è stato determinato al netto dell'imposta, sicché la somma dovuta a titolo di corrispettivo residuo sarà assoggettata ad IVA nella misura di legge. Gli acconti già erogati, tra cui quello documentato dalla fattura del 31 marzo 2022 pari a euro 7.015,00
IVA inclusa, devono essere detratti in sede di conteggio finale, ferma la compensazione legale con le poste dovute alla committente a titolo di penale e di risarcimento per detrazione della Stazione PP (cfr. relazione peritale, pp. 25–26).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda principale proposta da deve CP_1
essere rigettata per la parte eccedente il valore tecnico rideterminato, in quanto non sussistono i presupposti per un accoglimento integrale. La penale contrattuale deve essere quantificata nella somma di euro 24.300, mentre il danno derivante dalla detrazione va riconosciuto nella misura di euro 1.887,33.
Conseguentemente, occorre disporre la compensazione legale tra le obbligazioni contrapposte, con riferimento alle reciproche pretese creditorie.
Dall'analisi contabile emerge che il corrispettivo netto per le opere ammonta a euro
20.237,50, cui si aggiunge l'IVA al 22%, pari a euro 4.452,25, per un totale complessivo di euro 24.689,75.
p. 7 Tenuto conto dell'acconto già versato, pari a euro 7.015,00, e delle ulteriori voci sopra indicate, il saldo finale, all'esito della compensazione, risulta a favore della società
[...] per l'importo di euro 8.512,58, oltre agli interessi di legge. CP_2
A fronte del parziale accoglimento reciproco delle pretese delle parti, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo RU, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Rigetta la domanda principale proposta da per la parte eccedente il Pt_2
valore tecnico rideterminato;
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da COroparte_2 determinando la penale contrattuale dovuta in euro 24.300,00 e riconoscendo il danno da detrazione nella misura di euro 1.887,33;
- Dispone la compensazione legale tra le obbligazioni contrapposte;
- Accerta che, all'esito della compensazione, il saldo finale a favore di CP_2
è di euro 8.512,58, oltre agli interessi di legge;
[...]
- Dispone la compensazione delle spese di causa.
Napoli, 23 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo RU
p. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
RU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado, introdotta da:
COD. FISC. , IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.PT, CON SEDE IN SESSA CP_1 P.IVA_1
AURUNCA FRAZIONE MAIANO (CE) ALLA VIA SP328 KM.26 22 Parte_1
DOMICILIATA AI FINI DEL PRESENTE ATTO DALL'AVV. RAFFAELE SPICCIARIELLO, COD.
FISC. , CON STUDIO IN SESSA AURUNCA AL CORSO LUCILIO 161, CHE LA C.F._1
RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., COroparte_2 P.IVA_2
NATA A NAPOLI IL 08/01/1953 (CF. ), COroparte_3 CodiceFiscale_2
DOMICILIATA PER LA CARICA PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ SITA IN NAPOLI AL
VIALE KENNEDY N. 5, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. LUCA MIGLIORE (C.F.
[...]
- PRESSO IL CUI C.F._3 Email_1
STUDIO IN NAPOLI ALLA VIA DUOMO N. 133 È ELETTIVAMENTE DOMICILIATA, CHE LA
RAPPRESENTA E DIFENDE IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO
CON DOMANDA RICONVENZIONALE
p. 1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Il procedimento trae origine dal ricorso proposto dalla per l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo n. 2699/2022, con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ingiunto alla il pagamento di € 21.045,00, oltre interessi e spese, a COroparte_2
titolo di corrispettivo per forniture fatturate con i documenti n. 75 del 26 maggio 2022,
n. 77 del 31 maggio 2022 e n. 126 del 31 luglio 2022.
Avverso il decreto monitorio, la proponeva, nei termini di legge, COroparte_2 formale opposizione, qualificando il rapporto come fornitura con posa in opera e fondando le proprie difese sull'ordine di fornitura n. 41/2022 del 29 marzo 2022. CO La eccepiva che in tale ordine le parti stabilivano, tra l'altro, che i pagamenti sarebbero stati eseguiti solo a seguito del controllo, da effettuarsi in contraddittorio, circa il regolare svolgimento delle prestazioni, oltre alla previsione di una penale per il ritardo e di una clausola derogatoria di competenza in favore del Foro di Napoli. CO Il contesto fattuale si inserisce nella commessa pubblica affidata alla dal
[...]
per la ristrutturazione del plesso scolastico di San Carlo. COroparte_4
La fase precontrattuale vide formulare un'offerta inizialmente più ampia, poi CP_1
rimodulata; per quanto qui rileva, l'ordine n. 41/2022 cristallizzava, secondo la prospettazione di , l'oggetto della prestazione nella realizzazione della CP_1 recinzione in grigliato zincato a caldo di circa 200 metri lineari e del parapetto per disabili di circa 33 metri lineari, per complessivi € 23.000,00 oltre IVA, importo non CO integralmente corrisposto dalla , essendo stato versato soltanto un acconto di €
7.015,00. CO La , per contro, deduceva l'inadempimento dell'appaltatore rispetto al termine del
30 aprile 2022 per il completamento delle opere, allegando ripetuti solleciti e, in particolare, la nota del 19 ottobre 2022 con cui si evidenziava la mancata ultimazione della recinzione di circa 200 metri lineari e dei parapetti di 33 metri lineari, nonché il fatto che non era “stata eseguita in contraddittorio la contabilità di avanzamento dei lavori per accertare il completamento degli stessi”; seguiva diffida del 2 novembre p. 2 2022 ad “a completare le opere affidare in termini di recinzioni perimetrali […] entro il giorno 15.11.2022”, con l'avvertimento di incaricare altra impresa e addebitare i danni in caso di perdurante inadempimento.
In data 9 novembre 2022 il committente pubblico constatava “la ultimazione dei lavori ad esclusione delle opere attinenti ai cancelli in ferro e parte della recinzione per i quali l'impresa ha comunicato di aver ordinate le lavorazioni e che le stesse sicuramente saranno realizzate in tempi brevi”, mentre la stazione appaltante applicava alla CFC una detrazione pari a € 8.711,07 in sede di conto finale. CO L'opposizione della era accompagnata da domanda riconvenzionale per l'applicazione della penale da ritardo prevista alla lettera G dell'ordine (“una penale pari ad €/g 150,00 oltre il maggior danno”), quantificata in € 28.200,00 sulla base di un ritardo di 188 giorni dal 1° maggio 2022 al 15 novembre 2022, e per il risarcimento di €
8.711,07 riferito alla detrazione operata dal Comune, per un totale riconvenzionale di
€ 36.911,07, oltre accessori e con richiesta di compensazione.
, costituitasi nel giudizio di opposizione, aderiva all'eccezione di incompetenza CP_1
CO territoriale sollevata da in virtù della clausola di foro esclusivo e contestava in fatto e in diritto la prospettazione avversaria, affermando l'esatto adempimento delle opere comprese nell'ordine n. 41/2022 e l'estraneità al contratto delle lavorazioni CO ulteriori che riferiva come mancanti.
Con ordinanza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava la propria incompetenza per territorio, individuando il Tribunale di Napoli quale giudice competente e revocando il decreto ingiuntivo.
riassumeva quindi il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, mantenendo la CP_1
CO domanda di condanna di al pagamento di € 21.045,00, oltre interessi moratori
“dalla data di presentazione del decreto ingiuntivo e fino all'effettivo soddisfo”, e CO spese, mentre ribadiva la richiesta di rigetto della domanda principale e la domanda riconvenzionale. CO Nel prosieguo, puntualizzava gli effetti della declaratoria di incompetenza e della riassunzione, richiamando l'orientamento per cui l'ordinanza che dichiara l'incompetenza per territorio comporta la revoca del decreto monitorio e la p. 3 prosecuzione del giudizio di merito nelle forme ordinarie, con conservazione degli effetti del processo originario;
ribadiva, inoltre, l'inammissibilità di domande nuove rispetto a quelle cristallizzate nel primo grado e, in particolare, contestava la richiesta di interessi moratori e di danni ulteriori formulata da nella comparsa di CP_1
riassunzione. CO Quanto al tema probatorio, la stessa sottolineava che, in cognizione piena, le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili non integrano prova legale dell'an e del quantum debeatur ove il rapporto sia contestato, e ribadiva l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. alla luce della clausola che subordina i pagamenti al collaudo “in contraddittorio”, richiamando, a sostegno della tesi, l'incompletezza delle opere come risultante dal certificato del 9 novembre 2022 e dalla corrispondenza intervenuta.
La , per converso, insisteva nell'avvenuto esatto adempimento, nell'irrilevanza CP_1 ai fini del saldo di lavorazioni non comprese nell'ordine n. 41/2022 e nella debenza del corrispettivo residuo per € 21.045,00.
In corso d'istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio affidata all'Ing.
Il CTU, previa disamina degli atti e sopralluogo, accertava che il “parapetto Per_1
per disabili” oggetto dell'ordine n. 41/2022 è stato eseguito secondo le previsioni;
la
“recinzione metallica” di contratto risulta posata per metri lineari 167,5 a fronte dei
200 contrattuali;
sono presenti in sito recinzioni di altezza inferiore, verosimilmente eseguite da terzi successivi;
permane un tratto privo di recinzione.
Il CTU rimodulava, quindi, il prezzo “a corpo” proporzionalmente al quantum effettivamente eseguito, determinando un controvalore di euro 20.237,50 oltre IVA;
quanto alla penale, riteneva sussistente il ritardo ma, in difetto di prova puntuale del dies a quo, ne individuava un massimale prudenziale pari a euro 24.300 (dal 1° giugno
2022 al 9 novembre 2022), mentre rideterminava il danno da detrazione della Stazione
PP imputabile alle sole recinzioni non eseguite in euro 1.887,33, escludendo dal computo i cancelli e altre opere in ferro non ricomprese nell'ordine n. 41/2022.
Successivamente la causa veniva trattenuta in decisione.
p. 4 Preliminarmente, va ribadito che la riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c. determina la prosecuzione del medesimo processo innanzi al giudice dichiarato competente, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio originario;
ne discende che le posizioni delle parti, le domande e le eccezioni restano cristallizzate rispetto al segmento definito, non essendo consentita l'introduzione di nuove domande eccedenti il petitum originario. Tale principio giurisprudenziale consolidato CO è stato opportunamente richiamato dalla convenuta nelle proprie difese, con specifico riferimento al carattere non “istitutivo” ex novo dell'atto di riassunzione (cfr.
Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2021, n. 41230; Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2021, n.
5542).
In questa cornice, le pretese di interessi moratori e di “danni” ulteriori avanzate da soltanto in sede di riassunzione devono reputarsi inammissibili quali domande CP_1
nuove rispetto al giudizio di opposizione originariamente introdotto.
Quanto al merito, sono decisive le risultanze peritali, le quali – con adeguato percorso metodologico e riscontri in sopralluogo – hanno accertato che l'ordine n. 41/2022 prevedeva la fornitura e posa di recinzioni metalliche per 200 metri lineari e di parapetto per disabili per 33 metri lineari, secondo specifiche tecniche;
che il
“parapetto” è stato integralmente eseguito a regola d'arte, circostanza peraltro verbalizzata dal CTP di CFC in sede di sopralluogo;
che la “recinzione” è stata posata per 167,5 metri lineari, residuando 32,5 metri non eseguiti (cfr. relazione peritale, pp.
6–12).
Tali accertamenti si saldano con la struttura del contratto, nel quale la clausola B subordina i pagamenti alla verifica in contraddittorio della perfetta esecuzione, alla constatazione del responsabile di cantiere e alla consegna delle certificazioni;
ne discende che il credito azionato da non è integralmente esigibile, in difetto di CP_1
perfezione dell'opera e delle condizioni sospensive pattuite.
Sul piano probatorio, giova ribadire che la fattura commerciale non integra prova legale della certezza e liquidità del credito nel giudizio di cognizione ove il rapporto causale sia contestato: essa rappresenta un atto a contenuto partecipativo meramente indiziario, non idoneo a dimostrare l'esatto adempimento né a invertire l'onere della p. 5 prova, come la giurisprudenza ha costantemente affermato (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2008, n. 8549; Trib. Napoli, sez. XI, 16 maggio 2019, n. 5110).
Ai fini della rideterminazione del corrispettivo, l'adozione del criterio proporzionale sul prezzo “a corpo” non viola la natura forfetaria del patto, giacché la clausola “a corpo” predetermina il costo dell'opera come complesso unitario nei limiti dell'oggetto contrattuale, ma non impone, in presenza di inadempimento quantitativo accertato, l'integrale corresponsione del prezzo senza tener conto dell'opera effettivamente eseguita. La CTU, con conteggio coerente al sinallagma e alle pattuizioni, ha fissato il controvalore delle opere a euro 20.237,50 oltre IVA, CP_1
somma che tiene conto per intero del parapetto e della parte di recinzione effettivamente installata (cfr. relazione peritale, p. 12 e pp. 28–30). Quanto alla detrazione subita dalla committente nell'appalto principale, l'importo originario di euro 8.711,07, calcolato “a misura” su plurime opere in ferro (tra cui cancelli), deve essere ridotto a euro 1.887,33, importo imputabile alle sole recinzioni non eseguite da come puntualmente ricalcolato dal CTU sulla base del peso unitario dei CP_1
pannelli, del numero di piantane, del prezzo €/kg d'appalto, degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e del ribasso d'asta (cfr. relazione peritale, pp. 15–21).
Non ricorre inoltre una duplicazione tra la riduzione del prezzo verso l'appaltatore e il danno da detrazione nel rapporto con la Stazione PP, insistendo le due poste su piani ontologicamente distinti.
La domanda riconvenzionale di penale di cui alla clausola G trova fondamento nell'accertato ritardo di ultimazione delle lavorazioni oggetto dell'ordine n. 41/2022, correlato al residuo di recinzione non eseguita e alla data di chiusura dell'appalto principale (9 novembre 2022). La quantificazione dell'importo penale dipende dal dies a quo del ritardo.
La consulenza, alle cui conclusioni l'intestato Tribunale ritiene di aderire in considerazione della coerenza metodologica degli accertamenti svolti, evidenzia una incertezza probatoria su tale dies, stante la mancata produzione della prova della data valuta del pagamento dell'acconto all'atto di sottoscrizione e dell'effettivo avvio delle attività di officina;
in tale quadro, la CTU individua un massimale prudenziale di euro p. 6 24.300, computato dal 1° giugno 2022 al 9 novembre 2022 (cfr. relazione peritale, pp.
13–16, 20–22, 29–31). La convenuta ha sostenuto la congruità dell'importo di euro
28.200, calcolato dal 1° maggio 2022 al 4 novembre 2022, valorizzando l'essenzialità dei termini di esecuzione (punto D dell'ordine) e l'autonomia della clausola penale rispetto ai tempi di pagamento;
nondimeno, in mancanza di prova rigorosa di un dies a quo anteriore, la quantificazione proposta dalla CTU rappresenta, nel caso in esame, il limite massimo attendibile.
Non ricorre, per converso, il presupposto della riduzione equitativa ex art. 1384 c.c., poiché l'importo determinato, pur prossimo al corrispettivo contrattuale imponibile, è proporzionato al ritardo e agli effetti pregiudizievoli sull'ultimazione di opere incidenti sulla sicurezza perimetrale del plesso scolastico, come emergente dagli atti e dal certificato di ultimazione lavori.
Quanto al trattamento di IVA e interessi, il controvalore delle opere eseguite da CP_1
è stato determinato al netto dell'imposta, sicché la somma dovuta a titolo di corrispettivo residuo sarà assoggettata ad IVA nella misura di legge. Gli acconti già erogati, tra cui quello documentato dalla fattura del 31 marzo 2022 pari a euro 7.015,00
IVA inclusa, devono essere detratti in sede di conteggio finale, ferma la compensazione legale con le poste dovute alla committente a titolo di penale e di risarcimento per detrazione della Stazione PP (cfr. relazione peritale, pp. 25–26).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda principale proposta da deve CP_1
essere rigettata per la parte eccedente il valore tecnico rideterminato, in quanto non sussistono i presupposti per un accoglimento integrale. La penale contrattuale deve essere quantificata nella somma di euro 24.300, mentre il danno derivante dalla detrazione va riconosciuto nella misura di euro 1.887,33.
Conseguentemente, occorre disporre la compensazione legale tra le obbligazioni contrapposte, con riferimento alle reciproche pretese creditorie.
Dall'analisi contabile emerge che il corrispettivo netto per le opere ammonta a euro
20.237,50, cui si aggiunge l'IVA al 22%, pari a euro 4.452,25, per un totale complessivo di euro 24.689,75.
p. 7 Tenuto conto dell'acconto già versato, pari a euro 7.015,00, e delle ulteriori voci sopra indicate, il saldo finale, all'esito della compensazione, risulta a favore della società
[...] per l'importo di euro 8.512,58, oltre agli interessi di legge. CP_2
A fronte del parziale accoglimento reciproco delle pretese delle parti, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo RU, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Rigetta la domanda principale proposta da per la parte eccedente il Pt_2
valore tecnico rideterminato;
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da COroparte_2 determinando la penale contrattuale dovuta in euro 24.300,00 e riconoscendo il danno da detrazione nella misura di euro 1.887,33;
- Dispone la compensazione legale tra le obbligazioni contrapposte;
- Accerta che, all'esito della compensazione, il saldo finale a favore di CP_2
è di euro 8.512,58, oltre agli interessi di legge;
[...]
- Dispone la compensazione delle spese di causa.
Napoli, 23 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo RU
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